ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei    giudizi    di    legittimita'   costituzionale   dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa   in   materia  di  immigrazione  e  di  asilo),  promossi,
nell'ambito  di  diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Milano
con  ordinanze  del 31 e del 21 maggio 2004 (iscritte ai numeri 984 e
1042   del  registro  ordinanze  2004  e  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2004 e
n. 3,  1ª serie  speciale, dell'anno 2005) e dal Tribunale di Firenze
con  ordinanza  del  21 maggio 2004 (iscritta al n. 1048 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2005).
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 marzo 2005 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di Milano e il Tribunale di Firenze
hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione,
questione     di     legittimita'     costituzionale    dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa  in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui
prevede   l'arresto   obbligatorio  in  flagranza  dell'autore  della
contravvenzione di cui al comma 5-ter della medesima disposizione;
        che  i  rimettenti  procedono  all'udienza  di  convalida nei
confronti  di  cittadini  stranieri tratti in arresto nella flagranza
del  reato  di  cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo
n. 286  del 1998, perche' sorpresi nel territorio dello Stato dopo la
scadenza  del  termine  entro  il  quale avrebbero dovuto lasciare il
territorio  nazionale,  come  da  provvedimento emesso dal questore a
norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto.
    Considerato  che,  essendo  censurata  in  tutte  le ordinanze la
stessa disposizione in riferimento ai medesimi parametri, deve essere
disposta la riunione dei relativi giudizi;
        che  le  questioni  in  esame  hanno ad oggetto la previsione
dell'arresto  obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di
cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nel testo precedente
alle  modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241
(Disposizioni  urgenti  in  materia di immigrazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte  con  sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo  l'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto legislativo
n. 286  del  1998,  nella  parte  in  cui stabilisce che per il reato
previsto  dal  comma 5-ter  del  medesimo  articolo  e'  obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto;
        che  gli  atti  devono  pertanto essere restituiti ai giudici
rimettenti.