ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto promosso con ricorso della «Lista consumatori C.O.D.A.CONS. Democrazia Cristiana», depositato in cancelleria il 22 marzo 2006 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilita'. Udito nella Camera di consiglio del 23 marzo 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella. Considerato che il ricorso in questione - in gran parte riproduttivo di note depositate in sede di appello proposto dal ricorrente davanti al Consiglio di Stato avverso varie ordinanze emesse dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio in sede cautelare - e' volto ad affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alla fase prodromica (ed in particolare, alla presentazione delle liste) delle elezioni politiche, ed a negare quella della Camera dei deputati, che esisterebbe solo relativamente alla verifica dei titoli di ammissione dei suoi componenti; che, pertanto, la «definitiva dichiarazione di volonta», declinatoria della sua giurisdizione, e' stata emessa dalla Camera dei deputati (Giunta per le elezioni) quale organo avente natura giurisdizionale, ed altrettanto deve dirsi, evidentemente, di quella espressa dal giudice amministrativo; che a questa Corte non compete risolvere conflitti negativi (o positivi) di giurisdizione (art. 362 cod. proc. civ.) e, pertanto, come richiesto dal ricorrente, «stabilire il potere giurisdizionale del giudice amministrativo sulla materia»; che tale rilievo e' assorbente di ogni altro, e quindi anche di quello relativo alla carenza di legittimazione attiva a sollevare conflitti di attribuzione ai sensi dell'art. 37 legge n. 87 del 1953 (ordinanza n. 79 del 2006).