ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 3,
della  legge  della  Regione  Emilia-Romagna  1° febbraio  2000, n. 4
(Norme    per   la   disciplina   delle   attivita'   turistiche   di
accompagnamento),  promosso  con  ordinanza  del  4 agosto  2003  dal
Tribunale   amministrativo  regionale  dell'Emilia-Romagna,  sede  di
Bologna, sul ricorso proposto da Aldrovandi Andrea ed altri contro la
Regione  Emilia-Romagna,  iscritta  al  n. 814 del registro ordinanze
2003  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visti  gli  atti  di costituzione di Aldrovandi Andrea ed altri e
della Regione Emilia-Romagna;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11 ottobre  2005  il  giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Uditi  gli  avvocati  Francesco  Fabbri  per Aldrovandi Andrea ed
altri e Emanuele Coglitore per la Regione Emilia-Romagna.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ordinanza  n. 103  del  4 agosto  2003, notificata il
5 settembre  2003  e  rubricata  al n. 814 del registro ordinanze del
2003, il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sede
di  Bologna,  Sezione  II,  ha  sollevato  questione  di legittimita'
costituzionale  dell'articolo 2,  comma 3,  della legge della Regione
Emilia-Romagna  1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle
attivita'  turistiche  di  accompagnamento), limitatamente all'inciso
«ambienti  montani», per violazione dell'art. 117 della Costituzione,
nel   testo   vigente   prima   della   riforma   operata  con  legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione).
    Premette   il  rimettente  che  il  giudizio  a  quo  ha  origine
dall'impugnazione  del  bando di concorso pubblico per l'accesso alla
sessione  speciale  di  esami  per conseguire l'abilitazione di guida
ambientale  escursionistica  in  Emilia-Romagna  e che il giudizio e'
stato  instaurato  da  alcune guide alpine (iscritte al relativo albo
professionale),  nonche' da maestri di alpinismo ed accompagnatori di
montagna,   in  relazione  all'interesse  vantato  da  tali  soggetti
all'annullamento  dei  provvedimenti che, attuando la legge regionale
n. 4   del   2000,  renderebbero  operativa  la  figura  della  guida
escursionistico-ambientale  da  essa  prevista,  le cui funzioni sono
ritenute  in parte corrispondenti a quelle delle summenzionate figure
professionali,  con  conseguente  pregiudizio per gli interessi delle
appartenenti a queste ultime.
    Con  ordinanza  del  19 dicembre  2001,  il  giudice  a quo aveva
sollevato una prima volta la questione di legittimita' costituzionale
oggi in esame; questa Corte, tuttavia, con ordinanza n. 420 del 2002,
ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, in quanto il
giudice  rimettente  non  aveva  preso  in considerazione la modifica
dell'art. 117  Cost.,  invocato come parametro del giudizio, ad opera
della legge costituzionale n. 3 del 2001, entrata in vigore prima del
deposito dell'ordinanza di rimessione.
    Con  la  nuova  ordinanza  introduttiva del presente giudizio, il
giudice  a  quo  ripropone  la  medesima  questione,  specificando di
individuare il parametro costituzionale nel testo dell'art. 117 Cost.
vigente  al  momento  dell'emanazione della legge regionale della cui
legittimita' costituzionale egli dubita e degli atti che a tale legge
hanno  dato  attuazione, impugnati nel giudizio a quo, rilevando come
da un lato, «il giudizio instaurato e' di natura impugnatoria e tende
all'annullamento di un provvedimento autoritativo la cui legittimita'
deve  esser  valutata  sulla base del principio `tempus regit actum';
dall'altro,   l'interesse   al   ricorso   deve  esser  valutato  con
riferimento esclusivo all'eliminazione di quel medesimo provvedimento
ed  al ripristino della situazione giuridica ad esso precedente ed in
tali termini tuttora persiste».
    Con  queste  premesse,  il  rimettente ritiene non manifestamente
infondata  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 2,
comma 3,  della  legge  regionale  dell'Emilia-Romagna n. 4 del 2000,
limitatamente  all'inciso  «ambienti  montani»;  secondo il giudice a
quo,  il  legislatore  regionale  avrebbe  istituito una nuova figura
professionale,   la  guida  ambientale-escursionistica,  cui  avrebbe
riconosciuto   una  serie  di  compiti  che  in  parte  verrebbero  a
sovrapporsi a quelli delle guide alpine, precisamente nella misura in
cui  le  guide  escursionistiche  siano  abilitate a svolgere le loro
attivita' «in ambienti montani».
    Il  rimettente,  infatti,  mentre  esclude  che l'attivita' delle
guide   escursionistiche   possa   essere   ricondotta  alla  materia
«sicurezza  pubblica», come sostenuto dai ricorrenti, con conseguente
esclusione  di  ogni  potesta'  legislativa  regionale,  ravvisa  una
violazione,  per  norma interposta, dell'art. 117, primo comma, della
Costituzione  nel  testo  vigente  prima  della riforma operata dalla
legge  cost. n. 3 del 2001, dal momento che la disciplina delle guide
alpine   dovrebbe   essere   considerata   afferente   alla  potesta'
legislativa  ripartita  fra  lo  Stato  e le Regioni. La disposizione
della   cui  legittimita'  costituzionale  dubita  il  rimettente  si
porrebbe  in  contrasto  con  gli  artt. 1,  2,  3  e  21 della legge
2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina),
in quanto «nel consentire alla nuova figura professionale della guida
ambientale-escursionistica  l'attivita' di accompagnamento di persone
singole  o  gruppi  di persone anche in ambienti montani [...] appare
confliggere  con la legge quadro statale del 2 gennaio 1989, n. 6 che
-  nello  stabilire  i  principi  fondamentali  per  la  legislazione
regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina
-    prescrive,   all'art. 2,   primo   comma,   che   essa   "svolge
professionalmente  (...) le seguenti attivita': a) accompagnamento di
persone  in  ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni
di  montagna» (...) e, all'art. 2, secondo comma, che «lo svolgimento
a  titolo  professionale  delle  attivita'  di cui al comma primo, su
qualsiasi  terreno  e  senza limiti di difficolta' (...) e' riservato
alle  guide  alpine  abilitate all'esercizio professionale e iscritte
nell'albo  professionale  delle  guide  alpine  (...),  salvo  quanto
disposto dagli artt. 3 e 21"».
    La  normativa  statale  quadro  sancirebbe, dunque, una riserva a
favore  della  figura  professionale  predetta  per  le  attivita' di
accompagnamento  negli  ambienti naturali sopra indicati, limitata da
una  duplice  deroga:  la prima (art. 3) atterrebbe all'articolazione
interna  alla professione di guida alpina nei due gradi di «aspirante
guida» e di «guida alpina-maestro di alpinismo»; la seconda (art. 21)
atterrebbe esclusivamente alla facolta' delle Regioni di prevedere la
formazione   ed   abilitazione   della   figura  professionale  degli
«accompagnatori di media montagna».
    Quanto  alla rilevanza della questione, osserva il rimettente che
«l'eventuale  caducazione  della  norma  predetta  a  seguito  di  un
accertamento    di    incostituzionalita'    della   norma   medesima
comporterebbe  la  definizione della controversia in senso favorevole
all'interesse fatto valere in giudizio dalla parte ricorrente».
    2.  -  Con  atto  depositato il 1° ottobre 2003 e' intervenuta in
giudizio  la  Regione Emilia-Romagna, chiedendo che la Corte dichiari
«inammissibile   e   infondata»  la  questione  e  rinviando  ad  una
successiva memoria l'articolazione delle proprie difese.
    3.  -  In  data  4 novembre 2003 si sono costituiti in giudizio i
ricorrenti nel giudizio a quo.
    La  difesa  delle  parti  private rileva, in primo luogo, come la
legge  regionale  n. 4  del  2000 abbia sostanzialmente sostituito la
figura dell'accompagnatore di montagna - mediante l'abrogazione delle
norme della legge regionale 1° febbraio 1994, n. 3 (Ordinamento delle
professioni   di  guida  alpina  e  di  accompagnatore  di  montagna)
contenenti  i  riferimenti  a  tale  figura  - con quella della guida
ambientale-escursionistica,  con  compiti  in  parte corrispondenti a
quelli delle guide alpine.
    Inoltre,  prevedendo  all'art. 2,  comma 3,  la  possibilita'  di
accompagnamento  «in  ambienti  montani»  di  persone  singole,  o di
gruppi,  da  parte  della  guida ambientale escursionistica, la legge
censurata  avrebbe  «consentito  di  fatto di praticare attivita' che
integrano  l'esercizio  della  professione di guida alpina [...] alle
stesse guide ambientali escursionistiche».
    La figura di nuova istituzione garantirebbe poi, secondo le parti
private,  una  minore  tutela  delle  ragioni  della  sicurezza degli
accompagnati,  dal  momento che le guide ambientali escursionistiche,
«lungi dall'appartenere ad un Albo professionale gestito dal Collegio
regionale,   quale   organo  di  autogoverno  e  di  autodisciplina»,
sfuggirebbero  «ai  controlli  connessi  all'attivita'  in esame, per
volere  della  normativa  statale,  e  finalizzati a garantire sia il
livello qualitativo degli esercenti la professione, sia l'affidamento
degli utenti».
    In  subordine,  i  ricorrenti  nel  giudizio a quo prospettano la
possibilita'  che  la  questione di legittimita' costituzionale venga
accolta  assumendo  quale  parametro  il  testo  attualmente  vigente
dell'art. 117,    terzo   comma,   Cost.,   sul   presupposto   della
riconducibilita'   della  disciplina  censurata  alla  materia  delle
«professioni»,   affidata   alla  potesta'  legislativa  concorrente,
restando  cosi'  «impregiudicato  il  rapporto tra leggi quadro dello
Stato e leggi Regionali». In questo senso, la questione non muterebbe
fisionomia  pur nel rinnovato disegno costituzionale delle competenze
legislative, vertendosi comunque in materia nella quale la Regione e'
priva del potere di disciplinare una figura professionale al di fuori
dei principi fondamentali stabiliti da leggi statali.
    In   proposito,  le  parti  private  osservano  come  i  principi
fondamentali  concernenti  la  disciplina  della professione di guida
alpina  siano  tuttora  contenuti nelle disposizioni della legge n. 6
del  1989;  e  come, d'altro canto, sia prima che dopo la riforma del
Titolo  V  della  Parte II della Costituzione, spetterebbe allo Stato
individuare  i  tratti identificativi delle varie professioni, i loro
contenuti ed i titoli richiesti per accedervi.
    4.  -  In prossimita' della data fissata per la pubblica udienza,
la  difesa  della  Regione  Emilia-Romagna  ha depositato una memoria
nella  quale,  in  via  preliminare,  eccepisce  l'improcedibilita' e
l'inammissibilita'    della   questione   sollevata   dal   Tribunale
amministrativo  regionale,  dal  momento  che  tale questione sarebbe
stata  prospettata indicando quale parametro l'art. 117, primo comma,
Cost.  nella  formulazione  anteriore alla riforma costituzionale del
2001,  mentre  la  Regione  ritiene che questa Corte, nella ordinanza
n. 420  del  2002,  abbia  indicato quale parametro corretto il nuovo
testo dell'art. 117 Cost.
    Nel  merito,  la  Regione osserva che la legge regionale n. 4 del
2000   atterrebbe   in  via  prevalente  al  settore  del  turismo  e
conterrebbe la disciplina delle attivita' professionali turistiche di
accompagnamento,   con   finalita'   di  valorizzazione  del  sistema
turistico;  secondo  la ricostruzione della Regione, gia' prima della
riforma  del  Titolo  V della Costituzione tale settore sarebbe stato
attribuito alla competenza regionale a seguito della soppressione del
Ministero  del turismo e la devoluzione e il conferimento di tutte le
funzioni  amministrative  statali alle Regioni per effetto del d.lgs.
31 marzo   1998,   n. 112   (Conferimento   di   funzioni  e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del  capo I  della  legge  15 marzo 1997, n. 59). D'altra
parte,  osserva  ancora  la  difesa  regionale,  la  disciplina delle
attivita'  turistiche  assorbirebbe anche la individuazione, da parte
delle  Regioni,  dei requisiti inerenti alle figure professionali che
in tale settore operano.
    A maggior ragione, a seguito della modifica dell'art. 117 Cost. e
della   attribuzione   della  materia  del  turismo  alla  competenza
esclusiva  delle  Regioni, non sarebbe configurabile alcuna invasione
di competenze statali.
    In ogni caso, la questione sarebbe infondata anche in ragione del
fatto  che la legge regionale n. 4 del 2000 conterrebbe una esplicita
garanzia  del  rispetto del distinto ambito di competenza delle guide
alpine,  di  modo  che  la  norma  censurata  non  avrebbe  inciso su
competenze    proprie   di   tale   figura.   Infatti,   escludendosi
espressamente  che  la guida ambientale escursionistica possa operare
in  percorsi  di particolare difficolta', posti su terreni innevati e
rocciosi e in quelli che richiedono l'uso di particolari attrezzature
e   tecniche  alpinistiche,  la  legge  regionale  impugnata  sarebbe
pienamente  rispettosa  di  quanto  prescritto  dall'art. 2, comma 2,
della  legge  n. 6  del  1989.  Da quest'ultima norma emergerebbe che
principio  fondamentale della materia sarebbe la riserva per le guide
alpine  in  rapporto  al  carattere  tecnico  e  ai rischi della loro
attivita'  in determinati ambienti, mentre non rileverebbe di per se'
l'ambiente  montano,  il quale non potrebbe essere considerato in se'
stesso  pericoloso.  Mentre  la  legge  statale n. 6 del 1989 avrebbe
disciplinato  la professione della guida alpina al fine di assicurare
«adeguate  garanzie  di preparazione tecnica e professionale a tutela
dell'incolumita'    degli    alpinisti»,    la    guida    ambientale
escursionistica  sarebbe  una  professione tipicamente turistica, che
«illustra»  gli  aspetti  naturalistici  ed ambientali degli ambienti
anche  montani,  senza  che  possa  aversi alcuna sovrapposizione con
l'ambito riservato alle guide alpine.
    Quanto   alla   asserita  violazione  dei  principi  fondamentali
conseguente  alla  soppressione  della  figura dell'accompagnatore di
mezza  montagna,  la  Regione  osserva  che tale figura professionale
avrebbe  limitate  competenze  ed  inoltre che la sua istituzione, da
parte  delle  Regioni,  sarebbe meramente facoltativa. Essa, inoltre,
sarebbe  del tutto eterogenea rispetto a quella della guida alpina e,
comunque,  rientrerebbe  nell'ambito  delle «figure professionali del
turismo,  senza che vi possa essere alcuna interferenza con i profili
attinenti   alla   disciplina   delle   professioni,  necessariamente
attratta,  nel  precedente  sistema costituzionale, nella sfera della
legislazione statale».

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna
dubita  della legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3, della
legge regionale dell'Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per
la   disciplina   delle  attivita'  turistiche  di  accompagnamento),
limitatamente   all'inciso   «ambienti   montani»,   per   violazione
dell'art. 117  della  Costituzione,  nel  testo  vigente  prima della
riforma  operata  con  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3
(Modifiche  al  titolo  V della parte seconda della Costituzione). La
illegittimita'  deriverebbe  dalla  previsione  secondo  la  quale la
«guida   ambientale   escursionistica»,  cosi'  come  definita  dalla
disposizione oggetto di censura, puo' esercitare la propria attivita'
professionale  anche in «ambienti montani», mentre la legge 3 gennaio
1989,   n. 6   (Ordinamento   della  professione  di  guida  alpina),
riserverebbe l'attivita' professionale di accompagnamento in montagna
alle  guide  alpine  (nei  due gradi di «aspirante guida» e di «guida
alpina-maestro  di  alpinismo»)  ed  agli  «accompagnatori  di  media
montagna»,  di  cui rispettivamente agli artt. 2, 3 e 21 della citata
legge n. 6 del 1989.
    2.   -   In   via   preliminare,   va   respinta  l'eccezione  di
inammissibilita'    della   questione   prospettata   dalla   Regione
Emilia-Romagna    e    fondata   sull'assunto   che   questa   Corte,
nell'ordinanza  n. 420  del  2002,  avrebbe  indicato  come parametro
corretto nel presente giudizio di costituzionalita' il nuovo art. 117
Cost. e non quello precedentemente vigente. Al contrario, l'ordinanza
n. 420  del  2002  ha  dichiarato la manifesta inammissibilita' della
questione  di  legittimita'  costituzionale all'epoca sollevata dallo
stesso giudice rimettente, limitandosi a rilevare come nell'ordinanza
di    rimessione   mancasse   «ogni   argomentazione   al   riguardo»
dell'intervenuto mutamento costituzionale, malgrado che questo avesse
interessato  anche  le  materie legislative coinvolte dalla normativa
oggetto  del  giudizio.  L'ordinanza  che  oggi  viene  all'esame, al
contrario,  motiva  in  modo  non  implausibile  sia la necessita' di
considerare  il  quadro  delle  competenze  previsto  nel  precedente
art. 117  Cost.  ai  fini  di  risolvere  la  controversia  di cui al
giudizio a quo, sia la sicura perdurante vigenza della legge n. 6 del
1989 anche nel presente contesto costituzionale (tanto piu' in quanto
il terzo comma del nuovo art. 117 Cost. configura come concorrente la
potesta' legislativa nella materia delle «professioni»).
    3. - Nel merito la questione non e' fondata.
    Neppure  il  Tribunale amministrativo regionale rimettente dubita
che  le Regioni, gia' nel vigore del precedente regime costituzionale
di riparto delle competenze, disponessero di un potere legislativo di
tipo  concorrente in tema di definizione e disciplina delle attivita'
professionali  nell'ambito  turistico;  cio'  era  reso  evidente, in
particolare,  dalla  prima  disposizione  di  cornice intervenuta sul
punto  e cioe' dall'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge
quadro  per  il  turismo  e  interventi  per  il  potenziamento  e la
qualificazione  dell'offerta turistica), che affidava alle Regioni la
funzione  di accertare i requisiti per l'esercizio di tutta una serie
di   specifiche   attivita'   professionali   nell'ambito  turistico,
individuate  dalla  stessa  disposizione  di legge, nonche' per «ogni
altra  professione  attinente  al turismo». In seguito, la legge n. 6
del  1989  e  la  legge  8 marzo  1991,  n. 81  (Legge  quadro per la
professione  di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di
ordinamento  della professione di guida alpina), hanno esplicitamente
stabilito   analitici   principi  fondamentali  per  la  legislazione
regionale  in  riferimento solo a due delle figure professionali gia'
previste nel richiamato art. 11 della legge n. 217 del 1983.
    Rispetto  a  questo  sicuro spazio di competenza amministrativa e
legislativa  riservata  alle  Regioni,  successivamente,  altre leggi
statali  -  precedenti  la  data di adozione della legge regionale in
esame  e  relative alle conseguenze del referendum che aveva abrogato
la legge istitutiva del Ministero del turismo (decreto-legge 29 marzo
1995,  n. 97, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo,
spettacolo  e  sport»)  -  nonche' il completamento del trasferimento
delle  funzioni  amministrative  alle  Regioni  (art. 43  e segg. del
d.lgs.  31 marzo  1998,  n. 112,  recante «Conferimento di funzioni e
compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in  attuazione  del  Capo I  della legge 15 marzo 1997, n. 59») hanno
sostanzialmente  confermato  i  poteri  regionali  in questa materia.
Analogamente  e'  da dirsi in riferimento a quanto previsto, peraltro
successivamente  all'esercizio  del potere legislativo da parte della
Regione  Emilia-Romagna,  dagli  artt. 2,  comma 4,  lettera g), e 7,
comma 5,   della   legge   29 marzo   2001,   n. 135  (Riforma  della
legislazione nazionale del turismo).
    4. - Di conseguenza, il problema si restringe alla determinazione
dell'ampiezza   delle   attivita'   professionali  che  la  specifica
normativa  di  cornice contenuta nella legge n. 6 del 1989 e riferita
alle  guide  alpine riserva a tale figura; attivita' che, a motivo di
tale   riserva,   non  possono  essere  attribuite  ad  altre  figure
professionali  operanti  nell'ambito  turistico.  Da  questo punto di
vista,  peraltro,  cio'  che  distingue  effettivamente  tale  figura
professionale  e', sulla base di quanto previsto dalla legge n. 6 del
1989,  non  gia'  una  generica  attivita' di accompagnamento in aree
montane  (la cui esatta definizione, per di piu', aprirebbe complessi
problemi  a  seguito  della  intervenuta  soppressione  del  criterio
altimetrico  in conseguenza della abrogazione dell'art. 3 della legge
3 dicembre  1971, n. 1102, recante «Nuove norme per lo sviluppo della
montagna»,  nonche'  dell'art. 1  della legge 27 luglio 1952, n. 991,
recante  «Provvedimenti  in  favore  dei  territori montani»), bensi'
l'accompagnamento   su  qualsiasi  terreno  che  comporti  «l'uso  di
tecniche   e   di   attrezzature   alpinistiche»   (come  si  esprime
testualmente   l'art. 2,  comma 2,  della  legge  n. 6  del  1989)  o
l'attraversamento  di  aree particolarmente pericolose e cioe' «delle
zone  rocciose,  dei  ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che
richiedono  comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e
ramponi»  (come si esprime l'art. 21, comma 2, della medesima legge).
D'altra  parte,  anche  l'art. 23  della medesima legge riserva «alle
guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei
relativi  albi»  l'attivita'  di  accompagnamento  sui  vulcani  solo
allorche'  siano  previste le attrezzature e tecniche alpinistiche di
cui al citato art. 21.
    E' vero che la legge n. 6 del 1989 dispone altresi', all'art. 21,
che le Regioni possano disciplinare la formazione e l'abilitazione di
«accompagnatori  di  media  montagna»,  operanti  in  aree diverse da
quelle  riservate  alle guide alpine, prevedendo che questa specifica
attivita'  professionale  si  svolga  sotto la vigilanza del collegio
regionale delle guide alpine, d'intesa con la Regione interessata. Si
tratta  pero' di una figura professionale facoltativa, che le Regioni
possono  disciplinare  o  meno,  come  appunto  ha  fatto  la Regione
Emilia-Romagna,  dapprima prevedendola con l'art. 12 e seguenti della
legge  1° febbraio 1994, n. 3 (Ordinamento della professione di guida
alpina  e  di  accompagnatore  di  montagna),  e  poi  abrogando tali
disposizioni con la legge n. 4 del 2000.
    Quest'ultima  legge  regionale,  all'art. 2,  comma 3, oggetto di
censura  nel  presente  giudizio,  ha  individuato,  fra  le  diverse
«professioni     turistiche    di    accompagnamento»,    anche    la
«guida-ambientale escursionistica», figura comunque avente un profilo
professionale  alquanto  differenziato  dall'«accompagnatore di media
montagna»,  perche'  essenzialmente  finalizzata  ad  illustrare «gli
aspetti  ambientali  e naturalistici» dei diversi territori (montani,
collinari,  di  pianura  ed acquatici) e con esplicita esclusione «di
percorsi  di  particolare  difficolta',  posti  su terreni innevati e
rocciosi  di  elevata  acclivita',  ed  in  ogni  caso  di quelli che
richiedono   l'uso  di  attrezzature  e  tecniche  alpinistiche,  con
utilizzo di corda, piccozza e ramponi».
    Dal   momento  che  quindi  non  si  erode  l'area  della  figura
professionale della guida alpina, ma si opera nell'area lasciata alla
discrezionalita' del legislatore regionale dalla vigente legislazione
di  cornice  in  materia  turistica,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  sollevata  dal  giudice rimettente si rivela priva di
fondamento.