ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 111 e
153,  della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311  (Disposizioni  per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2005)  promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia
Giulia  notificato  il 28 febbraio 2005, depositato in cancelleria il
successivo 3 marzo ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2005.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21 febbraio  2006  il giudice
relatore Alfonso Quaranta;
    Uditi    l'avvocato    Giandomenico   Falcon   per   la   Regione
Friuli-Venezia  Giulia  e l'avvocato dello Stato Filippo Arena per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  La  Regione Friuli-Venezia Giulia ha proposto questione di
legittimita'  costituzionale  di  diverse  disposizioni  della  legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005).
    2.  -  La  Regione  ha impugnato - tra le altre - le disposizioni
contenute nell'art. 1, commi 111 e 153, deducendo, in particolare, la
violazione  dell'art. 5,  numeri 6 e 18, dello statuto speciale della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  degli  articoli 117, quarto e sesto
comma,  118  e 119 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della
legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3 (Modifiche al titolo V
della  parte  seconda  della  Costituzione), nonche' del principio di
leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.
    L'art. 1,  comma 111,  della  legge  n. 311 del 2004 prevede che,
«allo  scopo  di  favorire  l'accesso delle giovani coppie alla prima
casa   di  abitazione,  e'  istituito,  per  l'anno 2005,  presso  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, un fondo per il sostegno
finanziario   all'acquisto   di  unita'  immobiliari  da  adibire  ad
abitazione   principale   in  regime  di  edilizia  convenzionata  da
cooperative  edilizie,  aziende territoriali di edilizia residenziale
pubbliche  ed  imprese private. La dotazione finanziaria del predetto
fondo  per  l'anno 2005 e' fissata in 10 milioni di euro. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunita', sono
fissati  i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione dei
benefici di cui al presente comma».
    Il  successivo  comma 153  stabilisce  che «nell'ambito del Fondo
nazionale  per  le  politiche  sociali  di cui all'art. 59, comma 44,
della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  e'  destinata una quota di
500.000  euro  per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale
al  fine  di  promuovere  le  politiche  giovanili  finalizzate  alla
partecipazione  dei  giovani  sul  piano  culturale  e  sociale nella
societa'  e  nelle  istituzioni,  mediante  il  sostegno  della  loro
capacita'  progettuale  e  creativa  e favorendo il formarsi di nuove
realta'  associative  nonche'  consolidando e rafforzando quelle gia'
esistenti».
    3.  -  La ricorrente afferma che l'art. 1, comma 111, della legge
n. 311  del  2004,  attiene  alle  politiche  sociali  e all'edilizia
residenziale  pubblica,  materie nelle quali la Regione ha competenza
legislativa  residuale.  La  norma  violerebbe, altresi', l'autonomia
amministrativa  e  finanziaria  della  Regione,  nella misura in cui,
anziche'  trasferire  a  quest'ultima  le  risorse,  prevede un fondo
statale settoriale.
    Ricorda,  quindi,  come  gia'  l'art. 60  del decreto legislativo
31 marzo   1998,   n. 112   (Conferimento   di   funzioni  e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del  capo I  della legge 15 marzo 1997, n. 59), conferiva
alle  Regioni  nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, pur
in presenza di una potesta' legislativa concorrente, un ampio spettro
di  funzioni  amministrative; deduce, pertanto, come oggi, in ragione
del  nuovo  Titolo  V  della  Costituzione, la disposizione impugnata
debba ritenersi, a maggior ragione, lesiva.
    3.1.  - La Regione Friuli-Venezia Giulia a sostegno delle proprie
tesi    difensive    richiama   alcuni   principi   enunciati   dalla
giurisprudenza  della  Corte.  In primo luogo, l'affermazione che «il
tipo  di  ripartizione  delle  materie  fra  Stato  e  Regioni di cui
all'art. 117  Cost.,  vieta comunque che in una materia di competenza
legislativa  regionale,  in  linea  generale, si prevedano interventi
finanziari  statali seppur destinati a soggetti privati, poiche' cio'
equivarrebbe   a   riconoscere  allo  Stato  potesta'  legislative  e
amministrative  sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle
rispettive   competenze»   (sentenza  n. 320  del  2004).  Quindi  la
ricorrente  ripercorre  le  argomentazioni  contenute  nella sentenza
n. 423  del 2004, rilevando come la Corte ha riaffermato il principio
secondo   cui   «opera,   fino   all'attuazione  dell'art. 119  della
Costituzione,   un  ulteriore  limite  per  il  legislatore  statale,
rappresentato  dal  divieto  imposto  di procedere in senso inverso a
quanto  oggi  prescritto dall'art. 119 della Costituzione, e cosi' di
sopprimere  semplicemente,  senza sostituirli, gli spazi di autonomia
gia'  riconosciuti dalle leggi statali in vigore, alle Regioni e agli
enti  locali,  o  di  procedere  a configurare un sistema finanziario
complessivo  che contraddica i principi del medesimo art. 119». Nella
sentenza  da  ultimo  richiamata,  inoltre, la Corte - nel dichiarare
l'illegittimita' costituzionale della prevista destinazione di almeno
il  10  per  cento delle risorse del fondo nazionale per le politiche
sociali  a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova
costituzione,  in  particolare  per  l'acquisto  della  prima casa di
abitazione  e  per  il  sostegno della natalita' - ha ritenuto che la
previsione  di un preciso vincolo di destinazione nell'utilizzo delle
risorse  da assegnare alle Regioni si pone in contrasto con i criteri
e   i   limiti   che  presiedono  all'attuale  sistema  di  autonomia
finanziaria   regionale,   delineato   dal   nuovo   art. 119   della
Costituzione,   che   non   consentono  finanziamenti  di  scopo  non
riconducibili a funzioni di spettanza statale.
    3.2.  -  La  ricorrente sospetta di illegittimita' costituzionale
anche   la   prevista   attribuzione   al   Ministro  di  «un  potere
sostanzialmente  regolamentare»  per la disciplina della gestione del
fondo,  in  ragione del divieto stabilito dall'art. 117, sesto comma,
della Costituzione, in riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3
del 2001.
    4.  -  La  difesa  regionale  assume  che alla materia «politiche
sociali»  attiene  anche  l'art. 1, comma 153, della legge n. 311 del
2004,  la  cui formulazione da' adito a dubbi interpretativi. Non e',
infatti,  chiaro  se  la  disposizione  intenda riferirsi ad un fondo
vincolato,  da  ripartire  tra  le  Regioni, o ad un fondo da erogare
direttamente  ai  privati. In entrambi i casi la norma risulta lesiva
dell'autonomia  legislativa,  amministrativa  e finanziaria regionale
nella  suddetta materia, che rientra nella competenza residuale della
Regione,  ex art. 117, quarto comma, della Costituzione, in relazione
all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Qualora la norma dovesse
essere  intesa  quale  istitutiva  di  un  intervento statale diretto
sarebbe, altresi', violato il principio di leale collaborazione.
    5.  - E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ed ha chiesto la questione sia dichiarata non infondata.
    La  difesa  erariale  premette  che  l'autonomia  delle Regioni a
statuto  speciale e' salvaguardata dall'art. 1, comma 38, della legge
n. 311 del 2004, il quale stabilisce che, per gli esercizi 2005, 2006
e  2007,  le  Regioni  a  statuto  speciale e le Province autonome di
Trento  e  di  Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno,
con  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, il livello delle
spese  correnti  e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti,
in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.
    Detta  norma,  a  sua volta, si raccorda con l'art. 1, comma 569,
della  medesima  legge,  il  quale  prevede  che  le  disposizioni in
quest'ultima  contenute  sono  applicabili  nelle  Regioni  a statuto
speciale   e   nelle   Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente  con  le norme dei rispettivi statuti, quindi, con il
pieno rispetto della autonomia loro riconosciuta.
    5.1.  -  Con  specifico  riguardo  alle  censure  sollevate dalla
Regione  in  relazione  all'art. 1, comma 111, della legge n. 311 del
2004,  il Presidente del Consiglio dei ministri osserva, inoltre, che
e'  rimesso ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da  adottarsi  di  concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti  e  per le pari opportunita', la fissazione dei criteri per
l'accesso  al  fondo  e  i  limiti di fruizione dei benefici, per cui
«ogni  questione e' prematura». Cio' anche in ragione della possibile
concretizzazione  del beneficio nella forma di credito a valere sulle
imposte  di  registro  e catastali dovute dall'acquirente, rientrante
nell'ambito  della  potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato ex
art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
    5.2.  -  In  ordine  all'art. 1,  comma 153,  della  legge  sopra
richiamata,  l'Avvocatura dello Stato osserva, in particolare, che la
previsione  di  un  fondo,  nel  bilancio statale, attiene al sistema
tributario   e   contabile  dello  Stato  (art. 117,  secondo  comma,
lettera e),  Cost.,  e che, pertanto, la Regione potra' far valere le
sue   ragioni   solo  quando  saranno  determinate  le  modalita'  di
utilizzazione del fondo stesso.
    6.  -  In prossimita' dell'udienza, sia la Regione Friuli-Venezia
Giulia  sia l'Avvocatura dello Stato hanno depositato memorie, con le
quali hanno ribadito le difese svolte confermando le conclusioni gia'
rassegnate.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  con  il  ricorso  in
epigrafe,  ha  impugnato diverse disposizioni della legge 30 dicembre
2004,  n. 311  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2005), per asserito
contrasto  con  l'art. 5,  numeri  6 e 18, della legge costituzionale
31 gennaio  1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia), con l'art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, in
relazione  all'art. 10  della  legge  costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3  (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione),
nonche' con il principio di leale collaborazione.
    2. - Riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione
delle altre disposizioni contenute nella citata legge, viene in esame
in  questa  sede quella relativa ai commi 111 e 153 dell'art. 1 della
stessa  legge  n. 311  del  2004,  che  presentano  taluni profili di
analogia,  in  quanto  entrambi  prevedono  la  istituzione  di fondi
speciali  a  destinazione  vincolata,  incidendo  illegittimamente  -
secondo  la  prospettazione della ricorrente - su sfere di competenza
regionale  e  violando, in particolare, lo statuto di autonomia della
medesima.
    3.   -  Preliminarmente  deve  essere  esaminata  l'eccezione  di
inammissibilita' del ricorso per carenza attuale di interesse.
    L'eccezione non e' fondata.
    Le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  di  leggi devono
essere  proposte,  in  via  principale, entro il termine di decadenza
fissato  dall'art. 127  della  Costituzione,  dal che discende che la
lesione   della   sfera  di  competenza  lamentata  dalla  ricorrente
presuppone  soltanto  l'esistenza  della  legge oggetto di censura, a
prescindere  dal  fatto  che essa abbia avuto concreta attuazione, ed
essendo   sufficiente   che   essa  sia  applicabile,  ancorche'  non
immediatamente (sentenza n. 234 del 2005).
    4.  -  Deve  essere,  altresi',  respinta  la  tesi,  prospettata
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  secondo  la  quale  non  vi
sarebbe, ab origine, materia del contendere per la non applicabilita'
alla Regione ricorrente delle disposizioni censurate. In particolare,
l'Avvocatura  -  dopo  aver  premesso che l'autonomia delle Regioni a
statuto   speciale,   qual   e'   la   ricorrente,  e'  salvaguardata
dall'art. 1,  comma 38,  della  impugnata  legge  n. 311 del 2004 (il
quale  prevede  che  per  gli esercizi 2005, 2006 e 2007 le Regioni a
statuto   speciale  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
concordino,  entro  il  31 marzo  di  ciascun  anno, con il Ministero
dell'economia  e  delle finanze, il livello delle spese correnti e in
conto  capitale,  nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli
obiettivi  di finanza pubblica) afferma che «gli obiettivi di finanza
pubblica  costituiscono  (...)  il limite di ordine generale entro il
quale  il  livello  delle  spese  correnti e in conto capitale dovra'
essere  fissato con il consenso delle Regioni a statuto speciale». La
difesa  dello  Stato  argomenta,  quindi,  che, dovendo la suindicata
disposizione  raccordarsi  con  il  comma 569 del medesimo art. 1, il
quale  prevede  che le norme della legge stessa sono applicabili alle
Regioni  a  statuto  speciale e alle Province autonome solo in quanto
compatibili  con  le  norme  dei  rispettivi  statuti, deve ritenersi
pienamente  rispettata  l'autonomia di tali enti. Di qui la deduzione
della infondatezza del gravame nel suo complesso.
    In  contrario,  deve  ritenersi  che,  da un lato, la clausola di
salvaguardia   contenuta   nel   comma 569  e'  troppo  generica  per
giustificare   tale  conclusione,  mentre,  dall'altro,  non  risulta
neppure  precisato  quali  norme della legge finanziaria in questione
dovrebbero   considerarsi   non   applicabili   alla  ricorrente  per
incompatibilita'  con lo statuto speciale e quali, invece, dovrebbero
ritenersi applicabili. Il richiamo, pertanto, al comma 38 dell'art. 1
non  consente  di  ritenere  superata la necessita' di procedere alla
disamina   di   merito   delle   singole  questioni  di  legittimita'
costituzionale  proposte  con il ricorso della Regione. Ne' a diverse
conclusioni puo' pervenirsi in relazione a quanto affermato da questa
Corte  nelle  sentenze n. 287 e n. 263 del 2005, le quali hanno avuto
ad oggetto distinte fattispecie e distinte normative.
    5.  -  Quanto  alle  questioni specifiche, deve essere esaminata,
nell'ordine,  quella  diretta  a  censurare  il comma 111 dell'art. 1
della  legge  impugnata.  Detto  comma  dispone  che,  «allo scopo di
favorire   l'accesso   delle   giovani  coppie  alla  prima  casa  di
abitazione,  e'  istituito,  per  l'anno 2005,  presso  il  Ministero
dell'economia  e  delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario
all'acquisto   di   unita'   immobiliari  da  adibire  ad  abitazione
principale   in  regime  di  edilizia  convenzionata  da  cooperative
edilizie,  aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed
imprese  private». La norma prosegue disponendo che, «con decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze di concerto con i ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunita', sono
fissati  i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione dei
benefici di cui al presente comma».
    6.   -   La   ricorrente,   richiamandosi   anche   a  precedenti
giurisprudenziali  di questa Corte, censura le disposizioni contenute
nel  citato  comma 111,  deducendo  che esse incidono «su materie che
spettano  alla  competenza  regionale  piena», vale a dire «politiche
sociali»   ed   «edilizia   residenziale  pubblica»,  con  violazione
dell'art. 117,  quarto  comma, della Costituzione, dell'art. 10 della
legge  costituzionale  n. 3  del  2001  e dell'art. 5, numeri 6 e 18,
dello statuto speciale della Regione.
    Ricordato  che  gia'  l'art. 60  del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato  alle  regioni  ed  agli  enti locali, in attuazione del Capo I
della  legge  15 marzo  1997,  n. 59),  aveva attribuito alle Regioni
nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, pur in presenza di
una  potesta'  legislativa non esclusiva, una ampia gamma di funzioni
amministrative,  la  ricorrente  deduce  che  palese  si  presenta il
contrasto  con  i citati parametri dopo la novella costituzionale del
2001,   sicche'  le  norme  impugnate  si  porrebbero  in  violazione
dell'autonomia amministrativa e finanziaria delle Regioni, in quanto,
anziche' trasferire le risorse finanziarie pro quota alla ricorrente,
ne  prevedono  l'erogazione  attraverso  un  fondo  statale. Inoltre,
sarebbe  illegittima  la  parte della norma che attribuisce un potere
sostanzialmente  regolamentare al Ministro per la gestione del fondo,
con  violazione  del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione. In
subordine,  sussisterebbe - comunque - la violazione del principio di
leale  collaborazione,  non  essendo  stata  prevista alcuna forma di
intesa con le Regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale.
    7.   -   Con   specifico   riferimento  all'impugnato  comma 111,
l'Avvocatura  generale  dello Stato, nella memoria di costituzione in
giudizio, ha proposto un'ulteriore eccezione.
    Si deduce, in particolare, che, essendo stata prospettata in sede
interministeriale  la possibilita' che il beneficio si concretizzi in
un  «credito  a  valere  sulle imposte di registro e catastali dovute
dall'acquirente»,  si verterebbe in materia di competenza legislativa
esclusiva  dello  Stato  (art. 117,  secondo comma, lettera e), della
Costituzione).
    L'eccezione non e' fondata.
    Deve,   infatti,  ritenersi  irrilevante  -  agli  effetti  dello
scrutinio di costituzionalita' della norma censurata - la circostanza
che   sia   stata  prospettata  l'eventualita'  di  concretizzare  il
beneficio  in  un  credito di imposta. Anche ove tale eventualita' si
traducesse  in concreta iniziativa attuativa, egualmente il contenuto
del  decreto  non  potrebbe avere alcuna influenza sulla questione di
costituzionalita'  sollevata con il ricorso. E cio' indipendentemente
dalla  osservazione,  formulata  dalla  difesa  regionale  ed  in se'
condivisibile,   secondo   cui   il   beneficio   fiscale   a  favore
dell'acquirente   dell'immobile   necessiterebbe,  a  monte,  di  una
apposita norma legislativa che non risulta essere stata adottata, non
essendo sufficiente, allo scopo, la mera previsione della istituzione
di  un  fondo  speciale,  destinato  a  favorire l'accesso di giovani
coppie alla prima casa di abitazione.
    8. - Nel merito, la questione e' fondata.
    9.   -   La   giurisprudenza  di  questa  Corte  ha  avuto  modo,
ripetutamente,   di   affrontare   la   tematica  della  legittimita'
costituzionale  di  norme  inserite  nelle annuali leggi finanziarie,
dirette  alla istituzione di fondi speciali in materie riservate alla
competenza  esclusiva  o  concorrente  delle  Regioni  (tra le altre,
sentenze n. 231, n. 51 e n. 31 del 2005, n. 423 del 2004).
    La Corte ha cosi' precisato che non e' consentita, nelle suddette
materie,  l'istituzione di fondi speciali o comunque la destinazione,
in  modo  vincolato,  di  risorse  finanziarie,  senza  lasciare alle
Regioni  e  agli  enti  locali un qualsiasi spazio di manovra. E cio'
anche  nell'ipotesi  in  cui  siano  previsti  interventi  finanziari
statali,  nelle  medesime  materie, destinati direttamente a soggetti
privati. Diversamente, attraverso l'imposizione di precisi vincoli di
destinazione  nell'utilizzo  delle risorse da assegnare alle Regioni,
si  violerebbero  i  «criteri  e  limiti  che  presiedono all'attuale
sistema  di  autonomia  finanziaria  regionale,  delineato  dal nuovo
art. 119  della  Costituzione,  che  non  consentono finanziamenti di
scopo  per  finalita'  non  riconducibili  a  funzioni  di  spettanza
statale» (sentenza n. 423 del 2004).
    9.1.  - Orbene, nella specie, con il comma 111 dell'art. 1, della
legge  n. 311  del  2004,  sono state introdotte disposizioni che non
trovano  la  loro  fonte  legittimatrice  in  alcuna delle materie di
competenza  esclusiva  dello  Stato,  ai sensi dell'art. 117, secondo
comma,  della  Costituzione.  Pertanto,  poiche'  si verte in materie
nelle  quali  non  e' individuabile una specifica competenza statale,
deve ritenersi sussistente la competenza della Regione.
    Consegue  che  la disposizione impugnata e' lesiva dell'autonomia
finanziaria e amministrativa delle Regioni, alle quali la quota parte
del  fondo  cosi'  istituito,  a  ciascuna  spettante,  dovra' essere
assegnata  genericamente  per  finalita'  sociali senza il suindicato
vincolo di destinazione specifica.
    Restano  assorbite  le  ulteriori  censure pure prospettate dalla
ricorrente.
    10.  -  La seconda disposizione oggetto di impugnazione regionale
e'   contenuta   nel   comma 153  dell'art. 1  della  medesima  legge
finanziaria.
    Tale  comma  dispone  che «nell'ambito del Fondo nazionale per le
politiche   sociali   di   cui  all'art. 59,  comma 44,  della  legge
27 dicembre  1997, n. 449, e' destinata una quota di 500.000 euro per
l'anno 2005  per  l'istituzione  di  un  Fondo  speciale  al  fine di
promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei
giovani  sul  piano  culturale  e  sociale  nella  societa'  e  nelle
istituzioni,  mediante il sostegno della loro capacita' progettuale e
creativa e favorendo il formarsi di nuove realta' associative nonche'
consolidando e rafforzando quelle gia' esistenti».
    Anche  per  la  citata  norma  la  Regione  Friuli-Venezia Giulia
lamenta    la   violazione   dell'art. 117,   quarto   comma,   della
Costituzione,  in  relazione  all'art. 10  della legge costituzionale
n. 3  del  2001,  atteso che l'intervento finanziario dello Stato non
rientra nelle materie riservate alla competenza legislativa esclusiva
dello stesso.
    Aggiunge,  inoltre,  la ricorrente che, «nel caso la disposizione
preveda  un  intervento  statale  diretto  e  questo  fosse  ritenuto
giustificato  da  esigenze  di esercizio unitario (...), il comma 153
violerebbe  comunque  il  principio  di  leale collaborazione, per la
mancata previsione di un'intesa con le Regioni».
    11. - La questione e' fondata.
    12.   -   In   via   preliminare  deve  rilevarsi  l'infondatezza
dell'argomentazione  dell'Avvocatura  generale dello Stato, ad avviso
della  quale,  comunque, la previsione di un fondo nel bilancio dello
Stato  atterrebbe al sistema tributario e contabile dello Stato, che,
in   ragione   di   quanto  disposto  dall'art. 117,  secondo  comma,
lettera e),  della Costituzione, rientra nella competenza legislativa
esclusiva statale.
    Questa   Corte  ha  gia'  precisato  in  piu'  occasioni  che  la
istituzione  dei fondi a destinazione vincolata, ad opera delle leggi
dello  Stato,  deve  essere  valutata  in  relazione  alle specifiche
materie  sulle  quali tali fondi vanno ad incidere, restando estranea
alla  tematica  in  discussione  l'attinenza  degli stessi al sistema
tributario e contabile dello Stato.
    Chiarito  cio',  deve  ribadirsi  quanto  si  e'  rilevato per il
comma 111 e per il relativo fondo, valendo le medesime considerazioni
anche  per  quello  istituito  dal  comma 153.  La  norma  impugnata,
infatti,   viola  l'autonomia  finanziaria  ed  amministrativa  delle
Regioni, in quanto destina, in modo vincolato, risorse in una materia
non  riservata  alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. Nella specie,
inoltre, l'illegittimita' costituzionale della disposizione impugnata
appare vieppiu' evidente, qual e' considerando che le somme destinate
a  costituire  il  nuovo fondo speciale sono tratte dalle risorse del
Fondo   nazionale  per  le  politiche  sociali  di  cui  all'art. 59,
comma 44, delle legge 449 del 1997, vale a dire da un fondo nazionale
a  prevalente  destinazione  regionale.  Ne'  e'  dato individuare un
qualsiasi  titolo  che  giustifichi  l'intervento finanziario diretto
dello  Stato,  tanto  nell'ipotesi  in  cui  il  fondo speciale per i
giovani debba essere ripartito tra le Regioni, quanto nel caso in cui
lo  stesso  debba essere erogato dallo Stato direttamente a favore di
soggetti  privati;  alternativa  questa  non sciolta dalle norme, che
nulla dispongono a tale riguardo.
    Consegue  da  quanto  innanzi rilevato che deve essere dichiarata
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 153, della legge
impugnata,  il  quale  sottrae,  con  la  destinazione  vincolata ivi
prevista,  dal Fondo per le politiche sociali oggetto di ripartizione
tra  le  Regioni,  la  somma di euro 500.000 per l'anno 2005. E resta
fermo che la quota parte di tale somma reintegrata nel Fondo predetto
potra'   essere  dalle  Regioni  medesime  utilizzata,  nella  misura
spettante  a  ciascuna  di  esse,  ivi  compresa  la  ricorrente, per
finalita'  sociali  con  discrezionale  apprezzamento  degli scopi da
perseguire.