ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
degli  artt. 335, 409 e 410, comma 3, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza del 21 maggio 2004 dal G.I.P. del Tribunale di
Padova nel procedimento penale a carico di (persona da identificare),
iscritta  al  n. 725  del  registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 38,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'8 giugno 2005 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto che, con ordinanza del 21 maggio 2004, il giudice per le
indagini  preliminari del Tribunale di Padova, ha sollevato questione
di  legittimita'  costituzionale degli artt. 335, 409 e 410, comma 3,
del  codice  di procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo
comma,  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  -  a  seguito di
opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 del codice di
procedura   penale   -  non  consente  al  giudice  per  le  indagini
preliminari  di  invitare  il  pubblico  ministero  che abbia chiesto
l'archiviazione  di  un  procedimento penale, formalmente a carico di
ignoti, ma dal quale possa evincersi il nome della persona sottoposta
ad  indagini,  ad iscrivere il nome della persona alla quale il reato
e' attribuito nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335
del  codice  di  procedura  penale  prima  dell'udienza  ex art. 409,
comma 2, del codice di procedura penale;
        che,  secondo il rimettente, nel procedimento penale iscritto
nel registro delle notizie di reato come «persona da identificare» in
relazione  al  reato  di cui all'art. 589 del codice penale (omicidio
colposo)  con  l'indicazione  delle  parti  offese  Gabaldo  Cristian
(quest'ultimo  deceduto  a seguito dell'incidente) e Comparin Renato,
il  pubblico  ministero aveva chiesto l'archiviazione, per non essere
ravvisabile  alcun illecito penale a carico di terzi, emergendo dalla
consulenza  tecnica  che  il  sinistro  mortale e' da attribuire alla
condotta di guida del Gabaldo in modo esclusivo;
        che  il  difensore  dei  prossimi  congiunti di Gabaldo aveva
proposto  opposizione all'archiviazione, rilevando che un concorso di
colpa   era  sicuramente  da  ascrivere  al  conducente  del  veicolo
antagonista,  Comparin  Renato, e aveva chiesto che il giudice per le
indagini   preliminari  ordinasse  la  prosecuzione  delle  indagini,
affinche'   fosse   chiamato   il   consulente  tecnico  d'ufficio  a
chiarimenti,  sulle  circostanze  diffusamente  indicate nell'atto di
opposizione;
        che,  alla  richiesta del giudice per le indagini preliminari
di  identificare  la  persona  sottoposta  alle  indagini, al fine di
consentirne  la  partecipazione all'udienza in camera di consiglio da
fissare  ex  art. 409  del  codice  di  procedura penale, il pubblico
ministero  aveva  risposto  di  potere omettere l'iscrizione del nome
dell'indagato   nel   registro   delle   notizie  di  reato  previsto
dall'art. 335   del   codice  di  procedura  penale  perche'  sarebbe
risultata  ingiustificatamente  vessatoria,  in  caso di infondatezza
della  notizia  di reato, e che il giudice delle indagini preliminari
poteva  sollecitare tale iscrizione solo in sede di udienza in camera
di consiglio;
        che  il  Tribunale, ritenuta l'opposizione ammissibile, aveva
fissato  l'udienza  ex  art. 409  del codice di procedura penale, con
avviso  al  pubblico  ministero  e  alla  sola parte offesa opponente
(art. 410, comma 3, del codice di procedura penale);
        che,  secondo  il  giudice  a  quo,  l'art. 335, comma 1, del
codice  di  procedura  penale  stabilisce  che  il pubblico ministero
iscrive immediatamente nell'apposito registro, ogni notizia di reato,
nonche'  «contestualmente o dal momento in cui risulta» il nome della
persona alla quale il reato stesso e' attribuito;
        che  il  tenore letterale della norma di cui all'articolo 415
bis del codice di procedura penale - «se non deve formulare richiesta
di  archiviazione»  -  sembra  stabilire  in  modo  inequivoco che il
pubblico  ministero  ha  l'obbligo  di  iscrivere  nel registro delle
notizie  di  reato  il  nome  della persona alla quale il reato e' in
astratto  attribuito,  a  prescindere  da qualsiasi valutazione sulla
fondatezza  della  notizia di reato; che tale interpretazione sarebbe
coerente  con  il  sistema  che ha inteso garantire l'indagato con la
previsione  di precisi termini di durata della fase delle indagini, a
decorrere   proprio  dalla  iscrizione  del  nome  dell'indagato  nel
registro  delle  notizie di reato, garanzia completamente svuotata di
significato,  ove s'intenda che il pubblico ministero ha il potere di
raccogliere,  prima,  tutti  gli  elementi necessari e poi, quando si
convince  che l'accusa e' fondata e vuole esercitare l'azione penale,
iscrive il nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato;
        che,  cosi'  intesa  la  norma, il sistema conterrebbe in se'
idonee   salvaguardie,   poiche'   ove   pervenga  una  richiesta  di
archiviazione ai sensi dell'art. 409 del codice di procedura penale e
non sia iscritta nel registro degli indagati la persona alla quale il
reato  e'  attribuito,  il  giudice  potrebbe,  analogamente a quanto
prevede  l'art. 415  del  codice  di  procedura  penale  per  i reati
commessi  da  ignoti,  restituire  gli  atti  al  pubblico  ministero
ordinandogli  di procedere all'iscrizione, prima di fissare l'udienza
ex  art. 409,  comma 2, del codice di procedura penale e proprio allo
scopo   di   consentire   all'indagato   di   essere  avvisato  e  di
parteciparvi;
        che,  secondo  il rimettente, la Corte di cassazione (sezioni
unite  penali  del  15 gennaio 2001) avrebbe, pero', dato della norma
un'interpretazione  diversa, per la quale, di fronte ad una richiesta
di  archiviazione  ex  art. 409  del  codice  di procedura penale, il
giudice  ha  solo  i  poteri  concessigli dall'art. 409 del codice di
procedura  penale  di  emettere  decreto  di archiviazione o disporre
l'udienza  camerale;  e  che,  aderendo  a  tale  giurisprudenza,  il
pubblico  ministero  si  era rifiutato di procedere all'iscrizione di
Comparin  nel  registro  delle  notizie di reato e al giudice non era
rimasto  che  fissare  l'udienza  ex art. 409 del codice di procedura
penale con indagato «persona da identificare»;
        che, cosi' inteso, l'art. 335 del codice di procedura penale,
in  relazione  agli  artt. 409  e  410, comma 3, dello stesso codice,
violerebbe,  a parere del rimettente, il diritto di difesa, garantito
dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione;
        che  l'ordine al pubblico ministero ex art. 415 del codice di
procedura  penale di iscrivere il nome della persona gia' individuata
nel relativo registro, quando l'archiviazione sia stata richiesta nei
confronti  di  «ignoto», non contiene naturalmente alcuna valutazione
circa  la  sussistenza  del reato e la responsabilita' dell'indagato,
limitandosi  a sottolineare che la formula richiesta non e' corretta,
perche'  l'indagato  ha,  in  realta',  un  nome  e cognome; e che il
pubblico  ministero, una volta iscritto l'indagato, potra' richiedere
l'archiviazione ai sensi dell'art. 409 del codice di procedura penale
e il giudice potra' disporla;
        che,  nel caso di specie, i carabinieri avevano identificato,
fin dal 13 ottobre 2003, Renato Comparin, che aveva anche nominato un
difensore di fiducia;
        che nell'atto di opposizione si insiste sulla responsabilita'
di  Comparin  e  non  vi e' dubbio che - a prescindere dall'eventuale
responsabilita'  della  pubblica  amministrazione per la manutenzione
della  strada  - l'unico coinvolto nel sinistro e' Comparin, al quale
il  pubblico  ministero  si riferisce implicitamente, ma chiaramente,
nella richiesta di archiviazione, attribuendo la colpa «esclusiva» al
Gabaldo;
        che  secondo  la  Corte di cassazione l'invito del giudice al
pubblico   ministero   a  iscrivere  l'indagato  puo'  avvenire  solo
all'esito dell'udienza ex art. 409 del codice di procedura penale;
        che  a  nulla  varrebbe osservare che, nella nuova udienza ex
art. 409 del codice di procedura penale, l'indagato potra' far valere
le  sue ragioni, poiche' rimane, comunque, il dato, insuperabile, che
e'  stato  escluso da una udienza alla quale aveva, comunque, diritto
di   partecipare,   senza   considerare   che  anche  l'ordinanza  di
archiviazione  emessa  dal giudice all'esito dell'udienza ex art. 409
del   codice  di  procedura  penale  nei  confronti  di  «persona  da
identificare»  in  realta'  lede  comunque il diritto di difesa della
persona  alla quale il reato e' attribuito, se non altro perche' tale
ordinanza  non  potrebbe  mai avere, nei suoi confronti, un'efficacia
preclusiva,  dal momento che se Comparin non e' mai stato formalmente
indagato non potra', in un eventuale futuro procedimento a suo carico
per  lo  stesso fatto, eccepire che le indagini sono proseguite senza
il  decreto  di  autorizzazione  ex  art. 414 del codice di procedura
penale,  obbligatorio  nel caso di archiviazione emessa nei confronti
di un indagato identificato;
        che,  secondo  il  rimettente, la questione e' rilevante, dal
momento  che,  ove  la  Corte  dichiarasse  l'incostituzionalita' del
combinato disposto degli artt. 335, 409 e 410, comma 3, del codice di
procedura  penale,  nella  parte  in  cui  non consente al giudice di
invitare  il  pubblico  ministero  ad iscrivere il nome della persona
alla  quale  il  reato  e' attribuito nel relativo registro, prima di
fissare  l'udienza  ex  art. 409,  comma 2,  del  codice di procedura
penale,  per  consentire  che  gliene  sia  dato  avviso,  il giudice
potrebbe,  in  accoglimento della eccezione del difensore, dichiarare
la  nullita'  dell'udienza,  per omesso avviso al difensore, ai sensi
dell'art. 127,  comma 5,  del codice di procedura penale, restituendo
gli  atti al pubblico ministero perche' iscriva Comparin nel registro
delle notizie di reato e fissare, quindi, una nuova udienza in camera
di  consiglio,  questa  volta  con  avviso anche al suo difensore, in
esito alla quale decidere secondo uno dei modi previsti dall'art. 409
del codice di procedura penale;
        che,   allo   stato,   invece,  l'eccezione  dovrebbe  essere
rigettata,  dal  momento  che Comparin non e' persona sottoposta alle
indagini e non ha alcun diritto a ricevere l'avviso dell'udienza;
        che nessuna nullita' si e' dunque verificata e non rimane che
decidere   sulla  richiesta  del  pubblico  ministero  accogliendola,
disponendo  ulteriori  indagini  o  anche  ordinando  allo  stesso di
procedere  all'iscrizione  di  Comparin,  ritenuta  in  sostanza,  la
necessita' di formulare l'imputazione a suo carico;
        che   si  e'  costituito  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  la questione venga dichiarata inammissibile o
comunque infondata.
    Considerato  che il Tribunale di Padova dubita della legittimita'
costituzionale  del  combinato  disposto  degli artt. 335, 409 e 410,
comma 3,  del  codice  di  procedura  penale,  nella parte in cui - a
seguito  di  opposizione  alla richiesta di archiviazione ex art. 410
del  codice  di  procedura  penale  -  non consente al giudice per le
indagini  preliminari  di  invitare  il  pubblico ministero che abbia
chiesto  l'archiviazione  di  un  procedimento  penale, formalmente a
carico  di ignoti, ma dal quale possa evincersi il nome della persona
sottoposta  ad indagini ad iscrivere il nome della persona alla quale
il  reato  e'  attribuito  nel registro delle notizie di reato di cui
all'art. 335  del  codice  di  procedura penale prima dell'udienza ex
art. 409,  comma 2, del codice di procedura penale (che viene fissata
quando  il  giudice  abbia  deciso  di non accogliere la richiesta di
archiviazione  e  alla  quale sono invitati a partecipare il pubblico
ministero,  la  persona  offesa  dal reato e la persona sottoposta ad
indagini),  impedendo  alla  persona  sostanzialmente  sottoposta  ad
indagini   di  essere  invitata  a  partecipare  all'udienza  di  cui
all'art. 409,  comma 2,  del  codice  di procedura penale e quindi di
difendersi  all'interno di essa, per violazione del diritto di difesa
di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;
        che,  contrariamente  all'assunto del rimettente, l'art. 415,
secondo  comma, del codice di procedura penale, espressamente prevede
che  il  giudice «se ritiene che il reato sia da attribuire a persona
gia'  individuata  ordina  che  il  nome  di  questa sia iscritta nel
registro delle notizie di reato»;
        che   questa   Corte,  con  ordinanza  n. 176  del  1999,  ha
dichiarato  la  manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e
112   Cost.,   della   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 409  del codice di procedura penale censurato in quanto, ad
avviso  del giudice a quo, non avrebbe previsto che il giudice per le
indagini  preliminari possa ordinare al pubblico ministero, quando il
pubblico  ministero  non  vi  abbia gia' provveduto, di iscrivere nel
registro  di cui all'art. 335 del codice di procedura penale, il nome
della  persona  da  considerarsi indiziata, perche' non puo' in alcun
modo   revocarsi   in   dubbio  che,  a  prescindere  dal  «tipo»  di
archiviazione  richiesta  dal pubblico ministero, spetti in ogni caso
al  giudice  il  potere  -  ove nel procedimento non figurino persone
formalmente  sottoposte alle indagini - di disporre, nella ipotesi in
cui  non  ritenga  di poter accogliere la richiesta di archiviazione,
l'iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nominativo del
soggetto cui il reato sia a quel momento da attribuire;
        che  la  questione proposta deve, pertanto, essere dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.