ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 62, comma 1,
lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2003),  promosso  con  ordinanza del 25 marzo 2005 dalla
Commissione  tributaria  provinciale  di Avellino, nella controversia
vertente  tra Romano Nicola, in proprio e quale legale rappresentante
della  s.n.c.  Conceria  Romano  Nicola  &  figli,  e l'Agenzia delle
entrate  -  Ufficio  di  Avellino,  iscritta  al  n. 450 del registro
ordinanze   2005   e   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica, n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice
relatore Franco Gallo.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  depositata  il  25 marzo 2005, la
Commissione   tributaria  provinciale  di  Avellino  -  nel  giudizio
promosso  da  Romano Nicola, in proprio e quale legale rappresentante
della   s.n.c.   Conceria   Romano  Nicola  &  figli,  nei  confronti
dell'Agenzia  delle  entrate  -  ha  sollevato,  in  riferimento agli
articoli 3,  23,  25,  53  e  97  della  Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo 62,  comma 1, lettera a),
della  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2003),  nella  parte  in  cui  fissa il 28 febbraio 2003 come termine
ultimo,  «a  pena  di decadenza dal contributo», per l'invio dei dati
occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati da parte
dei    soggetti   che   hanno   conseguito   automaticamente,   prima
dell'8 luglio 2002, il contributo, nella forma di credito di imposta,
per  gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della
legge  23 dicembre  2000,  n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);
        che,  secondo quanto esposto nell'ordinanza di rimessione, il
giudizio  principale ha ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento
dell'Agenzia delle entrate (denominato «avviso di recupero»), diretto
a  recuperare l'importo del contributo del quale i ricorrenti avevano
fruito  nell'anno 2002  e  dal  quale erano «decaduti» per la mancata
presentazione  del  modello  contenente  i  dati  degli  investimenti
realizzati,  entro  il  termine  del  28 febbraio 2003, fissato dalla
stessa Agenzia, con provvedimento del gennaio 2003;
        che,  quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
il  giudice  a  quo  deduce: a) che lo scopo dell'art. 62 della legge
n. 289  del  2002,  «consistente nell'acquisire all'amministrazione i
dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni di flussi di
spesa,  poteva  essere  raggiunto  gia' attraverso i dati forniti dal
contribuente   con  la  compilazione  del  quadro  RU  facente  parte
dell'Unico  2002 e dei modelli di versamento F24 attraverso cui si e'
proceduto  alla compensazione del credito», di talche' l'inosservanza
di  ulteriori  oneri informativi costituisce una violazione meramente
formale  e, conseguentemente, sussiste una irragionevole sproporzione
tra  tale  violazione e la sanzione della «decadenza dal contributo»,
in  riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione; b) che,
stabilendo   la   «decadenza»   dal  contributo  gia'  acquisito,  la
disposizione  censurata  viola il principio di irretroattivita' delle
norme tributarie e, quindi, l'affidamento nella sicurezza giuridica -
ribaditi   anche  dall'art. 3  della  legge  27 luglio  2000,  n. 212
(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) - e
«introduce  di  fatto  una  norma  con effetto retroattivo che incide
irragionevolmente  su  un  diritto  acquisito  regolato  da una legge
precedente»,  in  violazione  degli stessi artt. 3, 23, 53 e 97 della
Costituzione;  c)  che  sussiste,  inoltre, la violazione dell'art. 3
della  Costituzione,  sotto  il profilo del «principio di uguaglianza
dei  cittadini  di fronte alla legge», in quanto, «mentre al punto a)
per  i  contribuenti  che  non  inviano  i  dati  occorrenti  per gli
investimenti  realizzati  [...] entro il 28 febbraio 2003 e' prevista
la  sanzione  della  decadenza dal contributo conseguito, al punto b)
per  i  contribuenti  che  non  inviano  gli stessi dati [...] non e'
prevista  alcuna  sanzione»;  d)  la  violazione  dell'art. 25  della
Costituzione,  evocato  -  senza  motivazione  - nel solo dispositivo
dell'ordinanza;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
rilevando    preliminarmente   l'inammissibilita'   della   questione
sollevata,  per  carenza  di  motivazione e, in ogni caso, per omessa
motivazione  sull'impossibilita'  di  una interpretazione adeguatrice
della norma censurata, la quale, secondo la prevalente giurisprudenza
tributaria,  prevedrebbe,  per la trasmissione dei dati relativi agli
investimenti, un termine ordinatorio e non perentorio;
        che, nel merito, l'Avvocatura rileva, in primo luogo, che non
sussiste  alcuna  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  fra  i
soggetti  di  cui  alla censurata lettera a) del comma 1 dell'art. 62
della  legge  n. 289  del  2002  e  quelli  di  cui  alla  successiva
lettera b)  dello  stesso  comma, data la diversita' delle situazioni
poste a confronto;
        che  infatti,  ad avviso della difesa erariale, la lettera a)
si  riferirebbe  a  soggetti  che  hanno  fruito  automaticamente del
contributo  di  cui  all'art. 8  della  legge  n. 388  del  2000,  in
conseguenza  della semplice realizzazione dell'investimento agevolato
e  senza alcun controllo preventivo, prima dell'8 luglio 2002, mentre
la  lettera b)  si  riferirebbe  a  soggetti  che  hanno  fruito  del
contributo  non  automaticamente,  ma  previo  controllo dell'Agenzia
delle   entrate,   nell'ambito   del   procedimento   introdotto  dal
decreto-legge  8 luglio  2002,  n. 138 (Interventi urgenti in materia
tributaria,   di   privatizzazioni,   di   contenimento  della  spesa
farmaceutica  e  per  il  sostegno  dell'economia  anche  nelle  aree
svantaggiate);
        che,  in  secondo  luogo,  l'Avvocatura  rileva  che la norma
censurata  non puo' essere considerata intrinsecamente irragionevole,
perche' contempera l'interesse del singolo a conservare il contributo
gia'  acquisito  con  l'interesse dell'amministrazione a tenere sotto
controllo gli effetti dell'applicazione della disciplina agevolativa,
per   le  finalita'  generali  di  cui  all'alinea  del  primo  comma
dell'articolo contenente la disposizione censurata;
        che,   infine,   la   difesa  erariale  deduce  la  manifesta
infondatezza  dei  profili  di  censura  relativi alla violazione del
principio  di  irretroattivita'  e  del  principio  dell'affidamento,
rilevando  che la norma denunciata dispone «adempimenti per il futuro
entro   un   congruo  termine,  al  precipuo  fine  di  monitorare  e
pianificare i flussi di spesa».
    Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Avellino
dubita,  in  riferimento  agli  articoli 3,  23,  25,  53  e 97 della
Costituzione,  della  legittimita' dell'art. 62, comma 1, lettera a),
della  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2003),  nella  parte  in cui determina, in una data non successiva al
28 febbraio 2003, il termine - da fissarsi dall'Agenzia delle entrate
nei  30 giorni dall'entrata in vigore della legge (cioe' non oltre il
30 gennaio  2003)  -  entro il quale le imprese, che hanno conseguito
automaticamente,  prima dell'8 luglio 2002, contributi nella forma di
crediti di imposta per gli investimenti di cui all'art. 8 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), devono
inviare  i  dati  occorrenti  per  la ricognizione degli investimenti
realizzati, a pena di «decadenza» dai contributi stessi;
        che l'Agenzia delle entrate, con provvedimento emesso in data
24 gennaio 2003, ha fissato tale termine al 28 febbraio 2003;
        che   il   rimettente   denuncia   la  violazione:  a)  degli
articoli 3,  23,  53  e  97  della Costituzione, per l'«irragionevole
sproporzione  tra  l'inadempimento  formale del contribuente (mancato
invio di un modello informativo entro un dato termine)» e la sanzione
della  «decadenza dal contributo»; b) degli stessi articoli 3, 23, 53
e  97  della  Costituzione,  perche' con detta sanzione «si aggira il
principio  dell'affidamento  nella sicurezza giuridica e si introduce
di   fatto   una   norma   con   effetto   retroattivo   che   incide
irragionevolmente  su  un  diritto  acquisito  regolato  da una legge
precedente»;  c) dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del
«principio  di  uguaglianza  dei  cittadini di fronte alla legge», in
quanto,   mentre   la  norma  censurata  prevede  la  sanzione  della
«decadenza   dal   contributo»   conseguito   automaticamente   prima
dell'8 luglio  2002  per  i  contribuenti  che  non inviano, entro il
28 febbraio  2003,  i  dati  relativi  agli  investimenti realizzati,
invece  la  successiva  - e non censurata - lettera b) del menzionato
comma 1 dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 non prevede, in caso
di mancato invio degli stessi dati, alcuna sanzione di «decadenza dal
contributo»  medesimo  per  i soggetti che, a decorrere dall'8 luglio
2002,   hanno   ottenuto   l'assenso   dell'Agenzia   delle   entrate
relativamente  all'istanza  presentata  per  conseguire  il  suddetto
contributo;  d)  dell'art. 25  della  Costituzione (parametro evocato
solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione);
        che  le censure proposte in riferimento agli artt. 23, 25, 53
e   97   Cost.   devono,   in   via  preliminare,  essere  dichiarate
manifestamente  inammissibili  per  carenza di motivazione, in quanto
l'ordinanza  prospetta  esclusivamente  profili  di  irragionevolezza
della norma denunciata riferibili all'art. 3 Cost;
        che,  quanto  alle censure proposte in riferimento all'art. 3
Cost.,   deve   essere   rigettata  l'eccezione  di  inammissibilita'
sollevata  dalla  difesa  erariale, secondo la quale il giudice a quo
avrebbe   dovuto   considerare   meramente  ordinatorio,  in  via  di
interpretazione  costituzionalmente  orientata,  il  termine  fissato
dalla norma denunciata;
        che,  viceversa,  tale  norma,  collegando  espressamente  al
mancato   rispetto   del   termine   la  sanzione  della  «decadenza»
dall'agevolazione,  rende  indubbiamente  perentorio detto termine ed
impedisce, percio', di considerarlo ordinatorio;
        che,  nel  merito,  le  censure  proposte  dal rimettente con
riferimento all'art. 3 Cost. sono manifestamente infondate;
        che,  quanto  alla prima censura, e' evidente l'insussistenza
della   denunciata   irragionevole  sproporzione  tra  la  violazione
commessa  dal  contribuente,  consistente  nel  mancato  invio  di un
modello  informativo  entro  un  dato  termine,  e  la «decadenza dal
contributo» gia' conseguito;
        che, al riguardo, va premesso che l'art. 8 della legge n. 388
del 2000 - secondo la formulazione precedente alla modifica apportata
dall'art. 10  del  decreto-legge  8 luglio  2002,  n. 138 (Interventi
urgenti  in  materia  tributaria, di privatizzazioni, di contenimento
della  spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle
aree   svantaggiate),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
8 agosto   2002,   n. 178  -  nell'intento  di  introdurre  incentivi
automatici  per  il  sostegno  all'economia  nelle zone svantaggiate,
riconosceva  alle  imprese  che effettuavano nuovi investimenti nelle
aree  individuate  nel  comma 1 un contributo immediatamente fruibile
nella   forma  del  credito  di  imposta,  da  far  valere,  mediante
compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta nel quale era realizzato il nuovo investimento (comma 5);
        che  lo  stesso  art. 8 non condizionava la fruizione di tale
contributo  ad un previo assenso dell'amministrazione finanziaria, ma
riservava   ad   una  fase  successiva  (cioe'  «almeno  dodici  mesi
dall'attribuzione del credito di imposta») le «verifiche necessarie a
garantire  la  corretta applicazione» dell'agevolazione medesima ed a
vagliare la «qualita' degli investimenti effettuati, anche al fine di
valutare  l'opportunita'  di  effettuare  un  riequilibrio  con altri
strumenti   di   politica  economica»;  verifiche  da  compiersi  con
riferimento  alle  dichiarazioni  dei  redditi  dei  beneficiari  del
contributo,  secondo  modalita'  da determinarsi in base a successivi
decreti (comma 8);
        che in seguito, prima ancora dell'emanazione di tali decreti,
il  legislatore ha modificato, con l'art. 10 del decreto-legge n. 138
del   2002,   l'art. 8   citato,  restringendo  a  specifici  settori
produttivi  il novero delle imprese destinatarie dell'agevolazione ed
eliminando  l'automaticita' della fruizione del contributo, a partire
dall'8 luglio 2002;
        che,  in  particolare,  ha  stabilito  che  da  tale  data il
contributo e' conseguito, nei limiti dei fondi stanziati, solo previo
assenso   dell'Agenzia   delle   entrate  sull'istanza  appositamente
presentata    dagli    interessati   e   «contenente   gli   elementi
identificativi   dell'impresa,   l'ammontare  complessivo  dei  nuovi
investimenti  e  la  ripartizione  regionale  degli  stessi,  nonche'
l'impegno,  a  pena  di  disconoscimento del beneficio, ad avviare la
realizzazione   degli   investimenti  successivamente  alla  data  di
presentazione  della medesima istanza» (comma 1-bis dell'art. 8 della
legge  n. 388  del  2000,  introdotto  dall'art. 10 del decreto-legge
n. 138 del 2002);
        che,   nel  quadro  di  questo  nuovo  sistema  basato  sulla
fruizione  del  contributo  previo  assenso, la norma censurata (alla
quale ha fatto seguito, solo in data 24 febbraio 2004, un decreto del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze, emesso di concerto con il
Ministero  delle  attivita'  produttive,  contenente disposizioni per
l'effettuazione  delle  verifiche  di  cui al citato art. 8, comma 8,
della  legge  n. 388  del  2000)  ha  previsto una nuova procedura di
acquisizione  dei  dati  sugli  investimenti  realizzati,  ponendo il
relativo  obbligo  informativo  a  carico  sia delle imprese che gia'
hanno  conseguito  in via automatica il diritto al contributo, sia di
quelle  che  lo  hanno  conseguito  previo assenso dell'Agenzia delle
entrate;
        che   tale   anticipata  acquisizione  di  dati  consente  di
perseguire sia la finalita' di rendere piu' tempestive e meno onerose
per  l'amministrazione  finanziaria  le verifiche sulla spettanza del
contributo,  sia  le  finalita', di pari interesse pubblico, indicate
nell'alinea  del  comma 1  del  citato art. 62 della legge n. 289 del
2002,   della   «prevenzione   di   comportamenti  elusivi»  e  della
realizzazione di «adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di
spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi»;
        che,  nella  fase  di  passaggio  dal  regime  fondato  sulla
fruizione  automatica  del  contributo  a  quello  fondato  sulla sua
fruizione   previo   assenso,   la  sollecita  acquisizione  di  dati
esaurienti  assume  una speciale importanza in relazione alle imprese
che hanno gia' conseguito in via automatica il contributo;
        che,  infatti,  dette  imprese  in base alla disciplina prima
vigente  avevano  fornito  all'amministrazione  finanziaria,  con  la
dichiarazione dei redditi (modello Unico, riquadro RU), soltanto quei
pochi  dati richiesti all'epoca per far valere il credito di imposta;
con  la  conseguenza  che  -  in  mancanza  dei decreti contenenti le
specifiche  disposizioni per le verifiche di cui all'art. 8, comma 8,
della  legge n. 388 del 2000 - esse potevano essere assoggettate solo
agli   eventuali   controlli  della  dichiarazione  previsti  in  via
ordinaria  dagli  articoli 31,  32,  33  e 37 del d.P.R. 29 settembre
1973,  n. 600  (Disposizioni  comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi);
        che, considerate tali esigenze di tempestiva integrazione dei
dati   a   disposizione   dell'amministrazione  finanziaria,  non  e'
irragionevole  che  il  mancato  rispetto  del termine fissato per la
comunicazione  dei  dati  stessi  sia  sanzionato,  indipendentemente
dall'effettiva     sussistenza     dei     requisiti    per    fruire
dell'agevolazione,  con la «decadenza dal contributo» automaticamente
conseguito;
        che  la  comminatoria di tale sanzione e' diretta a garantire
il rilevante interesse pubblico all'immediata disponibilita' dei dati
non  ricavabili dalla dichiarazione dei redditi all'epoca presentata,
ma  necessari allo svolgimento sia di uniformi ed organiche politiche
di  incentivazione,  sia  di piu' agevoli e solleciti controlli sulla
spettanza del contributo;
        che,  dunque,  la  previsione  della decadenza dal contributo
appare  adeguata  e coerente con la ratio della norma censurata e non
eccede  i limiti dell'ampia discrezionalita' riservata al legislatore
in  materia  di  agevolazioni;  limiti che, come questa Corte ha piu'
volte  affermato,  vanno  individuati  esclusivamente  nella  «palese
arbitrarieta' od irrazionalita» (v., ex plurimis, sentenze n. 346 del
2003 e n. 431 del 1997 e ordinanza n. 275 del 2005);
        che, inoltre, e' manifestamente infondata la censura relativa
alla  violazione  del principio di irretroattivita' e, per l'effetto,
del principio «dell'affidamento nella sicurezza giuridica», perche' -
contrariamente  a  quanto  affermato  dal  giudice  a  quo - la norma
censurata  non  dispone  per  il  passato,  ma fissa per il futuro un
obbligo   di   comunicazione   di  dati  a  pena  di  «decadenza  dal
contributo», a nulla rilevando che tale decadenza abbia ad oggetto un
contributo gia' conseguito;
        che,  infine,  e'  manifestamente  infondata anche la censura
relativa  all'ingiustificata disparita' di trattamento fra i soggetti
che   beneficiano   dell'agevolazione   ai   sensi  della  denunciata
lettera a)  del  comma 1  dell'art. 62  della legge n. 289 del 2002 e
quelli  che  ne  beneficiano  ai  sensi  della successiva lettera b),
basata  sul  rilievo  che solo i primi sono obbligati a trasmettere i
dati  relativi  agli investimenti entro un termine fissato «a pena di
decadenza   dal  contributo»,  mentre  i  secondi  sono  obbligati  a
trasmettere  gli  stessi  dati senza che sia prevista, per il caso di
inosservanza  di  tale  obbligo,  la  sanzione  della  decadenza  dal
contributo medesimo;
        che,  infatti,  le  fattispecie disciplinate dalla lettera a)
oggetto  di  censura  e  dalla successiva lettera b) sono palesemente
diverse,  in  quanto,  come  gia'  osservato,  i soggetti di cui alla
lettera a)  hanno  conseguito  il  contributo  in  via automatica - e
quindi    senza    alcun   previo   intervento   dell'amministrazione
finanziaria -  ed hanno fornito solo i pochi dati richiesti all'epoca
per  far  valere  il  credito  di  imposta, mentre quelli di cui alla
lettera b)  hanno  conseguito  il  contributo a seguito dell'«assenso
dell'Agenzia  delle  entrate relativamente all'istanza presentata» ai
sensi del comma 1-bis dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000, avendo
fornito, a tal fine, i dati e gli elementi richiesti da detta norma;
        che  la  rilevata  eterogeneita' delle due fattispecie rende,
dunque, ragionevole la diversita' della loro disciplina legislativa;
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.