ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi per conflitti di attribuzione sorti a seguito della nota
della  Corte  dei  conti,  Sezione di controllo di Trento, n. 548 del
28 maggio  2001,  di  richiesta  di sottoposizione al controllo delle
sezioni  riunite  dei  contratti  collettivi di lavoro dei dipendenti
provinciali  e  della delibera della Corte dei conti, sezioni riunite
in  sede  di  controllo,  n. 42/CONTR/CL/01  del  24 luglio  2001, di
affermazione  della  propria  competenza  a  sottoporre a verifica di
compatibilita' economico-finanziaria i contratti collettivi di lavoro
dei  dipendenti provinciali, promossi con due ricorsi della Provincia
autonoma  di  Trento  notificati il 27 luglio e il 21 settembre 2001,
depositati in cancelleria il 4 agosto e il 28 settembre successivi ed
iscritti ai nn. 25 e 34 del registro conflitti 2001.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25 gennaio  2005  il  giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
    Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di
Trento  e  l'Avvocato  dello  Stato Glauco Nori per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  La Provincia autonoma di Trento, con due distinti ricorsi,
notificati,  rispettivamente,  il  27 luglio ed il 21 settembre 2001,
depositati   il   4 agosto  ed  il  28 settembre  2001,  propone,  in
riferimento all'art. 8, numero 1, ed all'art. 16 del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti  lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige)  e
relative  norme  di  attuazione,  ed  in  particolare  in riferimento
all'art. 2  del  decreto  legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di
attuazione   dello   statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige
concernenti   il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e  leggi
regionali  e  provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e
coordinamento)   ed  al  d.P.R.  15 luglio  1988,  n. 305  (Norme  di
attuazione  dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige
per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di
Trento  e  di  Bolzano  e  per  il  personale  ad esse addetto), come
modificato   dal   d.lgs.   2 ottobre   1997,  n. 385  e  dal  d.lgs.
14 giugno 1999, n. 212, conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato  in  relazione,  rispettivamente: a) con il primo ricorso, alla
nota  28 maggio 2001, n. prot. 548, della Corte dei conti, sezione di
controllo  di  Trento,  avente  ad  oggetto «Art. 60 della L.P. 7/97:
attribuzioni  della  Corte  dei conti circa i contratti collettivi di
lavoro  dei  dipendenti  provinciali», nella parte in cui afferma «il
dovere della ricorrente Provincia di sottoporre alla «certificazione»
prevista  dall'art. 51  del  d.lgs.  n. 29 del 1993 le delibere della
Giunta  provinciale  che  autorizzano la sottoscrizione dei contratti
collettivi»;  b) con il secondo ricorso, alla deliberazione 24 luglio
2001,  n. 42,  della  Corte  dei  conti,  sezioni  riunite in sede di
controllo,  comunicata  con nota del Presidente della Corte dei conti
24 luglio  2001, n. 1074, e depositata il 3 agosto 2001, «nella parte
in  cui  afferma  la  competenza  delle  sezioni stesse ad operare il
controllo  di compatibilita' finanziaria» su un'ipotesi di accordo di
settore  per  il personale con qualifica di direttore della Provincia
autonoma  di  Trento  e dei suoi enti funzionali (periodo 1998-2001),
siglata il 6 giugno 2001.
    2.  - La Provincia, nei due ricorsi, deduce che entrambi gli atti
impugnati   -   nella   parte   in   cui  affermano  l'obbligo  della
sottoposizione   delle   delibere   della   Giunta  provinciale,  che
autorizzano  la sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro del
personale   delle   amministrazioni   provinciali,  al  controllo  di
legittimita'   e   di  compatibilita'  economico-finanziaria  di  cui
all'art. 51  del  d.lgs.  3 febbraio  1993,  n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge  23 ottobre  1992,  n. 421)  da parte della Corte dei conti, in
attuazione   dell'art. 60,   comma 3,  della  legge  della  Provincia
autonoma  di  Trento  3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento
del  personale della Provincia autonoma di Trento) - sarebbero lesivi
della propria autonomia costituzionale alla luce del quadro normativo
di riferimento, quale si e' andato delineando nel tempo.
    Il  controllo di legittimita' e di compatibilita' economica delle
delibere  della  Giunta  provinciale di Trento di autorizzazione alla
sottoscrizione  dei  contratti  collettivi  di  lavoro dei dipendenti
della  Provincia, espressamente previsto dal citato art. 60, comma 3,
della legge provinciale n. 7 del 1997, che faceva rinvio all'art. 51,
comma 2,  del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 18 del
d.lgs.  n. 470  del  1993,  non sarebbe infatti piu' giustificabile -
secondo  la ricorrente - a seguito del mutamento del quadro normativo
statale di riferimento.
    Da  un  lato, le modifiche apportate dal d.lgs. n. 385 del 1997 e
dal successivo d.lgs. n. 212 del 1999 alle norme di attuazione di cui
al d.lgs. n. 305 del 1988, vigenti nel momento dell'entrata in vigore
della legge provinciale n. 7 del 1997, avrebbero, infatti, delimitato
il controllo preventivo di legittimita' degli atti della Provincia ai
soli  regolamenti  ed  agli  atti che costituiscono adempimento degli
obblighi  comunitari  - fra i quali non rientrerebbe l'autorizzazione
alla  sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro del personale
provinciale - con conseguente esclusione di altre forme di controllo,
ivi  compreso  quello  in  esame,  in considerazione della competenza
separata  e riservata delle norme di attuazione dello statuto in tema
di   controlli  statali  sugli  atti  provinciali.  Dall'altro  lato,
l'art. 60,  comma 3,  della legge provinciale n. 7 del 1997, il quale
appunto  faceva  specifico  rinvio  all'art. 51,  comma 2, del d.lgs.
n. 29  del  1993, nel testo modificato dall'art. 18 del d.lgs. n. 470
del 1993, sarebbe divenuto inapplicabile a seguito della sostituzione
del  predetto  articolo 51, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993 con un
diverso  testo,  ad  opera  dell'art. 4  del  d.lgs. 4 novembre 1997,
n. 396  (Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
in  materia  di  contrattazione  collettiva  e  di rappresentativita'
sindacale  nel  settore  del  pubblico impiego, a norma dell'art. 11,
commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
    Ne'  sarebbe,  inoltre,  possibile  -  secondo  la  ricorrente  -
ritenere  che  il  predetto  controllo  sia  esercitabile  sulla base
dell'applicazione   diretta  delle  previsioni  statali  relative  al
medesimo   controllo   in   quanto  «norme  fondamentali  di  riforma
economico-sociale»,  vincolanti  il  legislatore provinciale, essendo
tale limite (eventualmente) operante nei soli confronti delle materie
di  competenza legislativa provinciale, fra le quali non rientrerebbe
la materia dei controlli statali sugli atti provinciali, riservata al
legislatore statale.
    La  ricorrente,  pertanto,  chiede  che la Corte dichiari che non
spetta  allo  Stato  (e  per esso alla Corte dei conti) chiedere alla
Provincia  di  sottoporre  al  controllo  della  Corte  dei  conti  i
contratti   collettivi   di  lavoro  dei  dipendenti  provinciali  e,
conseguentemente,   annulli   la   nota   e  le  delibere  impugnate,
asseritamente  lesive  delle  proprie attribuzioni costituzionalmente
garantite.
    3.  - Nell'imminenza dell'udienza pubblica la Provincia di Trento
ha   depositato   memoria,   nella   quale   insiste  nelle  predette
conclusioni,   deducendo  anche  l'impossibilita'  di  una  eventuale
rinuncia  ai  ricorsi  a  causa  del mancato riscontro da parte delle
sezioni   riunite   della   Corte   dei   conti   alla  comunicazione
dell'avvenuta abrogazione espressa dell'art. 60, comma 3, della legge
provinciale  n. 7 del 1997 ad opera dell'art. 3, comma 6, della legge
provinciale  19 febbraio  2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra
di  finanza  pubblica  per l'anno 2002), e del conseguente venir meno
delle ragioni dei conflitti.
    4.  -  In  entrambi  i giudizi si e' costituito il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello Stato, chiedendo - negli atti di costituzione e nelle
memorie  depositate  nell'imminenza  dell'udienza  pubblica  -  che i
ricorsi siano dichiarati inammissibili e comunque infondati.
    In  via preliminare, la difesa erariale deduce l'inammissibilita'
dei  ricorsi, in quanto la nota della sezione di controllo di Trento,
oggetto  del  primo  ricorso,  sarebbe un parere che, di per se', non
avrebbe  prodotto  alcun  effetto  lesivo  delle  attribuzioni  della
Provincia,  mentre  la delibera delle sezioni riunite della Corte dei
conti,  oggetto  del secondo ricorso, non sarebbe impugnabile in sede
di  conflitto  di  attribuzione  fra  enti, essendo stata la medesima
ricorrente  a  trasmettere  -  a  titolo  tuzioristico - alle sezioni
riunite la delibera di autorizzazione alla stipulazione di un accordo
relativo al personale provinciale.
    Quanto  al  merito,  la  difesa  erariale  sostiene  che gli atti
impugnati  non  avrebbero  prodotto alcuna lesione delle attribuzioni
costituzionali della Provincia, in quanto sarebbero stati adottati in
attuazione  di  quanto  previsto  dall'art. 60,  comma 3, della legge
provinciale  n. 7  del  1997. Quest'ultima disposizione - che avrebbe
dato «attuazione diretta ed unilaterale» ad una norma fondamentale di
riforma  economico-sociale  (l'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 29 del
1993)  nella  materia  di  competenza provinciale dell'organizzazione
amministrativa  -  al  momento  dell'adozione  degli  atti impugnati,
sarebbe  stata  vigente  -  come  sarebbe dimostrato dalla successiva
abrogazione  espressa  della  medesima ad opera dell'art. 3, comma 6,
della  legge  provinciale n. 1 del 2002 - ed applicabile, dal momento
che le modifiche apportate all'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 29 del
1993, ad opera dell'art. 4 del d.lgs. n. 396 del 1997, avrebbero solo
precisato    la    disciplina    vigente   in   tema   di   controllo
sull'autorizzazione  alla  sottoscrizione dei contratti collettivi di
lavoro.
    5.   -   All'udienza   pubblica  le  parti  hanno  insistito  per
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

                       Considerato in diritto

    1. - I conflitti di attribuzione sollevati con i ricorsi nn. 25 e
34  del  2001  della Provincia autonoma di Trento nei confronti dello
Stato  hanno  ad  oggetto  rispettivamente la nota 28 maggio 2001 (n.
prot. 548) della sezione di controllo di Trento della Corte dei conti
e la deliberazione del 24 luglio 2001, n. 42 delle sezioni riunite in
sede  di  controllo della medesima Corte, in riferimento agli art. 8,
numero 1, e art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
e relative norme di attuazione.
    Entrambi gli atti impugnati, che affermano la pretesa della Corte
dei   conti  di  sottoporre  alla  certificazione  di  compatibilita'
finanziaria le ipotesi di accordo relative ai contratti collettivi di
lavoro   dei   dipendenti  della  Provincia,  sarebbero,  secondo  la
ricorrente,  a prescindere dal loro contenuto decisorio, lesivi della
propria  autonomia statutaria, in quanto adottati senza uno specifico
fondamento    legislativo,   poiche'   nell'ordinamento   statale   o
provinciale  non  si  individuerebbero norme idonee ad estendere alla
Provincia  di Trento il controllo previsto per i contratti collettivi
nazionali   dall'art. 51,  comma 4,  del  d.lgs.  n. 29  del  1993  e
successive   modifiche.   Da   un  lato,  infatti,  ad  avviso  della
ricorrente,  l'art. 60  della legge provinciale n. 7 del 1997 sarebbe
ormai  inapplicabile;  dall'altro  lato,  le modifiche delle norme di
attuazione  dello  statuto  speciale  apportate dal d.lgs. n. 385 del
1997  e  dal successivo d.lgs. n. 212 del 1999, stabilendo la precisa
tipologia  dei  controlli  della  Corte  dei  conti  sugli atti della
Provincia  di Trento, avrebbero implicitamente escluso altre forme di
controllo,  come  quella  pretesa  nel  caso in esame dalla Corte dei
conti.
    2.  - In via preliminare va disposta la riunione, per connessione
soggettiva   ed   oggettiva,   dei   due  giudizi  per  conflitto  di
attribuzione in modo che possano essere decisi con un'unica sentenza.
    3.  - Ai fini di un adeguato inquadramento della vicenda in esame
e'  necessario  tenere  conto  dell'evoluzione della legislazione sia
statale,  sia  provinciale  in  tema di controlli sull'autorizzazione
alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro.
    Prendendo le mosse dalla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, va
ricordato che l'art. 2, comma 1, lettera b), disponeva che il Governo
era  delegato  a  prevedere  che la «legittimita' e la compatibilita'
economica  dell'autorizzazione  governativa»  alla sottoscrizione dei
contratti  collettivi di lavoro fossero sottoposti al controllo della
Corte  dei  conti. In conformita' a questa norma, l'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come sostituito
dall'art. 18  del  d.lgs.  18 novembre  1993,  n. 470, ha previsto il
controllo  della  Corte dei conti di legittimita' e di compatibilita'
economica   dell'autorizzazione  alla  sottoscrizione  dei  contratti
collettivi di lavoro.
    A  seguito  della  legge  delega 15 marzo 1997, n. 59, il decreto
legislativo  4 novembre  1997,  n. 396,  all'art. 4 - sostanzialmente
confermato  dall'art. 47, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 -
ha   modificato   il   predetto  art. 51,  comma 2,  eliminando  ogni
riferimento al previsto controllo di legittimita' e stabilendo invece
che  la «quantificazione dei costi contrattuali» relativi all'ipotesi
di  accordo  e'  trasmessa  alla  Corte  dei  conti  «ai  fini  della
certificazione  di compatibilita' con gli strumenti di programmazione
e  di  bilancio»;  la  Corte dei conti nei successivi quindici giorni
«certifica  l'attendibilita'  dei  costi  quantificati», anche previa
acquisizione  di elementi istruttori e valutativi. Va altresi' tenuto
presente  che  l'art. 9 dello stesso decreto ha eliminato dall'elenco
degli  atti sottoposti a controllo preventivo di legittimita' proprio
le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi.
    Le  norme  di attuazione in materia dello statuto speciale per la
Regione  Trentino-Alto  Adige  contenute  nel  d.P.R. 15 luglio 1988,
n. 305  hanno attribuito alla sezione della Corte dei conti di Trento
il   controllo   di  legittimita'  sugli  atti  amministrativi  della
Provincia; controllo che il successivo d.P.R. 2 ottobre 1997, n. 385,
ha  limitato  alla  sola  categoria  dei  regolamenti  e  degli  atti
attuativi  degli  obblighi  comunitari  ed  al  quale  il  d.P.R.  14
giugno 1999,  n. 212 ha aggiunto quello sulla gestione del bilancio e
del patrimonio della Provincia.
    In questo quadro legislativo va infine ricordato che, attribuendo
lo  statuto  speciale alla Provincia di Trento competenza primaria in
tema di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi
addetti»,   la  legge  provinciale  3 aprile  1997,  n. 7  (Revisione
dell'ordinamento  del  personale della Provincia autonoma di Trento),
all'art. 60,  comma 3,  ha  sottoposto l'autorizzazione giuntale alla
sottoscrizione  dei contratti collettivi al controllo della Corte dei
conti,  ai  sensi  dell'art. 51,  comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993,
cosi'  come  sostituito dall'art. 18 del d.lgs. n. 470 del 1993. Tale
norma,   peraltro,   e'   stata   abrogata  dalla  legge  provinciale
19 febbraio 2002, n. 1.
    L'evoluzione   legislativa   che  hanno  subito  le  disposizioni
concernenti  le  attribuzioni  della  Corte  dei  conti  in ordine ai
contratti  collettivi  di  lavoro e' tenuta presente dalla Sezione di
controllo  di  Trento  della  Corte  dei  conti  nella censurata nota
28 maggio  2001  (prot. n. 548), nella quale appunto basandosi, oltre
che  sul carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale
delle   disposizioni   del  d.lgs.  n. 29  del  1993,  essenzialmente
sull'art. 60,  comma 3,  della citata legge provinciale n. 7 del 1997
ed   interpretando  il  rinvio  all'art. 51,  comma 2,  come  «rinvio
dinamico»  al  testo attualmente vigente dello stesso articolo, si e'
affermato che permane la competenza in materia della Corte dei conti,
esercitabile  in  concreto,  in  base  alle norme sull'organizzazione
delle funzioni di controllo, dalle sezioni riunite.
    Lo  stesso  precipuo  riferimento  al citato art. 60, comma 3, e'
stato  effettuato  anche  dalle sezioni riunite della Corte dei conti
nell'impugnata  delibera  del 24 luglio 2001, nella quale, dopo avere
riconosciuto  che  la  disciplina  provinciale  del  procedimento  di
contrattazione  e'  stata  disegnata  «su  un  modello che ricalca il
vecchio testo dell'art. 51 del d.lgs. n. 29 del 1993», si e' tuttavia
affermato  che  cio'  «non  esclude  un  controllo esercitato secondo
parametri di compatibilita' economico-finanziaria».
    Proprio  su  questa  interpretazione del citato art. 60, comma 3,
che  la ricorrente contesta essenzialmente in base all'evoluzione del
quadro  normativo, si fondano le pretese di controllo della Corte dei
conti  contenute  nelle  delibere impugnate, che appunto sotto questo
profilo    arrecherebbero    una    menomazione   alle   attribuzioni
costituzionali della Provincia di Trento.
    4. - I ricorsi sono fondati.
    Ai  fini  dell'estensione  alla Provincia di Trento del controllo
previsto  per i contratti collettivi nazionali dall'art. 51, comma 4,
del  d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modifiche, occorre ribadire -
come  ammettono le stesse sezioni riunite della Corte dei conti - che
non  rientra nella competenza legislativa provinciale disciplinare le
funzioni  di  controllo  della  Corte  dei  conti,  anche  se la loro
eventuale  incidenza  su  materie di competenza esclusiva provinciale
deve  essere  regolata  alla  stregua  della  rispettiva normativa di
carattere  statutario (cfr. sentenza n. 182 del 1997). I procedimenti
di   controllo  contabile  si  debbono  quindi  svolgere  secondo  la
disciplina  statale,  ma  in  modo tale che il necessario adeguamento
legislativo  provinciale  li  renda  compatibili con l'ordinamento di
appartenenza,   senza   che  in  proposito  possano  essere  invocati
eventuali   vincoli   derivanti  da  norme  fondamentali  di  riforma
economico-sociale,  tanto  piu'  con  riferimento  alla  Provincia di
Trento,  alla luce di quanto disposto dall'art. 2 del d.lgs. 16 marzo
1992,  n. 266  (Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale per il
Trentino-Alto  Adige  concernenti  il  rapporto  tra atti legislativi
statali  e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale
di indirizzo e coordinamento).
    Cio'  premesso, le sezioni riunite della Corte dei conti, esclusa
per   le  ragioni  dette  l'applicabilita'  diretta  nell'ordinamento
provinciale  di  una  singola norma contenuta in una legge di riforma
economico-sociale,   sostengono   che   il   necessario   adeguamento
legislativo  nella  specie e' costituito dall'art. 60, comma 3, della
legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Tale disposizione, nell'ambito
del procedimento di contrattazione collettiva, avrebbe configurato un
modello  di  controllo «che ricalca il vecchio testo dell'art. 51 del
d.lgs.  n. 29  del  1993, quando ancora era prevista l'autorizzazione
governativa  alla  sottoscrizione  dell'accordo», ma che tuttavia non
escluderebbe   «un   controllo   esercitato   secondo   parametri  di
compatibilita'  economico-finanziaria».  Secondo questa tesi, dunque,
il   predetto   art. 60,  comma 3,  consentirebbe  che  il  controllo
esercitato nelle forme della certificazione di compatibilita' con gli
strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio previste dall'art. 47,
comma 4,  del  d.lgs. n. 165 del 2001 non sia incompatibile, in linea
di  principio, con il procedimento disciplinato dal vecchio testo del
citato  art. 51,  comma 2.  Ma  questa impostazione argomentativa non
appare condivisibile per una serie di motivi.
    Innanzi  tutto  vale  la considerazione che se il citato art. 60,
comma 3,  costituisce  la  norma  che  rende  ammissibile il predetto
modello  di controllo contabile nell'ordinamento provinciale, in base
a  questa  stessa  norma  non si possono ammettere forme di controllo
diverse  da  quelle  configurate  dal ricordato art. 51, comma 2, del
d.lgs.  n. 29  del 1993, al quale appunto la disposizione provinciale
rinvia.  Peraltro  la  sostanziale  diversita' tra questi due tipi di
controllo   e'   confermata   dalle   stesse   sezioni  riunite,  che
sottolineano come il predetto art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 165 del
2001  superi  la  precedente  logica  del  controllo  di legittimita'
formale  previsto  dal  citato  art. 51,  comma 2, spingendosi invece
verso  il  controllo  effettivo  della  spesa  basato  appunto  sulle
procedure  di  «certificazione di compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio».
    In   secondo  luogo  va  considerato  che  le  vigenti  norme  di
attuazione  statutaria,  limitando il controllo della Corte dei conti
ad   una  tipologia  puntuale  di  procedure  ed  atti,  non  possono
logicamente  prevedere  tipi  di  controllo diversi, sotto il profilo
formale  ed  oggettivo  (cfr.  ordinanza  n. 310 del 1998), da quelli
espressamente  indicati, come e' appunto il caso della certificazione
di  compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
Il  predetto  art. 60,  comma 3, non puo' piu' quindi essere invocato
dopo  la  sostituzione  della norma richiamata e l'introduzione di un
diverso  modello  di  controllo,  che  appunto  per la sua diversita'
appare  inapplicabile  nell'ordinamento  provinciale.  Ne' a superare
questa  obiezione  si  puo'  interpretare  il  richiamo operato dalla
medesima  disposizione provinciale - come invece ritiene la Corte dei
conti  -  come rinvio «dinamico» o «mobile», giacche' quello disposto
dal  citato art. 60, comma 3, ad uno specifico comma di una specifica
disposizione  e  non  gia'  ad una determinata fonte legislativa, non
puo' che qualificarsi come un rinvio «fisso».
    Infine,  a  sottolineare  la  diversita'  del  nuovo  modello  di
controllo   rispetto  al  vecchio  testo  dell'art. 51,  comma 2,  va
ricordato che le stesse sezioni riunite affermano, nel caso in esame,
che  si  «prescinde  dai profili di legittimita' del provvedimento di
autorizzazione  alla  sottoscrizione del contratto e dalla intrinseca
legittimita'  delle  singole  clausole negoziali», dal momento che il
nuovo  tipo di controllo «include soltanto valutazioni sulla corretta
quantificazione degli oneri, sulla compatibilita' finanziaria e sulla
compatibilita' economica».
    E dunque il citato art. 60, comma 3, della legge provinciale n. 7
non  e'  piu' applicabile (oltre che abrogato dalla legge provinciale
19 febbraio  2002,  n. 1)  per  l'evoluzione  del quadro normativo di
riferimento  e  quindi  non  puo'  costituire  la  base  legale delle
delibere   censurate.   Ne   consegue   l'illegittimita'  degli  atti
impugnati,  che  proprio  su  tale  norma hanno fondato il rispettivo
dispositivo,  cosi'  arrecando, sotto questo profilo, una menomazione
alle  attribuzioni  costituzionali  in  materia  della  Provincia  di
Trento.