ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel    giudizio    di   legittimita'   costituzionale   dell'art. 12,
comma 2-ter,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2003)  promosso  con  ordinanza  del 1 luglio 2004 dalla
Commissione   tributaria  provinciale  di  Torino,  nel  procedimento
tributario  vertente  tra Nadim s.p.a. contro l'Agenzia delle entrate
Ufficio di Torino 1 iscritta al n. 1025 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie
speciale, dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 gennaio 2006 il giudice
relatore Romano Vaccarella;
    Ritenuto  che  nel corso di un processo tributario intrapreso con
l'impugnativa  di  una  cartella  esattoriale, notificata il 4 luglio
2003  dal Centro di Servizio di Torino, per il pagamento dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA) relativo all'anno 1997, oltre a interessi e
sanzioni pecuniarie, la Commissione tributaria provinciale di Torino,
con   ordinanza   del   1 luglio  2004,  ha  sollevato  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 12,  comma 2-ter, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 2003) per
asserito  contrasto  con  l'articolo 3  della  Costituzione  sotto il
profilo  della  ragionevolezza  e  del pari trattamento dei cittadini
davanti alla legge;
        che il giudice a quo riferisce che la cartella esattoriale in
questione era stata impugnata perche' ritenuta affetta da nullita' ai
sensi  dell'art. 36-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre   1973,   n. 600  (Disposizioni  comuni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi), in quanto il relativo ruolo,
dichiarato  esecutivo  entro il termine del 31 dicembre 2000, non era
stato - come avrebbe dovuto essere - consegnato all'esattore entro il
30 giugno del 2001 per la notifica al contribuente entro i successivi
quattro  mesi,  secondo quanto stabilito dall'art. 25 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla  riscossione delle imposte sul reddito); sicche' la ricorrente,
nell'incertezza  sulla  normativa e sulle date di consegna del ruolo,
aveva  deciso  di  aderire al condono dei ruoli previsto dall'art. 12
della  legge  n. 289  del 2002, ed aveva chiesto che fosse dichiarata
l'illegittimita'  della  cartella  di pagamento ovvero fosse ritenuto
condonato il ruolo;
        che  l'Ufficio,  costituitosi  in  giudizio, aveva chiesto il
rigetto  del ricorso obiettando che il ruolo, reso esecutivo entro il
30 dicembre  2000  secondo  il  disposto  dell'art. 9, comma 1, della
legge  23 dicembre  1998,  n. 448  (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione   e   lo   sviluppo),   era   stato   consegnato   al
concessionario  il 10 dicembre 2001 per la successiva emissione della
cartella  ai  sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (il quale
non   prevede   alcun  termine  per  la  trasmissione  del  ruolo  al
concessionario dopo l'apposizione del visto di esecutorieta); sicche'
non  era  applicabile,  nel  caso  di  specie,  la  sanatoria  di cui
all'art. 12,  comma 2-ter,  della  legge  n. 289  del  2002  riferita
unicamente ai ruoli «affidati ai concessionari dal servizio nazionale
della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001»;
        che  il  giudice  a  quo,  aderendo  a  quanto dedotto in via
subordinata  dalla  societa'  ricorrente,  ravvisa  un  contrasto tra
l'art. 12, comma 3-ter, di tale legge ed i principi costituzionali di
ragionevolezza  ed  eguaglianza, nella parte in cui la norma assume a
criterio    di    ammissibilita'   del   condono   quello   aleatorio
dell'affidamento  dei ruoli ai concessionari nel periodo compreso tra
il 1 gennaio ed il 30 giugno 2001;
        che,  quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
la  Commissione tributaria rimettente osserva che la norma censurata,
ancorando  l'ammissibilita'  della  domanda  di  condono alla data di
consegna  dei ruoli all'esattore, individua un criterio temporale non
razionale  perche'  puramente  casuale  e  non  oggettivo  e, dunque,
inidoneo  a  porre tutti gli interessati nella identica condizione di
fruibilita';
        che,  a  giudizio  del  rimettente,  tale  risultato potrebbe
invece  essere  conseguito,  ad  esempio,  col  riferimento al limite
temporale  dell'anno  di  imposizione,  evitando  conseguenze  impari
paragonabili,  in materia penale, al caso dell'amnistia o del condono
applicabile  ai  reati  per  i  quali «sia stato disposto il rinvio a
giudizio,  non  bastando  che  sia  in  corso  la fase delle indagini
preliminari»;
        che,  secondo  il giudice a quo, la norma censurata determina
una  «disparita'  di  trattamento  tra  contribuenti che teoricamente
avrebbero  diritto  al  condono,  ma  che praticamente non ne possono
fruire  perche',  per  mero accidente procedurale, i ruoli sono stati
«affidati» al concessionario oltre il termine del 30 giugno 2001»;
        che la questione sarebbe rilevante «in quanto dalla soluzione
di essa dipende l'accoglimento o il rigetto del proposto ricorso»;
        che  e'  intervenuto  nel  giudizio,  con  la  rappresentanza
dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  il  quale  ha  in  primo luogo eccepito l'inammissibilita'
della  questione,  sia  sotto  il  profilo  della apoditticita' della
affermazione  circa la rilevanza della stessa nel giudizio a quo, sia
con   riguardo   al   fatto   che   dall'eventuale  accoglimento  non
discenderebbe  automaticamente il diritto della societa' ricorrente a
fruire  del  condono  in  quanto,  secondo  l'opinione della medesima
Commissione  tributaria  rimettente,  occorrerebbe  comunque  che  il
legislatore introducesse un apposito limite temporale;
        che  la  questione  sarebbe  comunque infondata, in quanto il
riferimento  temporale  alla  consegna  dei  ruoli  al concessionario
risulterebbe  razionalmente  giustificato  col fatto che il risultato
perseguito  dalla norma, nei termini di un gettito immediato in luogo
dell'aspettativa  di  una  riscossione  coattiva in tempi e con esiti
incerti,  non  potrebbe  che essere raggiunto mediante la concessione
del  beneficio  esclusivamente  a  chi  abbia  debiti  tributari gia'
iscritti   a  ruolo  e  secondo  un  limite  temporale  che  risponda
all'esigenza di certezza;
        che  tale  circostanza  risulterebbe  peraltro avallata dalla
giurisprudenza  della  Corte costituzionale (sentenza n. 69 del 1980)
cosi'  come  il  principio  per  cui  la  parita'  di trattamento dei
contribuenti non e' inciso «da norme che condizionano i provvedimenti
di  definizione  agevolata  dei  rapporti  con  il fisco (fino ad una
eventuale  esclusione  dei  medesimi)  ad  atti  amministrativi  gia'
intervenuti  al  momento  dell'entrata  in  vigore della legge che li
contempla  (sentenza  n. 148  del  1967,  sentenza  n. 96  del 1980 e
sentenza  n. 119  del 1980)» (sentenza n. 294 del 1997), richiamabile
nel  caso  di specie, dal momento che la norma censurata (aggiunta al
testo  dell'art. 1  del  decreto-legge  24 giugno 2003, n. 143, dalla
legge  di conversione 1 agosto 2003, n. 212) e' stata emanata in data
successiva  alla  scadenza  del  termine  per  la consegna dei ruoli,
fissata al 30 giugno 2001;
        che  -  evidente  l'inconferenza del richiamo, effettuato dal
giudice  a  quo,  all'amnistia ovvero al condono penale (posto che la
norma  denunciata di incostituzionalita' non introdurrebbe un atto di
clemenza  per  comportamenti  illeciti,  ma  la  possibilita'  di una
transazione  estintiva del credito mediante il pagamento spontaneo ed
immediato  di  una parte di esso) - l'Avvocatura generale rileva come
l'eventuale pronuncia di illegittimita' costituzionale invocata dalla
Commissione  tributaria  rimettente non potrebbe che riguardare tutte
le altre disposizioni della legge n. 289 del 2002 che, analogamente a
quella censurata, prendono a riferimento l'avvenuta emissione di atti
di   accertamento  o  verbali  (art. 15),  le  controversie  pendenti
(art. 16)  o,  infine,  le  ipotesi  in  cui  non  siano  gia'  stati
notificati accertamenti (art. 9).
    Considerato  che  la Commissione tributaria provinciale di Torino
dubita,   in   riferimento   all'art. 3   della  Costituzione,  della
legittimita'  costituzionale  dell'art. 12,  comma 2-ter, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), laddove
prevede   la   possibilita'  di  estinguere,  mediante  il  pagamento
immediato  di  una  quota parte, unicamente i debiti fiscali relativi
«ai  carichi  inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai
concessionari  del servizio nazionale della riscossione dal 1 gennaio
2001   al  30  giugno 2001»,  e  cio'  sia  sotto  il  profilo  della
ragionevolezza dell'individuazione di un criterio temporale puramente
casuale  e  non  oggettivo, sia sotto il profilo del pari trattamento
dei  cittadini  davanti  alla  legge,  in  quanto  detto  criterio e'
inidoneo  a  porre tutti gli interessati nella identica condizione di
fruibilita' del beneficio;
        che  la  questione e' manifestamente inammissibile in quanto,
da un lato, il giudice rimettente trascura totalmente di esaminare la
questione - oggetto della domanda principale della parte ricorrente -
della asserita radicale nullita' della cartella esattoriale impugnata
ed  in quanto, dall'altro lato, non evidenzia le ragioni per le quali
-  fermi  i principi enunciati da questa Corte con la sentenza n. 294
del 1997 - sarebbe costituzionalmente obbligato il criterio temporale
proposto  dal  rimettente,  peraltro  a  titolo  esemplificativo,  in
alternativa a quello - definito «puramente casuale e non oggettivo» -
individuato dalla norma censurata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.