ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei   giudizi   di   legittimita'   costituzionale   dell'art. 1  del
decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia
di    giudizio    necessario   secondo   equita),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, promossi dal Giudice
di  pace di Lucca, nei procedimenti civili vertenti tra R. L. e Lloyd
Adriatico  assicurazioni  e  tra  M. F. e la Winthertur assicurazioni
s.p.a.,  con  due  ordinanze del 25 febbraio 2004, iscritte al n. 569
del  registro ordinanze 2005 e al n. 35 del registro ordinanze 2006 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie
speciale, dell'anno 2005 e n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 5 aprile 2006 il giudice
relatore Francesco Amirante.
    Ritenuto che nel corso di due giudizi civili, proposti da privati
nei  confronti  di  due  societa'  di  assicurazione  per ottenere il
rimborso  dell'eccedenza asseritamente percepita a titolo di indebito
aumento di una polizza assicurativa, il Giudice di pace di Lucca, con
due  ordinanze  di  identico  contenuto, ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 3,  24,  41,  101,  102,  104  e  111 della Costituzione,
questione    di    legittimita'    costituzionale   dell'art. 1   del
decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia
di    giudizio    necessario   secondo   equita),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63;
        che  il  giudice  a  quo,  senza  descrivere  la  fattispecie
sottoposta  al  suo  giudizio,  si  limita ad osservare che il legale
dell'attore  ha  prospettato  l'illegittimita'  costituzionale  della
norma impugnata, per una serie di ragioni;
        che  l'ordinanza ravvisa una violazione del diritto di difesa
e   del   principio  del  giusto  processo  perche'  la  disposizione
censurata,  sottraendo  al giudizio di equita' del giudice di pace le
controversie  di valore inferiore a millecento euro aventi ad oggetto
i  contratti di cui all'art. 1342 del codice civile, comporterebbe un
aggravamento  dell'esercizio  del  diritto  di difesa dei consumatori
(esposti  alla  possibilita'  dell'appello, cui consegue l'obbligo di
munirsi  di  un difensore), con dilatazione dei tempi del processo in
contrasto  col  principio  della  ragionevole  durata  del  medesimo,
espresso nell'art. 111 della Costituzione;
        che  la  norma  in oggetto violerebbe l'art. 3 Cost. sotto il
profilo  del  principio  di  ragionevolezza,  poiche'  avvantaggia  i
contraenti forti a scapito di quelli deboli;
        che  vi  sarebbe,  inoltre, violazione degli artt. 101, 102 e
104  Cost.  in  quanto  la  disposizione, anziche' essere generale ed
astratta,  sarebbe  stata  dettata  al  solo  scopo di influire sulle
fattispecie  in  corso,  come quella dei due giudizi a quibus, in tal
modo ledendo le prerogative della funzione giudiziaria;
        che  la norma sarebbe in contrasto anche con l'art. 41 Cost.,
poiche'  andrebbe  a danno dei consumatori favorendo gli imprenditori
che,  nel  caso di specie, sono stati sanzionati con un provvedimento
dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  a causa
dell'accordo   di   cartello  tra  loro  intervenuto  allo  scopo  di
restringere l'effettiva concorrenza nel settore assicurativo;
        che   ha   spiegato  intervento  in  entrambi  i  giudizi  il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che la questione
venga dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.
    Considerato che il Giudice di pace di Lucca, con due ordinanze di
identico contenuto, dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 101,
102,  104 e 111 della Costituzione, della legittimita' costituzionale
dell'art. 1  del  decreto-legge  8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni
urgenti   in   materia   di   giudizio  necessario  secondo  equita),
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 aprile 2003, n. 63,
nella parte in cui sottrae al giudizio secondo equita' del giudice di
pace  le  controversie  di  valore  inferiore  a  millecento  euro se
derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo
le modalita' di cui all'art. 1342 del codice civile;
        che  i  due giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione,
possono essere riuniti e decisi con il medesimo provvedimento;
        che  l'art. 1-bis  del  d.l. n. 18 del 2003, introdotto dalla
legge di conversione n. 63 del 2003, ha stabilito che le disposizioni
dell'impugnato   art. 1  «si  applicano  ai  giudizi  instaurati  con
citazione notificata dal 10 febbraio 2003»;
        che  le  ordinanze  di  rimessione  omettono ogni descrizione
della  concreta  fattispecie  in  giudizio  e,  in  particolare,  non
precisano  quale  sia  la  data  di  notifica dell'atto di citazione,
sicche'  a  questa Corte e' preclusa ogni possibilita' di compiere la
necessaria preliminare valutazione sulla rilevanza della questione;
        che  la  medesima,  pertanto,  e'  da ritenere manifestamente
inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.