ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio  per  conflitto  promosso  con  ricorso  della  «Lista
consumatori   C.O.D.A.CONS.   Democrazia  Cristiana»,  depositato  in
cancelleria  il  22 marzo  2006  ed  iscritto  al  n. 7  del registro
conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilita'.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 23 marzo 2006 il giudice
relatore Romano Vaccarella.
    Considerato   che  il  ricorso  in  questione  -  in  gran  parte
riproduttivo  di  note  depositate  in  sede  di appello proposto dal
ricorrente  davanti  al  Consiglio  di  Stato avverso varie ordinanze
emesse  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio in sede
cautelare  - e' volto ad affermare la sussistenza della giurisdizione
del  giudice amministrativo relativamente alla fase prodromica (ed in
particolare,   alla   presentazione   delle   liste)  delle  elezioni
politiche,  ed  a  negare  quella  della  Camera  dei  deputati,  che
esisterebbe solo relativamente alla verifica dei titoli di ammissione
dei suoi componenti;
        che,  pertanto,  la  «definitiva  dichiarazione  di volonta»,
declinatoria  della  sua  giurisdizione, e' stata emessa dalla Camera
dei  deputati  (Giunta  per  le  elezioni) quale organo avente natura
giurisdizionale,  ed altrettanto deve dirsi, evidentemente, di quella
espressa dal giudice amministrativo;
        che  a  questa Corte non compete risolvere conflitti negativi
(o positivi) di giurisdizione (art. 362 cod. proc. civ.) e, pertanto,
come  richiesto  dal ricorrente, «stabilire il potere giurisdizionale
del giudice amministrativo sulla materia»;
        che  tale rilievo e' assorbente di ogni altro, e quindi anche
di  quello relativo alla carenza di legittimazione attiva a sollevare
conflitti  di attribuzione ai sensi dell'art. 37 legge n. 87 del 1953
(ordinanza n. 79 del 2006).