ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei   giudizi   di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 126-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della   strada),   introdotto   dall'art. 7,   comma 1,  del  decreto
legislativo  15 gennaio 2002, n. 9 e modificato dall'art. 7, comma 3,
lettera b),  del  decreto-legge  27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
integrazioni  al  codice della strada), convertito con modificazioni,
nella  legge  1° agosto  2003,  n. 214,  promossi  con  ordinanze del
26 maggio  2004  dal  giudice di pace di Parma, del 3 maggio 2004 dal
giudice di pace di Legnago, del 16 aprile 2004 dal giudice di pace di
Olbia,  del  22  giugno 2004  dal  giudice  di pace di Pordenone, del
14 maggio 2004 dal giudice di pace di Vergato, del 18 maggio 2004 dal
giudice di pace di Siena, del 9 giugno 2004 (2 ordinanze) dal giudice
di pace di Livorno, del 30 giugno 2004 dal giudice di pace di Modena,
del  23 giugno 2004 dal giudice di pace di Torino, del 20 maggio 2004
dal giudice di pace di Porretta Terme, del 14 giugno 2004 dal giudice
di  pace  di  Verolanuova,  del  4 giugno 2004 dal giudice di pace di
Sulmona,  del  30  giugno 2004  dal  giudice di pace di Siena, del 19
giugno 2004  dal  giudice  di  pace di Cortona, del 24 maggio 2004 (2
ordinanze)  dal  giudice di pace di Chiavenna, del 1° luglio 2004 dal
giudice  di pace di Rimini, del 1° luglio 2004 dal giudice di pace di
Castel  di  Sangro,  del  20,  del 27 maggio e del 14 giugno 2004 dal
giudice  di  pace  di Lugo, del 19 maggio 2004 dal giudice di pace di
Guastalla,  del  17 maggio  2004  dal  giudice di pace di Erba, del 3
giugno 2004  dal  giudice  di  pace  di Milano, del 2 luglio 2004 dal
giudice  di pace di Arcidosso, del 7 e del 28 giugno 2004 dal giudice
di  pace  di  Cesena, del 29 aprile 2004 dal giudice di pace di Pisa,
del  23 luglio  2004 dal giudice di pace di Sorso, del 14 maggio 2004
dal giudice di pace di Codogno, del 6 luglio 2004 dal giudice di pace
di  Pescara,  del  5 luglio  2004 dal giudice di pace di Palermo, del
22 settembre  2004  dal  giudice  di pace di Cerignola, del 13 luglio
2004  dal  giudice  di  pace di Montepulciano, del 18 agosto 2004 dal
giudice  di  pace  di  Cervignano  del Friuli, del 29 luglio 2004 dal
giudice di pace di Monza, del 2 settembre 2004 dal giudice di pace di
Massa,  dell'8 ottobre  2004  dal giudice di pace di Portogruaro, del
21 maggio  2004  dal giudice di pace di Urbino, del 28 settembre 2004
dal  giudice  di  pace di Casteggio, del 3 agosto 2004 dal giudice di
pace  di Bologna, del 6 ottobre 2004 dal giudice di pace di Cerignola
e   del  20 ottobre  2004  (2  ordinanze)  dal  giudice  di  pace  di
Castelfiorentino  rispettivamente  iscritte ai nn. 745, 751, da 762 a
764,  da  772 a 774, 820, 823, 825, 834, 835, 847, 848, da 873 a 880,
888,  932,  da 963 a 968, 981, 982, 1002, da 1004 a 1006, 1017, 1020,
1022,  1027,  1036,  1037,  1049 e 1050 del registro ordinanze 2004 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39, 40, 41,
43,  44,  45, 48 e 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2004 e nn. 1, 2 e
3, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 marzo 2005 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
    Ritenuto  che tutti i Giudici di pace meglio indicati in epigrafe
hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale - adducendo,
complessivamente, la violazione degli artt. 2, 3, 13, 16, 23, 24, 27,
111,  113  e 134 della Costituzione - dell'art. 126-bis, comma 2, del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della
strada),  introdotto  dall'art. 7,  comma 1,  del decreto legislativo
15 gennaio  2002,  n. 9  (Disposizioni  integrative  e correttive del
nuovo  codice  della  strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della
legge  22 marzo  2001,  n. 85),  nel testo risultante all'esito della
modifica    apportata    dall'art. 7,    comma 3,   lettera b),   del
decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice  della  strada),  convertito,  con  modificazioni, nella legge
1° agosto 2003, n. 214;
        che,  in  via preliminare, peraltro, deve chiarirsi - al fine
di  una  corretta  identificazione  del  thema  decidendum -- come il
dubbio  di costituzionalita' prospettato dai giudici a quibus investa
sempre  la  previsione  normativa  di  cui  al  comma 2 dell'articolo
suddetto,  il  quale  prevede  che,  in  caso  di  mancata  immediata
identificazione   del  responsabile  di  un'infrazione  stradale,  la
segnalazione della decurtazione del punteggio attribuito alla patente
di  guida  debba  essere  effettuata  a  carico  del proprietario del
veicolo,  salvo  che  lo  stesso non comunichi entro trenta giorni «i
dati personali e della patente del conducente»;
        che, sebbene in talune ordinanze di rimessione - segnatamente
quelle  provenienti  dai  giudici  di  pace di Parma (r.o. n. 745 del
2004),  Legnago  (r.o.  n. 751  del  2004),  Sulmona (r.o. n. 835 del
2004), Chiavenna (r.o. nn. 873 e 874 del 2004), Erba (r.o. n. 888 del
2004),  Palermo  (r.o.  n. 982  del 2004), Cerignola (r.o. nn. 1002 e
1037  del  2004)  e  Monza  (r.o.  n. 1006  del  2004)  -  si  faccia
riferimento  all'intero  art. 126-bis del codice della strada, non vi
e' dubbio che la censura sollevata anche dai suddetti giudici di pace
investa,  come  esplicitano  chiaramente  le argomentazioni dedotte a
sostegno  della  stessa, la previsione normativa di cui al comma 2 di
tale articolo di legge;
        che,  cio'  premesso  in  ordine  all'oggetto dell'iniziativa
assunta   dai   rimettenti,   deve   ribadirsi   come   i   parametri
costituzionali dai medesimi complessivamente evocati consistano negli
artt. 2,  3,  13,  16, 23, 24, 27, 111, 113 e 134 della Costituzione,
giacche'  il riferimento all'art. 25 - pure contenuto nelle ordinanze
emesse dai Giudici di pace di Parma (r.o. n. 745 del 2004) e Porretta
Terme  (r.o.  n. 825  del  2004) - deve ritenersi frutto di un lapsus
calami,  posto  che  tali giudici a quibus hanno inteso evidentemente
riferirsi  - come reso nuovamente palese dagli argomenti dagli stessi
utilizzati - alla previsione dell'art. 27 della Carta fondamentale;
        che  deve,  innanzitutto,  evidenziarsi  - passando all'esame
alle singole censure avanzate dai diversi rimettenti - come i Giudici
di  pace di Chiavenna (r.o. nn. 873 e 874 del 2004) e Cerignola (r.o.
nn. 1002 e 1037 del 2004) siano i soli ad ipotizzare il contrasto tra
la disposizione impugnata e l'art. 2 della Costituzione;
        che   per   il   primo   di   tali   rimettenti   il  comma 2
dell'art. 126-bis  del  codice  della  strada  violerebbe il suddetto
articolo  della Costituzione in quanto questo ultimo, nell'esigere da
ciascun  consociato  «di assoggettarsi a quei doveri inderogabili che
formano la base stessa del vivere sociale», escluderebbe «a contrario
(...)  che  un cittadino possa essere sottoposto ad obblighi cui, per
loro   natura,   non   sempre  sia  possibile  adempiere»,  evenienza
ipotizzabile,   viceversa,   nel   caso   di  specie,  allorche'  «il
proprietario  del  veicolo  non  ricordi, o addirittura non abbia mai
saputo,  chi  si  trovava  alla  guida  del veicolo al momento in cui
l'infrazione e' stata accertata»;
        che - per il secondo dei due giudici a quibus summenzionati -
l'art. 2  Cost.  sarebbe,  invece,  leso  nella misura in cui risulta
«violato  il  diritto  fondamentale  del  cittadino  di'  non  subire
sanzioni   personali,   quand'anche   amministrative,   senza  essere
responsabile  dell'infrazione  contestata»,  posto  che,  in  caso di
mancata   identificazione  del  conducente  autore  della  violazione
amministrativa,  la decurtazione del punteggio dalla patente di guida
e' destinata ad operare nei riguardi del proprietario del veicolo;
        che  le  argomentazioni  addotte  a sostegno della denunciata
violazione  dell'art. 3  della Costituzione - censura prospettata dai
Giudici di pace di Parma (r.o. n. 745 del 2004), Legnago (r.o. n. 751
del  2004),  Olbia (r.o. n. 762 del 2004), Pordenone (r.o. n. 763 del
2004),  Vergato (r.o. n. 764 del 2004), Siena (r.o. nn. 772 e 847 del
2004), Livorno (r.o. nn. 773 e 774 del 2004), Modena (r.o. n. 820 del
2004), Torino (r.o. n. 823 del 2004), Porretta Terme (r.o. n. 825 del
2004),  Verolanuova  (r.o. n. 834 del 2004), Sulmona (r.o. n. 835 del
2004), Cortona (r.o. n. 848 del 2004), Rimini (r.o. n. 875 del 2004),
Castel di Sangro (r.o. n. 876 del 2004), Lugo (r.o. nn. 877 e 879 del
2004), Guastalla (r.o. n. 880 del 2004), Erba (r.o. n. 888 del 2004),
Milano  (r.o.  n. 932  del  2004),  Arcidosso (r.o. n. 963 del 2004),
Cesena  (r.o.  nn. 964  e 965 del 2004), Pisa (r.o. n. 966 del 2004),
Codogno  (r.o.  n. 968  del  2004),  Pescara  (r.o. n. 981 del 2004),
Palermo  (r.o.  n. 982 del 2004), Cerignola (r.o. nn. 1002 e 1037 del
2004),  Montepulciano  (r.o. n. 1004 del 2004), Cervignano del Friuli
(r.o.  n. 1005  del 2004), Massa (r.o. n. 1017 del 2004), Portogruaro
(r.o.  n. 1020  del  2004),  Urbino  (r.o. n. 1022 del 2004), Bologna
(r.o.  n. 1036 del 2004) e Castelfiorentino (r.o. nn. 1049 e 1050 del
2004) - appaiono riconducibili a due fondamentali indirizzi;
        che,  in  primo  luogo,  si  censura  la  natura  di sanzione
«eventuale   ed  intermittente»  che  connoterebbe  la  misura  della
decurtazione  dei  punti  dalla  patente,  e  dunque la disparita' di
trattamento  che la sua applicazione determinerebbe a carico di certe
categorie di soggetti;
        che,  in  particolare,  viene  prospettata l'esistenza di una
discriminazione  in  danno dei soggetti muniti di patente, rispetto a
coloro  che  ne siano privi, in tal senso pronunciandosi i rimettenti
di  Pordenone  (r.o. n. 763 del 2004), Modena (r.o. n. 820 del 2004),
Porretta  Terme  (r.o.  n. 825  del  2004),  Sulmona (r.o. n. 835 del
2004),  Siena (r.o. nn. 772 e 847 del 2004), Lugo (r.o. nn. 877 e 879
del  2004), Guastalla (r.o. n. 880 del 2004), Cesena (r.o. n. 965 del
2004),  Pisa  (r.o. n. 966 del 2004), Codogno (r.o. n. 968 del 2004),
Pescara  (r.o.  n. 981 del 2004), Cerignola (r.o. nn. 1002 e 1037 del
2004) e Bologna (r.o. n. 1036 del 2004);
        che,  del  pari,  si ipotizza una disparita' di trattamento -
tale  e'  la  censura dei Giudici di pace di Legnago (r.o. n. 751 del
2004), Vergato (r.o. n. 764 del 2004) e Massa (r.o. n. 1017 del 2004)
-  tra  le  persone fisiche e quelle giuridiche (ambedue proprietarie
del  veicolo a mezzo del quale venne commessa l'infrazione stradale),
e  cio'  in  base  all'assunto  che  la  decurtazione dei punti dalla
patente  operi  esclusivamente  nei  riguardi  delle  prime, trovando
invece applicazione, a carico delle seconde, la sanzione pecuniaria -
richiamata  nella  disposizione  censurata  -  di  cui  all'art. 180,
comma 8, del medesimo codice della strada;
        che  assumono, infine, che l'impugnato art. 126-bis, comma 2,
del   d.lgs.   n. 285   del   1992   operi   entrambe  le  illustrate
discriminazioni (in danno delle persone fisiche, nonche', all'interno
di  tale categoria, dei soli proprietari muniti di patente) i Giudici
di  pace  di  Parma  (r.o.  n. 745  del 2004), Olbia (r.o. n. 762 del
2004),  Siena (r.o. n. 772 del 2004), Livorno (r.o. nn. 773 e 774 del
2004),  Torino  (r.o.  n. 823 del 2004), Verolanuova (r.o. n. 834 del
2004),  Erba  (r.o.  n. 888 del 2004), Milano (r.o. n. 932 del 2004),
Arcidosso  (r.o.  n. 963  del  2004), Palermo (r.o. n. 982 del 2004),
Cervignano  del  Friuli  (r.o.  n. 1005 del 2004) e Portogruaro (r.o.
n. 1020 del 2004);
        che  argomentazioni  a  se'  stanti  sono  quelle  svolte dai
rimettenti  di  Rimini  (r.o. n. 875 del 2004) - il quale lamenta una
disparita'  di  trattamento  tra  i  proprietari  muniti  di  patente
italiana  e  quelli titolari, invece, di analogo documento rilasciato
all'estero  -,  di  Castel  di Sangro (r.o. n. 876 del 2004) e Cesena
(r.o.  n. 964  del  2004),  i quali si dolgono, invece, dell'ingiusta
penalizzazione  che  subirebbero i proprietari che non comunichino (o
non  siano  non  in  grado  di  comunicare)  i dati personali e della
patente del conducente;
        che,  in  secondo  luogo,  la  violazione  dell'art. 3  della
Costituzione e' ipotizzata - con differenti argomentazioni - sotto il
profilo   del   difetto   di   ragionevolezza   che  connoterebbe  la
disposizione impugnata;
        che,  innanzitutto,  si  deduce  -  in  base  ad  una opzione
ermeneutica  opposta  a quella sopra illustrata (la quale, come sopra
evidenziato,  esclude l'operativita' della decurtazione del punteggio
dalla  patente  in  caso  di  infrazioni stradali commesse a mezzo di
veicoli   di   proprieta'  di  persone  giuridiche)  -  che,  appunto
nell'ipotesi  in  cui la violazione amministrativa sia stata commessa
mediante  un  veicolo  di  proprieta'  di  un  ente, la misura de qua
graverebbe,  irragionevolmente,  sul legale rappresentante, ovvero su
altri  soggetti,  individuati  secondo  criteri  del  tutto casuali o
arbitrari;
        che   a  tale  profilo  di  illegittimita'  costituzionale  -
sostanzialmente  comune  ai rimettenti di Porretta Terme (r.o. n. 825
del  2004), Guastalla (r.o. n. 880 del 2004), Cesena (r.o. n. 963 del
2004),  Pisa (r.o. n. 966 del 2004) e Bologna (r.o. n. 1036 del 2004)
-  si sovrappone, poi, la denunciata irrazionalita' dell'applicazione
della  misura  de  qua,  giacche' destinata ad operare pur «quando il
proprietario  provi  che la circolazione del mezzo e' avvenuta contro
la sua volonta» - tale e' la censura del giudice di pace di Castel di
Sangro  (r.o.  n. 876  del  2004)  -  ovvero  perche'  collegata - e'
l'assunto, invece, del rimettente di Guastalla (r.o. n. 880 del 2004)
- ad «un obbligo impossibile da ottemperare»;
        che,  invece, secondo il rimettente modenese (r.o. n. 820 del
2004)  la  norma de qua porrebbe irragionevolmente sullo stesso piano
(assoggettando,   invero,   entrambi   alla   medesima  sanzione)  il
proprietario  del  veicolo  non  in  grado  di adempiere l'obbligo di
comunicazione   e   «chi  abbia  commesso  infrazioni  immediatamente
contestate»,  determinando inoltre risultati paradossali - a dire del
gia' menzionato giudice di pace di Guastalla (r.o. n. 880 del 2004) -
in  caso  di  comproprieta'  del veicolo, dovendosi escludere che, in
tale  ipotesi,  «si  possa  fare  luogo alla decurtazione a carico di
tutti  i  soggetti»  comproprietari,  cio'  equivalendo altrimenti ad
applicarla  anche  «a  soggetti  materialmente  impossibilitati  alla
violazione,  dal  momento  che  e'  impossibile  che  un  veicolo sia
condotto contemporaneamente da piu' di una persona»;
        che,  infine, l'irragionevolezza dell'impugnato art. 126-bis,
comma 2, del codice della strada consisterebbe nel fatto - il rilievo
e'  del  rimettente  di Codogno (r.o. n. 968 del 2004) - di porsi «in
chiaro  contrasto  con il principio della personalita' della sanzione
amministrativa»,  sancito  dall'art. 3  della legge 24 novembre 1981,
n. 689  (Modifiche  al  sistema  penale),  creando  cosi' «un diverso
criterio  valutativo»  in  ordine  «alle violazioni che comportano la
detrazione  dei  punti  dalla  patente  di  guida rispetto alle altre
violazioni del codice stradale»;
        che  i  Giudici  di pace di Chiavenna (r.o. nn. 873 e 874 del
2004)  e  Cerignola  (r.o.  nn. 1002  e  1037  del  2004) ipotizzano,
inoltre,  il  contrasto tra l'art. 126-bis, comma 2, del codice della
strada  e  l'articolo 13  della Costituzione, il primo in particolare
evidenziando  che  la  norma  costituzionale  suddetta  «tutela (...)
incondizionatamente  la  liberta'  personale ed esclude quindi che un
cittadino possa trovarsi, al momento di operare una scelta, ad essere
in  qualunque  misura  coartato»;  il  secondo, invece, sottolineando
come,  a  causa della norma impugnata, risulti compressa «la liberta'
del   cittadino,  costretto  a  subire  una  sanzione  amministrativa
personale  autodenunciandosi  o,  in  difetto,  a subire una sanzione
pecuniaria  ove  mai  non  fosse  in grado di indicare la persona del
conducente al momento della violazione»;
        che  sono,  invece,  i  rimettenti  di Olbia (r.o. n. 762 del
2004)  e  Montepulciano  (r.o.  n. 1004  del  2004)  a prospettare la
violazione   anche   dell'art. 16   Cost.,   senza   peraltro  meglio
specificare la portata di tale censura;
        che  il  parametro  costituzionale  di  cui all'art. 23 della
Carta  fondamentale  e' evocato dal solo giudice di pace di Guastalla
(r.o.  n. 880  del  2004),  secondo  cui l'applicazione, a carico del
proprietario   del   veicolo   che   non  sia  pure  il  responsabile
dell'infrazione  stradale,  della misura della decurtazione dei punti
dalla  patente  «oltrepassa  comunque  i  limiti di esigibilita' e di
legittimita'  nell'esercizio  del  potere  impositivo attribuito allo
Stato proprio dal parametro in parola»;
        che  e', invece, la quasi totalita' dei rimettenti - eccezion
fatta  per  quelli  di  Vergato  (r.o. n. 764 del 2004), Modena (r.o.
n. 820  del  2004), Lugo (r.o. nn. 877 e 879 del 2004), Codogno (r.o.
n. 968  del  2004) ed Urbino (r.o. n. 1022 del 2004) - ad ipotizzare,
seppur  attraverso  l'impiego di argomenti non sempre coincidenti, il
contrasto con l'art. 24 della Costituzione;
        che  censurano, difatti, la violazione del diritto di difesa,
derivante  dal  difetto  di  contestazione  immediata dell'infrazione
stradale  alla  quale e' ricollegata la misura della decurtazione del
punteggio  dalla  patente  di guida, i Giudici di pace di Parma (r.o.
n. 745  del 2004), Legnago (r.o. n. 751 del 2004), Olbia (r.o. n. 762
del  2004),  Porretta  Terme  (r.o.  n. 825  del 2004), Palermo (r.o.
n. 982  del  2004), Cerignola (r.o. nn. 1002 e 1037 del 2004) e Massa
(r.o. n. 1017 del 2004);
        che  sono, invece, i rimettenti di Pordenone (r.o. n. 763 del
2004),  Siena  (r.o.  n. 772 del 2004), Lugo (r.o. n. 878 del 2004) e
Cerignola (r.o. nn. 1002 e 1037 del 2004) ad ipotizzare la lesione di
tale  diritto  in  ragione  della mancata previsione - da parte della
disposizione  impugnata  -  di  ipotesi  di  esonero del proprietario
dall'obbligo di comunicazione da essa previsto;
        che  mettono, viceversa, in risalto la violazione del diritto
al  silenzio,  sempre  derivante  dalla  previsione  dell'obbligo  di
comunicazione  suddetto, i Giudici di pace di Livorno (r.o. nn. 773 e
774  del  2004),  Verolanuova (r.o. n. 834 del 2004), Arcidosso (r.o.
n. 963  del  2004),  Cesena (r.o. nn. 964 e 965 del 2004), Pisa (r.o.
n. 966  del 2004), Sorso (r.o. n. 967 del 2004), Pescara (r.o. n. 981
del  2004),  Casteggio (r.o. n. 1027 del 2004) e Sulmona (r.o. n. 835
del   2004),  quest'ultimo  rimettente  evidenziando  anche  come  la
comunicazione  di  cui  all'art. 126-bis,  comma 2,  del codice della
strada leda pure il diritto di difesa del soggetto «denunciato»;
        che  sono,  invece,  i  rimettenti di Torino (r.o. n. 823 del
2004),  Chiavenna  (r.o.  nn. 873  e  874 del 2004), Castel di Sangro
(r.o.  n. 876 del 2004), Milano (r.o. n. 932 del 2004), Pescara (r.o.
n. 981  del  2004),  Monza  (r.o.  n. 1006  del 2004) e Bologna (r.o.
n. 1036  del  2004)  a  sottolineare come non sempre l'adempimento di
tale  obbligo di comunicazione possa ritenersi esigibile, ben potendo
il  proprietario  -  in  special  modo  nei casi di uso promiscuo del
medesimo veicolo da parte di piu' soggetti - ignorare l'identita' del
conducente;
        che  i  Giudici  di  pace  di Porretta Terme (r.o. n. 825 del
2004),  Siena  (r.o.  n. 772 del 2004), Chiavenna (r.o. nn. 873 e 874
del  2004)  e  Guastalla  (r.o.  n. 880  del  2004), pongono in luce,
invece,  come  il contenuto dell'obbligo di comunicazione in esame si
risolva,   sostanzialmente,   in   una  «autodenuncia»,  giacche'  il
proprietario  del  veicolo  -  qualora sia anche il conducente autore
dell'infrazione  stradale  - sarebbe costretto ad «autoaccusarsi», al
fine   di   evitare   di   incorrere   in   un  doppio  provvedimento
sanzionatorio,  e  cioe'  «da un lato la decurtazione del punteggio e
dall'altro   la   sanzione   pecuniaria   per  l'omissione  dei  dati
dell'effettivo  conducente»,  ex  art. 180, comma 8, del codice della
strada;
        che,  per  concludere  sul  punto,  i rimettenti di Guastalla
(r.o.  n. 880  del  2004),  Arcidosso  (r.o. n. 963 del 2004), Cesena
(r.o.  n. 965  del 2004), Pisa (r.o. n. 966 del 2004), Cervignano del
Friuli  (r.o. n. 1005 del 2004) e Portogruaro (r.o. n. 1020 del 2004)
assumono  che  la  previsione  del  descritto  obbligo di «delazione»
contrasterebbe  con  l'art. 24  Cost.,  giacche'  solo  a  carico  di
pubblici ufficiali puo' legittimamente operare un obbligo di denuncia
di illeciti amministrativi;
        che  quasi  tutti i rimettenti - con l'eccezione di quelli di
Modena  (r.o.  n. 820 del 2004), Erba (r.o. n. 888 del 2004), Codogno
(r.o.  n. 968  del  2004)  ed  Urbino (r.o. n. 1022 del 2004) - hanno
dedotto  il  contrasto  con  l'art. 27  della  Costituzione, censura,
anch'essa, variamente motivata;
        che  deducono  sic et simpliciter la violazione del parametro
costituzionale  suddetto - in base all'assunto che il principio della
«personalita» della responsabilita' sia comunque destinato ad operare
per    sanzioni   aventi   tale   carattere   (personale,   appunto),
indipendentemente  dalla  loro natura (meramente amministrativa e non
propriamente  penale) - i Giudici di pace di Legnago (r.o. n. 751 del
2004),  Olbia  (r.o.  n. 762 del 2004), Siena (r.o. n. 772 del 2004),
Chiavenna  (r.o.  nn. 873  e  874  del 2004), Rimini (r.o. n. 875 del
2004),  Cerignola  (r.o.  nn. 1002  e 1037 del 2004) e Cervignano del
Friuli (r.o. n. 1005 del 2004);
        che  i  giudici a quibus di Pordenone (r.o. n. 763 del 2004),
Vergato  (r.o.  n. 764  del  2004),  Livorno  (r.o. nn. 773 e 774 del
2004), Torino (r.o. n. 823 del 2004), Sulmona (r.o. n. 835 del 2004),
Siena  (r.o. n. 847 del 2004), Cortona (r.o. n. 848 del 2004), Castel
di Sangro (r.o. n. 876 del 2004), Lugo (r.o. n. 878 del 2004), Cesena
(r.o.  n. 965  del  2004),  Pisa  (r.o. n. 966 del 2004), Sorso (r.o.
n. 967 del 2004), Monza (r.o. n. 1006 del 2004), Urbino (r.o. n. 1022
del  2004), Casteggio (r.o. n. 1027 del 2004) e Bologna (r.o. n. 1036
del 2004) richiamano, viceversa, la previsione dell'art. 3 della gia'
citata  legge  n. 689  del  1981  (articolo che sancisce il principio
della «personalita» della responsabilita' amministrativa), rimarcando
cosi'  il carattere sui generis della sanzione della decurtazione del
punteggio  dalla  patente  di guida, giacche' essa, operando a carico
del proprietario, derogherebbe ingiustificatamente a tale principio;
        che  sottolineano,  per parte loro, numerosi tra i rimettenti
come  -  in forza di diverse disposizioni legislative - si profili la
necessita' di limitare la responsabilita' «solidale» del proprietario
del  veicolo, a mezzo del quale venne commessa l'infrazione stradale,
al solo pagamento della sanzione pecuniaria;
        che,   in   particolare,   si   riferiscono  alla  previsione
dell'art. 196  del  medesimo codice della strada i Giudici di pace di
Parma (r.o. n. 745 del 2004), Torino (r.o. n. 823 del 2004), Porretta
Terme  (r.o.  n. 825  del  2004), Verolanuova (r.o. n. 834 del 2004),
Sulmona  (r.o.  n. 835  del 2004), Siena (r.o. n. 847 del 2004), Lugo
(r.o.  nn. 877  e  879  del  2004),  Milano  (r.o.  n. 932 del 2004),
Arcidosso  (r.o.  n. 963  del  2004),  Cesena (r.o. n. 965 del 2004),
Palermo  (r.o.  n. 982 del 2004), Portogruaro (r.o. n. 1020 del 2004)
ed Urbino (r.o. n. 1022 del 2004);
        che  inoltre i rimettenti di Cesena (r.o. n. 965 del 2004) ed
Urbino  (r.o.  n. 1022  del  2004) richiamano pure, l'uno il disposto
dell'art. 6  della  legge n. 689 del 1981 e dell'art. 2054 cod. civ.,
l'altro   esclusivamente   la   norma   da  ultimo  citata,  entrambi
sottolineando  come  la responsabilita' solidale del proprietario del
veicolo,   per   il   pagamento   della  sanzione  pecuniaria  e  per
l'adempimento  delle  obbligazioni  riparatorie  in  favore dei terzi
danneggiati da sinistri stradali, risponda unicamente alla necessita'
di  evitare  sia  che molte norme sulla circolazione stradale restino
eluse,   sia   che   legittime  aspettative  risarcitorie  non  siano
soddisfatte;
        che  e' il solo giudice di pace di Pordenone (r.o. n. 763 del
2004)  a  dedurre  la  violazione  dell'art. 111  della Costituzione,
assumendo  che la mancata previsione - nella disposizione impugnata -
di casi in cui il proprietario del veicolo sia esonerato dall'obbligo
di  comunicazione,  da  essa sancito, «impedisce, di fatto, qualsiasi
possibilita'  di  controdedurre»,  e  quindi  comprime  il diritto di
difesa,   in   particolare   «ostacolandone  l'esercizio  nel  giusto
processo»;
        che  il  contrasto  con  l'art. 113  Cost.  e' ipotizzato dai
Giudici di pace di Siena (r.o. n. 847 del 2004) e Milano (r.o. n. 932
del 2004);
        che  quest'ultimo in particolare osserva come la possibilita'
di  sottrarsi  all'applicazione della sanzione della decurtazione del
punteggio   dalla   patente   di   guida,  unicamente  attraverso  la
comunicazione  dei  dati  personali  e  della patente del conducente,
violerebbe  la norma costituzionale suddetta, ai cui sensi e' vietato
che  la  tutela contro gli atti della pubblica amministrazione «possa
essere  esclusa  o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti»;
        che  ha  dedotto,  infine,  la violazione dell'art. 134 della
Costituzione  -  senza meglio motivare sul punto - il giudice di pace
di Porretta Terme (r.o. n. 825 del 2004).
    Considerato  che  i  Giudici  di pace meglio indicati in epigrafe
hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale - adducendo,
complessivamente, la violazione degli artt. 2, 3, 13, 16, 23, 24, 27,
111,  113  e 134 della Costituzione - dell'art. 126-bis, comma 2, del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della
strada),  introdotto  dall'art. 7,  comma 1,  del decreto legislativo
15 gennaio  2002,  n. 9  (Disposizioni  integrative  e correttive del
nuovo  codice  della  strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della
legge  22 marzo  2001,  n. 85),  nel testo risultante all'esito della
modifica    apportata    dall'art. 7,    comma 3,   lettera b),   del
decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice  della  strada),  convertito,  con  modificazioni, nella legge
1 agosto 2003, n. 214;
        che  tutte  le  questioni  sollevate,  per  la  loro evidente
connessione,  vanno  trattate  congiuntamente, per cui va disposta la
riunione dei relativi giudizi;
        che  questa  Corte, investita di analoghe questioni aventi ad
oggetto  sempre  l'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992,
ha  concluso  nel  senso  dell'illegittimita'  costituzionale di tale
disposizione (sentenza n. 27 del 2005);
        che, pertanto, in relazione alle questioni sollevate da tutti
gli  odierni  rimettenti deve darsi atto come questa Corte abbia gia'
affermato  che  la  disposizione  impugnata «da' vita ad una sanzione
assolutamente sui generis, giacche' la stessa - pur essendo di natura
personale  -  non  appare  riconducibile  ad un contegno direttamente
posto  dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione
di una specifica norma relativa alla circolazione stradale»;
        che su tali basi questa Corte ha concluso per la declaratoria
d'incostituzionalita'  della  norma  suddetta,  giacche'  «proprio la
peculiare   natura  della  sanzione  prevista  dall'art. 126-bis»  (e
segnatamente  la  sua incidenza sulla «legittimazione soggettiva alla
conduzione  di  ogni veicolo»), «fa emergere l'irragionevolezza della
scelta  legislativa  di porre la stessa a carico del proprietario del
veicolo  che  non sia anche il responsabile dell'infrazione stradale»
(sentenza n. 27 del 2005);
        che,  dunque,  alla  stregua  di  tale sopravvenuta decisione
vanno restituiti gli atti ai suddetti giudici a quibus.