ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 3,
del  decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, (Disposizioni urgenti per
il  completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute
all'estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, in
legge  23 aprile 2002, n. 73, promossi con ordinanze del 22 dicembre,
del  17 giugno  e  del 23 settembre 2004 dalla Commissione tributaria
provinciale di Genova, rispettivamente iscritte ai nn. 591, 592 e 593
del  registro  ordinanze  2005  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 3 maggio 2006 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Genova, con
tre   distinte   ordinanze   di  contenuto  pressoche'  identico,  ha
sollevato,  in  relazione  agli  artt. 3  e  24  della  Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 3, comma 3, del
decreto-legge  22 febbraio  2002,  n. 12 (Disposizioni urgenti per il
completamento  delle  operazioni  di  emersione di attivita' detenute
all'estero   e  di  lavoro  irregolare),  convertito  in  legge,  con
modificazioni,  dall'art. 1  della  legge  23 aprile  2002, n. 73, il
quale punisce l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle
scritture  o  da  altra  documentazione obbligatorie, con la sanzione
amministrativa  dal 200% al 400% dell'importo, per ciascun lavoratore
irregolare,  del  costo  del  lavoro calcolato sulla base dei vigenti
contratti  collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio
dell'anno e la data di constatazione della violazione;
        che   tutti  i  giudizi  nei  quali  la  questione  e'  stata
prospettata   hanno   ad   oggetto  l'impugnazione  degli  avvisi  di
irrogazione  della  sanzione emessi dall'Agenzia delle entrate, con i
quali  era  stata  inflitta  una sanzione amministrativa pecuniaria a
talune   societa'  per  avere  impiegato  lavoratori  dipendenti  non
risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
        che,  secondo  quanto  riferisce  il  rimettente, la sanzione
irrogata era stata calcolata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l.
n. 12  del  2002,  con  riferimento  al periodo compreso tra l'inizio
dell'anno e la data di constatazione della violazione;
        che  i  ricorrenti  nei  giudizi  a  quibus  avevano  chiesto
l'annullamento   o   la   revoca  della  sanzione  in  quanto  basata
sull'erroneo  presupposto  che  i  lavoratori fossero alle dipendenze
delle societa' a decorrere dal primo giorno dell'anno;
        che   l'Agenzia   delle   entrate,  costituitasi  in  ciascun
giudizio,  aveva  sostenuto  che  il  tenore  letterale  dell'art. 3,
comma 3,  del  d.l.  n. 12 del 2002 era tale da non consentire alcuna
interpretazione  e  che  l'impossibilita' di rapportare la sanzione a
parametri  temporali diversi era conforme allo scopo perseguito dalla
norma di introdurre una sanzione rigorosa;
        che  la  Commissione tributaria di Genova, pur dando atto che
esula  dal  controllo  di  legittimita' costituzionale la valutazione
delle  scelte  compiute  dal  legislatore  nella determinazione della
entita' delle sanzioni, tuttavia sostiene che tali scelte dovrebbero,
comunque, essere tali da garantirne la proporzionalita';
        che,  al  contrario,  la  disposizione  censurata non farebbe
riferimento  ne' alla durata complessiva della condotta, ne' ad alcun
criterio  razionale, limitandosi a stabilire un termine finale valido
per  tutti  ed  un  termine  iniziale  fissato  in  modo  arbitrario,
prescindendo  completamente  dalla  data  effettiva  di  inizio della
condotta,  cosi'  introducendo una sanzione arbitraria ed irrazionale
in quanto determinata in modo del tutto casuale;
        che   l'inderogabilita'   della   previsione  concernente  la
determinazione  del  dies  a  quo  in  relazione  al  quale calcolare
l'importo  della  sanzione  comporterebbe,  inoltre,  ad  avviso  del
rimettente,  l'impossibilita', per entrambe le parti del giudizio, di
far  valere l'esistenza di un diverso termine iniziale della condotta
illecita, in violazione del diritto di difesa.
    Considerato  che  la Commissione tributaria provinciale di Genova
dubita  della  legittimita'  costituzionale dell'art. 3, comma 3, del
decreto-legge  22 febbraio  2002,  n. 12 (Disposizioni urgenti per il
completamento  delle  operazioni  di  emersione di attivita' detenute
all'estero  e  di lavoro irregolare), convertito in legge dall'art. 1
della  legge  23 aprile  2002,  n. 73, in relazione agli artt. 3 e 24
della Costituzione;
        che,   attesa   la   sostanziale  identita'  delle  questioni
sollevate, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte,  con  sentenza n. 144 del 2005, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  della  disposizione censurata «nella parte in cui non
ammette  la  possibilita'  di  provare  che  il  rapporto  di  lavoro
irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno
in  cui  e'  stata  constatata  la  violazione»,  affermando  che  il
meccanismo  di  determinazione  della sanzione, previsto dall'art. 3,
comma 3,  del  d.l.  n. 12  del  2002  si  risolve in una presunzione
assoluta  che  «determina  la lesione del diritto di difesa garantito
dall'art. 24   della   Costituzione,   dal   momento   che   preclude
all'interessato   ogni   possibilita'   di  provare  circostanze  che
attengono  alla  propria  effettiva  condotta  e che pertanto sono in
grado  di  incidere  sulla entita' della sanzione che dovra' essergli
irrogata»;
        che,  nella  citata pronuncia, la Corte ha altresi' affermato
che   la   disposizione   censurata   determina   «la   irragionevole
equiparazione,  ai  fini del trattamento sanzionatorio, di situazioni
tra  loro  diseguali,  quali  quelle  che  fanno  capo a soggetti che
utilizzano  lavoratori irregolari da momenti diversi e per i quali la
constatazione della violazione sia in ipotesi avvenuta nella medesima
data»;
        che,  conseguentemente,  deve essere disposta la restituzione
degli  atti  al  giudice  rimettente,  perche'  valuti la persistente
rilevanza  della  questione  di legittimita' costituzionale a seguito
della pronuncia di questa Corte.