ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli articoli 44 e 45
della  legge  della  Regione Liguria 8 agosto 1994, n. 42 (Disciplina
delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere  del
servizio  sanitario  regionale  in  attuazione dei d.lgs. 30 dicembre
1992,   n. 502  e  d.lgs.  7 dicembre  1993,  n. 517),  promosso  con
ordinanza  del  16 aprile 2003 dal Tribunale ordinario di Savona, nel
procedimento  civile  vertente  tra  il  comune di Alassio e l'Unita'
sanitaria  locale  n. 2  savonese,  ed  altra, iscritta al n. 389 del
registro  ordinanze  del  2003  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visti l'atto di costituzione del comune di Alassio nonche' l'atto
di intervento del Presidente della Giunta della Regione Liguria;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  19 aprile  2005  il  giudice
relatore Romano Vaccarella;
    Uditi  l'avvocato  Luigi  Piscitelli  per  il comune di Alassio e
l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente della Giunta
della Regione Liguria.
    Ritenuto  che,  nel corso di un giudizio civile, promosso davanti
al  Tribunale ordinario di Savona dal comune di Alassio nei confronti
della  Unita' sanitaria locale n. 2 savonese e della Regione Liguria,
per  far dichiarare di proprieta' del medesimo comune gli immobili in
cui  erano ubicati l'Infermeria civica «Coniugi Paccini» e l'Ospedale
«Val d'Olivo», il giudice adito, con ordinanza del 16 aprile 2003, ha
sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento
agli  articoli 5,  76  e  128 della Costituzione, degli artt. 44 e 45
della  legge  della  Regione Liguria 8 agosto 1994, n. 42 (Disciplina
delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere  del
servizio  sanitario  regionale  in  attuazione dei d.lgs. 30 dicembre
1992,  n. 502  e  d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517), nella parte in cui
«dispongono  che  vengano  attribuiti in proprieta' all'USL ora ASL i
beni  mobili  e immobili gia' di proprieta' del comune di Alassio con
vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali».
        che, in punto di fatto, il giudice rimettente riferisce che i
beni  per  cui e' controversia erano stati oggetto di lasciti di vari
benefattori  ed  erano da tempo destinati alla prestazione di servizi
sanitari,  nonche'  di  assistenza  a  favore  di  anziani bisognosi,
sicche'  la questione di legittimita' costituzionale e' rilevante per
la decisione del giudizio a quo;
        che,  quanto  alla non manifesta infondatezza della questione
di  legittimita'  costituzionale,  il  giudice rimettente afferma che
l'art. 5  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della  disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421) viola l'art. 76 Cost. sotto il profilo
dell'eccesso  di  delega, in quanto l'art. 1, lettera p), della legge
23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e
la  revisione  delle  discipline  in  materia di sanita', di pubblico
impiego,  di  previdenza  e  di  finanza  territoriale), prevedeva il
trasferimento alle aziende infraregionali «del patrimonio mobiliare e
immobiliare  gia'  di  proprieta'  dei  disciolti  enti ospedalieri e
mutualistici  che alla data di entrata in vigore della presente legge
fa parte del patrimonio dei comuni»;
        che,  viceversa, l'art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992, emanato
in  attuazione  della  delega,  stabilisce  che «tutti i beni mobili,
immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, fanno parte del
patrimonio  dei  comuni  con  vincolo  di  destinazione  alle  unita'
sanitarie   locali,   sono  trasferiti  al  patrimonio  delle  unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere»;
        che,  mentre  la  norma  delegante prevedeva il trasferimento
alle  USL  soltanto  dei  beni  gia' di proprieta' dei disciolti enti
ospedalieri,  la  norma  delegata  ha, invece, attribuito alle USL la
proprieta'  di  tutti  i beni facenti parte del patrimonio dei comuni
con  vincolo  di  destinazione  alle  medesime USL, sia che tali beni
fossero  gia' di proprieta' di enti ospedalieri sia che fossero stati
acquistati direttamente dai comuni per lasciti o in altro modo;
        che,  a  loro  volta, gli artt. 44 e 45 della legge regionale
n. 42  del 1994 riproducono il disposto dell'art. 5 del d.lgs. n. 502
del  1992  e  stabiliscono,  riferendosi  alle  aziende  del servizio
sanitario   regionale,  che  «sono  trasferiti  al  patrimonio  delle
predette  Aziende  i beni mobili, immobili e le attrezzature che alla
data  di  entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502  e  successive  modificazioni  appartenevano al patrimonio dei
comuni con vincolo di destinazione alle USL»;
        che,  cosi'  disponendo,  la  normativa  regionale  confligge
anch'essa  con la norma statale contenuta nella legge n. 421 del 1992
e  risulta,  dunque, viziata, sia pure indirettamente, per eccesso di
delega, in violazione dell'art. 76 Cost;
        che  non  rileva  -  ad  avviso  del  giudice rimettente - la
circostanza  che,  nel frattempo, l'art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992
sia stato sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 19 giugno 1999,
n. 229   (Norme  per  la  razionalizzazione  del  Servizio  sanitario
nazionale,  a  norma  dell'articolo 1  della  legge 30 novembre 1998,
n. 419),  poiche'  la  nuova  norma  non ha mutato il criterio per il
trasferimento  dei  beni,  ricomprendendo nel patrimonio delle unita'
sanitarie  locali  e delle aziende ospedaliere «tutti i beni mobili e
immobili  ad  esse  appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o
trasferiti  loro  dallo  Stato o da altri enti pubblici, in virtu' di
leggi o di provvedimenti amministrativi»;
        che,  sotto  altro  profilo,  le  norme  denunciate  violano,
altresi',  gli  artt. 5  e  128  Cost.,  i quali pongono il principio
fondamentale  dell'autonomia  degli  enti  locali,  la quale concerne
anche l'integrita' del patrimonio degli enti medesimi;
        che  si  e'  costituito  in giudizio il comune di Alassio per
chiedere   che   sia   dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 5  del  d.lgs. n. 502 del 1992, nonche' degli artt. 44 e 45
della  legge  della  Regione  Liguria  n. 42 del 1994, per violazione
degli artt. 76, 5, 114, 118, 119 e 128 Cost;
        che, osserva il deducente, mentre l'art. 1, lettera p), della
legge  di  delega  n. 421  del  1992  prevedeva il trasferimento alle
aziende   infraregionali  dei  soli  beni  «gia'  di  proprieta'  dei
disciolti  enti  ospedalieri e mutualistici» che alla data di entrata
in  vigore  della stessa legge fanno parte del patrimonio dei comuni,
il  legislatore  delegato,  con  l'art. 5  del d.lgs. n. 502 del 1992
(nella  sua  originaria  formulazione),  ha esteso il trasferimento a
«tutti  i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le
attrezzature  che,  alla  data  di  entrata  in vigore del [presente]
decreto,  fanno  parte  del  patrimonio  dei  comuni  con  vincolo di
destinazione  alle unita' sanitarie locali», cosi' eccedendo i limiti
della delega in violazione dell'art. 76 Cost;
        che  gli  artt. 44 e 45 della legge regionale n. 42 del 1994,
dando attuazione al principio contenuto nell'art. 5 del d.lgs. n. 502
del  1992, risultano, in via derivata, affetti anch'essi dal vizio di
eccesso di delega;
        che   le  norme  denunciate  sono  altresi'  illegittime  per
violazione  degli  artt. 5,  114,  118  e 119 Cost., sotto il profilo
della  lesione dell'autonomia locale, da intendersi sia come garanzia
dell'integrita'   del   patrimonio   degli   enti  locali,  sia  come
intangibilita'  della sfera di funzioni assegnate a detti enti, nella
specie  delle  funzioni  di «assistenza», di competenza dei comuni ex
art. 3-septies,  commi 2  e  6,  del  d.lgs.  n. 502 del 1992, al cui
esercizio i beni in contestazione erano originariamente destinati;
        che  il  riferimento  all'abrogato  art. 128 Cost., contenuto
nell'ordinanza  di  rimessione, deve intendersi fatto agli artt. 114,
118 e 119 Cost., che riprendono la garanzia gia' sancita dal primo;
        che,   intervenuto   nel  giudizio  a  mezzo  dell'Avvocatura
generale  dello  Stato,  il  Presidente  della  Giunta  della Regione
Liguria,  ha  concluso  per la declaratoria di inammissibilita' della
questione,  definendola irrilevante in quanto i beni in contestazione
erano   pervenuti   al   comune  di  Alassio  da  un  disciolto  ente
ospedaliero;
        che la questione e', comunque, infondata perche' l'art. 5 del
d.lgs.   n. 502   del   1992   non   e'   oggetto   di   denuncia  di
incostituzionalita'  e  il prospettato vizio di eccesso di delega non
e' configurabile riguardo alle norme regionali impugnate;
        che,   quanto   agli  altri  parametri  evocati  dal  giudice
rimettente, l'art. 128 Cost. e' stato abrogato, mentre l'art. 5 Cost.
non e' pertinente;
        che,  infine,  il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in
ordine  all'applicabilita'  o  non  dell'art. 5 del d.lgs. n. 502 del
1992,  nel  testo  sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 229
del  1999,  emanato  in  base  a  una  legge  di  delega  -  la legge
30 novembre  1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione
del  Servizio  sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico
in  materia  di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario
nazionale. Modifiche al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) - diversa da
quella  in relazione alla quale e' stato delibato l'eccesso di delega
(per  un caso analogo cfr. ordinanza della Corte costituzionale n. 72
del 2003);
        che,  in  prossimita'  dell'udienza  pubblica,  il  comune di
Alassio  ha  depositato  memoria,  nella quale riprende e sviluppa le
argomentazioni difensive a sostegno delle sue conclusioni, rilevando,
in  primo  luogo,  che  la  questione  di legittimita' costituzionale
sollevata dal giudice rimettente ha ad oggetto, oltre agli artt. 44 e
45  della  legge regionale n. 42 del 1994, l'art. 5 del d.lgs. n. 502
del   1992,   poiche'  tale  norma,  pur  non  essendo  indicata  nel
dispositivo  dell'ordinanza di rimessione, e', tuttavia, puntualmente
individuata e censurata nella motivazione della stessa;
        che  il  giudice  a  quo  - contrariamente a quanto sostenuto
dalla  Regione  Liguria - ha tenuto conto del d.lgs. n. 229 del 1999,
che  ha  modificato  il  testo  del  citato  art. 5, rilevando che il
trasferimento dei beni controversi dal patrimonio del comune a quello
dell'azienda  sanitaria  locale  continua  ad  essere  regolato dagli
artt. 44  e  45  della  legge  regionale  n. 42  del 1994, emanati in
attuazione   dell'art. 5   del  d.lgs.  n. 502  del  1992  nella  sua
originaria  formulazione,  e  che,  dunque, la successiva modifica di
tale norma non ha mutato i termini della questione;
        che,   pertanto,  il  richiamo  della  Regione  Liguria  alla
ordinanza   della   Corte   costituzionale  n. 72  del  2003  non  e'
conferente;
        che e' evidente l'eccesso di delega denunciato e che le norme
regionali   impugnate,  in  quanto  hanno  dato  puntuale  attuazione
all'art. 5   del   d.lgs.   n. 502   del  1992,  sono  a  loro  volta
incostituzionali in via derivata e consequenziale, posto che la norma
statale  di  principio  e  la  legge  regionale  di  attuazione  sono
necessariamente  connesse e si integrano a vicenda, dando luogo a una
«fattispecie normativa complessa», sostanzialmente unitaria;
        che,  sotto  altro profilo, le norme regionali impugnate sono
incostituzionali anche in via immediata per violazione della garanzia
costituzionale  dell'autonomia  locale,  di  cui  agli  artt. 5 e 128
Cost.,  essendo  stato  il  principio  espresso  da tale ultima norma
ripreso e rafforzato dai nuovi artt. 114, 117 e 118 Cost. ed essendo,
comunque, assorbito nel piu' generale principio enunciato nell'art. 5
Cost., richiamato nell'ordinanza di rimessione.
    Considerato  che  il  Tribunale  ordinario di Savona dubita della
legittimita'  costituzionale degli articoli 44 e 45 della legge della
Regione   Liguria  8 agosto  1994,  n. 42  (Disciplina  delle  unita'
sanitarie  locali  e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario
regionale  in attuazione dei d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e d.lgs.
7 dicembre  1993,  n. 517),  nella  parte  in cui dispongono che sono
trasferiti  al patrimonio delle unita' sanitarie locali i beni mobili
ed immobili gia' di proprieta' dei comuni con vincolo di destinazione
alle  Unita'  sanitarie  locali,  in  riferimento  all'art. 76 Cost.,
perche',  dando  attuazione  al  principio  stabilito nell'art. 5 del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,  n. 502  (Riordino  della
disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre  1992,  n. 421),  eccedono i limiti della delega conferita
con  la  legge  23 ottobre  1992,  n. 421  (Delega  al Governo per la
razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline  in materia di
sanita',   di   pubblico   impiego,   di   previdenza  e  di  finanza
territoriale),  il cui art. 1, lettera p), prevedeva il trasferimento
alle  aziende  infraregionali «del patrimonio mobiliare e immobiliare
gia'  di proprieta' dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che
alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge fa parte del
patrimonio  dei comuni», ed inoltre in riferimento agli artt. 5 e 128
Cost.,  perche' ledono il principio fondamentale dell'autonomia degli
enti  locali,  la  quale  concerne  anche l'integrita' del patrimonio
degli enti medesimi;
        che la questione e' manifestamente infondata sotto entrambi i
profili prospettati dal rimettente;
        che,  quanto  al  parametro  costituzionale dell'art. 76, non
puo'  convenirsi  con  la  difesa  del  comune  di  Alassio  circa il
carattere  meramente formale dell'omessa indicazione, nel dispositivo
dell'ordinanza  di rimessione, della norma statale (art. 5 del d.lgs.
n. 502  del  1992)  in attuazione della quale gli artt. 44 e 45 della
legge regionale n. 42 del 1994 hanno dettato la disciplina censurata;
        che,  infatti, il dispositivo dell'ordinanza di rimessione ne
rispecchia fedelmente la motivazione laddove questa, premesso che gli
artt. 44  e 45 della legge regionale «ricalcano il criterio contenuto
nell'art. 5  della  legge  statale  502/1992»,  conclude  per «la non
manifesta   infondatezza   dell'illegittimita'   costituzionale   dei
suddetti  articoli,  essendo  la  norma regionale confliggente con la
norma  statale  23/10/1992»  (e  cioe', con la legge delega n. 421) e
«avendo  ecceduto  nella  delega,  sia pure indirettamente, contenuta
nella legge 421/1992 in violazione dell'art. 76 della Costituzione»;
        che  e'  evidente  la manifesta infondatezza della censura di
eccesso   di  delega,  ex  art. 76  Cost.,  imputata,  omisso  medio,
direttamente alla legge regionale;
        che  e',  altresi',  manifestamente  infondata  la  questione
sollevata  in  riferimento  agli  artt. 5  e 128 Cost., e comunque al
principio  (espresso anche dalla norma costituzionale abrogata) della
salvaguardia dell'autonomia degli enti locali;
        che,  infatti,  anche  a prescindere dal carattere apodittico
dell'assunto,  va  rilevato  che  questa  Corte  ha  sempre  risolto,
negandole  il  necessario  tono  costituzionale,  la questione - alla
presente   assimilabile   -   sollevata   in  sede  di  conflitto  di
attribuzione   se  avente  quale  suo  sostanziale  oggetto  una  rei
vindicatio (cfr. le sentenze n. 150 del 2003, n. 179 del 2004, n. 177
del 2005).