ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 200 e 201 del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della
strada),  promosso  con  ordinanza  del 28 aprile 2005 dal Giudice di
pace di Palermo, nel procedimento civile vertente tra Ganci Francesco
e  il  Prefetto di Palermo, iscritta al n. 348 del registro ordinanze
2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª
serie speciale, dell'anno 2005.
    Udito  nella  Camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
    Ritenuto  che il Giudice di pace di Palermo, con ordinanza emessa
il   28 aprile   2005,   ha   sollevato   questione  di  legittimita'
costituzionale  - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione
-  degli  artt. 200  e  201  del  decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada);
        che  il  rimettente  -  nel  premettere  di essere chiamato a
decidere  dell'opposizione,  proposta  ex  art. 205  del codice della
strada  dal  coobbligato  in  solido  per il pagamento della sanzione
pecuniaria,  avverso  ordinanza-ingiunzione  prefettizia - assume che
«la  mancata  notifica  del  verbale di accertamento all'obbligato in
solido»  renderebbe impossibile, per costui, di «venire a conoscenza,
immediatamente,  del fatto contestato», e quindi di «poter esercitare
il  proprio  diritto  di  difesa nelle varie fasi del procedimento di
opposizione»;
        che  su  tali  basi,  pertanto,  reputa  «non  manifestamente
infondata    l'eccezione   di   incostituzionalita'   sollevata   dal
ricorrente»,  in  relazione  agli  artt. 3  e  24 della Costituzione,
avente ad oggetto i predetti artt. 200 e 201 del codice della strada,
«nella parte in cui non prevedono, in caso di contestazione immediata
al  trasgressore,  anche  la  necessaria  notifica  all'obbligato  in
solido»;
        che, difatti, le norme impugnate - in ragione della descritta
omissione  - non riserverebbero ai «soggetti obbligati in solido alla
sanzione  amministrativa»  ne'  la medesima «parita' di trattamento»,
ne'  le  «stesse  possibilita'  di  tutelare  i  propri diritti e gli
interessi        legittimi»,       riconosciute       invece       al
«conducente-trasgressore»,   giacche',   in   particolare,   l'omessa
notifica  del  verbale  di  accertamento  al  proprietario del mezzo,
coobbligato  in solido per il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria,  determinerebbe  «la  mancata  possibilita' per costui di
esercitare il proprio diritto di difesa».
    Considerato  che  il  Giudice  di  pace  di  Palermo ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  -  in  riferimento  agli
artt. 3  e  24 della Costituzione - degli artt. 200 e 201 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
        che  il  rimettente - dopo aver riferito di essere chiamato a
decidere  dell'opposizione  ex  art. 205  del  codice  della  strada,
proposta  dal  coobbligato  in solido per il pagamento della sanzione
pecuniaria,   avverso   ordinanza-ingiunzione   prefettizia  -  nulla
aggiunge  in  merito  alla  vicenda  processuale  sottoposta  al  suo
giudizio;
        che,   secondo   costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,
«l'insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a
quo  comporta la manifesta inammissibilita' della questione sollevata
dal  rimettente»  (da ultimo, con riferimento a questione concernente
una  disposizione  del  codice  della strada, v. ordinanza n. 396 del
2005);
        che    la    descritta    carenza    si   risolve,   difatti,
nell'impossibilita'  per  questa Corte di vagliare la rilevanza oltre
che   la   non  manifesta  infondatezza  del  prospettato  dubbio  di
costituzionalita'  (ex  multis, ordinanze n. 297, n. 236 e n. 140 del
2005);
        che, pertanto, non sussistono le condizioni per addivenire ad
un  esame  nel merito della sollevata questione, e cio' a prescindere
dal   rilievo  in  ordine  al  carattere  meramente  «assertivo»  del
denunciato   vizio   di   legittimita'  costituzionale,  giacche'  il
rimettente  non  ha  precisato in quale misura l'omessa notificazione
del  verbale di contestazione dell'infrazione stradale al coobbligato
in  solido per il pagamento della sanzione pecuniaria (che, peraltro,
l'impugnato  art. 201  del  codice  della  strada comunque prescrive,
quando  l'effettivo  trasgressore  «non  sia  stato identificato e si
tratti  di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore,
munito  di  targa»)  determini «la mancata possibilita' per costui di
esercitare il proprio diritto di difesa»;
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.