ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3,
della  legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9 (Moratoria per
le  procedure  di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure
autorizzative in materia di impianti di energia eolica), promosso con
ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, notificato il
10 ottobre  2005,  depositato  in  cancelleria  il 19 ottobre 2005 ed
iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2005;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10 ottobre  2006  il  giudice
relatore Maria Rita Saulle;
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Massimo  Luciani per la
Regione Puglia.

                          Ritenuto in fatto

    Con  ricorso  ritualmente  notificato e depositato, il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale   dello   Stato,   ha  proposto  questione  di  legittimita'
costituzionale,  in  riferimento  all'art. 117, commi primo, secondo,
lettere a),  e)  e  s),  e  terzo,  della  Costituzione, dell'art. 1,
commi 1  e  3,  della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9
(Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per
le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica).
    Le  norme impugnate, a parere del ricorrente, nel sospendere fino
alla  approvazione  del  piano  energetico  ambientale  regionale  e,
comunque,  non  oltre  il  30 giugno 2006, le procedure autorizzative
presentate dopo il 31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti
eolici, violerebbero gli evocati parametri costituzionali.
    In  particolare, la difesa erariale ritiene che tali disposizioni
si  pongono  in  contrasto  con  l'art. 117,  commi  primo e secondo,
lettera a),    della   Costituzione,   in   quanto   impediscono   il
raggiungimento  dell'obiettivo  dell'incremento  della  produzione di
energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  perseguito dallo Stato in
attuazione  di specifici impegni internazionali (Protocollo di Kyoto,
11 dicembre  1997,  ratificato  con  legge  1° giugno 2002, n. 120) e
comunitari (direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001).
    L'Avvocatura  rileva,  ulteriormente,  che la moratoria contenuta
nelle   norme   impugnate   viola   sia  l'art. 117,  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione, in quanto la produzione di energia da
fonti rinnovabili e' un'esigenza finalizzata alla salvaguardia e alla
tutela  dell'ambiente,  sia  l'art. 117,  secondo  comma, lettera e),
della  Costituzione,  poiche'  limita  il  libero  accesso al mercato
dell'energia  creando  uno squilibrio nella concorrenza fra i diversi
modi di produzione della stessa.
    Infine,  la  difesa  erariale  ritiene  che  la  norma  regionale
impugnata  si  pone  in  contrasto con l'art. 117, terzo comma, della
Costituzione.  In particolare, sarebbe leso il principio fondamentale
fissato dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia  elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato  interno  dell'elettricita),  che, in materia di «produzione,
trasporto   e   distribuzione   nazionale   dell'energia»,  fissa  in
centottanta  giorni  il termine entro il quale deve essere rilasciata
l'autorizzazione  regionale  per  la  costruzione e l'esercizio degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili.
    Si  e'  costituita  la  Regione Puglia chiedendo che la questione
sollevata sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.
    In  via  preliminare,  la  Regione  osserva  che  il  ricorso  e'
generico,  non  indicando  i  termini del dedotto collegamento tra le
disposizioni  impugnate,  cui  non  viene neanche ricondotta, in modo
specifico,   la   violazione  dei  singoli  parametri  costituzionali
evocati.
    Quanto  alla  presunta  violazione  dell'art. 117,  commi primo e
secondo, lettera a), della Costituzione, la Regione, preliminarmente,
ritiene  la  relativa  censura  inammissibile,  in quanto il richiamo
fatto  dal ricorrente alle fonti internazionali asseritamente violate
e'  generico.  Nel  merito  la  questione sarebbe comunque infondata,
poiche'  la fonte di energia eolica e' solo una di quelle individuate
dalla normativa sopranazionale e comunitaria in materia di produzione
di   energia   da   fonti  rinnovabili,  risultando,  quindi,  questa
assolutamente fungibile con altre forme di produzione di energia.
    La  Regione rileva, poi, che la legge regionale impugnata, seppur
coinvolge  un  insieme  di  materie  e,  in  particolare,  la «tutela
dell'ambiente»  e  il «governo del territorio», non viola l'art. 117,
secondo  comma,  lettera s),  della Costituzione, in quanto la stessa
giurisprudenza  costituzionale  ha  affermato  che  la  materia della
«tutela  dell'ambiente»  risulta  spesso connessa ad altre materie di
competenza  regionale,  nell'ambito delle quali le regioni mantengono
il potere di porre in essere gli opportuni interventi normativi.
    Per  gli  stessi  motivi la Regione ritiene infondata la presunta
violazione    dell'art. 117,   secondo   comma,   lettera e),   della
Costituzione,  in  quanto  la competenza statale in materia di tutela
della  concorrenza  non puo' comportare la compressione di competenze
regionali  che, come nel caso di specie, non coinvolgono direttamente
aspetti della politica macro-economica.
    Altresi'  infondata  sarebbe l'asserita violazione dell'art. 117,
terzo  comma,  della Costituzione, limitandosi la legge regionale, in
via  transitoria  e  solo  per  gli  impianti  eolici, a disporre una
moratoria   per   una   delle   fasi  del  procedimento  di  rilascio
dell'autorizzazione regionale, di talche' non vi sarebbe alcun vulnus
all'obiettivo  che si e' posto il legislatore statale di incrementare
la  produzione  di energia elettrica da fonti rinnovabili. Sul punto,
la Regione osserva che la direttiva 2001/77/CE e il d.lgs. n. 387 del
2003,  proprio  al fine di contemperare la celerita' del procedimento
di  rilascio  dell'autorizzazione  alla costruzione degli impianti di
energia   alternativa,   con   quello  della  loro  programmazione  e
localizzazione,  prevedono la possibilita' di adottare una disciplina
come   quella   contenuta   nella   legge   regionale  impugnata.  In
particolare, la resistente rileva che l'art. 12, comma 10, del d.lgs.
n. 387  del  2003  ha attribuito alle regioni il compito di indicare,
con  specifico  riferimento  agli impianti eolici, i siti idonei alla
loro  installazione,  con la conseguenza che tale localizzazione puo'
comportare    un   prolungamento   del   termine   del   procedimento
autorizzatorio,  termine  che,  comunque, la legge regionale fissa in
modo certo.
    In  prossimita'  dell'udienza,  la  Regione  Puglia ha depositato
memoria  in  cui,  dopo  aver  ribadito  le  argomentazioni contenute
nell'atto   di  costituzione,  ha  chiesto  che  sia  pronunciata  la
cessazione della materia del contendere.
    La  Regione  rileva,  infatti,  che,  successivamente  alla legge
impugnata,  e'  stato  emanato  il  regolamento  23  giugno 2006 n. 9
(Regolamento  per  la  realizzazione di impianti eolici nella Regione
Puglia),  sostituito  dal  regolamento  4 ottobre 2006, n. 16, con il
quale  sono  stabilite,  nell'ambito  dei  procedimenti autorizzatori
all'installazione di impianti eolici, le direttive per la valutazione
ambientale,  di  talche'  sarebbe venuta meno la sospensione disposta
dalle norme impugnate.
    La Regione, comunque, osserva che l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del
2003  non  fissa alcun principio fondamentale, in quanto altre norme,
sempre  contenute  nel  d.lgs.  n. 387 del 2003, nell'attribuire alle
regioni  il  compito  di  indicare i siti ove installare gli impianti
eolici, ammettono la possibilita' che tale individuazione comporti il
superamento del termine fissato dal legislatore statale.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  impugna  le
disposizioni  di  cui  all'art. 1,  commi 1  e  3,  della legge della
Regione  Puglia  11 agosto  2005, n. 9 (Moratoria per le procedure di
valutazione  d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in
materia di impianti di energia eolica), per violazione dell'art. 117,
commi   primo,   secondo,   lettere a),  e)  e  s),  e  terzo,  della
Costituzione.
    Le  norme  impugnate  -  nella  parte in cui sospendono fino alla
approvazione  del  piano energetico ambientale regionale e, comunque,
non  oltre  il  30 giugno 2006, le procedure autorizzative presentate
dopo  il  31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti eolici -
violerebbero i parametri costituzionali evocati.
    2.  -  In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilita' delle
censure  relative all'art. 1, comma 3, per l'assoluta genericita' del
ricorso.
    La  difesa erariale, infatti, incentra le proprie doglianze sulla
moratoria  contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge n. 9 del 2005,
senza  che  sia  rinvenibile  alcuna  specifica  censura  relativa al
successivo   comma 3,   la  cui  impugnazione  difetta,  quindi,  dei
requisiti  minimi  per  l'instaurazione  del giudizio di legittimita'
costituzionale.
    In proposito si osserva che il citato art. 1, comma 3, disciplina
una  apposita  procedura  autorizzativa  per  gli  impianti eolici di
«piccola  taglia»,  impianti che, per espresso richiamo contenuto nel
precedente  comma 1,  sono esclusi dalla sospensione del procedimento
autorizzatorio impugnato dal ricorrente.
    3. - La questione relativa all'art. 1, comma 1, e' fondata.
    Non  vi  e' dubbio che la legge regionale impugnata, come risulta
dalla sua stessa rubrica, nel disciplinare le procedure autorizzative
in  materia  di  impianti  di  energia  eolica,  incide sulla materia
«produzione,   trasporto   e  distribuzione  nazionale  dell'energia»
rientrante nella competenza legislativa concorrente delle regioni, ai
sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
    I principi fondamentali in materia si ricavano dalla legislazione
statale  e,  attualmente,  dal  decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387   (Attuazione   della   direttiva   2001/77/CE  relativa  alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita).
    L'art. 12,  comma 3,  prevede  che  «La costruzione e l'esercizio
degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili,  gli  interventi di modifica, potenziamento, rifacimento
totale  o  parziale  e  riattivazione,  come definiti dalla normativa
vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti
ad  una  autorizzazione  unica,  rilasciata  dalla  regione  o  altro
soggetto  istituzionale  delegato  dalla  regione, nel rispetto delle
normative  vigenti  in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico».
    Il  successivo  comma 4  prevede  che «L'autorizzazione di cui al
comma 3  e'  rilasciata  a seguito di un procedimento unico, al quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei  principi  di  semplificazione e con le modalita' stabilite dalla
legge   7 agosto   1990,   n. 241,   e   successive  modificazioni  e
integrazioni.  [...]  Il  termine  massimo  per  la  conclusione  del
procedimento  di  cui  al  presente  comma  non  puo' comunque essere
superiore a centottanta giorni».
    L'indicazione  del termine, contenuto nell'art. 12, comma 4, deve
qualificarsi  quale principio fondamentale in materia di «produzione,
trasporto  e  distribuzione  nazionale  dell'energia», in quanto tale
disposizione  risulta  ispirata  alle  regole  della  semplificazione
amministrativa   e  della  celerita'  garantendo,  in  modo  uniforme
sull'intero  territorio  nazionale,  la  conclusione entro un termine
definito  del  procedimento  autorizzativo  (cfr.  sentenze  n. 383 e
n. 336 del 2005).
    L'art. 1,  comma 1,  della legge regionale impugnata, nella parte
in   cui   sospende,   fino  all'approvazione  del  piano  energetico
ambientale   regionale  e,  comunque,  fino  al  30  giugno 2006,  le
procedure  autorizzative  presentate  dopo  il  31 maggio 2005 per la
realizzazione  degli  impianti  eolici,  si  pone in contrasto con il
suddetto principio, in quanto, non essendo stato adottato il previsto
piano,  la  sospensione  in tal modo disposta e' superiore al termine
fissato dal legislatore statale.
    Sul punto, nessun rilievo assume la circostanza dell'adozione, da
parte  della  Regione  Puglia,  del  regolamento 23 giugno 2006, n. 9
(Regolamento  per  la  realizzazione di impianti eolici nella Regione
Puglia),  successivamente  sostituito dal regolamento 4 ottobre 2006,
n. 16,  con  il quale sono stati fissati i criteri per la valutazione
ambientale   nell'ambito   della  procedura  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni all'installazione di impianti eolici.
    Restano  assorbiti  gli  ulteriori profili di incostituzionalita'
dedotti dal ricorrente.