ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 della
legge  della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni
in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per
l'anno 2003),  promosso  con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri,  notificato il 29 maggio 2003, depositato in cancelleria il
7 giugno 2003 ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2003.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  26 settembre  2006 il giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente
del  Consiglio  dei ministri e l'avvocato Andrea Manzi per la Regione
Emilia-Romagna.
    Ritenuto   che,  con  ricorso  notificato  il  29 maggio  2003  e
depositato  il  successivo  7 giugno, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in via
principale,   degli   artt. 3   e   4   della   legge  della  Regione
Emilia-Romagna 31 marzo   2003,  n. 4  (Disposizioni  in  materia  di
dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003),
denunciandone   il  contrasto  con  l'art. 117,  terzo  comma,  della
Costituzione,  in  riferimento  all'art. 34,  comma 11,  della  legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e con il
principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni;
        che il ricorrente evidenzia che l'art. 3 censurato prevede la
copertura  dei  posti  vacanti  nelle  strutture  della  Giunta e del
Consiglio  regionale  e  che l'art. 4, anch'esso oggetto di denuncia,
stabilisce  che le Aziende sanitarie e l'Agenzia per la prevenzione e
l'ambiente   (ARPA)   procedano  ad  assunzioni  di  personale;  tali
previsioni   -  si  precisa  ancora  nel  ricorso  -  «sono  riferite
all'anno 2003,  stante l'art. 1, che dispone la validita' della legge
regionale fino al 31 dicembre 2003»;
        che,  ad  avviso  della  difesa  erariale, le norme impugnate
eccederebbero  la  competenza  regionale,  ponendosi in contrasto con
l'art. 117,  terzo  comma, della Costituzione, «che indica la materia
del  «coordinamento della finanza pubblica» tra quelle a legislazione
concorrente»,  mancando  peraltro  di  individuare  «la tipologia del
personale da reclutare nell'anno 2003 e rimandando genericamente alla
determinazione   del   fabbisogno   annuale   di  personale  ed  alla
rideterminazione delle dotazioni organiche»;
        che, a tal fine, rileverebbe l'art. 34, comma 11, della legge
n. 289  del  2002,  il  quale  prevede  «l'emanazione  di decreti del
Presidente  del  Consiglio dei ministri, nei quali verranno fissati i
criteri  e  i  limiti  per  le  assunzioni  a tempo indeterminato per
l'anno 2003»,  specificando  che  dette  assunzioni, salvo il ricorso
alle procedure di mobilita', «devono essere contenute entro il limite
percentuale  nella stessa disposizione indicata (50% delle cessazioni
dal   servizio   dell'anno 2002),   tenuto   conto  della  dimensione
demografica,  dei  profili  professionali  del personale da assumere,
della  essenzialita'  dei servizi da garantire e dell'incidenza delle
spese   del   personale   sulle   entrate   correnti»;   sicche',  le
amministrazioni  regionali,  gli  enti locali e gli enti del servizio
sanitario nazionale possono procedere ad assunzioni entro il predetto
limite percentuale;
        che,  peraltro,  secondo il ricorrente, sarebbe violato anche
il  principio  di leale collaborazione tra Stato e Regioni, «stante i
tavoli  di  concertazione  che  sono  in  atto  presso  la Conferenza
Stato-regioni  per  stabilire  i  limiti  e  i  criteri» dei predetti
decreti;
        che  si  e' costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna,
la   quale  ha  concluso  per  la  manifesta  inammissibilita'  della
questione   «per  indeterminatezza  e  genericita'  dell'oggetto»  e,
comunque,  per  la  sua  infondatezza,  rammentando in una successiva
memoria  -  con  la  quale  ha  esposto  le  ragioni a sostegno delle
rassegnate  conclusioni  -  che  sulla  norma interposta invocata dal
ricorrente  questa Corte si e' pronunciata con la sentenza n. 390 del
2004,  dichiarando  solo in parte l'incostituzionalita' dell'art. 34,
comma 11, della legge n. 289 del 2002;
        che,  nel  corso dell'udienza pubblica, la difesa erariale ha
dichiarato  di  rinunciare  al  ricorso,  depositando la delibera del
Consiglio  dei  ministri del 22 settembre 2006 con la quale si assume
siffatta determinazione in riferimento alla proposta impugnazione; la
Regione  Emilia-Romagna,  a  sua volta, ha dichiarato di accettare la
anzidetta rinuncia.
    Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 25 delle norme integrative
per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita
dall'accettazione  della  parte resistente, comporta l'estinzione del
processo.