ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge
Regione  Molise  8 luglio 2002, n. 12 (Riordino e ridefinizione delle
comunita'  montane)  promosso  con  ordinanza  del  4 luglio 2003 dal
Tribunale amministrativo regionale del Molise sul ricorso proposto da
Stanziano  Giuseppe ed altri contro Regione Molise ed altri, iscritta
al  n. 1176  del  registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Visti  gli  atti di costituzione di Stanziano Giuseppe ed altri e
della  Comunita' montana Molise centrale nonche' l'atto di intervento
della Regione Molise;
    Udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2005 il giudice relatore
Alfonso Quaranta;
    Udito  l'avvocato Italo Spagnuolo Vigorita per Stanziano Giuseppe
ed altri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Molise  con
ordinanza  del  4 luglio  2003 ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Molise 8 luglio
2002,  n. 12  (Riordino  e ridefinizione delle comunita' montane), in
riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, secondo comma, lettera p),
e   123   della   Costituzione,   nonche'   al   principio  di  leale
collaborazione.
    L'ordinanza  di  rimessione  e' stata emessa nella fase cautelare
del giudizio avente ad oggetto azione popolare, ex art. 9 del decreto
legislativo   18 agosto   2000,   n. 267  (Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali) - promossa da alcuni cittadini
iscritti  nelle liste elettorali del Comune di Castellino del Biferno
contro  la  Regione  Molise  e  nei confronti della Comunita' montana
«Molise   Centrale»  -  per  l'annullamento  del  decreto  n. 17  del
27 gennaio  2003,  con  il quale il Presidente della Giunta regionale
aveva disposto lo scioglimento del Consiglio della suddetta Comunita'
montana  e  la nomina di un Commissario straordinario per la gestione
provvisoria  del  medesimo  ente  sino  all'insediamento degli organi
ordinari.
    Nel giudizio a quo sono intervenuti ad adiuvandum due consiglieri
comunali,  rispettivamente del Comune di Castellino del Biferno e del
Comune di Oratino.
    Il  provvedimento  di  scioglimento era motivato in ragione della
difficolta'  di funzionamento degli organi comunitari e della mancata
approvazione nei termini dell'atto di riequilibrio del bilancio.
    2.  -  Il giudice a quo sospetta di illegittimita' costituzionale
la  norma  nella  parte in cui affida «ai poteri del Presidente della
Giunta    regionale    lo   scioglimento,   la   sospensione   e   il
commissariamento   del   Consiglio   della   comunita'  montana».  La
disposizione impugnata prevede la possibilita' che in caso di mancata
approvazione del bilancio dell'ente montano o di mancata approvazione
nei  termini  dello  statuto  montano,  il  Presidente  della  Giunta
regionale del Molise, con proprio decreto, sciolga il Consiglio della
Comunita'  montana  e  provveda  alla  nomina  di  un Commissario che
eserciti   le   attribuzioni   degli   organi  comunitari  fino  alla
ricostituzione degli stessi.
    3.  -  Il Tribunale amministrativo regionale premette, anche alla
luce del nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, che «non vi e'
dubbio  che,  in  materia di Comunita' montane, le Regioni abbiano il
potere  di  darsi  una  propria  disciplina,  senza neppure il limite
rappresentato  dal  rispetto dei principi fondamentali riservati alla
legislazione   dello   Stato,   considerato  che  non  si  tratta  di
legislazione  concorrente  e  che  il primo comma dell'art. 117 della
Costituzione  pone  quali  unici  vincoli  al  potere  di  normazione
regionale  quelli  costituiti  dall'ordinamento  comunitario  e dagli
obblighi  internazionali».  Tuttavia - prosegue il giudice a quo - la
Comunita'  montana  non  e'  un  ente  sub-regionale,  ma  un  ente a
carattere  associativo  intercomunale, una forma di rappresentanza di
Comunita', vale a dire di collettivita' qualificate dall'appartenenza
alla zona montana (art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000), cui
si  applicano,  ai  sensi degli artt. 28, comma 7, e 32, comma 5, del
d.lgs. richiamato, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.
    Ritiene,  pertanto, il giudice rimettente che la riserva di legge
statale  che copre la materia elettorale, nonche' la disciplina degli
organi  di  governo  e  delle funzioni fondamentali degli enti locali
debbano  essere  estese,  per  ragioni  di  coerenza e sistematicita'
dell'ordinamento,  anche all'elezione e al funzionamento degli organi
della  Comunita' montana, con la conseguenza che la previsione di «un
potere   regionale  di  controllo  sostitutivo  sugli  enti  montani,
contenuta in una legge regionale, collide con il riconoscimento della
parita'   di  rango  costituzionale  tra  Regione  e  Comuni  di  cui
all'art. 114  della  Costituzione,  nonche'  con  la riserva di legge
statale   di  cui  all'art. 117,  secondo  comma,  lettera p),  della
Costituzione».  Osserva,  inoltre,  il  Tribunale rimettente come sia
sempre  vigente  l'art. 44  della Costituzione che riserva alle leggi
dello Stato i provvedimenti a favore delle zone montane.
    4. - Il giudice a quo deduce, altresi' - qualora la Corte ritenga
che  la  Regione possa disciplinare la materia - ulteriori profili di
censura   per  la  violazione  degli  artt. 3,  5,  97  e  123  della
Costituzione.
    Se  la  funzione di controllo sostitutivo sugli organi di un ente
pubblico  territoriale  e' una funzione politica, l'affidamento della
medesima  ad  un  organo  monocratico  della  Regione,  senza  alcuna
scansione  procedimentale, nonche' in assenza di particolari garanzie
e  con  previsione  di  durata  sine die, sarebbe in contrasto con il
principio  della  riserva  di  legge  in  materia  di  organizzazione
amministrativa,  nonche'  con  i  principi  di  imparzialita'  e buon
andamento    dell'amministrazione,    di    cui   all'art. 97   della
Costituzione,  in  quanto  e'  demandato  all'arbitrio  di  chi  deve
provvedere  alla  sostituzione  determinare  la  durata della stessa.
Inoltre,  la  mancata  previsione  di  una consultazione con gli enti
locali,  che  costituiscono  la struttura associativa della Comunita'
montana,   appare   in   contrasto   con   il   principio   contenuto
nell'art. 123, ultimo comma, della Costituzione.
    Infine,  il giudice a quo deduce che la norma impugnata contrasta
con  i  principi  di  ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) e di
autonomia  degli  enti  locali (art. 5 della Costituzione), in quanto
appare incongrua l'attribuzione del controllo sugli organi collegiali
di  un  ente  territoriale  di  diritto  pubblico,  autonomo e a base
comunitaria, espressione dell'autonomia dei Comuni montani e del loro
potere  di  associarsi per il perseguimento di analoghe finalita', ad
un organo monocratico della Regione.
    5.  -  Si  e'  costituita  nel  giudizio  la  Regione Molise che,
preliminarmente,  ha  dedotto  come  l'ordinanza  di  rimessione  sia
incentrata  sulla  tematica  del  «limite  temporale  del  potere  di
commissariamento»  ed  esuli  dal  petitum del giudizio a quo; a cio'
conseguono,  pertanto,  la  inammissibilita',  la  non rilevanza e la
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
sollevata.
    In  particolare,  in  ordine  alla  rilevanza della questione, la
Regione   osserva   che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  ha
riconosciuto,   ai   sensi   del   nuovo  testo  dell'art. 117  della
Costituzione,  che la materia «ordinamento degli enti locali» rientra
nella  competenza  legislativa  residuale  delle  Regioni,  e  che la
controversia poteva, quindi, essere decisa senza che fosse necessario
sollevare questione di legittimita' costituzionale.
    Ne' la riserva di legge statale puo' essere ricavata dall'art. 44
della  Costituzione, in quanto detta disposizione attiene ai rapporti
economici e produttivi che possono riguardare le c.d. zone montane.
    La questione, ad avviso della Regione, e' comunque infondata.
    Dall'esame del decreto di scioglimento, oggetto dell'impugnazione
dinanzi   al   Tribunale   amministrativo   regionale   del   Molise,
risulterebbe   che   il   Presidente   della   Giunta  regionale  era
perfettamente  a conoscenza dei limiti temporali imposti dai principi
generali in materia di enti locali al potere di nomina commissariale,
tanto  che  il  Commissario  straordinario  veniva  designato  per la
provvisoria  gestione  dell'ente e fino all'insediamento degli organi
ordinari a norma di legge.
    6.  -  Sono  intervenuti nel giudizio i ricorrenti nel giudizio a
quo,  nonche'  gli interventori ad adiuvandum. Essi hanno chiesto che
venga pronunciata declaratoria di illegittimita' costituzionale degli
artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, nonche' dell'intero
Titolo III della legge reg. del Molise n. 17 [recte: n. 12] del 2002,
per  violazione  degli artt. 3, 5, 44, 114, 117, 118, 120 e 128 della
Costituzione,  nonche' dei principi generali dell'ordinamento e della
normativa  statale di cui agli artt. 4, 27, 28 e 32 del d.lgs. n. 267
del 2000.
    Nell'atto  depositato  si  deduce  che  le  Comunita' montane non
possono  piu'  considerarsi  enti  strumentali della Regione, dovendo
essere ritenute enti locali a tutti gli effetti, titolari di funzioni
proprie  ed  abilitate  all'esercizio  associato  delle  funzioni dei
Comuni che ne fanno parte, e con la medesima autonomia riconosciuta a
quest'ultimi. Dovrebbe, quindi, trovare applicazione l'art. 128 della
Costituzione,  con  la  conseguenza che, mentre la determinazione dei
principi  cui  l'autonomia  statutaria deve uniformarsi in materia di
elezione e composizione degli organi di governo dell'ente spetta allo
Stato,   l'individuazione   delle  modalita'  di  costituzione  e  di
funzionamento   degli   organi,  nonche'  la  disciplina  della  loro
organizzazione  e dello svolgimento delle loro funzioni, rientrerebbe
nell'autonomia  statutaria  dell'ente.  Andrebbe,  pertanto, escluso,
alla   luce   di  detti  principi,  che  la  Regione  abbia  potesta'
legislativa in ordine alla composizione degli organi di governo delle
Comunita'  montane,  nonche'  alcun potere sostitutivo in ordine agli
stessi.
    Con  successiva memoria, depositata il 24 marzo 2005, le suddette
parti private hanno ribadito le difese svolte ed hanno evocato, quale
parametro, anche l'art. 123 della Costituzione.
    7.  -  In  prossimita' dell'udienza pubblica la Regione Molise ha
depositato   memoria   con  la  quale  ha  ribadito  la  legittimita'
costituzionale  della norma impugnata, ed ha chiesto che la questione
in esame sia dichiarata inammissibile o infondata.
    Preliminarmente  ha dedotto come, nelle more, presso la Comunita'
montana  «Molise  Centrale»  si  sia  provveduto  alla ricostituzione
dell'assemblea  e  alla  elezione del Presidente e della Giunta; tale
circostanza,  pertanto,  sarebbe  idonea a far cessare la materia del
contendere nel giudizio a quo, determinando anche il venir meno della
rilevanza della questione di costituzionalita'.
    In  particolare,  la  Regione  ha  illustrato  come  la  norma in
questione  costituisca  una  forma  di  garanzia per il funzionamento
delle  Comunita'  montane,  in  quanto  tende  ad evitare che mancati
«accordi  politici»  impediscano  la  costituzione degli organi delle
stesse.  La  difesa  regionale  ha  rivendicato,  quindi, la potesta'
legislativa  in  materia  di disciplina delle predette Comunita', sia
per  quanto attiene alla loro organizzazione, sia in ordine ai poteri
di  controllo  sugli  organi  in  caso  di  mancato funzionamento dei
medesimi,   con   la  conseguente  individuazione  delle  ipotesi  di
scioglimento.
    8.  -  Con memoria depositata in data 24 marzo 2005, la Comunita'
montana «Molise Centrale» ha spiegato atto di intervento in giudizio,
deducendo  la  illegittimita'  costituzionale degli artt. 13, 14, 15,
16,  17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, nonche' dell'intero Titolo III della
legge  reg.  del Molise n. 17 [recte: n. 12] del 2002, per violazione
degli  artt. 3,  5,  44, 114, 117, 118, 120 e 123 della Costituzione,
nonche'  dei  principi  generali  dell'ordinamento  e della normativa
statale di cui agli artt. 4, 27, 28 e 32 del d.lgs. n. 267 del 2000.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Tribunale  amministrativo  regionale del Molise dubita
della  legittimita'  costituzionale  dell'art. 17  della  legge della
Regione  Molise  8 luglio 2002, n. 12 (Riordino e ridefinizione delle
comunita'  montane),  in  relazione  agli  artt. 3,  5, 97, 114, 117,
secondo  comma,  lettera p), e 123 della Costituzione, nella parte in
cui  attribuisce  «ai poteri del Presidente della Giunta regionale lo
scioglimento,  la  sospensione  e  il  commissariamento del consiglio
della Comunita' montana».
    1.1.   -   Il   giudice  a  quo  premette  che  l'art. 117  della
Costituzione,  come  modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001,   n. 3  (Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione),   «affida   l'ordinamento   degli  enti  locali  quasi
interamente  alla  cura della legislazione regionale, atteso che tale
materia rientra nella competenza legislativa residuale della Regione,
fatta  eccezione  per  la  legislazione  elettorale,  degli organi di
governo  e  delle  funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane,  riservate alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato».  Detta  riserva  di  legge  statale  deve  essere estesa, per
ragioni  di  coerenza  e  sistematicita'  dell'ordinamento,  anche al
funzionamento  degli  organi della Comunita' montana; a cio' consegue
che  «la  previsione  di un potere regionale di controllo sostitutivo
sugli  enti montani, contenuta in una legge regionale, collide con il
riconoscimento  della  parita'  di rango costituzionale tra Regione e
Comuni,  di  cui  all'art. 114  della  Costituzione,  nonche'  con la
riserva   di  legge  statale  di  cui  all'art. 117,  secondo  comma,
lettera p), della Costituzione».
    Nondimeno,  anche ammesso che la Regione possa legiferare in tale
materia,  il  giudice  rimettente  ritiene che l'affidamento da parte
della  norma  censurata ad un organo monocratico (il Presidente della
Giunta   regionale)   del   suddetto  potere  di  scioglimento  e  di
commissariamento degli organi elettivi delle Comunita' montane, senza
alcuna  previsione  di  un limite temporale di durata della supplenza
dell'organo  commissariale  straordinario  e in mancanza, inoltre, di
alcuna  «scansione  procedimentale»  e  di «particolari garanzie», si
porrebbe  in  contrasto  con  «il principio della riserva di legge in
materia  di organizzazione amministrativa», nonche' con i principi di
imparzialita'   e   di  buon  andamento,  di  cui  all'art. 97  della
Costituzione.
    Inoltre,  risulterebbero  violati  i  principi  di ragionevolezza
(art. 3  della Costituzione) e di autonomia degli enti locali (art. 5
della  Costituzione), in quanto la norma censurata affiderebbe «ad un
organo  monocratico  politico della Regione il controllo sugli organi
collegiali di un ente territoriale di diritto pubblico, autonomo ed a
base comunitaria, espressione dell'autonomia dei Comuni montani e del
loro potere di associarsi per il perseguimento di fini comuni».
    Ancora,  secondo  il giudice a quo, «la mancata previsione di una
consultazione  con  gli  enti locali che costituiscono, alla base, la
struttura  associativa  delle  Comunita'  montane  appare  in  palese
contrasto  con  il  principio della consultazione tra Regione ed enti
locali, di cui all'art. 123, ultimo comma, della Costituzione».
    2.  - In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile la
costituzione  della  Comunita'  montana  «Molise centrale», in quanto
effettuata  dopo  la  scadenza del termine perentorio di venti giorni
dalla  pubblicazione  dell'ordinanza  di  rimessione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica,  fissato dagli artt. 25, secondo comma,
della  legge  11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale (cfr., ex multis, ordinanze
n. 383  del 2002 e n. 394 del 2001). E', altresi', tardiva la memoria
illustrativa   depositata   dalle   parti   private   in  prossimita'
dell'udienza pubblica.
    2.1.  -  Va,  inoltre,  delimitato, sempre in via preliminare, il
thema   decidendum,   considerato   che  i  ricorrenti,  nonche'  gli
interventori  ad  adiuvandum  nel  giudizio  a quo, hanno chiesto che
venga,  inoltre,  dichiarata  la  illegittimita' costituzionale degli
artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, nonche' dell'intero
Titolo III della legge reg. del Molise n. 17 [recte: n. 12] del 2002,
per  violazione  degli  artt. 3, 5, 44, 114, 117, 118, 120, 123 e 128
della  Costituzione, nonche' dei principi generali dell'ordinamento e
della  normativa statale di cui agli artt. 4, 27, 28 e 32 del decreto
legislativo   18 agosto   2000,   n. 267  (Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali).  Queste ulteriori censure e i
parametri di costituzionalita' prospettati dalle parti costituite non
possono  essere  presi  in  esame: la giurisprudenza di questa Corte,
infatti, e' costante nell'affermare che l'oggetto del giudizio su cui
effettuare  la  verifica  di  costituzionalita'  e' unicamente quello
indicato nell'ordinanza di rimessione (cfr. sentenza n. 405 del 1999;
ordinanze n. 174 del 2003 e n. 219 del 2001).
    3. - Devono ora essere esaminate le eccezioni di inammissibilita'
sollevate  dalla  difesa della Regione sotto il profilo della carenza
dei necessari presupposti di rilevanza della questione nel giudizio a
quo.
    3.1.   -  Innanzitutto,  la  Regione  ritiene  che  il  Tribunale
amministrativo  -  censurando la norma nella parte in cui non prevede
un  limite  temporale  al  potere di commissariamento - avrebbe fatto
valere un profilo che non ha costituito oggetto di doglianza da parte
dei ricorrenti.
    L'eccezione  e'  infondata:  rientra,  infatti,  nel  potere  del
giudice  a  quo  prospettare  in via autonoma motivi di censura della
norma impugnata.
    3.2.  -  In  secondo luogo, la difesa della Regione assume che la
ricostituzione  dell'Assemblea  e  l'avvenuta elezione del Presidente
della   Giunta   e  della  Giunta  stessa  della  Comunita'  montana,
determinando  la  sopravvenuta carenza di interesse e/o la cessazione
della  materia  del contendere nel giudizio a quo, avrebbe privato di
rilevanza la questione sollevata.
    Anche tale eccezione non e' fondata.
    Il  giudizio  di  legittimita' costituzionale, infatti, una volta
iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente non
e'  suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto
concernenti  il  rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato,
come  previsto  dall'art. 22  delle  norme  integrative per i giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale  (ex multis ordinanze n. 270 del
2003 e n. 383 del 2002).
    4. - Ai fini dello scrutinio di legittimita' costituzionale della
norma  censurata,  occorre  valutare  come  si collocano le Comunita'
montane nell'ambito dell'attuale sistema delle autonomie.
    4.1. - L'evoluzione della legislazione in materia si caratterizza
per  il  riconoscimento  alla  Comunita' montana della natura di ente
locale  autonomo,  quale proiezione dei Comuni che ad essa fanno capo
(art. 4  della  legge  3 dicembre 1971, n. 1102, recante «Nuove norme
per  lo sviluppo della montagna»; e soprattutto art. 28 della legge 8
giugno 1990,  n. 142,  recante  «Ordinamento delle autonomie locali»,
nel testo originario; cfr. anche sentenze n. 293 del 1995, n. 307 del
1983  e  n. 212  del  1976).  La piu' recente normativa ha, altresi',
specificato  quale  sia  la  effettiva natura giuridica di tali enti,
qualificandoli  dapprima  quale «unioni montane» (art. 28 della legge
n. 142  del  1990,  come modificato dall'art. 7, comma 1, della legge
3 agosto 1999, n. 265 recante «Disposizioni in materia di autonomia e
ordinamento  degli  enti  locali,  nonche'  modifiche  alla  legge  8
giugno 1990, n. 142») e successivamente quali «unioni di comuni, enti
locali  costituiti  fra comuni montani» (art. 27, comma 1, del d.lgs.
n. 267  del  2000).  E  lo stesso art. 27 citato, al comma 4, demanda
alla  legge  regionale  la  disciplina  delle Comunita' con specifico
riferimento: a) alle modalita' di approvazione dello statuto; b) alle
procedure di concertazione; c) alla disciplina dei piani zonali e dei
programmi  annuali;  d)  ai  criteri di ripartizione tra le Comunita'
montane  dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) ai rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
    Si  tratta,  dunque,  di  un  caso  speciale di unioni di Comuni,
«create  in vista della valorizzazione delle zone montane, allo scopo
di  esercitare,  in modo piu' adeguato di quanto non consentirebbe la
frammentazione  dei  comuni  montani,  "funzioni  proprie", "funzioni
conferite" e funzioni comunali» (sentenza n. 229 del 2001).
    La  predetta  qualificazione pone in evidenza l'autonomia di tali
enti (non solo dalle Regioni ma anche) dai Comuni, come dimostra, tra
l'altro,   l'espressa   attribuzione   agli   stessi  della  potesta'
statutaria   e   regolamentare   (art. 4,   comma 5,  della  legge  5
giugno 2003,   n. 131   recante   «Disposizioni   per   l'adeguamento
dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge   costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3»).
    5.  -  Alla luce della disciplina sopra esposta la questione deve
ritenersi non fondata.
    5.1.  -  Le considerazioni sin qui svolte consentono di escludere
che possa ritenersi sussistente la dedotta violazione degli artt. 114
e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
    Il giudice rimettente - partendo dal presupposto secondo cui alle
Comunita'  montane  si  applicano, «in quanto compatibili, i principi
previsti per l'ordinamento dei comuni» - ritiene che la previsione di
un  potere regionale di controllo sostitutivo sulle Comunita' montane
si  ponga  in contrasto con il riconoscimento «della parita' di rango
costituzionale  tra  Regione  e  Comuni»  di  cui  all'art. 114 della
Costituzione  e  con  la  «riserva  di  legge  statale» in materia di
legislazione  elettorale,  organi  di governo e funzioni fondamentali
dei Comuni ex art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione.
    Tale censura non puo' essere accolta.
    Innanzi   tutto,   deve   ritenersi   inconferente   il  richiamo
all'art. 117,  secondo  comma,  lettera p), della Costituzione, nella
parte  in  cui  prevede,  tra  l'altro,  che rientra nella competenza
esclusiva   dello   Stato  la  materia  relativa  alla  «legislazione
elettorale»  e  agli  «organi  di  governo». Cio' in quanto la citata
disposizione  fa espresso riferimento ai Comuni, alle Province e alle
Citta' metropolitane e l'indicazione deve ritenersi tassativa. Da qui
la  conseguenza  che  la  disciplina  delle Comunita' montane, pur in
presenza  della  loro  qualificazione  come enti locali contenuta nel
d.lgs.   n. 267   del  2000,  rientra  nella  competenza  legislativa
residuale  delle  Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della
Costituzione.   Allo  stesso  modo  inconferente  deve  ritenersi  il
riferimento,  contenuto  nell'ordinanza  di  rimessione, all'art. 114
della   Costituzione,  non  contemplando  quest'ultimo  le  Comunita'
montane  tra i soggetti di autonomia destinatari del precetto in esso
contenuto.
    5.2.-  Cio' precisato, deve, altresi', escludersi che sussista la
dedotta  violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3,
5, 97 e 123 della Costituzione.
    5.3.-  Il  Tribunale rimettente ritiene che la mancata previsione
di   un  limite  temporale  di  durata  della  supplenza  dell'organo
commissariale  straordinario,  nonche'  la mancanza di una «scansione
procedimentale» e di «particolari garanzie», si porrebbe in contrasto
con «il principio della riserva di legge in materia di organizzazione
amministrativa»  e  con i principi di imparzialita' e buon andamento,
di cui all'art. 97 della Costituzione.
    Al  riguardo,  deve  ritenersi  erronea  la prospettazione da cui
muove  il  giudice  a  quo  in relazione all'assenza di un termine di
durata  della supplenza del commissario straordinario. Questi dovra',
infatti,  esercitare  i  poteri conferitigli con il decreto di nomina
entro  il  termine  stabilito  dalla stessa amministrazione regionale
ovvero,  in  sua  assenza, entro il termine e secondo le modalita' di
cui  alla  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il
sistema  conosce,  inoltre,  rimedi  attivabili da parte dei soggetti
interessati  in  caso  di  mancata  osservanza  di tali termini (cfr.
sentenze   n. 220  e  n. 176  del  2004).  Una  volta  esercitate  le
attribuzioni  e/o  venute  meno  le  cause  di scioglimento si potra'
procedere,  nel  rispetto  della normativa di settore e dei tempi ivi
previsti, al rinnovo del consiglio comunitario.
    Quanto   agli  altri  profili  di  illegittimita'  costituzionale
denunciati,   il  riferimento  all'art. 97  della  Costituzione  deve
ritenersi inconferente sia in quanto non e' ravvisabile la riserva di
legge statale prospettata dal giudice a quo, sia perche' non sussiste
un  legame  di  implicazione necessaria tra la mancanza di «scansioni
procedimentali»  e «particolari garanzie», non meglio precisate, e il
rispetto  delle  regole di imparzialita' e buon andamento dell'azione
amministrativa.
    5.4.  -  Non pertinenti devono, altresi', ritenersi le censure di
violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione)
e di autonomia degli enti locali (art. 5 della Costituzione), desunte
dall'avere  la  norma  impugnata  affidato  «ad un organo monocratico
politico  della  Regione  il  controllo sugli organi collegiali di un
ente   territoriale   di   diritto   pubblico,  autonomo  ed  a  base
comunitaria, espressione dell'autonomia dei Comuni montani e del loro
potere  di  associarsi  per  il  perseguimento  di  fini comuni». Non
risulta,   infatti,   in   contrasto   con   gli   evocati  parametri
costituzionali  la  previsione  di  un  controllo  sostitutivo  sugli
organi,   subordinato   alla   previsione   tassativa  di  cause  che
oggettivamente  impediscano  all'ente  di  poter svolgere le funzioni
allo   stesso   demandate.   Sotto   altro   aspetto,  rientra  nella
discrezionalita'  del  legislatore  regionale  l'affidamento  di tale
funzione  ad  un  organo  monocratico  anziche' collegiale, rilevante
essendo  soltanto  la  circostanza  che  debba trattarsi di un organo
politico della Regione.
    5.5. - Non fondata e', infine, la doglianza relativa alla mancata
previsione  della  consultazione,  ad opera della Regione, dei Comuni
facenti  parte  della  Comunita' montana, in forza di quanto previsto
dall'ultimo    comma    dell'art. 123   della   Costituzione,   prima
dell'adozione del provvedimento di commissariamento.
    La   norma   impugnata   prevede   casi   di  scioglimento  e  di
commissariamento  degli  organi  comunitari,  dai  quali  esula  ogni
profilo  di  discrezionalita',  atteso il loro collegamento ad eventi
oggettivamente   rilevanti,   quali:   a)  la  mancata  elezione  del
Presidente  e  della  Giunta  entro  60  giorni dalla convalida degli
eletti, dalla vacanza comunque verificatesi o, in caso di dimissioni,
dalla  data  di presentazione delle stesse, come pure quanto previsto
al  quarto comma dell'articolo 19 (la cui rubrica reca Elezioni della
Giunta  comunitaria);  b) le dimissioni contestuali o la decadenza di
almeno  la  meta'  dei  consiglieri  comunitari nominati dai consigli
comunali;  c)  la mancata approvazione del bilancio di previsione; d)
la   mancata   approvazione   dello   statuto  nei  termini  previsti
dall'articolo 8 della stessa legge.
    Tenuto  conto  del  contenuto  della disposizione censurata, puo'
ritenersi  non  necessaria  la previsione di meccanismi di preventiva
consultazione  dei  Comuni  interessati. Il carattere oggettivo degli
eventi   cui  la  norma  si  riferisce  e',  infatti,  sufficiente  a
giustificare l'adozione dell'atto di controllo sostitutivo, attesa la
sostanziale ininfluenza di una preventiva fase di contraddittorio con
i Comuni stessi.
    L'accertamento  in  fatto  della  sussistenza di una o piu' delle
fattispecie previste dalla norma comporta automaticamente l'adozione,
in via vincolata, del provvedimento di commissariamento dell'ente.