ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 57 del d.P.R.
26 ottobre  1972,  n. 633  (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore  aggiunto);  dell'art. 43 del d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni  comuni  in  materia  di accertamento delle imposte sui
redditi);   dell'art. 17   del   d.P.R.   29 settembre  1973,  n. 602
(Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul reddito), come
modificato  dall'art. 6  del  decreto  legislativo  26 febbraio 1999,
n. 46  (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a
norma   dell'art. 1   della   legge  28 settembre  1998,  n. 337),  e
dell'art. 25  del  medesimo  d.P.R.  29 settembre  1973, n. 602, come
modificato  dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
27 aprile  2001,  n. 193  (Disposizioni  integrative e correttive dei
decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112,
in  materia  di riordino della disciplina relativa alla riscossione),
promosso   con   ordinanza  dell'8 febbraio  2005  dalla  Commissione
tributaria  provinciale  di  Caserta sul ricorso proposto dalla Ditta
Cecere Ferdinando contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Caserta
ed altra, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 2005 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale,
dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 6 luglio 2005 il giudice
relatore Romano Vaccarella.
    Ritenuto che con Ordinanza emessa il 8 febbraio 2005, pronunciata
nel  corso  di  un processo tributario, intrapreso dalla ditta Cecere
Ferdinando,  per  ottenere l'annullamento di una cartella esattoriale
dalla   ESABAN  S.p.A.  -  Concessionario  governativo  del  Servizio
nazionale  di  riscossione per la Provincia di Caserta - e notificata
il 17 febbraio 2004 per la riscossione del complessivo carico di euro
30.641,99  a  titolo di IRAP, IRPEF, Ritenuta alla fonte, Imposta sul
valore  aggiunto,  interessi  e  sanzioni,  richiesti - relativamente
all'anno 1999,  per conto dell'Agenzia delle Entrate di Caserta -, la
Commissione   tributaria   provinciale  di  Caserta,  Sezione 18,  ha
sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale,  per asserito
contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 57 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta
sul  valore  aggiunto);  43  del  d.P.R.  26 settembre  1973,  n. 600
(Disposizioni  comuni  in  materia  di accertamento delle imposte sui
redditi); 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione  delle  imposte sul reddito), come modificato dall'art. 6
del  decreto  legislativo  26 febbraio  1999,  n. 46  (Riordino della
disciplina  della  riscossione  mediante  ruolo,  a norma dell'art. 1
della  legge  28 settembre  1998,  n. 337) e, infine, 25 del medesimo
d.P.R.   29 settembre  1973,  n. 602,  come  modificato  dall'art. 1,
comma 1,  lettera b),  del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193
(Disposizioni   integrative  e  correttive  dei  decreti  legislativi
26 febbraio  1999,  n. 46,  e  13 aprile  1999, n. 112, in materia di
riordino della disciplina relativa alla riscossione);
        che,  in  punto  di fatto, il giudice a quo - riferito che il
ricorrente  ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 17
del  d.P.R.  29 settembre  1973,  n. 602  (nel testo risultante dalla
modifica  operata  dall'art. 6  del  d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46),
applicabile  anche  all'IVA, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione,   nella   parte   in  cui  non  prevede  alcun  termine
decadenziale  per  la notifica al contribuente del ruolo ovvero della
cartella  esattoriale - osserva che l'art. 25 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, a seguito della modifica apportata con d.lgs. 27 aprile
2001,  n. 193,  non  prevede  piu'  alcun  termine  per effettuare la
notifica  della  cartella di pagamento, con cio' non apprestando piu'
alcuna  tutela  per il contribuente, che rimarrebbe esposto al debito
fiscale per un periodo indefinito;
        che,  a  giudizio  del rimettente, anche l'art. 17 del d.P.R.
n. 602  del 1973 (come modificato, con decorrenza dal 1° luglio 1999,
dall'art. 6  del  d.lgs.  n. 46  del  1999), mentre stabilisce che la
riscossione  sia  effettuata  mediante ruoli resi esecutivi a pena di
decadenza  entro  termini certi, non prevede invece alcun termine per
la   notifica   al   contribuente  della  cartella  esattoriale,  con
conseguente violazione degli artt. 3 e 24 Cost;
        che  e'  intervenuto,  con  la rappresentanza dell'Avvocatura
generale  dello  Stato,  il  Presidente del Consiglio dei ministri il
quale  ha  concluso per la declaratoria di manifesta inammissibilita'
o, comunque, di manifesta infondatezza della questione;
        che,  quanto  alla inammissibilita', questa sarebbe manifesta
in  quanto  il  giudice  a  quo:  a) non specificando il titolo della
pretesa,  non  avrebbe  compiutamente  descritto  la  fattispecie sub
judice;   b)  non  avrebbe  fornito  una  congrua  motivazione  sulla
rilevanza  della questione; c) avrebbe censurato disposizioni varie e
non ben determinate; d) operando un sintetico richiamo agli artt. 3 e
24   Cost.,  non  avrebbe  adeguatamente  esplicitato  i  profili  di
illegittimita'  costituzionale;  e)  non  avrebbe assolto al doveroso
tentativo  di  ricercare  un'interpretazione adeguatrice del testo di
legge   denunciato,   non   tenendo,   ad  esempio,  in  alcun  conto
quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui non esiste copertura
costituzionale  per  un  diritto  o  interesse  a  che ogni attivita'
impositiva  sia  esercitata  a pena di decadenza entro un determinato
arco  di  tempo  e, piu' in generale, a che i termini previsti per il
compimento   delle   attivita'   dell'Amministrazione  abbiano  tutti
carattere  perentorio;  f) avrebbe invocato una pronuncia additiva la
quale,  costituendo  il  frutto  di  una  valutazione  discrezionale,
potrebbe conseguire esclusivamente da scelte del legislatore;
        che,   nel  merito,  l'Avvocatura  osserva  che,  secondo  il
«diritto  vivente», quale fissato dalla Corte di cassazione a sezioni
unite  nella  sentenza  12 novembre  2004, n. 21498, la notificazione
della  cartella esattoriale entro un termine certo e' necessaria solo
ove  l'iscrizione  a  ruolo  costituisca l'atto con cui, per la prima
volta,  la  pretesa  ad  una  maggiore  imposta  viene  resa  nota al
contribuente,   il   quale,  fino  ad  allora,  ignorava  la  pretesa
dell'amministrazione nei suoi confronti;
        che,  a  tal  fine,  le  Sezioni unite avrebbero distinto tra
iscrizioni  a  ruolo  conseguenti  a  «rettifica cartolare o formale»
(oggi  prevista  dall'art. 36-ter  del  d.P.R.  n. 600  del  1973) ed
iscrizioni  a  ruolo  scaturenti  da  «controllo  formale»  (nei casi
previsti  dall'art. 36-bis),  affermando  che, solo in relazione alle
prime  il  contribuente  avrebbe  diritto  alla  notificazione  della
cartella  esattoriale  entro  un termine perentorio, da identificarsi
con  quello  generale  di  notificazione degli avvisi di accertamento
stabilito  dall'art. 43  del  d.P.R.  n. 600 del 1973, mentre, per le
seconde, sarebbe sufficiente che, entro il termine di cui all'art. 17
del   d.P.R.   n. 602  del  1973,  intervengano  la  pubblicazione  e
l'esecutorieta' dei ruoli e non anche la notificazione della cartella
esattoriale;
        che  la difesa erariale, quanto alla questione implicitamente
posta dal rimettente circa il diritto alla notifica della cartella in
un  termine  perentorio, sottolinea infine che, con la sentenza sopra
citata,   le   sezioni  unite  hanno  individuato  tale  termine  non
nell'art. 25  cit.  bensi'  nell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e
per  il  solo  caso in cui l'iscrizione a ruolo manifesti una pretesa
impositiva   fondata  su  una  rettifica  di  quanto  dichiarato  dal
contribuente; ragion per cui, in tal caso, dovrebbe essere confermato
l'insegnamento,  precedente  l'ordinanza  della  Corte costituzionale
n. 107  del  2003,  secondo  cui  il  termine  a  suo tempo stabilito
dall'art. 25  cit.  non  era  perentorio, come dimostrerebbe il nuovo
testo  dell'art. 25,  risultante  dalla modifica operata dall'art. 1,
comma 417,   lettera c),   della   legge   30 dicembre  2004,  n. 311
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria  2005),  nel  quale,  con effetto
innovativo,  e' stato inserito, «a pena di decadenza», il termine del
dodicesimo mese successivo a quello di consegna della cartella.
    Considerato  che la Commissione tributaria provinciale di Caserta
dubita,  in  riferimento  agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della
legittimita'  costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633  (Istituzione  e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto),
dell'art. 43  del  d.P.R.  26 settembre  1973,  n. 600  (Disposizioni
comuni  in  materia  di  accertamento  delle  imposte  sui  redditi),
dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione  delle  imposte sul reddito), come modificato dall'art. 6
del  decreto  legislativo  26 febbraio  1999,  n. 46  (Riordino della
disciplina  della  riscossione  mediante  ruolo,  a norma dell'art. 1
della  legge  28 settembre  1998, n. 337) e dell'art. 25 del medesimo
d.P.R.   29 settembre  1973,  n. 602,  come  modificato  dall'art. 1,
comma 1,  lettera b),  del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193
(Disposizioni  integrative  e correttive dei d.lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46  e  d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della
disciplina  relativa  alla  riscossione),  nella  parte  in  cui  non
prevedono  un  termine  decadenziale  per la notifica al contribuente
della cartella esattoriale;
        che l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della
fattispecie  oggetto  del giudizio a quo, neppure specificando da che
tipo di liquidazione o accertamento origina la pretesa tributaria, ed
e'  del  tutto  carente di motivazione in ordine alla rilevanza della
questione;
        che  tali  «omissioni,  impedendo  alla  Corte di svolgere la
necessaria verifica circa l'incidenza della richiesta pronuncia sulla
situazione  soggettiva  fatta  valere  in  giudizio»  (v., ex multis,
ordinanza  n. 235 del 2003), impongono una dichiarazione di manifesta
inammissibilita'  della  questione,  non  consentendo  a questa Corte
neanche  di verificare se la rilevanza della questione nel giudizio a
quo  e'  incisa dalla sopravvenuta sentenza n. 280 del 2005 di questa
Corte   e   dall'art. 1  del  decreto-legge  17  giugno 2005,  n. 106
(Disposizioni   urgenti  in  materia  di  entrate),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, della legge 31 luglio 2005, n. 156.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.