ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
1° agosto  2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge   27   giugno 2003,   n. 151,   recante   modifiche  ed
integrazioni   al   codice   della   strada)-   recte,   dell'art. 4,
comma 1-quinquies,   del   decreto-legge   27   giugno 2003,   n. 151
(Modifiche  ed integrazioni al codice della strada), introdotto dalla
legge   di   conversione 1° agosto  2003,  n. 214,  che  aggiunge  il
comma 1-bis   al   comma 1   dell'art. 204  del  decreto  legislativo
30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada), promosso con
ordinanza  del  19 ottobre  2004  dal giudice di pace di Taranto, nel
procedimento  civile  vertente  tra  Pedone  Maria  e  il Prefetto di
Taranto,  iscritta al n. 272 del registro ordinanze 2005 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale,
dell'anno 2005;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 16 novembre 2005 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Ritenuto  che  il  giudice  di  pace  di Taranto, nel corso di un
procedimento   di  opposizione  ad  ordinanza-ingiunzione  emessa  il
31 gennaio  2003  dal  Prefetto di Taranto in ordine a violazioni del
codice  della  strada,  con  ordinanza del 19 ottobre 2004 (pervenuta
alla  Corte  costituzionale  il  6 maggio  2005),  ha  sollevato,  in
riferimento all'art. 76 della Costituzione e in relazione all'art. 2,
comma 1,  lettera d),  della  legge  22 marzo  2001, n. 85 (Delega al
Governo per la revisione del nuovo codice della strada), questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1 della legge 1° agosto 2003,
n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
giugno 2003,  n. 151,  recante  modifiche  ed  integrazioni al codice
della   strada)   -   recte,   dell'art. 4,   comma 1-quinquies,  del
decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice della strada), introdotto dalla legge di conversione 1° agosto
2003,  n. 214 - «nella parte in cui attribuisce al Prefetto, e non al
Presidente della Giunta regionale, il potere di emettere ordinanza»;
        che  il  rimettente  rileva  che  l'art. 1 della citata legge
delega  n. 85  del  2001  stabilisce  che  il  Governo e' delegato ad
adottare  un  decreto  legislativo recante disposizioni integrative e
correttive  del nuovo codice della strada, nonche' ad adottare, anche
con  separati  decreti  legislativi,  nel rispetto dei principi e dei
criteri  direttivi di cui all'art. 2 della stessa legge, disposizioni
per integrare, coordinare ed armonizzare il nuovo codice della strada
con  le  altre norme legislative comunque rilevanti in materia, oltre
che disposizioni di carattere transitorio;
        che  l'art. 2  della  legge  delega  stabilisce,  poi, che «i
decreti  legislativi di cui all'art. 1 dovranno essere informati agli
obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi
economici,  sociali  ed  ambientali derivanti dal traffico veicolare,
nonche'  di  fluidita'  della circolazione anche mediante utilizzo di
nuove   tecnologie,  sulla  base  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:....   d)  [...]  stabilire  che  le  funzioni  ordinatorie
demandate  ai  prefetti vengano attribuite al presidente della giunta
regionale  o  delle  province  autonome,  fatte  salve le esigenze di
ordine e sicurezza pubblica»;
        che,  ancora, l'art. 6 della citata legge delega prevede che,
entro tre anni dalla sua entrata in vigore, il Governo possa adottare
uno  o  piu'  decreti  legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi di cui all'art. 1;
        che,  ai  sensi  di  tale  disposizione,  e' stato emanato il
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e
correttive  del  nuovo  codice  della  strada  a  norma  dell'art. 1,
comma 1,  della  legge  22 marzo  2001, n. 85), poi modificato con il
decreto-legge  n. 151  del 2003, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 214 del 2003;
        che  il  rimettente  ravvisa  nella disposizione impugnata un
eccesso  di  delega,  in  violazione dell'art. 76 della Costituzione,
nella parte in cui la stessa disposizione, in contrasto con il citato
art. 2,  lettera d),  della  legge delega n. 85 del 2001, aggiunge al
comma 1  dell'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), il comma 1-bis, che testualmente recita:
«I  termini  di cui ai commi 1-bis e 2 dell'art. 203 e al comma 1 del
presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della
considerazione  di tempestivita' della ordinanza-ingiunzione. Decorsi
detti  termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto,
il ricorso si intende accolto»;
        che,  dunque, il legislatore del 2003 continua ad affidare al
prefetto  il  potere  di  ordinanza  -  nella specie non attinente ad
esigenze  di  ordine e sicurezza pubblica, ne' di protezione civile -
che  la  legge n. 85 del 2001 intendeva invece che fosse conferito al
Presidente della Giunta regionale;
        che  nel  giudizio  innanzi  alla  Corte  e'  intervenuto  il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura   generale  dello  Stato,  che  ha  concluso  per  la
inammissibilita' o la infondatezza della questione.
    Considerato  che  il  giudice  di  pace  di  Taranto dubita della
legittimita'   costituzionale   dell'art. 4,  comma 1-quinquies,  del
decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice della strada), introdotto dalla legge di conversione 1° agosto
2003,  n. 214,  che  aggiunge  al  comma 1  dell'art. 204 del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo codice della strada) il
comma 1-bis,   mantenendo   ferma   in   capo al  prefetto,  anziche'
trasferirla  al Presidente della Giunta regionale, l'attribuzione del
potere  di  emettere  ordinanza-ingiunzione  irrogativa  di  sanzione
amministrativa  per  violazioni di norme del codice della strada, per
contrasto   con  l'art. 76  della  Costituzione,  in  relazione  alla
disposizione  dell'art. 2,  comma 1,  lettera d),  della legge delega
22 marzo  2001,  n. 85  (Delega al Governo per la revisione del nuovo
codice  della  strada),  il  quale prevede - tra i principi e criteri
direttivi  cui  informare il decreto legislativo recante disposizioni
integrative  e  correttive  del  nuovo codice della strada, nonche' i
decreti  legislativi recanti disposizioni per integrare, coordinare e
armonizzare   il  nuovo  codice  della  strada  con  le  altre  norme
legislative  comunque rilevanti in materia - che sia stabilito che le
funzioni  ordinatorie  demandate  ai  prefetti  vengano attribuite al
Presidente  della  Giunta  regionale o delle Province autonome, fatte
salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
        che  il  giudice  rimettente  omette nell'ordinanza qualsiasi
descrizione  della  fattispecie  sottoposta  al suo esame, al fine di
accertare  la  rilevanza  della questione dedotta, con la conseguente
manifesta inammissibilita' della questione stessa.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi avanti alla
Corte costituzionale.