ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi primo,
secondo   e   terzo,   del   decreto-legge  13 febbraio  1981,  n. 19
(Individuazione  dei  comuni  colpiti  dal  sisma del novembre 1980),
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 aprile 1981, n. 128,
promosso  con ordinanza del 4 giugno 2002, depositata il 16 settembre
2003,   dalla  Commissione  tributaria  centrale  nella  controversia
vertente  tra  Corrado  Grande  e  l'Ufficio imposte dirette di Roma,
iscritta  al  n. 573  del  registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 26,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 marzo 2005 il giudice
relatore Franco Gallo.

                          Ritenuto in fatto

    1. - La Commissione tributaria centrale, nel corso di un giudizio
promosso  da un contribuente nei confronti dell'Ufficio delle imposte
dirette  di  Roma  avverso  una  cartella  di  pagamento dell'IRPEF e
dell'ILOR  concernente l'anno 1980, emessa in relazione ai redditi di
alcuni  fabbricati  siti  in  Napoli,  ha  sollevato  d'ufficio  - in
riferimento  agli  artt. 3  e  53  della  Costituzione - questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  commi  primo,  secondo  e
terzo,  del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 (Individuazione dei
comuni   colpiti   dal  sisma  del novembre  1980),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128.
    Premette  il giudice rimettente: a) che la Commissione tributaria
di  primo  grado  di  Roma, dopo aver accertato che alcuni fabbricati
ubicati in Napoli, di proprieta' indivisa del ricorrente, residente a
Roma,  e  dei  fratelli  germani di questo, residenti a Napoli, erano
stati  danneggiati  dal terremoto del novembre 1980, aveva accolto il
ricorso,  in  applicazione  dell'art. 10 del decreto-legge 5 dicembre
1980,   n. 799   (Ulteriori   interventi   urgenti  in  favore  delle
popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  22 dicembre  1980,  n. 875,  in base al
quale,  per  l'anno 1980,  erano esclusi dall'ILOR e non concorrevano
alla   formazione   del  reddito  imponibile  ai  fini  dell'IRPEF  e
dell'IRPEG  i  redditi percepiti da soggetti danneggiati dagli eventi
sismici  e  prodotti  nei  comuni disastrati o danneggiati dal sisma,
indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 4  del  decreto-legge  26 novembre  1980, n. 776 (Interventi
urgenti   in   favore   delle   popolazioni   colpite  dal  terremoto
del novembre     1980),    come    modificato    dalla    legge    di
conversione 22 dicembre   1980,   n. 874;   b)   che  la  Commissione
tributaria  di  secondo  grado  di  Roma  aveva  motivato  il rigetto
dell'appello  proposto  dall'ufficio  tributario  avverso  l'indicata
sentenza  con  l'osservazione  che l'applicazione della circolare del
Ministero   delle  finanze  n. 11/730  del  18 maggio  1981  invocata
dall'appellante - secondo la quale il beneficio fiscale richiesto dal
contribuente  non  si  applicherebbe  ai  soggetti non residenti, ne'
domiciliati,  ne'  aventi  sede  nei territori dei comuni colpiti dal
sisma, anche se proprietari di fabbricati danneggiati ubicati in tali
territori   -  avrebbe  comportato  disparita'  di  trattamento,  non
potendosi  scindere gli effetti pregiudizievoli del sisma conseguenti
al  danneggiamento  degli  immobili  a  seconda che i loro possessori
fossero o no residenti nell'area colpita; c) che l'ufficio tributario
aveva  impugnato  anche  questa  decisione  davanti  alla Commissione
tributaria  centrale; d) che il contribuente aveva resistito, facendo
rilevare  che  i propri fratelli germani, comproprietari pro indiviso
dei  fabbricati  danneggiati  dal  sisma  e residenti a Napoli, erano
stati   esentati  per  l'anno 1980  dalle  imposte  sui  redditi  dei
fabbricati stessi.
    La  Commissione  rimettente  osserva  che  il  beneficio  fiscale
invocato  dal  contribuente,  previsto dall'art. 10 del decreto-legge
n. 799  del  1980,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 875
del  1980,  non  attiene ad interventi per la ricostruzione (nel qual
caso  sarebbe  stata  comprensibile  la  scelta  del  legislatore  di
renderne  beneficiari i proprietari residenti nelle regioni colpite),
ma  e'  diretto  ad  alleviare  il pregiudizio subito dai proprietari
degli  immobili  danneggiati dal sisma. A tal fine, sempre secondo la
Commissione, la norma non considera l'imposta in astratto, ma esclude
dall'imponibile  i  redditi,  ove  ricorra  la duplice condizione che
questi siano stati prodotti nei comuni colpiti dagli eventi sismici e
che siano stati percepiti dai soggetti danneggiati, e percio' esonera
costoro   da   un   obbligo  tributario  connesso  alla  redditivita'
attribuita   agli   immobili   stessi,   in  se'  considerati.  Dalle
caratteristiche   di   tali  provvidenze  la  Commissione  tributaria
centrale   fa   derivare   la   violazione  degli  evocati  parametri
costituzionali ad opera del sopravvenuto art. 1, commi primo, secondo
e   terzo,   del   decreto-legge  n. 19  del  1981,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n. 128  del  1981.  Il  giudice  a quo,
infatti,  muove  dal rilievo che alla fattispecie - dato il carattere
non  esclusivo  delle  provvidenze  previste  dal  citato art. 10 del
decreto-legge   n. 799   del  1980,  fruibili  da  tutti  i  soggetti
danneggiati dal terremoto e non solo da quelli residenti, domiciliati
od  aventi  sede  nei  comuni  disastrati  -  «sembra attagliarsi» il
secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 19 del 1981, in virtu'
del  quale  le menzionate provvidenze, «che non siano esclusive per i
soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati,
si  applicano a tutti i soggetti che risultino danneggiati, residenti
o  domiciliati  o  aventi  sede  negli  altri  comuni  delle  regioni
Basilicata  e  Campania  nonche'  nei  comuni  della  regione Puglia,
individuati  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
Tale comma, prosegue il rimettente, appare tuttavia il corollario del
primo  comma  (che  rende applicabili le medesime provvidenze solo ai
soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati,
individuati  con  d.P.C.m.) ed e' ribadito, nella sostanza, dal terzo
comma  (secondo  il quale, «le provvidenze di cui al precedente primo
comma,  per  le  quali  e' prevista l'applicazione a tutti i soggetti
residenti  nei comuni individuati ai sensi dell'art. 4, quinto comma,
del   decreto-legge   26 novembre   1980,   n. 776,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  22 dicembre  1980, n. 874, si intendono
applicate  a  tutti  i soggetti residenti o domiciliati o aventi sede
nei  comuni disastrati, individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri di cui al precedente primo comma, nonche' ai
soggetti  danneggiati di cui al precedente secondo comma»), cosi' che
i tre commi, congiuntamente, pongono il principio della non spettanza
del beneficio ai soggetti non residenti (o domiciliati o aventi sede)
nei   comuni  individuati  con  apposito  d.P.C.m.  Ma  proprio  tale
principio  (che,  come si sottolinea nell'ordinanza di rimessione, la
circolare  ministeriale  n. 11/730  del  18 maggio  1981,  citata dal
giudice  di  appello,  si  era  limitata  a  chiarire) comporterebbe,
secondo  il  giudice  a  quo,  una «non retroattiva» ed irragionevole
reformatio  in peius del trattamento fiscale originariamente previsto
dall'indicato  art. 10  del decreto-legge n. 799 del 1980, entrato in
vigore  solo  «pochissimo  tempo  prima».  La  normativa  denunciata,
infatti,   appare   al   rimettente   discriminatoria   e   priva  di
ragionevolezza,   non  potendosi  distinguere  tra  residenti  e  non
residenti nell'area colpita dal terremoto, data l'analoga menomazione
reddituale  provocata  dal sisma a carico di entrambe le categorie di
soggetti.
    2.  - Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che «le questioni» siano dichiarate manifestamente
inammissibili o manifestamente infondate.
    Al  riguardo, la difesa erariale eccepisce preliminarmente che il
rimettente non ha motivato, specie in relazione all'art. 53 Cost., le
ragioni del ritenuto contrasto tra le norme denunciate ed i parametri
evocati.
    Nel  merito,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  deduce che e'
incensurabile  la scelta del legislatore di riservare le agevolazioni
fiscali ai soli soggetti residenti (o domiciliati od aventi sede) nei
territori  colpiti  dagli  eventi  sismici  e  di  restringere  cosi'
l'ambito  di  efficacia  dell'originario  disposto  dell'art. 10  del
decreto-legge  n. 799  del 1980, convertito, con modificazioni, dalla
legge  n. 875  del  1980,  che  accordava  il  beneficio  a qualsiasi
contribuente  danneggiato  dal  sisma,  a  prescindere  dal requisito
soggettivo  della  residenza in uno dei comuni colpiti. Per la difesa
erariale,   infatti,   non  sarebbe  dubbio  il  maggior  livello  di
sofferenza,  di  disagio  o  di  pregiudizio  arrecato  dal  sisma ai
soggetti  residenti  (o  domiciliati  od  aventi  sede) nei territori
danneggiati,  rispetto  ai  soggetti privi di tale requisito, dovendo
presumersi  che  i primi utilizzino prevalentemente gli immobili siti
nel  comune  di  residenza come propria abitazione o luogo di lavoro.
Cio'  sarebbe  sufficiente,  per l'Avvocatura generale dello Stato, a
giustificare la norma denunciata, tenuto conto della discrezionalita'
del  legislatore  in  materia  di  agevolazioni  e benefici tributari
(specie se collegati ad eventi naturali).

                       Considerato in diritto

    1.  -  La Commissione tributaria centrale dubita - in riferimento
agli   artt. 3   e   53   della  Costituzione  -  della  legittimita'
costituzionale   dell'art. 1,  commi  primo,  secondo  e  terzo,  del
decreto-legge  13 febbraio  1981,  n. 19  (Individuazione  dei comuni
colpiti  dal sisma del novembre 1980), convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15 aprile  1981, n. 128, nella parte in cui dispone che
non si applica ai soggetti non residenti, ne' domiciliati, ne' aventi
sede  nei  territori  dei  comuni  colpiti dal sisma, individuati con
apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, il
beneficio  fiscale  di  cui  all'art. 10 del decreto-legge 5 dicembre
1980,   n. 799   (Ulteriori   interventi   urgenti  in  favore  delle
popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  22 dicembre 1980, n. 875, ed entrato in
vigore  il  25 dicembre 1980, secondo il quale, per l'anno 1980, sono
esclusi  dall'ILOR  e  non  concorrono  alla  formazione  del reddito
imponibile  ai  fini  dell'IRPEF  e dell'IRPEG i redditi percepiti da
soggetti  danneggiati  dagli  eventi  sismici  e  prodotti nei comuni
disastrati   o  danneggiati  dal  sisma,  indicati  nel  decreto  del
Presidente   del   Consiglio  dei  ministri  di  cui  all'art. 4  del
decreto-legge  26 novembre 1980, n. 776 (Interventi urgenti in favore
delle  popolazioni  colpite  dal  terremoto  del novembre 1980), come
modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874.
    Ad  avviso  del  giudice  rimettente,  le  norme  denunciate - da
applicarsi  nel  giudizio  a  quo - lederebbero gli evocati parametri
costituzionali   in  quanto,  nel  limitare  l'originaria  estensione
soggettiva  del  beneficio  fiscale  di  cui  al  citato  art. 10 del
decreto-legge  n. 799  del  1980 ai soggetti danneggiati residenti (o
domiciliati  od aventi sede) nell'area colpita dal sisma del novembre
1980,  discriminerebbero irragionevolmente rispetto a questi ultimi i
soggetti  danneggiati  non  residenti (o non domiciliati o non aventi
sede)  nella  stessa  area,  esclusi  dal beneficio pur avendo subito
un'analoga  menomazione  reddituale in conseguenza del danneggiamento
dei propri fabbricati causato dai medesimi eventi sismici.
    2.  - L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce preliminarmente
l'inammissibilita' della questione, perche' il rimettente non avrebbe
motivato,  specie  in  relazione  all'art. 53  Cost.,  le ragioni del
ritenuto contrasto tra le norme denunciate ed i parametri evocati.
    L'eccezione e' infondata.
    Il  giudice  a  quo  motiva  la  non manifesta infondatezza della
questione  -  sollevata  in  riferimento  al combinato disposto degli
artt. 3  e  53  della Costituzione - con la ritenuta irragionevolezza
dell'esclusione  dal  citato  beneficio  fiscale  di una categoria di
soggetti che invece, a suo avviso, dovrebbe goderne in considerazione
della  ratio  del beneficio stesso, identificata nella concessione di
provvidenze  in  favore  dei  titolari di redditi di immobili ubicati
nell'area colpita dal sisma del novembre del 1980 e rimasti da questo
danneggiati,  ovunque  tali  soggetti  abbiano residenza, domicilio o
sede.  Tale  articolata  censura  e' percio' sufficiente ad escludere
l'eccepita carenza di motivazione.
    3. - Nel merito, la questione non e' fondata.
    Come  sopra  osservato,  il  rimettente  basa  essenzialmente  la
propria  censura  di  irragionevolezza  delle  norme denunciate sulla
contraddittorieta' di queste rispetto alla ratio delle provvidenze di
cui  all'art. 10  del  decreto-legge  n. 799  del  1980.  Secondo  la
Commissione  tributaria  centrale, l'irragionevolezza deriverebbe dal
fatto   che  le  norme  sopravvenute,  limitando  l'applicazione  del
beneficio   ai  soggetti  danneggiati  residenti  o  domiciliati  nei
territori  colpiti dagli eventi sismici, contrastano con l'originario
intento  del  legislatore  di attribuire in via generale il beneficio
stesso  a  tutti  i danneggiati dal sisma, ovunque abbiano residenza,
domicilio o sede.
    Cosi'   argomentando,   il   giudice  a  quo  omette,  pero',  di
considerare    che,   per   utilmente   scrutinare   la   complessiva
compatibilita'   della   disciplina   con   gli   evocati   parametri
costituzionali,  le  denunciate norme modificatrici debbono valutarsi
in  riferimento  alla  loro  ratio e non a quella della norma da esse
modificata.  E a tal fine, occorre tener conto del combinato disposto
della norma attributiva del beneficio e delle successive norme che la
limitano,  vagliandone la legittimita' costituzionale in coerenza con
il   costante   orientamento   di   questa  Corte,  secondo  cui  «le
disposizioni   legislative  che  prevedono  agevolazioni  e  benefici
tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le finalita', hanno
di  norma  carattere  derogatorio e costituiscono il frutto di scelte
del  legislatore soggette a controllo di costituzionalita' nei limiti
della  palese  arbitrarieta'  od  irrazionalita»  (v.,  ex  plurimis,
sentenze n. 346 del 2003 e n. 431 del 1997).
    Su questa base normativa, non appare manifestamente irragionevole
ritenere che i soggetti danneggiati, che hanno residenza, domicilio o
sede  nell'area  colpita dal sisma ed ivi svolgano la loro attivita',
abbiano  subito  un  pregiudizio  complessivo  maggiore rispetto agli
altri   danneggiati   e,  in  relazione  a  tale  circostanza,  siano
meritevoli   essi   soli   del   menzionato   beneficio  fiscale.  E'
conseguentemente precluso a questa Corte estendere a soggetti diversi
da  quelli  indicati  dalle norme denunciate l'ambito di applicazione
del  suddetto  beneficio fiscale (v., ex plurimis, in applicazione di
analoghi principi, le ordinanze n. 27 del 2001 e n. 10 del 1999).
    Se  a  questa  eterogeneita'  delle  situazioni di pregiudizio si
aggiunge   la   considerazione  che,  con  le  norme  denunciate,  il
legislatore  - come risulta dall'esame dei lavori preparatori - da un
lato,  ha tenuto conto dei vincoli impostigli dalle disponibilita' di
bilancio  e,  dall'altro,  ha  inteso  anche perseguire una peculiare
politica  di  sviluppo economico circoscritta alle zone colpite dagli
eventi  sismici,  appare  ancor  piu'  evidente  l'infondatezza delle
censure del rimettente.