ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale degli articoli 937 e 373
regio   decreto   30 marzo   1942,  n. 327  (Approvazione  del  testo
definitivo  del codice della navigazione), promossi con ordinanze del
22  giugno 2004  dal  Tribunale  di  Roma, dell'11 gennaio 2005 (n. 4
ordinanze)   e   dell'11 maggio   2005   dal  Tribunale  di  Venezia,
dell'11 luglio 2005 dal Tribunale di Roma rispettivamente iscritte al
n. 897 del registro delle ordinanze 2004 e ai nn. 210, 211, 212, 213,
490  e  511  del  registro  delle  ordinanze  2005 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  n. 46,  1ª serie  speciale,
dell'anno 2004   ed   ai   nn. 16,   40  e  42,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2005;
    Visti  gli  atti  di costituzione di Parsi Alessia, nonche' i due
atti  di  costituzione (di cui uno fuori termine) di Alitalia S.p.A.,
della  Rimorchiatori  Panfido  &  C.  s.r.l., di Aprea Gennaro, della
Tirrenia  Navigazione  S.p.A.  nonche'  gli  atti  di  intervento del
Presente del consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 26 settembre 2006 e nella camera
di   consiglio  del  27 settembre  2006  il  giudice  relatore  Luigi
Mazzella;
    Uditi  gli  avvocati  Raffaele De Luca Tamajo, Maurizio Marazza e
Carlo Boursier Niutta per l'Alitalia S.p.A., Sergio Vacirca per Parsi
Alessia,  Andrea  Manzi  per  la  Rimorchiatori  Riuniti Panfido & C.
s.r.l.,  Enzo  Augusta  per  Aprea  Gennaro,  Emilio  Balletti per la
Tirrenia   Navigazione   S.p.A.  e  l'avvocato  dello  Stato  Massimo
Salvatorelli per il Presidente del consiglio dei ministri;

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  due  ordinanze emesse il 22 giugno 2004 e l'11 luglio
2005,  il  Tribunale  di  Roma ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
(Approvazione  del testo definitivo del codice della navigazione), in
riferimento  all'art. 3  della  Costituzione,  nella parte in cui non
prevede  che,  in  caso  di  rapporto di lavoro del personale di volo
assistito  da  tutela  reale,  la  prescrizione dei crediti di lavoro
decorra  in  costanza  di  rapporto  e  nella parte in cui prevede il
termine di prescrizione biennale.
    2.  - Riferisce il rimettente che l'ALITALIA Linee Aeree Italiane
S.p.A.,  nel  costituirsi  in  giudizio  contro alcuni dipendenti che
l'avevano   convenuta   per   ottenere  il  riconoscimento  di  varie
differenze  retributive maturate nel corso degli anni, aveva eccepito
la   parziale  estinzione  per  prescrizione  dei  crediti  azionati,
denunciando al contempo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 937
del  codice  della  navigazione,  il  quale  prevede  che  i  diritti
derivanti dal contratto di lavoro al personale di volo si prescrivono
col decorso del termine di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo
di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del
rapporto.  Cio' premesso, il giudice a quo, osserva che, a differenza
di  quanto previsto per gli altri crediti di lavoro per effetto degli
interventi  di  questa  Corte  (sentenze  n. 63 del 1966 e n. 174 del
1972),  la norma censurata non consente il decorso della prescrizione
in  costanza  di rapporto, finanche quando questo sia assistito dalla
cd. «stabilita' reale» di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300  (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori,
della  liberta'  sindacale  e  dell'attivita' sindacale nei luoghi di
lavoro  e norme sul collocamento) e successive modifiche; norma ormai
applicabile  anche  alle  imprese  di  navigazione aerea, per effetto
della sentenza n. 41 del 1991 di questa Corte. Secondo il rimettente,
nel  nuovo  quadro normativo, la disposizione impugnata sarebbe priva
di  ragionevole  giustificazione  e,  quindi,  lesiva  del  principio
costituzionale  di  uguaglianza, rispetto ai dipendenti delle imprese
diverse  da  quelle  di  navigazione  aerea,  per  i quali il termine
prescrizionale  decorre in corso di rapporto. Sottolinea, inoltre, il
Tribunale  che  l'attuale realta' delle imprese di navigazione aerea,
caratterizzata  dalla  crescente  brevita'  dei  voli e dal frequente
ritorno del lavoratore nello scalo di arruolamento, escluderebbe ogni
ragionevole giustificazione della norma impugnata.
    3.  -  Il rimettente deduce, inoltre, che, come conseguenza della
caducazione   della  disposizione  riguardante  la  decorrenza  della
prescrizione,   l'art. 937  cod.  nav.  dovrebbe  essere  considerato
incostituzionale anche nella parte in cui prevede il termine biennale
di   prescrizione,   in   deroga   alla   disciplina  generale  sulla
prescrizione  dei crediti di lavoro, dato che l'unica giustificazione
della  predetta  norma risiederebbe nella necessita' di compensare, a
beneficio  del  datore di lavoro, la maggior tutela dettata in favore
del dipendente con il regime differenziato in tema di decorrenza.
    4.  -  In  entrambi  i  giudizi e' intervenuta l'ALITALIA S.p.A.,
depositando  - nei termini soltanto per il giudizio n. 511 del 2005 -
una  memoria  con  la quale ha svolto argomentazioni a sostegno della
questione sollevata.
    5.  - Si e' costituita nel secondo giudizio la ricorrente Alessia
Parsi,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata inammissibile,
trattandosi   di   materia   riservata   alla   discrezionalita'  del
legislatore.
    6.  -  E'  intervenuto  il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
eccependo   l'inammissibilita'   delle   questioni   per  difetto  di
motivazione  sulla  rilevanza,  nonche'  l'infondatezza delle stesse,
attesa  la persistente attualita' della ragione giustificatrice posta
a  base del regime differenziato della decorrenza della prescrizione,
consistente  nella  maggiore  difficolta'  dell'accesso  alla  tutela
giuridica  da  parte  di lavoratori, soggetti a continui e prolungati
allontanamenti  dal  luogo  di  assunzione. In una successiva memoria
l'Avvocatura ha illustrato ulteriormente le proprie argomentazioni.
    7.  -  Con  cinque  ordinanze  emesse  in  data 11 gennaio 2005 e
11 maggio  2005,  il  Tribunale  di Venezia ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 373  del regio decreto n. 327
del  1942, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui
non  prevede  che, in caso di rapporto di lavoro nautico assistito da
tutela reale, il termine prescrizionale dei crediti di lavoro decorra
in costanza di rapporto.
    8.  -  Riferisce  il  rimettente che, nel costituirsi in giudizio
contro  alcuni  dipendenti  che  le avevano convenute per ottenere il
riconoscimento   di  crediti  maturati  nel  corso  degli  anni,  due
compagnie  di  navigazione,  la  Panfilo Rimorchiatori Riuniti & Co.,
S.r.l. e la Tirrenia di Navigazione S.p.A., incorporante la Adriatica
S.p.A.,  avevano  eccepito la parziale estinzione per prescrizione di
tali crediti, denunciando al contempo l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 373, cod. nav.
    9.   -   Premesso,   in   punto  di  rilevanza,  che  l'auspicato
annullamento  dell'art. 373  cod.  nav.  avrebbe comportato il venire
meno  delle  pretese  dei  ricorrenti  per  intervenuta prescrizione,
trattandosi di rapporti a tempo indeterminato sottoposti al regime di
«stabilita'   reale»,  il  rimettente  sottolinea,  quanto  alla  non
manifesta   infondatezza,  che  la  diversa  disciplina  del  termine
prescrizionale  tra  contratto  di lavoro ordinario, per il quale, in
presenza  di tutela reale, il termine (quinquennale) decorre in corso
di rapporto, e contratto di lavoro nautico, per il quale, in presenza
della   medesima  tutela,  il  termine  (biennale)  inizia  invece  a
decorrere dopo l'estinzione del rapporto, non risulta giustificata da
valide  ragioni,  ponendosi  cosi' in contrasto con l'art. 3 Cost. Il
giudice  a  quo  sottolinea che, per effetto delle sentenze di questa
Corte   si   sarebbe   affievolita  la  connotazione  di  tendenziale
temporaneita'    del    rapporto    di    lavoro   nautico,   propria
dell'impostazione  originaria  del  codice  della  navigazione e, per
contro, si sarebbe accentuata, pur nella permanente specialita' della
relativa disciplina, l'assimilazione del contratto di arruolamento al
contratto di lavoro di diritto comune.
    10.  -  Tale regime differenziato, procrastinando senza limiti la
possibilita'  per  il  lavoratore  di  intraprendere azioni contro il
datore di lavoro, comporterebbe notevoli difficolta' di difesa per le
societa' di navigazione, costrette a dover contrastare, a distanza di
anni  dai  fatti di causa, pretese del lavoratore risalenti nel tempo
il  che  si  tradurrebbe  in  una  violazione  del  principio  di cui
all'art. 24, Cost.
    11.  -  Si e' costituito in giudizio il ricorrente Aprea Gennaro,
eccependo  l'inammissibilita' della questione e, in subordine, la sua
infondatezza.  Il  ricorrente sottolinea in primo luogo il difetto di
rilevanza  della  questione  nel  giudizio  a quo, dato che l'oggetto
dello  stesso  sarebbe circoscritto all'accertamento dell'an debeatur
dei crediti rispetto al quale non influirebbe l'accertamento del dies
a quo della prescrizione.
    Il   ricorrente   deduce,   inoltre,   l'inammissibilita'  di  un
intervento  della  Corte, fondato sull'art. 3, Cost., che sia diretto
non  ad  espandere  la  sfera  di applicazione dei diritti scaturenti
dalle  norme interposte ma a comprimere la tutela offerta dalle norme
censurate, riducendone l'area di applicazione.
    Con  memoria  depositata  in  data 7 settembre 2006, la difesa di
Gennaro   Aprea   ha   illustrato   e   sviluppato  ulteriormente  le
argomentazioni svolte.
    12.  -  Si  sono  costituite  entrambe  le  societa'  resistenti,
svolgendo  argomentazioni  a  sostegno  della  sollevata questione di
costituzionalita'.
    13.  -  In tutti i giudizi di costituzionalita' e' intervenuto il
Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
generale  dello Stato, sostenendo l'inammissibilita' o l'infondatezza
delle questioni.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Con due ordinanze, di tenore analogo, il Tribunale di Roma
ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 937
del  regio  decreto  30 marzo  1942,  n. 327  (Approvazione del testo
definitivo  del  codice della navigazione), in riferimento all'art. 3
della  Costituzione,  nella  parte in cui non prevede che, in caso di
rapporto  di  lavoro  con  il  personale  di volo assistito da tutela
reale,  la  prescrizione dei crediti di lavoro decorra in costanza di
rapporto,   nonche'   nella  parte  in  cui  prevede  il  termine  di
prescrizione biennale. Con cinque ordinanze, il Tribunale di Venezia,
a  sua  volta,  ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 373  del  regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (codice della
navigazione), in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione,
nella  parte  in  cui  non prevede che, in caso di rapporto di lavoro
nautico  assistito da tutela reale, il termine prescrizionale decorra
in costanza di rapporto.
    2. - Le ordinanze di rimessione proposte dal Tribunale di Venezia
e  quelle  sollevate  dal  Tribunale  di  Roma  propongono due gruppi
omogenei  di  questioni  di  costituzionalita'  aventi ad oggetto due
analoghe  disposizioni  del  codice della navigazione, che presentano
profili comuni, sicche' i relativi giudizi devono essere riuniti, per
essere decisi con unica pronuncia.
    3.  -  Preliminarmente,  devono  essere  respinte le eccezioni di
inammissibilita'   sollevate   da   alcuni  dei  ricorrenti  e  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
    Quanto  alla  prima, basata sul presupposto che la decorrenza del
termine   di   prescrizione   costituisca   materia   riservata  alla
discrezionalita'  del  legislatore,  si  osserva  che questa Corte ha
sempre   affermato   il  principio  in  base  al  quale  la  predetta
discrezionalita'  deve  essere  esercitata  con ragionevolezza, ed e'
proprio  la  mancanza  di tale ragionevolezza che viene censurata dal
rimettente.
    4.  -  E'  stata  poi  dedotta  l'irrilevanza della questione nel
giudizio   a  quo,  poiche'  quest'ultimo  avrebbe  ad  oggetto  solo
l'accertamento  dei crediti, essendo rimessa a un successivo giudizio
la  quantificazione  degli  stessi.  Ed  unicamente  rispetto  a tale
giudizio    rileverebbe   l'accertamento   della   decorrenza   della
prescrizione.  Al  contrario, lo stesso accertamento dell'an debeatur
presuppone logicamente il superamento dell'eccezione di prescrizione.
    E'  stato,  inoltre,  dedotto  che l'intervento ablativo invocato
tenderebbe   a   utilizzare  il  principio  di  uguaglianza,  di  cui
all'art. 3  Cost., per adeguare la tutela accordata ai lavoratori del
settore  aeronautico a quella, meno avanzata, riconosciuta in tema di
lavoro  ordinario;  in  tal  modo  si  sarebbe tradito lo spirito del
principio  di  cui  all'art. 3  Cost.,  ispirato  alla espansione dei
diritti  e  non  alla  loro  compressione.  A tale rilievo e' agevole
rispondere  che  i  crediti,  e  in generale i diritti, devono essere
considerati da entrambi i lati, quello passivo e quello attivo e che,
nella  questione in esame, viene in rilievo l'interesse del datore di
lavoro  a  vedere  prescritto  il  credito  del lavoratore in caso di
inerzia del titolare.
    5. - Nel merito, le questioni sono infondate.
    6.  - Per effetto delle sentenze di questa Corte n. 63 del 1966 e
n. 174  del 1972, la prescrizione dei crediti scaturenti dal rapporto
di  lavoro disciplinato dal codice civile inizia a decorrere in corso
di  rapporto,  eccetto  che  nei  casi in cui al datore di lavoro non
incombe    alcun    obbligo    di   reintegrazione   del   lavoratore
illegittimamente   licenziato.   In   tal  caso  essa  decorre  dalla
cessazione   del  rapporto  stesso.  Il  regime  differenziato  della
decorrenza  della  prescrizione  dipende,  dunque,  per  i lavoratori
comuni,  dall'esistenza  o  meno  di una condizione di stabilita' del
loro rapporto di lavoro.
    7.   -   Nei   rapporti  di  lavoro  regolati  dal  codice  della
navigazione, invece, la non decorrenza della prescrizione dei crediti
in  costanza di rapporto rappresenta la regola generale: opera sempre
e  comunque.  Inoltre,  il  termine  di  prescrizione e' in ogni caso
biennale.
    I  rimettenti  sottolineano  che, nel corso degli anni, anche per
effetto  delle  sentenze  di  questa Corte n. 96 del 1987 e n. 41 del
1991,  che  hanno  esteso  la  tutela della cd. «stabilita' reale» al
settore  nautico ed aeronautico, le differenze tra i due diversi tipi
di  rapporto  di  lavoro sotto tale profilo sono venute meno. Da cio'
deriverebbe   l'irragionevolezza   delle   norme  impugnate.  Queste,
infatti,  escludendo  la decorrenza della prescrizione in costanza di
rapporto  anche  in  assenza  ormai  di  ogni metus di licenziamento,
sarebbero  divenute  prive  di  razionalita'  e  comporterebbero  una
ingiustificata  disparita'  di trattamento rispetto a quanto disposto
nel codice civile in tema di lavoro comune.
    8.   -   Tale   interpretazione  delle  norme  censurate  non  ha
fondamento. Essa presuppone, difatti, che il regime di non decorrenza
della   prescrizione  in  costanza  di  rapporto  si  possa  ritenere
giustificato  dal  metus  di  licenziamento del lavoratore nautico ed
aeronautico.
    In realta', al momento della adozione tanto del codice civile che
di  quello della navigazione, entrati in vigore entrambi nel 1942, la
mancanza  di  stabilita'  reale  riguardava tutti i lavoratori. Se il
legislatore  si fosse preoccupato di offrire attraverso la decorrenza
della  prescrizione  una  tutela  al  lavoratore rispetto al metus di
licenziamento,  avrebbe  dettato  una  disciplina  comune  a  tutti i
rapporti,  ivi  compreso il lavoro di diritto comune. Il fatto che la
non  decorrenza  della  prescrizione  operasse  solo  per  i rapporti
disciplinati   dal   codice   della   navigazione  costituisce  prova
dell'irrilevanza  del  metus  come  causa  di  giustificazione  della
specificita' della disciplina del lavoro nautico e aeronautico.
    Inoltre,  sia l' art. 373 che l'art. 937 cod. nav., dispongono la
sospensione della decorrenza del termine di prescrizione non solo per
il  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  ma  anche per il
rapporto  di lavoro a tempo determinato (nel lavoro nautico anche per
il  contratto a singolo viaggio o a piu' viaggi), nei quali il timore
del licenziamento ha uno spazio notevolmente ridotto. In particolare,
poi,  quanto  al  lavoro  nautico,  dalla relazione del Guardasigilli
all'art. 373  si desume che, prima dell'approvazione del codice della
navigazione,  il regime differenziato era previsto esclusivamente per
il  rapporto a viaggio e per quello a tempo determinato. Cio' esclude
logicamente  che  la  ragion  d'essere  originaria  della norma possa
essere stata quella della tutela del lavoratore rispetto al timore di
un licenziamento.
    In  realta',  diversamente  da  quanto osservano i rimettenti, la
ratio   delle  norme  censurate  affonda  le  sue  radici  in  alcune
caratteristiche tipiche del contratto di arruolamento e del contratto
con il personale di volo, le cui persistenti peculiarita' rispetto al
lavoro  ordinario  sono connesse sia al momento genetico del rapporto
di  lavoro  e  sia  alle  particolari  modalita'  di erogazione della
prestazione   lavorativa.   Pur   nell'ottica   di   un   tendenziale
avvicinamento  delle discipline, tali specificita' del lavoro nautico
ed  aeronautico  sono state piu' volte ribadite da questa Corte (cfr.
sentenze n. 98 del 1973, n. 63 del 1987 e n. 80 del 1994).
    Tra  gli  aspetti  peculiari del lavoro nautico ed aeronautico si
inquadra  anche  la  durata  biennale  del  termine  di prescrizione,
ispirata  alla  maggiore esigenza di certezza di rapporti nell'ambito
del  diritto  della  navigazione.  Inoltre,  a  differenza  di quanto
avviene per i rapporti di lavoro comune, dove il regime di decorrenza
del  termine  prescrizionale  riguarda  solo  i  diritti  retributivi
periodici (cfr. sentenze numeri 115 del 1975 e 40 e 41 del 1979), nel
caso  del lavoro nautico ed aeronautico esso concerne tutti i diritti
scaturenti dal rapporto di lavoro.
    Se  il  fondamento  razionale  delle disposizioni censurate deve,
dunque,  necessariamente essere ricercato all'interno del sistema del
codice  della  navigazione, esso puo' essere rinvenuto solo nel fatto
che  le  prestazioni lavorative del personale di bordo o di volo sono
destinate  ad  espletarsi in luoghi diversi da quello di assunzione e
di residenza del dipendente.
    Con  la  disposizione  sulla  decorrenza  della  prescrizione, il
legislatore  del  1942  ha inteso dare rilievo ad una situazione o di
vera  e  propria  impossibilita'  (per  i  rapporti  a  viaggio) o di
particolare  difficolta'  (nel  rapporto  a  piu' viaggi, in quello a
tempo determinato e in quelli a tempo indeterminato) di esercizio del
diritto, connesse alla fisica lontananza dal foro competente, in cio'
non  discostandosi  dalla  regola  generale  dell'art. 2935 cod. civ.
Motivazioni,  queste,  che  sono alla base delle norme dettate sia in
tema di lavoro con il personale di volo (art. 937 cod. nav.), sia per
il contratto di arruolamento (art. 373 cod. nav.).
    La   specificita'  del  fondamento  razionale  delle  norme,  non
influenzata     dall'evoluzione     della    tutela    normativa    e
giurisprudenziale,  giustifica  la  diversita'  di regime rispetto al
lavoro  comune. Devono, pertanto, ritenersi infondate le questioni di
legittimita' relative all'art. 3 Cost.
    In  presenza  di  una  autonoma  ratio giustificatrice del regime
differenziato  di  decorrenza  della  prescrizione,  la  posizione di
soggezione  del  datore di lavoro rispetto alla protrazione nel tempo
del  diritto  di  azione  del lavoratore deve essere considerata alla
stregua  di  un  mero inconveniente pratico, come tale inidoneo a far
ritenere  compromesso  o  menomato il suo diritto di difesa. Anche la
questione   sollevata   dal   Tribunale   di  Venezia,  relativamente
all'art. 24, Cost. deve, pertanto, ritenersi infondata.