ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 82 e
83,  della  legge  24 dicembre  2003,  n. 350  (Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2004), promosso con ricorso della regione Emilia-Romagna,
notificato  il 24 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 4 marzo
2004 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2005 il giudice relatore
Paolo Maddalena;
    Uditi  gli  avvocati  Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e
Luigi  Manzi  per  la regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato
Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato il 24 febbraio 2004, e depositato
nella  cancelleria  di  questa Corte il successivo 4 marzo (reg. ric.
n. 33  del  2004),  la  regione  Emilia-Romagna ha impugnato numerose
disposizioni  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2004), censurando, tra l'altro, l'art. 4, commi 82 e 83,
per violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.
    La norma denunciata prevede, al comma 82, che « le disponibilita'
del  fondo  di  cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e
successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per
l'anno 2004  per  agevolare i processi di internazionalizzazione ed i
programmi   di   penetrazione   commerciale  promossi  dalle  imprese
artigiane  e  dai  consorzi  di esportazione a queste collegati ». In
base  al  comma 83, « le modalita', le condizioni e le forme tecniche
delle  attivita'  di  cui  al  comma 82 sono definite con decreto del
Ministro  delle  attivita'  produttive  di  concerto  con il Ministro
dell'economia  e delle finanze, ai sensi dell'art. 21, comma 7, della
legge 5 marzo 2001, n. 57».
    L'art. 37  della  legge  25 luglio  1952, n. 949, ha istituito un
fondo  per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni
di  credito  a  favore  delle  imprese  artigiane,  mentre l'art. 21,
comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, ha previsto la possibilita'
di  utilizzare  le disponibilita' di questo fondo anche per agevolare
il   sostegno  finanziario  ai  processi  esportativi  delle  imprese
artigiane   e   ai   programmi   di  penetrazione  commerciale  e  di
internazionalizzazione  promossi  dalle imprese stesse e dai consorzi
export a queste collegati.
    La   regione  osserva  che  con  la  norma  denunciata  la  legge
finanziaria  per il 2004 avrebbe perpetuato un intervento statale non
piu' compatibile con il nuovo assetto costituzionale conseguente alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    Secondo la ricorrente, l'artigianato ricade, oggi, nella potesta'
piena  delle  regioni,  e  gia' nel vigore del vecchio Titolo V della
Parte  seconda  della  Costituzione  le  regioni ricoprivano un ruolo
preminente  nella  materia  in  questione.  Ricorda in particolare la
regione  Emilia-Romagna  che,  proprio  in  relazione ai contributi a
favore  delle  imprese  artigiane,  l'art. 12 del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n. 112,  prevede  che  «le  funzioni  amministrative
relative    alla   materia   "artigianato",   cosi'   come   definita
dall'articolo 63   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
24 luglio   1977,   n. 616,   comprendono  anche  tutte  le  funzioni
amministrative  relative alla erogazione di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni,  incentivi  e  benefici  di  qualsiasi  genere, comunque
denominati,  alle  imprese  artigiane,  con particolare riguardo alle
imprese artistiche», mentre il successivo art. 13 conserva allo Stato
solo  «le  funzioni  attualmente  previste concernenti», tra l'altro,
«eventuali  cofinanziamenti,  nell'interesse  nazionale, di programmi
regionali  di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e
modalita'  definiti  con  decreto  del  Ministro  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata».
    Ad  avviso  della  regione  Emilia-Romagna, la finalizzazione dei
contributi  previsti  dal  comma 82  al  sostegno  dei  programmi  di
«internazionalizzazione» delle imprese artigiane non implicherebbe la
competenza  statale  in  ordine  alla gestione e alla regolazione del
fondo. Difatti, il finanziamento statale non atterrebbe allo sviluppo
dell'intero  Paese,  riguardando  i  programmi  elaborati  da singole
imprese     artigiane     al    fine    di    una    loro    maggiore
«internazionalizzazione».
    La  regione esclude inoltre che il rilievo «macroeconomico» di un
intervento  di  sostegno  del  mercato sussista per il solo fatto che
l'intervento afferisca ai rapporti internazionali, come dimostrerebbe
l'attribuzione della materia «commercio con l'estero» alla competenza
concorrente  di  Stato  e regioni. Ne' la competenza statale potrebbe
giustificarsi  per  la mancanza, nell'intervento in questione, di una
delimitazione  territoriale regionale; se cosi' fosse, ne deriverebbe
una  «straordinaria  confusione  di  ruoli»,  perche' le regioni e lo
Stato  farebbero le stesse cose, con duplicazioni e distorsioni delle
politiche.
    I  commi 82 e 83 del citato art. 4, contemplando la gestione e la
regolazione statale di un finanziamento finalizzato al sostegno delle
imprese  in  materia regionale, violerebbero gli artt. 117, 118 e 119
Cost.  Ci  si  troverebbe  in  presenza  di politiche di sostegno che
possono  e  devono  essere  decise  e  gestite  a  livello regionale,
mancando  (oltre  al  carattere  macroeconomico)  qualsiasi  esigenza
unitaria.  In  particolare,  sarebbe  illegittima  la previsione - da
parte  del  comma 83  -  di  un atto sostanzialmente regolamentare in
materia  di  competenza  regionale piena (artigianato) o, al massimo,
concorrente (commercio con l'estero).
    La regione prospetta anche una questione subordinata, per il caso
in  cui  questa  Corte ritenesse legittimo l'intervento di incremento
del  fondo  per  il  suo  carattere  macroeconomico,  e quindi per la
sussistenza  della  competenza  statale  in  materia  di tutela della
concorrenza.   La   ricorrente  denuncia  infatti  i  commi 82  e  83
dell'art. 4  per la mancata previsione di meccanismi di coordinamento
con  le  regioni.  Siccome le norme impugnate incidono su una materia
regionale,  sarebbe  necessario che le funzioni statali di gestione e
regolazione  da esse previste siano svolte in modo da tener conto del
punto  di  vista  della  regione e da coordinarsi con l'azione che la
regione  stessa  svolge.  Secondo  la  ricorrente, questa conclusione
varrebbe  a  maggior  ragione ove la Corte ritenesse insussistente il
carattere   macroeconomico   ma   esistente  una  ipotetica  esigenza
unitaria, tale da giustificare la gestione centrale del finanziamento
(ma,   comunque,   non  la  previsione  del  decreto  sostanzialmente
regolamentare).
    2.  -  Nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  si  e'  costituito il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  concludendo  per  la  non
fondatezza   delle   questioni   e  rinviando  a  successiva  memoria
l'illustrazione delle conclusioni cosi' rassegnate.
    3.  -  In  prossimita' dell'udienza, la regione Emilia-Romagna ha
depositato  una  memoria  illustrativa  per precisare innanzitutto di
voler chiedere a questa Corte non una dichiarazione di illegittimita'
costituzionale  della norma denunciata dalla quale derivi la semplice
soppressione  del fondo o del finanziamento, ma una caducatoria della
disposizione  nella  parte  in  cui  le  risorse da essa previste non
costituiscono elemento integratore della finanza regionale.
    La  regione ricorda che l'illegittimita' di finanziamenti diretti
a  favore  di  soggetti privati in materia di competenza regionale e'
stata  piu' volte ribadita da questa Corte (sentenze n. 320, n. 423 e
n. 424 del 2004 e sentenza n. 51 del 2005).
    Dalla  giurisprudenza  costituzionale  si ricaverebbe inoltre che
l'art. 117,  sesto  comma, della Costituzione si riferisce anche agli
atti «sostanzialmente» regolamentari.
    Quanto  alla  censura  subordinata  relativa  alla violazione del
principio  di leale collaborazione, osserva infine la ricorrente che,
sempre  secondo  la giurisprudenza di questa Corte, il coinvolgimento
regionale  si  rende  necessario anche in caso di norme rientranti in
materia  di  competenza esclusiva statale ma interferenti con materie
regionali (cosi' le sentenze n. 308 del 2003 e n. 31 del 2005).
    4. - Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato
una memoria in prossimita' dell'udienza.
    Secondo  la  difesa  erariale  l'intervento finanziario delineato
dalla norma censurata sarebbe riconducibile alla competenza esclusiva
dello  Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione («mercati finanziari» e «tutela della concorrenza»).
    In   ogni   caso,   lo   Stato  sarebbe  portatore  di  interessi
sovraregionali  costituzionalmente  riconosciuti,  per  soddisfare  i
quali  il  legislatore  nazionale  potrebbe,  in  assenza  di divieti
ricavabili  dall'art. 119  della Costituzione, disporre finanziamenti
ed interventi diretti.
    Osserva  inoltre l'Avvocatura che il concorso nel pagamento degli
interessi  e' concesso non da un apparato amministrativo dello Stato,
ma  da comitati tecnici costituiti in ogni regione e presieduti da un
rappresentante  della regione nel cui territorio ha sede l'impresa da
finanziare.
    Infine  la  difesa  erariale  ricorda che il decreto ministeriale
previsto  dall'art. 4,  comma 83,  della legge n. 350 del 2003 non e'
stato  sinora  emanato  e che in ogni caso lo schema di decreto sara'
sottoposto  alla Conferenza Stato-regioni in applicazione di norme di
sistema.

                       Considerato in diritto

    1.  - La regione Emilia-Romagna ha impugnato, unitamente ad altre
disposizioni  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2004), l'art. 4, commi 82 e 83, il quale prevede, al fine
di  agevolare  i processi di internazionalizzazione ed i programmi di
penetrazione    commerciale   promossi   dalle   imprese   artigiane,
l'incremento  delle disponibilita' del fondo di cui all'art. 37 della
legge  25 luglio  1952,  n. 949, e successive modificazioni (cosi' il
comma 82), secondo modalita', condizioni e forme tecniche da definire
con  decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze (cosi' il comma 83).
    La  regione,  premesso  di  avere  competenza  legislativa  piena
(artigianato)  o,  al  piu',  concorrente  (commercio  estero)  nella
materia  disciplinata  dalla  disposizione denunciata, ritiene che lo
Stato  non  abbia  titolo  ad  effettuare interventi diretti a favore
delle  imprese  artigiane,  neppure  per  sostenerne  i  processi  di
internazionalizzazione  ed  i  programmi di penetrazione commerciale,
escludendo  che  lo  strumento  prefigurato  dalla  norma  abbia  una
rilevanza  macroeconomica; e lamenta l'attribuzione al Ministro delle
attivita'  produttive,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  del  potere  di  disciplinare,  con proprio decreto,
modalita',  condizioni  e  forme  tecniche delle attivita' ammesse al
sostegno finanziario statale.
    Secondo   la   ricorrente,   che   deduce   la  violazione  degli
articoli 117,  118  e  119  della  Costituzione,  sarebbero  lese  le
attribuzioni legislative regionali; sarebbe violato il divieto per lo
Stato  di  intervenire  con un decreto ministeriale in materie in cui
esso   non  abbia  competenza  legislativa  esclusiva;  sarebbe  lesa
l'autonomia finanziaria delle regioni.
    La  regione  Emilia-Romagna  prospetta anche una questione in via
subordinata,  per il caso in cui l'intervento di incremento del fondo
fosse  ritenuto  giustificato  per il suo carattere macroeconomico, e
quindi  per la presenza della competenza statale in materia di tutela
della  concorrenza.  Secondo  la  ricorrente,  sarebbe  in  ogni caso
costituzionalmente   illegittima   la   mancata   previsione,   nella
regolazione  e  nella  gestione  del  fondo,  di  qualsiasi  forma di
collaborazione  con  le  regioni. Incidendo la norma impugnata su una
materia  regionale,  le funzioni statali di regolazione e di gestione
del  fondo  dovrebbero  svolgersi in modo da tener conto del punto di
vista  delle  regioni  e  da  coordinarsi con l'azione che le regioni
stesse svolgono.
    2.  - La presente decisione concerne le questioni di legittimita'
costituzionale  sollevate  nei  confronti dell'art. 4, commi 82 e 83,
della  legge  n. 350 del 2003, restando riservata a separate pronunce
la  decisione  delle  altre  questioni sollevate con il ricorso della
regione Emilia-Romagna.
    3. - La questione avente ad oggetto il comma 82 dell'art. 4 della
legge n. 350 del 2003 non e' fondata.
    Deve  anzitutto  escludersi che l'incremento delle disponibilita'
del  fondo  per  agevolare  i processi di internazionalizzazione ed i
programmi   di   penetrazione   commerciale  promossi  dalle  imprese
artigiane  e  dai  consorzi  di  esportazione  a queste collegati sia
riconducibile  alla  materia  «tutela  della  concorrenza»,  nel  suo
profilo  dinamico e promozionale (art. 117, secondo comma, lettera e,
della Costituzione). Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa
erariale,  infatti,  l'esame  della  norma  censurata dimostra che il
finanziamento in questione non puo' rientrare in questa materia: esso
non e' idoneo ad incidere sull'equilibrio economico generale, essendo
privo  del  requisito  oggettivo  dell'«impatto  complessivo», tenuto
conto  anche  dell'esiguita' dei mezzi economici impegnati nel quadro
della  complessiva manovra disposta con la legge finanziaria del 2004
(10 milioni di euro per l'anno 2004) (cfr. sentenza n. 77 del 2005).
    L'ambito   materiale   nel   quale   interviene  la  disposizione
denunciata  e'  l'artigianato. L'art. 117 della Costituzione, dopo la
riforma   del  Titolo  V  della  Parte  II  della  Costituzione,  non
annoverando  l'artigianato  tra  le  materie tassativamente riservate
alla  legislazione  statale  o  a  quella concorrente, implicitamente
demanda  questa  materia  alla  potesta'  legislativa residuale delle
regioni,   modificando   in   tal   modo   la  precedente  previsione
costituzionale,  che  invece  assegnava  allo  Stato  il  compito  di
stabilire   i   principi  fondamentali  in  materia  di  artigianato,
prevedendo   la  competenza  concorrente  delle  regioni.  Appartiene
pertanto   alla   competenza   legislativa  residuale  delle  regioni
l'adozione  delle  misure di sviluppo e sostegno dell'artigianato, e,
in  questo  ambito,  la  disciplina  dell'erogazione di agevolazioni,
contributi e sovvenzioni di ogni genere.
    Se   il  sostegno  economico  alla  internazionalizzazione  delle
imprese  artigiane  e'  ormai  riconducibile ad una materia di cui al
quarto  comma  dell'art.  117  della  Costituzione,  cio'  pero'  non
comporta  l'incostituzionalita'  dell'art. 4,  comma 82,  della legge
n. 350 del 2003.
    La  norma  denunciata,  infatti,  non istituisce un nuovo fondo a
destinazione   vincolata,   ma   si   limita   ad   incrementare   le
disponibilita'  di  un fondo preesistente alla modifica del Titolo V,
Parte   II,  della  Costituzione,  in  vista  del  raggiungimento  di
finalita' ad esso gia' proprie.
    Invero, l'art. 37 della legge n. 949 del 1952, nel contesto di un
piu' ampio provvedimento per lo sviluppo dell'economia e l'incremento
dell'occupazione,  ha  previsto  la formazione di un fondo, presso la
Cassa  per  il  credito  alle  imprese artigiane, per il concorso nel
pagamento  degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle
imprese  artigiane,  effettuate  dagli istituti e aziende di credito,
rimettendo  ad  appositi  comitati  tecnici  regionali l'attivita' di
concessione dei contributi.
    Provvedimenti  legislativi  successivi  hanno  di  volta in volta
conferito  al  fondo  in  questione ulteriori assegnazioni per i vari
esercizi  finanziari  (cosi',  tra l'altro, la legge 31 ottobre 1966,
n. 947;   il   decreto-legge   26 ottobre   1970,  n. 745;  la  legge
24 dicembre  1974,  n. 713;  la  legge  10 ottobre  1975,  n. 524; il
decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156; la legge 30 marzo 1981, n. 119;
il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415).
    La legge 5 marzo 2001, n. 57, nel dettare disposizioni in materia
di  apertura  e regolazione dei mercati, ha assegnato al fondo per il
concorso  nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a
favore  delle  imprese  artigiane  una  nuova  finalita', il sostegno
all'internazionalizzazione. L'art. 21, comma 7, di tale legge prevede
infatti  che le disponibilita' del fondo in questione «possono essere
utilizzate  anche  per  agevolare il sostegno finanziario ai processi
esportativi  delle  imprese  artigiane e ai programmi di penetrazione
commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse
e  dai  consorzi  export a queste collegati, secondo finalita', forme
tecniche, modalita' e condizioni da definire con decreto del Ministro
del  commercio  con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica».
    Su  questa linea si pone il denunciato comma 82 dell'art. 4 della
legge   n. 350   del  2003:  esso  pertanto  si  giustifica,  in  via
transitoria   e  fino  all'attuazione  del  nuovo  modello  delineato
dall'art. 119  della  Costituzione,  in  conseguenza del principio di
continuita'  dell'ordinamento,  piu' volte richiamato da questa Corte
dopo  la  modifica del Titolo V (cfr., da ultimo, sentenza n. 255 del
2004),  attesa  l'esigenza  di  non  far  mancare finanziamenti ad un
settore   rilevante  e  strategico  dell'economia  nazionale,  quello
dell'impresa artigiana, al quale la Costituzione (art. 45) guarda con
particolare favore.
    4.  -  Le  censure  della  ricorrente  vanno  invece  accolte con
riferimento  al  comma 83 del citato art. 4, la' dove viene lamentata
la  mancanza  di  forme  di raccordo e di leale collaborazione con le
regioni.
    Il  principio  di  continuita'  giustifica infatti, ancora in via
provvisoria,  ed  in  vista  di  una  considerazione  complessiva del
settore   dell'artigianato   e   delle   iniziative   da  finanziare,
l'attribuzione  al Ministro delle attivita' produttive della potesta'
di  definire,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze,  modalita',  condizioni  e  forme  tecniche  delle attivita'
ammesse al sostegno finanziario (cfr. sentenza n. 255 del 2004).
    E  tuttavia,  l'articolazione  della  normativa  esige  forme  di
cooperazione  con  le  regioni  e  di  incisivo  coinvolgimento delle
stesse,   essendo   evidente   che  l'intervento  dello  Stato  debba
rispettare  la  sfera  di  competenza  spettante  alle regioni in via
residuale.
    La   norma   censurata,   invece,   non   prende  minimamente  in
considerazione  le  regioni  per  cio' che attiene all'emanazione del
decreto  ministeriale  di attuazione. Deve pertanto essere dichiarata
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 4,  comma 83, della legge
n. 350 del 2003, nella parte in cui, in contrasto con il principio di
leale  collaborazione,  non prevede che il decreto del Ministro delle
attivita'  produttive  sia  emanato  previa  intesa con la Conferenza
Stato-regioni.
    4.1. - Quanto all'ulteriore denuncia, sollevata dalla ricorrente,
concernente   la  mancanza  di  forme  di  raccordo  con  le  regioni
nell'attivita'  di  gestione  delle risorse, si tratta di censura che
muove da un inesatto presupposto ermeneutico.
    Il  comma 83  del  citato  art. 4,  infatti, non disciplina - ne'
direttamente,   ne'   indirettamente   per  il  tramite  del  decreto
ministeriale  di  attuazione - anche l'attivita' di concreta gestione
dell'intervento. Questa attivita', unitamente a quella di concessione
dei  contributi  e delle agevolazioni, rientra nella competenza delle
regioni,  e  tale competenza e' fatta salva dalla norma censurata. Lo
si  ricava  univocamente tanto dal fatto che il comma 82 individua lo
strumento  operativo di intervento nel fondo di cui all'art. 37 della
legge  n. 949 del 1952, che e' un fondo a gestione regionale; quanto,
piu'  in  generale, dalle disposizioni contenute negli artt. 12 e ss.
del  d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, le quali, prevedendo la competenza
delle regioni per tutto cio' che attiene all'erogazione di contributi
in  favore  delle  imprese  artigiane, postulano che siano le regioni
stesse   a   vagliare   in   concreto  i  progetti  da  ammettere  al
finanziamento  previsto  dalla  legge,  e  quindi a coordinare questo
sostegno  con  le  iniziative  gia' finanziate con altri strumenti di
intervento pubblico.