ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 29-bis
(introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476), 31, secondo comma,
35  primo  comma, 36 primo e secondo comma, e 44 della legge 4 maggio
1983,  n. 184  (Diritto  del  minore  ad  una famiglia), promosso con
ordinanza  del  1° ottobre  2003  dal  Tribunale  per  i minorenni di
Cagliari  sul  ricorso  proposto  da  D.A.,  iscritta  al  n. 647 del
registro  ordinanze  2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 32, 1ª serie speciale dell'anno 2004.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 25 maggio 2005 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Ritenuto  che il Tribunale per i minorenni di Cagliari, nel corso
di  un  procedimento  promosso  da  D.A.  e  tendente  ad ottenere la
dichiarazione  di  idoneita'  alla  adozione  della  minore  R.N., di
nazionalita'  bielorussa,  ai  sensi  dell'art. 44, lettera d), della
legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), con
ordinanza  1° ottobre  2003 (reg. ord. n. 647 del 2004) ha nuovamente
sollevato,   d'ufficio,   questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 29-bis  della  predetta  legge, come introdotto dalla legge
31 dicembre  1998,  n. 476  (Ratifica ed esecuzione della Convenzione
per  la  tutela  dei  minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge
4 maggio  1983,  n. 184,  in  tema di adozione di minori stranieri) e
delle norme collegate, individuate negli artt. 31, secondo comma, 35,
primo  comma,  36, primo e secondo comma, e 44 della legge n. 184 del
1983,  nella  parte  in  cui escludono la possibilita' di ottenere la
idoneita'  alla  adozione  internazionale,  in casi particolari, alle
persone singole e, quindi, di perfezionare la adozione internazionale
in Italia, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione;
        che il Tribunale ha premesso che questa Corte, pronunziandosi
su  identica  questione  sollevata  nella  stessa  controversia,  con
ordinanza   n. 85   del   2003,   l'aveva  dichiarata  manifestamente
inammissibile  sulla  base  del  rilievo  che  il  generico richiamo,
nell'ordinanza  di  rimessione,  a  «norme  collegate»  da dichiarare
incostituzionali,  senza  possibilita'  di  individuarle  sulla  base
dell'ordinanza  stessa,  determinava la violazione dell'art. 23 della
legge  11 marzo  1953,  n. 87,  non  risultando  sufficiente  a  dare
ingresso all'esame della questione sollevata;
        che  la  signora  D.A.  intende  adottare  la minore R.N., di
nazionalita'  bielorussa, con la quale e' affettivamente legata ormai
da molti anni;
        che  la  minore,  dell'eta' dodici anni, si trova in stato di
abbandono  in un orfanotrofio della Repubblica di Belarus, per essere
stata tolta ai genitori la potesta' genitoriale; che ha due fratelli,
di   sedici   e   diciassette  anni,  l'uno  detenuto  e  l'altro  in
orfanotrofio;  che  e'  bisognosa  di  serie e tempestive cure, anche
chirurgiche, per grave patologia dell'udito;
        che  dalla certificazione rilasciata il 24 settembre 2001 dal
Centro   nazionale  di  adozioni  della  Repubblica  bielorussa,  non
risultano  pervenute  richieste  di adozione della minore da parte di
cittadini bielorussi;
        che,  secondo  l'ordinamento  di  quel  Paese,  il decreto di
adozione  potrebbe  essere  emesso  dal  competente  Tribunale  della
Repubblica  bielorussa,  a condizione che gli aspiranti adottanti non
richiedano  che  sia conservata la segretezza dell'adozione e che non
siano impediti i contatti con i fratelli;
        che,  in  sostanza, l'adozione della minore potrebbe avvenire
in   Bielorussia   con   le  forme  dell'adozione  italiana  in  casi
particolari,  che  non rompe i rapporti con la famiglia di origine, e
non  conserva  la segretezza (art. 44, lettera d), della legge n. 184
del 1983);
        che  l'adozione potrebbe dunque avvenire in Bielorussia, come
in  Italia,  qualora  la minore fosse cittadina italiana residente in
Italia,  considerando  che  lo  stato  di  salute  della minore ed il
rapporto   consolidato  con  la  richiedente  renderebbe  impossibile
l'affidamento preadottivo a terzi;
        che  in  Italia,  come in Bielorussia, tale adozione potrebbe
avvenire anche a favore di persone singole;
        che,  a  tale proposito, la ricorrente, pur non coniugata, e'
stata  ritenuta dai competenti servizi sociali in possesso di risorse
personali e familiari per accudire un minore in stato di abbandono ed
offrirgli  valide  opportunita' di crescita in ambiente accogliente e
ricco di stimoli;
        che  la  Bielorussia  richiede  la dichiarazione di idoneita'
all'adozione,   della   ricorrente,   ai   sensi   dell'art. 5  della
Convenzione  dell'Aja del 29 maggio 1993, trattandosi di adozione che
deve avere effetti all'estero;
        che  la  questione appare rilevante perche', se l'art. 29-bis
della  legge n. 184 del 1983 prevedesse la dichiarazione di idoneita'
all'adozione  internazionale  a favore di singoli anche nelle ipotesi
dell'art. 44,  lettera d), della stessa legge, la ricorrente potrebbe
dar  corso  alle  pratiche  di  adozione  nei  confronti della minore
bielorussa;
        che  la  possibilita'  di dichiarare la ricorrente idonea non
appare  possibile  operando  in  via  interpretativa,  non essendo la
stessa  coniugata,  dal momento che l'art. 6 della legge 184 del 1983
richiede  chiaramente che i coniugi siano uniti in matrimonio da piu'
di  tre  anni,  ovvero  che  abbiano convissuto stabilmente prima del
matrimonio per almeno tre anni;
        che,  secondo la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, non
vi e' riserva assoluta di adozione a favore di coniugi;
        che,  con  la  legge  di  ratifica della Convenzione da parte
dello   Stato   italiano   (legge   31 dicembre   1998,  n. 476),  la
possibilita'  di adozione da parte di singoli e' stata pero' limitata
-  secondo  il  giudice a quo - alle sole ipotesi di cui all'art. 44,
primo comma, lettera a) della legge 184 del 1983, e cioe' all'ipotesi
di  adozione  di  minori  orfani da parte di parenti o di persona che
abbia avuto con il minore rapporti stabili o duraturi prima di morire
(art. 31, secondo comma, della legge n. 184 del 1983, come sostituito
dalla  legge n. 476 del 1998), e non anche ai casi particolari di cui
all'art. 44, lettera d);
        che la dichiarazione di idoneita' all'adozione internazionale
resta  conseguentemente  limitata dall'art. 29-bis della legge n. 184
del  1983,  come  modificato dalla legge n. 476 del 1998, ai coniugi,
salvo la limitata eccezione dei minori orfani;
        che,  ferma  restando la preferenza dell'adozione a favore di
coppie   sposate,   la   soluzione   legislativa   potrebbe  apparire
irragionevole  ove si tratti di bambini in stato di abbandono per cui
non  vi  sia  possibilita'  concreta  di  adozione se non a favore di
persone singole (art. 3 della Costituzione), nonche' in contrasto con
il diritto del minore in stato di abbandono, italiano e straniero, ad
essere allevato in ambiente idoneo (art. 30 della Costituzione);
        che  il  diritto del minore abbandonato ad avere una famiglia
in  difetto  di  quella di sangue riguarda anche gli stranieri, e che
limitare  l'adozione  internazionale  alle  coppie  comporterebbe una
discriminazione  contro  i bambini stranieri, sottraendoli cosi' alle
garanzie offerte dalla legge italiana (art. 2 della Costituzione);
        che  la  Corte  costituzionale  (sentenza n. 199 del 1986) ha
gia'  affermato che la sottrazione dei minori stranieri alla garanzia
della  legge  italiana,  valida  anche  per  lo  straniero  ai  sensi
dell'art. 2  della  Costituzione,  viola i diritti umani, tra i quali
c'e'  anche  il  diritto  dell'abbandonato  ad  avere una famiglia in
difetto di quella di sangue;
        che  l'ulteriore  declaratoria  di  incostituzionalita' delle
norme  collegate  consentirebbe  il  perfezionamento  in Italia della
procedura  straniera di adozione, non apparendo di ostacolo l'art. 32
della   legge   n. 184  del  1983,  che  prevede  l'intervento  della
Commissione  adozioni  internazionali, poiche' l'interesse del minore
consente  il perfezionamento dell'adozione straniera non legittimante
in Italia sia attraverso la conversione in adozione legittimante, sia
comunque  attraverso  una  pronuncia  di  adozione legittimante o non
legittimante  in  Italia  direttamente da parte del giudice italiano,
una  volta che il minore sia stabilmente entrato in Italia a scopo di
adozione;
    Considerato  che  il Tribunale per i minorenni di Cagliari dubita
che  l'art. 29-bis  della  legge  4 maggio  1983, n. 184 (Diritto del
minore  ad  una  famiglia),  come  introdotto dalla legge 31 dicembre
1998,  n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela
dei  minori  e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
fatta  all'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
n. 184,  in  tema  di  adozione  di  minori  stranieri),  e  le norme
collegate,  individuate  negli  artt. 31,  secondo  comma,  35, primo
comma,  36,  primo  e secondo comma, 44 della stessa legge n. 184 del
1983,   siano   costituzionalmente  legittimi,  nella  parte  in  cui
escludono  la  possibilita' di ottenere la dichiarazione di idoneita'
all'adozione   internazionale,  in  casi  particolari,  a  favore  di
singoli,  e  quindi  di  perfezionare  l'adozione  internazionale  in
Italia,   per   violazione   dell'art. 3   della   Costituzione,  per
irragionevole  preclusione dell'adozione da parte di singoli a favore
di  bambini  in  stato di abbandono, dell'art. 30 della Costituzione,
per violazione del diritto del minore in stato di abbandono, italiano
e straniero, ad essere allevato in ambiente idoneo, dell'art. 2 della
Costituzione  per  sottrazione  del  minore  straniero  alle garanzie
offerte  dalla  legge  italiana, e discriminazione rispetto al minore
italiano;
        che    il   giudice   rimettente   ritiene   che   l'adozione
internazionale  ammetterebbe  l'adozione  in  casi  particolari,  non
legittimante  (e quindi consentibile anche a persone non coniugate ai
sensi   dell'art. 44,   terzo   comma),   solo   nel   caso  previsto
dall'art. 44, primo comma, lettera a), della legge n. 184 del 1983, e
cio'  sulla  base  del  richiamo operato dall'art. 31, secondo comma,
individuando, in una disposizione di esclusivo carattere procedurale,
il  presupposto implicito dell'ammissibilita' di una sia pur limitata
adozione internazionale «in casi particolari»;
        che  il rimettente solleva la questione di legittimita' su un
presupposto interpretativo erroneo;
        che  le norme di protezione valide per il minore italiano non
possono non valere per lo straniero (sentenza n. 199 del 1986);
        che  l'adozione  in  casi  particolari,  che  ha effetti piu'
limitati   dell'adozione   legittimante,   non  presenta  aspetti  di
eccezionalita'  o  almeno peculiarita' tali da impedirne l'estensione
agli stranieri;
        che  da  nessuna disposizione del capo I del titolo III della
legge  n. 184  del  1983,  come  integralmente sostituito dall'art. 3
della  legge  n. 476 del 1998, e' desumibile la preclusione esplicita
all'adozione   «in  altre  ipotesi»  ritenuta  dal  Tribunale  per  i
minorenni  di  Cagliari: non in particolare per l'ipotesi di cui alla
lettera d)   («quando   vi   sia   la  constatata  impossibilita'  di
affidamento  preadottivo»),  nella  quale  il rimettente sembra voler
inquadrare,  in  via interpretativa, la fattispecie, in cui la minore
straniera,  in  stato  di abbandono, priva della tutela dei genitori,
nonche'  di  parenti che la possano accudire, e con gravi problemi di
salute, non e' stata richiesta in adozione da alcuno;
        che  l'art. 44,  di  per  se',  regolando  l'adozione in casi
particolari   in   altra  parte  della  legge  (titolo  IV)  rispetto
all'adozione  legittimante  (titolo  II),  non  si occupa di adozione
internazionale,  che  e'  regolata nel titolo III, con la conseguenza
che  il silenzio di tale norma, riguardo all'adozione internazionale,
non  puo'  essere interpretato come inammissibilita' dell'adozione di
minori stranieri in casi particolari;
        che  l'art. 36,  primo  comma,  si  richiama, in generale, al
rispetto delle procedure e degli effetti della legge n. 184 del 1983,
all'interno   della   quale  e'  pure  prevista  l'adozione  in  casi
particolari;
        che  l'art. 35,  primo  comma,  che  attribuisce all'adozione
pronunciata  all'estero  gli  effetti dell'adozione legittimante, per
definizione,  non contempla l'adozione in casi particolari, senza che
questo significhi che la escluda;
        che   proprio   l'art. 31,  secondo  comma,  che  e'  l'unica
disposizione  in  cui  si  incrociano adozione particolare e adozione
internazionale,  dettando  una  procedura  agevolata  per  l'adozione
internazionale  in  uno  dei  quattro  casi  di adozione particolare,
implicitamente      riconosce      l'ammissibilita'     dell'adozione
internazionale  in  casi  particolari; dal momento che non ci sarebbe
stato  bisogno  di  precisare  che  nell'ipotesi  di cui all'art. 44,
lettera a), la procedura e' semplificata, se in generale la procedura
non fosse stata possibile, neppure in forma completa;
        che,  quindi,  dalla  normativa  vigente non e' evincibile il
divieto  del  rilascio  del  certificato di idoneita' all'adozione di
stranieri  in  casi particolari, con la conseguenza che tale rilascio
deve  ritenersi consentito ogni qualvolta sussistano le condizioni di
cui all'art. 44;
        che  tale  idoneita'  e'  finalizzata  ai casi particolari di
adozione  - secondo l'ordinamento italiano - descritti dall'art. 44 e
che,   in  fase  di  dichiarazione  di  efficacia  del  provvedimento
straniero  di  adozione,  deve  essere  compiuta  la  valutazione dei
presupposti  dell'adozione  in  casi  particolari,  come regolati dal
titolo IV, capo I, della legge n. 184 del 1983;
        che   questa  interpretazione,  costituzionalmente  corretta,
riconduce  ad  unita' il sistema, consentendo di ritenere ammissibile
l'adozione  internazionale  negli  stessi  casi  in  cui  e'  ammessa
l'adozione nazionale legittimante o in casi particolari;
        che,  pertanto,  la questione e' manifestamente infondata, in
quanto  e'  erronea l'interpretazione del sistema normativo sulla cui
base  essa e' stata sollevata (v. sentenza n. 301 del 2000; ordinanze
n. 388 del 2002; n. 369 del 2000).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.