ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  per  conflitti di attribuzione tra enti sorti a seguito
dei  decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
del  18 novembre  2004,  DEC/DPN  2211  e dell'8 giugno 2005, DEC/DPN
1048,  promossi  con  due  ricorsi  della Regione Toscana, notificati
rispettivamente  il  1° febbraio  e  il  4 agosto 2005, depositati in
cancelleria  il  10 febbraio e il 12 agosto successivi ed iscritti al
n. 9  del  registro conflitti 2005 ed al n. 26 del registro conflitti
tra enti 2005.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  29 novembre  2005  il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Uditi  l'avvocato  Fabio  Lorenzoni  per  la  Regione  Toscana  e
l'avvocato  dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio
dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con ricorso notificato in data 10 febbraio 2005 (reg. confl.
n. 9  del  2005),  la  Regione  Toscana  ha  sollevato  conflitto  di
attribuzione  nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri
e  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio in
relazione  al  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  del  18 novembre  2004 DEC/DPN 2211 con il quale e' stato
prorogato  l'incarico  di  Commissario  straordinario dell'Ente Parco
nazionale  dell'arcipelago  toscano al dott. Ruggero Barbetti, per la
durata di sei mesi decorrenti dalla data del 3 dicembre 2004.
    La  ricorrente,  assumendo la violazione degli artt. 5, 117 e 118
della   Costituzione  e  del  principio  di  leale  cooperazione,  in
relazione  all'art. 9,  comma 3,  della legge 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge  quadro  sulle  aree protette), che prevede, per la nomina del
presidente  degli Enti parco, un meccanismo di intesa tra il Ministro
dell'ambiente  e i Presidenti delle Regioni nel cui territorio ricada
in  tutto  o  in  parte  il  parco, chiede che sia dichiarato che non
spetta  allo  Stato  di nominare, in mancanza della prescritta intesa
con  la Regione Toscana, il Commissario straordinario dell'Ente Parco
nazionale  dell'arcipelago  toscano,  e  che  sia,  conseguentemente,
annullato il decreto ministeriale di nomina innanzi richiamato.
    Riferisce  la Regione ricorrente che la questione, riguardante il
procedimento concernente la nomina del Presidente del Parco nazionale
dell'arcipelago  toscano, e' gia' nota alla Corte costituzionale che,
in merito, ha pronunciato la sentenza n. 27 del 2004.
    Ai  sensi  dell'art. 9,  comma 3,  della  legge  6 dicembre 1991,
n. 394,  il presidente dell'Ente parco nazionale deve essere nominato
di intesa tra il Ministro dell'ambiente ed i Presidenti delle Regioni
nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale.
    In data 1° marzo 2002 (in considerazione della imminente scadenza
del  presidente  allora in carica), il Ministro chiedeva alla Regione
Toscana  l'intesa  per  nominare,  quale  Presidente  dell'Ente Parco
dell'arcipelago  toscano,  il dott. Ruggero Barbetti. La Regione, con
propria  nota  del  15 marzo 2002, esprimeva motivatamente il proprio
diniego  all'intesa  richiesta  e  chiedeva  un incontro urgente allo
scopo  di ricercare l'intesa. Con il proprio decreto del 19 settembre
2002,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
nominava  un  commissario  straordinario  dell'Ente  parco  nazionale
dell'arcipelago toscano, nella persona del dott. Ruggero Barbetti.
    Tale  decreto  veniva annullato dalla Corte costituzionale con la
richiamata sentenza n. 27 del 2004.
    Successivamente,  con  decreto  del 19 febbraio 2004, il Ministro
nominava   il  dott.  Aldo  Casentino  ed  il  dott.  Silvio  Vetrano
rispettivamente  commissario straordinario e subcommissario dell'ente
in   oggetto,  per  la  durata  di  sessanta  giorni  decorrenti  dal
5 febbraio 2004.
    Il  provvedimento  era  motivato  con  la necessita' di garantire
l'ordinaria   amministrazione  dell'organo  scaduto,  nell'attesa  di
addivenire all'intesa con la Regione Toscana: a tal fine si dava atto
che  la Regione era stata coinvolta e conveniva sulla soluzione dando
la  sua  disponibilita', manifestata con nota del 21 gennaio 2004, ad
avviare   il  confronto  preordinato  al  raggiungimento  dell'intesa
prescritta dalla legge.
    Con  nota  del  29 marzo  2004, inviata al Ministro per fax nello
stesso  giorno  e poi spedita per posta, il Presidente della Regione,
in   vista   dell'avvicinarsi  della  scadenza  degli  incarichi  del
commissario  e  del  vice-commissario  fissata  per il 4 aprile 2004,
invocando  una reale e fattiva collaborazione ai fini dell'intesa per
la  nomina  del  Presidente  dell'Ente  parco,  proponeva al Ministro
alcuni  nominativi  di esperti da valutare ai fini dell'intesa per la
nomina  a  Presidente  dell'ente  in  oggetto, ed allegava i relativi
curricula.  Venivano  proposti il prof. Cinelli, il dott. Landi ed il
prof.  Santi;  i  relativi  curricula  dimostravano  il possesso, nei
candidati,  dei requisiti necessari per poter svolgere l'incarico. Il
Presidente  della  Regione,  nella  citata nota, chiedeva al Ministro
anche un incontro per discutere piu' dettagliatamente i profili delle
candidature ed esaminare eventuali ulteriori ipotesi.
    Il  Ministro,  con  decreto  del 6 aprile 2004, nominava il dott.
Ruggero  Barbetti  quale  commissario  straordinario per la durata di
sessanta  giorni  decorrenti  dal 6 aprile. Nel decreto si richiamava
una  lettera  del  17 marzo  2004  inviata  alla  Regione, con cui si
chiedeva  l'intesa per la nomina del dott. Barbetti; si affermava che
la  Regione  non  aveva  risposto;  si  ignorava  del  tutto  la nota
regionale  del  29 marzo; si giustificava la nomina commissariale con
l'esigenza  di assicurare la funzionalita' dell'azione amministrativa
e,  quanto  al nome proposto - quello del dott. Barbetti, vale a dire
il   medesimo   sul  quale  non  si  era  perfezionata  la  procedura
dell'intesa  -  se  ne  sosteneva  l'idoneita'  «per le sue capacita'
professionali  e  per  la  specifica  conoscenza  del  territorio  di
riferimento».
    La  Regione,  a fronte di tale decreto, affermava di non aver mai
ricevuto  la  lettera,  ivi  citata, del 17 marzo con cui il Ministro
sosteneva  di  aver avviato la procedura dell'intesa. Ed infatti tale
nota  era pervenuta alla Regione Toscana solo in data 6 aprile 2004 -
ne'  del  resto  sarebbe potuta arrivare prima, essendo stata spedita
dall'ufficio  postale  di  Roma  Ostiense solo in data 3 aprile 2004,
come  attestava  il  timbro  postale della lettera pervenuta - quando
gia' era scaduto il precedente commissario.
    A  tale  decreto seguiva una ulteriore nota del Ministro, in data
8 aprile  2004, pervenuta alla Regione in data 14 aprile 2004, in cui
il  medesimo  comunicava  di  avere ricevuto la lettera regionale del
29 marzo  2004 proprio il medesimo giorno della adozione dell'atto di
nomina  del  dott.  Barbetti  quale commissario dell'Ente parco (tale
lettera era stata inviata via fax in data 29 marzo 2004). Il Ministro
poi   affermava   di   ritenere   confliggente   con  lo  spirito  di
collaborazione   il  rifiuto  di  intesa  sul  nominativo  del  dott.
Barbetti;   sosteneva  che  l'intesa  fosse  comunque  da  cercare  e
conseguire e dichiarava funzionale a tale primario obiettivo il breve
termine  di  sessanta  giorni  della durata commissariale; fissava un
incontro per il 22 aprile.
    Il  Presidente della Regione Toscana decideva di non impugnare il
decreto   di  nomina  commissariale,  intendendo  cosi'  favorire  il
procedimento  per  il  raggiungimento dell'intesa e, in data 8 aprile
2004, rispondeva alla lettera del Ministro del 17 marzo, ribadendogli
di  non  aver  potuto  rispondere  prima  perche'  quella lettera era
pervenuta  solo in data 6 aprile 2004, in quanto spedita dall'ufficio
postale di Roma il 3 aprile 2004. In ogni caso il Presidente, al fine
di  addivenire  ad  un  possibile  accordo, riconfermava il contenuto
della   precedente   lettera  del  29 marzo  (che  veniva  nuovamente
trasmessa):  in  sostanza  dunque  il  Presidente,  nel richiamare le
motivazioni  in  precedenza  espresse  in merito all'unico nominativo
proposto  dal  Ministro, rilevava che, per addivenire all'intesa, non
poteva  essere  sempre riproposto il solo, unico nome su cui l'intesa
non  era  stata  raggiunta  e  indicava  di  nuovo  al  Ministro  tre
nominativi  (gia'  segnalati con la lettera del 29 marzo) di soggetti
con requisiti di elevata professionalita' in rapporto all'incarico di
presidente dell'Ente parco.
    In  data  20 aprile  2004  il  Presidente  della  Regione Toscana
scriveva   ancora   al   Ministro   affermando   di   aver  sempre  e
tempestivamente risposto alle richieste ministeriali; evidenziava che
i  ritardi  imputati  non  erano sussistenti; chiariva di aver sempre
motivato  le  proprie posizioni in merito all'unico nome proposto dal
Ministro  (cioe'  quello del dott. Barbetti); ribadiva che il diniego
all'intesa  non  era  collegato  allo schieramento politico del dott.
Barbetti  («lo prova il fatto che fra le proposte da me formulate per
la  presidenza dell'ente parco sono facilmente rintracciabili ipotesi
sintoniche   con   l'attuale   maggioranza   di  Governo»),  ma  alla
necessita', sempre fatta presente, che il Presidente del Parco avesse
anche un forte legame istituzionale con le realta' locali.
    Ancora  il  Presidente  evidenziava  che  la leale collaborazione
avrebbe  reso  necessario non proporre da parte del Ministro sempre e
solo  il medesimo nominativo su cui non era stata raggiunta l'intesa,
ed  auspicava una positiva soluzione della vicenda nella riunione del
4 maggio.
    Dopo questo incontro, il Presidente della Regione Toscana inviava
al Ministro in data 12 maggio 2004 una propria ulteriore nota, in cui
evidenziava che l'incontro del 4 maggio aveva avuto un esito negativo
per  «l'ennesima riproposizione del solo nominativo del dott. Ruggero
Barbetti»   che  «non  puo'  in  tutta  evidenza  essere  considerata
espressione di una volonta' di leale e costruttiva collaborazione».
    Il  Presidente  pertanto  chiedeva  una  effettiva cooperazione o
attraverso  una  proposta  alternativa  a  quella  del  dott. Ruggero
Barbetti,  o  esprimendo  le necessarie valutazioni rispetto a quelle
che  la Regione aveva da tempo indicato. A tale lettera rispondeva il
Ministro  con  nota  del  17  maggio, ove si esprimeva rammarico e si
preannunciava  un incontro; intanto, con il decreto del 7 giugno 2004
si  confermava, quale commissario dell'ente, sempre il dott. Barbetti
per ulteriori sessanta giorni decorrenti dal 5 giugno.
    In  tale decreto si citano solo due lettere del Ministro, una del
17 maggio  con cui il Ministro avrebbe ribadito la necessita' di dare
corso   alle   nomine   dei  vertici  istituzionali  dell'Ente  parco
attraverso  lo  strumento  dell'intesa,  e  la  seconda, sempre nella
stessa  data,  inviata  al  Presidente della Regione, ove il Ministro
dichiarava  di  essere  disponibile  a  riprendere l'iter finalizzato
all'intesa.  Era  evidentemente parziale - secondo la ricorrente - la
ricostruzione  dei  fatti  contenuta  in  tale  decreto in cui non si
richiamano  volutamente  tutte  le  note inviate dal Presidente della
Regione  e  in  cui  si omette ogni indicazione dei motivi per cui le
proposte  indicate  dallo  stesso Presidente non erano state prese in
considerazione.
    Anche in questo caso il Presidente della Regione Toscana riteneva
di non ricorrere avverso tale decreto.
    In  seguito,  il  Presidente  della  Regione inviava un'ulteriore
comunicazione  al  Ministro in data 28 giugno 2004, ove, appellandosi
ai  principi  sanciti  dalla  Corte  costituzionale,  gli chiedeva di
esprimere una valutazione sulle proposte della Regione e di formulare
una  proposta alternativa a quella del dott. Barbetti che consentisse
il raggiungimento dell'accordo.
    A  questa  lettera  seguivano  un  ulteriore  decreto  in data 22
luglio,  di proroga dell'incarico commissariale al dott. Barbetti per
altri  sessanta  giorni  a  far  data  dal  4 agosto 2004, nonche' il
decreto  del  24 settembre  di proroga dell'incarico, sempre al dott.
Barbetti, per altri sessanta giorni dal 4 ottobre 2004. Tale incarico
quindi sarebbe scaduto il 3 dicembre 2004.
    Con il provvedimento oggetto del presente conflitto, il Ministro,
con  effetto  dal  3 dicembre  2004 ha prorogato il medesimo incarico
commissariale  sempre  al  dott.  Barbetti,  ma, questa volta, per la
durata di sei mesi.
    Il provvedimento lederebbe le competenze costituzionali garantite
alla Regione e violerebbe il principio di leale cooperazione, recando
vulnus agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.
    Da quanto esposto nel fatto e attestato nei documenti depositati,
risulta infatti che, dopo l'annullamento della nomina commissariale a
seguito  della  sentenza  n. 27 del 2004, il dott. Barbetti (e quindi
quello  stesso soggetto sul quale non e' stata raggiunta l'intesa tra
il  Ministro  ed  il  Presidente  della Regione Toscana), esercita le
funzioni  di  Presidente  del Parco dell'arcipelago toscano (anche se
con   la  qualifica  di  commissario,  ma  con  identici  poteri  del
presidente  e  con  garanzia  di  durata, grazie alle proroghe) ormai
ininterrottamente dal 6 aprile 2004.
    Nella  sentenza n. 27 del 2004, la Corte - dopo aver rilevato che
la  nomina  commissariale non puo' essere giustificata dal solo fatto
che  non  si  sia  raggiunta  l'intesa  per  la nomina del presidente
«perche'  in  questo  modo  si finirebbe per attribuire al Governo il
potere   di  aggirare  l'art. 9,  comma 3,  legge  n. 394  del  1991,
scegliendo  come  commissario  una persona non gradita dal Presidente
della  regione»  - ha richiamato e confermato importanti principiª in
tema di intese tra Stato e Regioni.
    In   particolare   la   Corte  ha  ricordato  che  «lo  strumento
dell'intesa  costituisce  una delle possibili forme di attuazione del
principio  di  leale  cooperazione  tra  lo  Stato  e la regione e si
sostanzia  in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto;
intesa   da  realizzare  e  ricercare,  laddove  occorra,  attraverso
reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il
raggiungimento  di  un  accordo,  senza  alcuna  possibilita'  di  un
declassamento  dell'attivita' di codeterminazione connessa all'intesa
in una mera attivita' consultiva non vincolante (cfr. sentenza n. 351
del 1991)».
    Pertanto,   con  specifico  riferimento  alla  prima  nomina  del
commissario  dell'Ente  Parco  dell'arcipelago  toscano,  la Corte ha
evidenziato che «proprio per il fatto che alla nomina del Commissario
si  giunge  in  difetto  di  nomina  del  Presidente,  per il mancato
perfezionamento  dell'intesa  ed  in  attesa che ad essa si pervenga,
condizione  di  legittimita'  della  nomina del primo e', quantomeno,
l'avvio e la prosecuzione delle procedure per la nomina del secondo».
Nel  caso  di  specie  la  nomina  commissariale  e' stata dichiarata
illegittima   per  il  «mancato  avvio  e  sviluppo  della  procedura
dell'intesa  per la nomina del Presidente che esige, laddove occorra,
lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto
del   principio  di  leale  cooperazione  tra  Stato  e  regione,  le
divergenze  che ostacolino il raggiungimento di un accordo e che sole
legittimano la nomina del primo» (cioe' del commissario).
    Il  comportamento  tenuto dal Ministro dopo la sentenza n. 27 del
2004  non  ha  affatto rispettato, si afferma nel ricorso, i suddetti
principi.
    Il  Presidente  della  Regione,  infatti,  si  e' tempestivamente
attivato,  ha  proposto  nomi  di soggetti competenti, con dimostrata
professionalita', ed ha reiteratamente chiesto risposte in merito.
    A  fronte  di  tale  comportamento  della  Regione, il Ministro -
sottolinea  la  ricorrente - non ha nemmeno preso in considerazione i
nominativi  proposti dalla stessa, senza esplicitare i motivi di tale
disinteresse,  e  ha tenuto un comportamento ambiguo: nel decreto del
6 aprile  2004,  con  il  quale  ha  rinominato  commissario il dott.
Barbetti, dopo l'annullamento della precedente nomina, si afferma che
la Regione non ha fornito risposta alla lettera del 17 marzo 2004 con
cui  era  stata  richiesta  l'intesa  e  non  si  richiama la lettera
regionale  del  29 marzo  2004,  nonostante  quest'ultima fosse stata
trasmessa  via  fax  allo stesso Ministro nello stesso 29 marzo 2004,
mentre  la lettera del 17 marzo 2004 non poteva essere pervenuta alla
Regione  il  6 aprile, essendo stata inviata per posta prioritaria il
3 aprile 2004.
    Inoltre  il  Ministro,  negli atti di proroga del commissario, ha
inserito  clausole di mero stile, con le quali ha dichiarato di voler
addivenire  all'intesa,  ha  affermato  che  il  commissariamento  va
superato,  che  il  medesimo  e'  funzionale  solo  al raggiungimento
dell'intesa  ma,  nella sostanza, a tali frasi non ha mai corrisposto
un  comportamento  costruttivo,  di  «reiterate  trattative  volte  a
superare  le  divergenze».  Prova sicura di tale disponibilita', solo
formale  e  non  sostanziale, e' la circostanza che il Ministro abbia
sempre  avanzato  un  solo nome, quello del dott. Barbetti, senza mai
neppure   tentare   di   costruire   l'intesa   proponendo  ulteriori
nominativi.
    Con   il  provvedimento  oggetto  del  conflitto  si  proroga  il
commissariamento  per  sei  mesi:  e'  dunque  evidente,  osserva  la
ricorrente,  che si tende a stabilizzare un organo straordinario che,
per sua natura, dovrebbe avere una durata ben piu' limitata.
    E' significativo che la durata sia stata trasformata dagli usuali
sessanta  giorni  a  sei mesi, cio' che costituirebbe la conferma che
non  esiste  alcuna volonta' di ricercare un'intesa con il Presidente
della  Regione,  ma  si  vuole solo istituzionalizzare e rendere piu'
stabile il commissario.
    Tutto  quanto  esposto  evidenzierebbe  che  il  Ministro  si  e'
limitato  a  proporre  un nome, reiterandolo sempre, senza sviluppare
quelle   necessarie  trattative  che,  sole,  possono  permettere  il
superamento delle divergenze.
    La  Regione  Toscana ha «tollerato» i decreti del 6 aprile, del 7
giugno,  del  22 luglio  e  del  24  settembre,  con i quali e' stato
rinominato e prorogato il commissario Barbetti, nonostante i medesimi
fossero gravemente lesivi delle proprie competenze: l'amministrazione
ha  infatti ritenuto che la nomina commissariale, limitata a sessanta
giorni,  potesse  consentire al Ministro di attivare e soprattutto di
proseguire  in  modo sostanziale un procedimento basato sulla fattiva
collaborazione, e, dunque, preordinato a ricercare in modo efficace e
a trovare l'intesa con la Regione medesima.
    Ormai  appare invece chiaro - rileva la ricorrente - che nulla di
tutto  cio'  ha  fatto ed intende fare il Ministro, il quale attende,
senza   compiere   alcuna  attivita',  la  scadenza  degli  incarichi
commissariali  e  poi  li proroga; avendo constatato che i precedenti
atti  non sono stati impugnati dalla Regione, con l'ultimo decreto ha
prorogato  addirittura  per  sei  mesi  l'incarico commissariale «per
garantire  la  continuita' amministrativa dell'ente, nelle more della
definizione   dell'intesa».  E'  impossibile  non  constatare,  anche
considerando  le  identiche  frasi  sempre  ripetute  nei  precedenti
decreti,  che  si tratta di una motivazione formale, che si esaurisce
in   frasi   vuote   di  qualsiasi  contenuto  concreto,  perche'  il
procedimento  per  addivenire all'intesa non verra' mai coltivato dal
Ministro con la leale collaborazione che sarebbe necessaria.
    Il  comportamento  «sleale»  del  Ministro  determina  una sicura
lesione delle competenze regionali.
    Il  presidente, infatti, e' l'organo fondamentale che rappresenta
il  parco e ne coordina l'attivita'; fa parte del consiglio direttivo
che  adotta  lo statuto dell'ente, delibera i bilanci, il regolamento
ed il piano del parco.
    In sostanza il presidente del parco determina in modo incisivo le
scelte  dell'Ente  parco e tali scelte inevitabilmente interferiscono
con le competenze regionali. Infatti il parco dell'arcipelago toscano
e'  stato  istituito  (con  il  citato  d.P.R. 22 luglio 1996) per la
conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, per la difesa
e  ricostituzione  degli equilibri idraulici ed idrogeologici, per la
promozione  sociale ed economica. E ancora, in base all'art. 11 della
legge  n. 394  del 1991, il regolamento del parco dovra' disciplinare
le  attivita'  consentite nello stesso, con riferimento, tra l'altro,
alla  tipologia  e  alle  modalita'  di  costruzione  di  opere  e di
manufatti,  alle  attivita'  artigianali, commerciali, alle attivita'
agro-silvo-pastorali, sportive e ricreative.
    Non puo' quindi dubitarsi che la regolamentazione dell'Ente parco
(di cui, si ripete, il presidente e' l'organo fondamentale) verra' ad
interferire con le potesta' costituzionalmente garantite alle Regioni
nelle  materie  del  governo  del  territorio (nelle quali rientra la
difesa  del  suolo  e  quindi  l'attivita'  di  difesa  idrogeologica
prevista  all'art. 2  del d.P.R. 22 luglio 1996 istitutivo del parco,
nonche'  la  disciplina  urbanistica  ed  edilizia  degli  interventi
all'interno  del parco), dell'agricoltura, del turismo, della caccia,
della pesca.
    Pertanto,  l'interferenza  del ruolo del presidente del parco con
molteplici  competenze  regionali costituzionalmente garantite impone
di  interpretare l'intesa richiesta dall'art. 9, comma 3, della legge
n. 394  del  1991  quale  forma  di  codeterminazione  paritaria  del
contenuto dell'atto, come tale necessaria ed inibente la nomina di un
presidente che non sia individuato a seguito della prescritta intesa.
    Il comportamento del Ministro che non pone in essere le reiterate
trattative   volte   a  superare  le  divergenze  che  ostacolano  il
raggiungimento  dell'intesa  per la nomina del presidente dell'ente e
che,  sole,  legittimano  la  nomina  del  commissario e' sicuramente
contrario   -   si   rileva  nel  ricorso  -  ai  principi  di  leale
collaborazione  e  determina,  per  quanto sopra esposto, una lesione
delle  competenze regionali che rende ammissibile la proposizione del
presente  conflitto,  volto  a  difendere attribuzioni costituzionali
regionali che sono impedite e menomate dall'illegittimo esercizio dei
poteri altrui.
    La ricorrente chiede pertanto che la Corte costituzionale accolga
il  ricorso  e dichiari conseguentemente che non spetta allo Stato, e
per  esso  al  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio,
continuare  a  prorogare  l'incarico  del  commissario  straordinario
dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano e, per conseguenza,
annulli  il  decreto  ministeriale del 18 novembre 2004 DEC/DPN 2211,
per violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.
    2.  -  Nel  giudizio  innanzi  alla  Corte  si  e'  costituito il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, chiedendo che il ricorso sia
dichiarato inammissibile o infondato.
    Secondo  la  difesa  erariale  il  ricorso  sarebbe inammissibile
perche'  mancherebbe  l'indicazione dell'interesse costituzionalmente
garantito  leso  dal provvedimento impugnato, potendosi lamentare una
violazione del principio di leale collaborazione solo a fronte di una
concreta  attivita'  del  commissario pregiudizievole degli interessi
della  Regione.  Inoltre, «nel persistere del dissenso tra Ministro e
Regione  il  risultato  a cui porterebbe l'eventuale accoglimento del
ricorso  sarebbe  solo  di  togliere all'ente il suo organo operativo
rendendo  impossibile  le  iniziative indispensabili per la tutela di
interessi ambientali propri anche della Regione».
    Il   ricorso  sarebbe  anche  infondato  perche'  la  Regione  ha
mantenuto  la  sua  posizione  negativa  sul  nominativo proposto dal
Ministro  senza  darne una effettiva motivazione, pur avendo avuto la
Regione  la  possibilita'  di  verificare  nei  fatti l'idoneita' del
commissario.  I  motivi  della proposta del commissario straordinario
sono  stati  esposti  dal  Ministro nella sua nota del 17 marzo 2004,
alla  quale  la  Regione ha risposto il 29 marzo successivo definendo
l'ipotesi  «non  praticabile»,  con  una formula solo assertiva e non
motivata.   In   particolare,   sono   stati   lamentati  il  mancato
completamento dell'iter di approvazione del parco, il permanere di un
sostanziale  abbandono  dell'isola  di  Pianosa  e un procedimento di
costituzione   dell'area   marina   protetta   che   non  coinvolgeva
inizialmente  la  comunita'  del  parco,  la  Provincia e la Regione.
Tuttavia  la  Regione  ha  trascurato  di  considerare  che i compiti
elencati,  per  la  loro  rilevanza,  non  potevano  essere portati a
termine da un commissario straordinario con nomina di breve durata.
    3.  -  Con ricorso notificato in data 12 agosto 2005 (reg. confl.
enti  n. 26  del  2005),  la  Regione  Toscana  ha sollevato un nuovo
conflitto  di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio
dei  ministri  e  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  dell'8  giugno 2005  DEC/DPN 1048 con cui e'
stato  prorogato  l'incarico  di  Commissario straordinario dell'Ente
Parco  nazionale  dell'arcipelago  toscano al dott. Ruggero Barbetti,
per la durata di sei mesi decorrenti dalla data del 4 giugno 2005.
    La  ricorrente  ribadisce  le  argomentazioni  gia'  esposte  nel
ricorso  depositato in data 10 febbraio 2005 ed evidenzia altresi' la
sussistenza,  nel caso in esame, delle gravi ragioni che giustificano
la  sospensione,  ai  sensi  dell'art. 40  della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  dell'esecuzione  dell'atto  oggetto del presente conflitto di
attribuzione,   in   pendenza   del   relativo   giudizio:   cio'  in
considerazione  del fatto che il decreto impugnato conferma per altri
sei  mesi  una  nomina commissariale illegittima perche' lesiva delle
attribuzioni   regionali   in  quanto  adottata  in  dispregio  delle
essenziali regole della leale collaborazione. D'altra parte, a fronte
di  provvedimenti  che confermano e prorogano di sei mesi in sei mesi
la   nomina   commissariale,  la  sospensione  dell'esecutivita'  del
provvedimento  diviene  l'unico strumento per ristabilire il rispetto
delle  regole  costituzionali,  perche'  altrimenti  la  pronuncia di
merito  interverrebbe  quando ormai l'atto ha esaurito i suoi effetti
ed  e'  stato  sostituito con un nuovo provvedimento. Per scongiurare
tale  grave  situazione,  che  priva la Regione della tutela idonea a
ristabilire  il  rispetto  delle  proprie  competenze costituzionali,
appare    indispensabile    la    sospensione   dell'esecuzione   del
provvedimento oggetto del presente ricorso.
    La   Regione   ricorrente   ha  chiesto  pertanto  che  la  Corte
costituzionale,  previa  sospensione dell'esecuzione dell'atto di cui
si  tratta,  accolga  il  ricorso e dichiari conseguentemente che non
spetta  allo  Stato,  e  per  esso  al Ministro dell'ambiente e della
tutela   del   territorio,   nominare   e  prorogare  il  commissario
straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano senza
che  siano  avviate  e proseguite effettive trattative con la Regione
per  il raggiungimento dell'intesa per la nomina del presidente e per
conseguenza   annulli  il  decreto  ministeriale  dell'8  giugno 2005
DEC/DPN   1048,  per  violazione  degli  artt. 5,  117  e  118  della
Costituzione.
    4.  -  Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo  che  il  ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato,
riservando  al  prosieguo del giudizio una compiuta difesa nel merito
delle questioni sollevate dalla Regione ricorrente.
    5. - Nell'imminenza dell'udienza la Regione Toscana ha depositato
memoria con la quale ha contestato le eccezioni di inammissibilita' e
di infondatezza dei ricorsi formulate dalla difesa erariale.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Regione Toscana, con due distinti ricorsi (reg. confl.
enti  nn. 9 e 26 del 2005), ha proposto conflitto di attribuzione nei
confronti  del  Presidente  del Consiglio dei ministri e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del patrimonio, deducendo che non spetta
a quest'ultimo prorogare il commissario straordinario dell'Ente Parco
nazionale  dell'arcipelago  toscano  per  un periodo di sei mesi, poi
prorogato  di  ulteriori  sei  mesi,  in  mancanza dell'intesa con il
Presidente  della  Regione  Toscana  (nel  cui  territorio  ricade il
parco),  prevista  dall'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394  (Legge quadro sulle aree protette), assumendo che tale intesa
e'  posta  dal  legislatore  a  salvaguardia delle potesta' regionali
costituzionalmente garantite nelle materie del governo del territorio
e   dell'edilizia,   della   valorizzazione   dei  beni  culturali  e
ambientali,  dell'agricoltura,  del  turismo,  della  caccia  e della
pesca,  sicche'  la  nomina  fatta  in mancanza di essa costituirebbe
menomazione  della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate
alle  Regioni,  in  violazione  degli  articoli 5,  117  e  118 della
Costituzione  e  del  principio  di  leale  cooperazione  fra Stato e
Regioni.
    2.  -  Poiche'  i  due  ricorsi  hanno  ad  oggetto  due  decreti
ministeriali,  entrambi  relativi  alla  proroga  della  nomina della
stessa  persona a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale
dell'arcipelago  toscano,  i  relativi giudizi vanno riuniti e decisi
con unica pronuncia.
    3.  -  Va preliminarmente esaminata la eccezione, sollevata dalla
difesa  erariale,  di  inammissibilita' dei ricorsi per insussistenza
della  violazione  del  principio  di leale collaborazione, potendosi
lamentare siffatta violazione solo a fronte di una concreta attivita'
del commissario pregiudizievole agli interessi della Regione.
    La eccezione e' infondata.
    Nella specie, sussiste infatti l'interesse ai ricorsi perche' con
gli stessi non si deducono comportamenti illegittimi del commissario,
ma si contesta la legittimita' della sua nomina.
    4.    -   Parimenti   infondata   e'   l'ulteriore   censura   di
inammissibilita'  prospettata  dall'Avvocatura  generale  dello Stato
secondo  cui  «nel  persistere del dissenso tra Ministro e Regione il
risultato  a  cui  porterebbe  l'eventuale  accoglimento  del ricorso
sarebbe  solo  di  togliere all'ente il suo organo operativo rendendo
impossibile  le  iniziative indispensabili per la tutela di interessi
ambientali e territoriali, propri anche della Regione».
    Il  protrarsi  del  dissenso  dei soggetti tenuti all'intesa puo'
danneggiare  gli  interessi  ambientali  e  territoriali  dell'intera
comunita'  nazionale,  ma  non  induce  alcuna  inammissibilita', non
incidendo  sul potere della ricorrente di denunciare la lesivita' dei
provvedimenti impugnati.
    5. - Nel merito, i ricorsi sono fondati.
    6.  -  Questa Corte, investita di identica questione in relazione
alla  nomina  del  commissario  straordinario  dello  stesso Ente, ha
stabilito  che - mentre l'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
dopo avere individuato, al comma 2, fra gli organi dell'Ente parco il
Presidente,  dispone,  nel  successivo  comma 3,  che  lo  stesso  e'
nominato  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  d'intesa con i
Presidenti  delle  Regioni  o  delle  Province  autonome  di Trento e
Bolzano,  nel  cui  territorio  ricada  in  tutto o in parte il parco
nazionale  - nessuna disposizione prevede fra gli organi dell'Ente il
commissario  straordinario,  ed  ha  aggiunto che cio' non esclude il
potere  del  Ministro dell'ambiente di nominarlo nell'esercizio della
vigilanza  sulla  gestione  delle  aree  naturali protette di rilievo
internazionale e nazionale, riconosciutagli dagli artt. 9, comma 1, e
21,  comma 1,  della  legge  n. 394 del 1991, puntualizzando che tale
potere  non  e',  pero', esercitabile liberamente (sentenza n. 27 del
2004).
    Nella stessa decisione si e', infatti, precisato che «proprio per
il  fatto  che  alla  nomina  del commissario si giunge in difetto di
nomina  del Presidente, per il mancato perfezionamento dell'intesa ed
in  attesa  che ad essa si pervenga, condizione di legittimita' della
nomina  del  primo  e',  quantomeno,  l'avvio e la prosecuzione delle
procedure per la nomina del secondo». Si e' altresi' aggiunto che «il
mancato  rispetto  della  necessaria  procedimentalizzazione  per  la
nomina  del  Presidente,  rende illegittima la nomina del commissario
straordinario,   mentre   e'   irrilevante  il  problema  concernente
l'apposizione di un termine alla permanenza in carica del Commissario
straordinario, poiche' la nomina risulta illegittima a prescindere da
qualsiasi  termine  che  fosse  stato  posto  alla sua durata»; si e'
infine  concluso che «l'illegittimita' della condotta dello Stato non
risiede pertanto nella nomina in se' di un Commissario straordinario,
senza  la  previa  intesa con il Presidente della Regione Toscana, ma
nel  mancato  avvio  e  sviluppo  della  procedura dell'intesa per la
nomina  del  Presidente che esige, laddove occorra, lo svolgimento di
reiterate  trattative volte a superare, nel rispetto del principio di
leale  cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolino
il  raggiungimento di un accordo e che sole legittimano la nomina del
primo».
    Questi  principi  -  confermati  dalla  giurisprudenza successiva
(sentenza   n. 339   del  2005)  -  risultano  violati  in  occasione
dell'emanazione  dei  due decreti ministeriali impugnati, non potendo
considerarsi  avvio  e  sviluppo  della  procedura dell'intesa per la
nomina  del Presidente dell'Ente parco la riproposizione dello stesso
nominativo  da  parte  del  Ministro  dell'ambiente  (in presenza del
rifiuto  della  controparte  di  aderire  a  tale  designazione) e la
mancata  risposta a designazioni alternative formulate dal Presidente
della Regione Toscana.
    Va,  pertanto,  dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso,
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la nomina del
commissario  straordinario  dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago
toscano  nel  caso  in  cui  tale  nomina avvenga senza che sia stato
avviato  e proseguito il procedimento per raggiungere l'intesa per la
nomina  del  Presidente.  Conseguentemente, vanno annullati i decreti
del  18 novembre  2004 DEC/DPN 2211 e dell'8 giugno 2005 DEC/DPN 1048
con   i   quali   e'   stato  prorogato  l'incarico  del  commissario
straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano.
    7.  - La pronuncia di merito assorbe la decisione sull'istanza di
sospensione dell'atto impugnato da parte della Regione Toscana.