ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  del titolo II, e, in
particolare,  degli articoli 12 e 14 della legge della Regione Puglia
12 agosto  2005,  n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione
per   l'esercizio   finanziario   2005),  promosso  con  ricorso  del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 10 ottobre 2005,
depositato in cancelleria il 18 ottobre 2005 ed iscritto al n. 83 del
registro ricorsi 2005;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  20  giugno 2006  il  giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Uditi   l'avvocato  Massimo  Luciani  per  la  Regione  Puglia  e
l'avvocato   dello  Stato  Paolo  Cosentino  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale dello Stato, con atto notificato il
10 ottobre  2005  e  depositato il successivo 18 ottobre, ha proposto
ricorso  avverso  la legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12
(Seconda   variazione  al  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio
finanziario  2005),  «con  specifico  riguardo  all'intero  titolo II
nonche',  in  modo  particolare, agli artt. 12 e 14» della legge, per
violazione degli artt. 117, terzo comma, 81 e 120 della Costituzione,
e «dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie
in essi trattate».
    2.  -  Osserva  il  ricorrente  che  la  legge impugnata, oltre a
dettare, nel titolo I, norme di variazione al bilancio di previsione,
contiene  anche,  nel titolo II, disposizioni di carattere settoriale
«nelle  piu'  svariate  materie»,  quali lo spettacolo e le attivita'
culturali,   la   materia   socio-assistenziale,   quella  sanitaria,
ambientale,    di    ricerca   scientifica,   attivita'   produttive,
universita', commercio, personale.
    Il  titolo II della legge regionale n. 12 del 2005 contrasterebbe
con  l'art. 117,  terzo comma, Cost., in quanto violerebbe i principi
fondamentali  della  materia  «armonizzazione  dei bilanci pubblici e
coordinamento   della  finanza  pubblica».  In  particolare,  sarebbe
violato  l'art. 16  del  decreto  legislativo  28 marzo  2000,  n. 76
(Principi  fondamentali  e  norme  di  coordinamento  in  materia  di
bilancio   e   di   contabilita'   delle   regioni,   in   attuazione
dell'articolo 1,  comma 4,  della  legge  25 giugno 1999, n. 208), il
quale   stabilisce   che   la  giunta  regionale,  con  provvedimento
amministrativo,  puo' effettuare variazioni compensative tra capitoli
della  medesima  unita'  previsionale;  che  ogni altra variazione al
bilancio  deve  essere  disposta con legge regionale; che la legge di
approvazione   del   bilancio   regionale   o   eventuali   ulteriori
provvedimenti   legislativi   di   variazione   possono  autorizzare,
esclusivamente,  variazioni al bilancio medesimo; che tali variazioni
vengono approntate, al fine di istituire nuove unita' previsionali di
base,   per  l'iscrizione  di  entrate  provenienti  da  assegnazioni
vincolate  a  scopi  specifici  da  parte  dello  Stato o dell'Unione
Europea  e,  infine,  per  l'iscrizione  delle  relative  spese; che,
inoltre, possono essere previste variazioni compensative fra capitoli
di  una  stessa  unita'  previsionale  di  base  ad  eccezione  delle
autorizzazioni di spesa a carattere obbligatorio.
    Secondo  il  ricorrente,  tale  articolo  costituirebbe principio
fondamentale  della  materia  «armonizzazione  dei bilanci pubblici e
coordinamento  della  finanza pubblica», alla cui osservanza, quindi,
le Regioni sarebbero tenute.
    Il  titolo  II  della  legge  regionale n. 12 del 2005 violerebbe
altresi' l'art. 81 Cost.
    Il  ricorrente  impugna,  inoltre, l'art. 12 della medesima legge
regionale,  rilevando  che il comma 1 autorizza il direttore generale
dell'Azienda  ospedaliera  universitaria  «Policlinico»  di  Bari  ad
incrementare  la  dotazione  organica  fino ad un massimo del 12%, al
fine  di  attivare il complesso chirurgico «Asclepios», di potenziare
le  sale  operatorie  per  la  copertura  delle  urgenze,  nonche' di
istituire  e attivare la «Unita' spinale», di potenziare le attivita'
trapiantologiche e di oncoematologia pediatrica.
    Ad  avviso  dell'Avvocatura,  tale previsione, nella parte in cui
non  prevede  che l'atto del direttore generale sia adottato d'intesa
con  il rettore dell'Universita', in conformita' ai criteri stabiliti
nel   protocollo   d'intesa   tra   la   Regione   e   l'Universita',
contrasterebbe con il principio fondamentale in materia di istruzione
e  ricerca  scientifica  posto  dall'art. 5  del  decreto legislativo
21 dicembre  1999,  n. 517  (Disciplina  dei  rapporti  fra  Servizio
sanitario  nazionale  ed  universita',  a norma dell'articolo 6 della
legge  30 novembre  1998,  n. 419),  in tal modo violando l'art. 117,
terzo   comma,   Cost.,   nonche'   l'art. 33  Cost.,  che  riconosce
l'autonomia universitaria, e l'art. 120 Cost.
    I  medesimi rilievi sono svolti anche specificamente in relazione
all'art. 12,  comma 5,  della  legge  regionale  censurata,  il quale
autorizza    il    direttore    generale   dell'Azienda   ospedaliera
universitaria   (ospedali  riuniti)  di  Foggia  ad  incrementare  la
dotazione  organica  fino  al  4%,  senza  prevedere  l'intesa con il
rettore.
    E'  inoltre  impugnato  l'art. 14 della legge regionale n. 12 del
2005  rubricato «Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e
cura  a  carattere  scientifico  "De  Bellis"  e  "Oncologico"»,  per
violazione   dell'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  in  relazione  ai
principi  fondamentali  stabiliti  dal decreto legislativo 16 ottobre
2003,  n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e
cura  a  carattere  scientifico,  a  norma dell'articolo 42, comma 1,
della   legge   16 gennaio   2003,   n. 3),  e  dall'atto  di  intesa
Stato-Regioni   del  1°  luglio  2004,  nonche'  per  violazione  del
principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.
    In  particolare,  i commi 2 e 3 del suddetto art. 14 fisserebbero
una diversa durata del Consiglio di indirizzo e verifica, nonche' del
direttore   scientifico  degli  IRCCS  rispetto  a  quella  stabilita
dall'intesa richiamata.
    I  commi 4  e  9,  nel rimettere, rispettivamente, l'approvazione
dello   schema   contrattuale   del   direttore   scientifico   e  la
determinazione  del  trattamento  economico della stessa in capo alla
Giunta regionale, contrasterebbero con l'art. 5 del d.lgs. n. 288 del
2003,  il quale prevede che il direttore scientifico sia nominato dal
Ministro  della  salute,  sentita  la Regione interessata, e non gia'
dalla stessa Regione.
    Il comma 7, infine, nello stabilire che la gestione commissariale
degli IRCCS regionali (Ospedale Oncologico di Bari e Istituto Saverio
de  Bellis  di  Castellana  Grotte) termina entro trenta giorni dalla
entrata in vigore della legge regionale, contrasterebbe con l'art. 19
del  d.lgs.  n. 288 del 2003, il quale subordina l'applicazione delle
disposizioni dello stesso decreto alla conclusione della procedura di
riconoscimento  del  carattere scientifico degli IRCCS che, per i due
Istituti regionali, sarebbe ancora in corso di definizione.
    3. - Si e' costituita in giudizio la Regione Puglia, la quale ha,
preliminarmente,  eccepito  l'inammissibilita'  delle  censure svolte
dall'Avvocatura  in  relazione al titolo II della legge per «assoluta
oscurita'  e genericita», dal momento che non si comprenderebbe quale
sarebbe  il  rilievo  mosso.  Ne'  il richiamo all'art. 16 del d.lgs.
n. 76  del  2000  fornirebbe chiarimenti, in quanto il ricorrente non
spiegherebbe  sotto  quale profilo tale disposizione sarebbe violata,
di talche' le censure risulterebbero vaghe e generiche.
    Il  ricorrente,  poi, si sarebbe limitato a dedurre la violazione
dell'art. 81 Cost. senza fornire alcuna indicazione in ordine a quale
sarebbe la presunta lesione della disposizione costituzionale.
    Nel merito, la difesa regionale sostiene che l'art. 16 del d.lgs.
n. 76  del  2000,  evocato  quale  parametro interposto asseritamente
violato,  sarebbe inconferente rispetto all'oggetto della censura, in
quanto tale disposizione, al comma 1, consente variazioni di bilancio
a  mezzo  di  provvedimenti  amministrativi purche' autorizzati dalla
legge  regionale  di  bilancio.  Nel  caso  in  esame,  tuttavia, non
verrebbero in considerazione provvedimenti amministrativi, bensi' una
legge  regionale,  e percio' non vi sarebbe ragione di evocare simile
previsione  normativa.  Anche  le  restanti disposizioni dell'art. 16
citato sarebbero del tutto irrilevanti ai fini della controversia.
    Laddove  la censura prospettata nel ricorso dovesse interpretarsi
nel  senso  di  ritenere che le leggi regionali recanti variazioni di
bilancio  dovrebbero  disporre  esclusivamente  tali variazioni, essa
sarebbe  infondata,  dal  momento  che  un tale principio non sarebbe
rinvenibile nell'art. 16 del d.lgs. n. 76 del 2000.
    Per  quanto  attiene all'art. 12 della legge regionale impugnata,
la  difesa  della  Regione  osserva,  innanzitutto,  che, benche' sia
impugnata l'intera disposizione, le censure avrebbero ad oggetto solo
le parti di essa (commi 1 e 5) in cui si autorizza l'incremento della
dotazione   organica,  di  modo  che  la  questione  di  legittimita'
costituzionale    concernente   le   ulteriori   previsioni   sarebbe
inammissibile.
    Nel merito, le questioni sollevate sarebbero infondate.
    Innanzitutto  il  ricorrente  evocherebbe,  ancora  una volta, un
parametro  inconferente. Infatti, l'art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999
prevede  l'intesa  tra il direttore generale dell'azienda ospedaliera
universitaria   e   il   rettore   dell'Universita'   solo   ai  fini
dell'individuazione  nominativa  dei singoli professori e ricercatori
chiamati  a svolgere attivita' assistenziale, mentre nulla dice nella
diversa  ipotesi  disciplinata  dalla  norma  regionale  che riguarda
l'autorizzazione  ad incrementare la provvista dei posti disponibili.
In  ogni  caso,  il  parametro  richiamato sarebbe stato erroneamente
interpretato.
    Insussistente  sarebbe,  poi,  l'asserita violazione dell'art. 33
Cost., dal momento che la previsione non interferirebbe in alcun modo
con  le  prerogative  delle  Universita' in ordine alla copertura dei
posti di ruolo di cui la disposizione impugnata consentirebbe solo un
incremento della dotazione.
    Quanto   alle  censure  svolte  in  relazione  all'art. 14,  esse
sarebbero   innanzitutto  inammissibili,  in  quanto  si  lamenta  la
violazione  dell'atto  di  intesa  del 1° luglio 2004 che, secondo la
giurisprudenza  di  questa  Corte  (sentenza  n. 270  del  2005), non
potrebbe  essere  assunto  a  fonte  di norme interposte e dunque non
potrebbe  fungere  da  parametro. D'altra parte, il d.lgs. n. 288 del
2003 non escluderebbe l'esercizio del potere regionale.
    Nel merito, tali censure sarebbero comunque infondate.
    4.  -  L'Avvocatura  dello  Stato,  in  data  21 marzo  2006,  ha
depositato  un  atto  di  rinuncia parziale al ricorso, limitatamente
alle  censure  riguardanti  l'art. 14 della legge regionale n. 12 del
2005,  in  considerazione della circostanza che, successivamente alla
proposizione  del  ricorso,  la  Regione  Puglia  ha emanato la legge
22 novembre 2005, n. 14, recante «Modificazioni agli articoli 12 e 14
della  legge  regionale  12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2005)», la quale ha
modificato gli artt. 12 e 14 della legge regionale n. 12 del 2005.
    Ritenendo   venute   meno   le   ragioni   poste   a   fondamento
dell'impugnazione  unicamente  con  riguardo  alle  censure svolte in
relazione  all'art. 14,  il  Consiglio  dei ministri ha deliberato la
rinuncia parziale al ricorso.
    5. - In prossimita' dell'udienza, la Regione Puglia ha depositato
una  memoria,  nella quale svolge ulteriori argomentazioni a sostegno
delle proprie difese.
    Innanzitutto, ribadisce l'inammissibilita' della censura proposta
dallo  Stato  avverso  l'intero titolo II della legge regionale n. 12
del  2005, stante l'impossibilita' di ricostruirne la precisa portata
e  cioe'  se  si  contesti il fatto che la Regione avrebbe affiancato
disposizioni   «di   carattere  settoriale»  a  disposizioni  recanti
variazioni  di  bilancio, ovvero il fatto che in una tale legge siano
state  inserite  anche  disposizioni di carattere eterogeneo, ovvero,
ancora,  se  si lamenti il fatto che siano state dettate disposizioni
di carattere settoriale proprio nei settori in concreto disciplinati.
    Inammissibile  sarebbe  altresi' la censura con cui si lamenta la
violazione  dell'art. 81  Cost.,  dal  momento  che essa non viene in
alcun modo argomentata ne' motivata.
    Quanto alla asserita violazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 76 del
2000,  il  ricorrente  non  avrebbe  chiarito  per quale profilo tale
disposizione  sarebbe  stata  disattesa.  In ogni caso, il richiamo a
tale disposizione si rivelerebbe del tutto inconferente.
    Anche  tale  censura  sarebbe  dunque  inammissibile  e  comunque
infondata.  Infatti il suddetto art. 16 non limiterebbe in alcun modo
il  contenuto  delle  leggi  regionali  di  variazione al bilancio, e
neppure circoscriverebbe la possibilita' per il legislatore regionale
di  intervenire,  con  legge,  sul  bilancio  regionale,  come invece
sembrerebbe sostenere l'Avvocatura.
    Il ricorso si fonderebbe, dunque, su un errore di interpretazione
della disposizione statale evocata a parametro interposto.
    La   difesa  regionale  contesta  comunque  che  le  disposizioni
dell'art. 16   del  d.lgs.  n. 76  del  2000  costituiscano  principi
fondamentali  in  materia  di  «armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento  della finanza pubblica», dal momento che, come avrebbe
chiarito    la    giurisprudenza   costituzionale,   non   potrebbero
considerarsi  tali quelle disposizioni che pongano precetti specifici
e  puntuali  ovvero  strumenti  concreti  per  il  raggiungimento  di
determinati obiettivi.
    L'art. 16  del  d.lgs.  n. 76 del 2000, se interpretato nel senso
ipotizzato   dal   ricorso,   detterebbe   in  modo  analitico  norme
direttamente  vincolanti per l'esercizio dei poteri di bilancio delle
Regioni,  ponendosi  in  contrasto  con  l'ampiezza  dei  poteri  che
l'art. 119 Cost. riconosce loro.
    Quanto  alle  censure concernenti l'art. 12 della legge regionale
impugnata, la Regione Puglia ribadisce che, in mancanza di specifiche
argomentazioni,  il  ricorso  sarebbe inammissibile con riguardo alle
disposizioni diverse da quelle contenute nei commi 1 e 5.
    Nel   merito,  la  difesa  regionale  osserva  che  l'intesa  tra
direttore     generale    dell'azienda    ospedaliera    e    rettore
dell'Universita'  cui  si  riferisce  l'art. 5  del d.lgs. n. 517 del
1999,  di  cui l'Avvocatura lamenta la lesione, sarebbe prevista solo
in  ordine  alla  individuazione  nominativa dei singoli professori e
ricercatori   chiamati   a  svolgere  attivita'  assistenziale  nelle
strutture  dell'azienda.  Nulla,  invece,  sarebbe  previsto  per  la
diversa  fattispecie  disciplinata  dalla legge regionale che attiene
alla   autorizzazione   ad   incrementare   la   dotazione   organica
dell'azienda medesima.
    Il parametro evocato sarebbe, pertanto, inconferente.
    Nessuna  lesione  subirebbe  poi l'autonomia universitaria di cui
all'art. 33  Cost.,  dal  momento  che  la disposizione regionale non
interferirebbe con le prerogative dell'Universita' alla quale sarebbe
rimessa   ogni   ulteriore  determinazione  nell'ambito  della  nuova
disponibilita' di posti.
    6. - Nell'imminenza dell'udienza, la Regione Puglia ha depositato
atto di formale accettazione della rinuncia parziale al ricorso.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha proposto ricorso
avverso  la legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda
variazione  al  bilancio  di  previsione  per l'esercizio finanziario
2005),  «con specifico riguardo all'intero titolo II nonche', in modo
particolare,  agli  artt. 12  e 14» della legge, per violazione degli
artt. 117,  terzo comma, 81 e 120 della Costituzione, e «dei principi
fondamentali   della  legislazione  statale  nelle  materie  in  essi
trattate».
    In  particolare,  il  ricorrente  sottopone  a  questa  Corte  le
seguenti questioni di legittimita' costituzionale:
        a) se  l'intero  titolo  II  della legge della Regione Puglia
n. 12  del  2005, recante disposizioni di carattere settoriale «nelle
piu'  svariate  materie»,  violi  l'art. 117,  terzo comma, Cost., in
quanto  si  porrebbe  in  contrasto con i principi fondamentali della
materia  «armonizzazione  dei  bilanci pubblici e coordinamento della
finanza  pubblica»,  ed  in  particolare  con  il  principio  di  cui
all'art. 16  del d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e
norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle
regioni,  in  attuazione  dell'articolo 1,  comma 4,  della  legge 25
giugno 1999, n. 208), nonche' l'art. 81 Cost.;
        b) se  l'art. 12  della medesima legge regionale, nella parte
in  cui  autorizza  il  direttore  generale  dell'Azienda ospedaliera
universitaria  «Policlinico»  di  Bari  ad  incrementare la dotazione
organica fino ad un massimo del 12% e nella parte in cui autorizza il
direttore  generale  dell'Azienda ospedaliera universitaria (ospedali
riuniti)  di Foggia ad incrementare la dotazione organica fino al 4%,
senza  prevedere che tali atti siano adottati d'intesa con il rettore
dell'Universita',  in conformita' ai criteri stabiliti nel protocollo
d'intesa  tra  la  Regione  e  l'Universita', violi l'art. 117, terzo
comma, Cost., poiche' contrasterebbe con il principio fondamentale in
materia  di  istruzione  e  ricerca scientifica posto dall'art. 5 del
d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio
sanitario  nazionale  ed  universita',  a norma dell'articolo 6 della
legge   30 novembre  1998,  n. 419),  nonche'  l'art. 33  Cost.,  che
riconosce l'autonomia universitaria, e l'art. 120 Cost;
        c) se l'art. 14, commi 2 e 3, della medesima legge regionale,
nel fissare una diversa durata del Consiglio di indirizzo e verifica,
nonche'  del  direttore  scientifico  degli  IRCCS  rispetto a quella
stabilita dall'atto di intesa Stato-Regioni del 1° luglio 2004, violi
l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali
posti  dal  d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina
degli  Istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico, a norma
dell'articolo 42,   comma 1,  della  legge  16 gennaio  2003,  n. 3),
nonche'  l'atto  di  intesa  Stato-Regioni  del  1° luglio  2004 e il
principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.
        d) se   l'art. 14,   commi 4   e  9,  della  legge  regionale
impugnata,   nel  rimettere,  rispettivamente,  l'approvazione  dello
schema contrattuale del direttore scientifico e la determinazione del
trattamento  economico  della  stessa  in capo alla Giunta regionale,
violi  l'art. 117,  terzo  comma, Cost., in quanto contrasterebbe con
l'art. 5  del  d.lgs.  n. 288  del  2003,  il  quale  prevede  che il
direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute, sentita
la Regione interessata, e non gia' dalla stessa Regione.
        e) se  l'art. 14,  comma 7,  della  medesima legge regionale,
nello  stabilire  che la gestione commissariale degli IRCCS regionali
termina  entro  trenta  giorni  dalla  entrata  in vigore della legge
stessa,   violi   l'art. 117,   terzo   comma,   Cost.,   in   quanto
contrasterebbe  con  l'art. 19  del  d.lgs. n. 288 del 2003, il quale
subordina l'applicazione delle disposizioni dello stesso decreto alla
conclusione   della   procedura   di   riconoscimento  del  carattere
scientifico  degli  IRCCS  che, per i due Istituti regionali, sarebbe
ancora in corso di definizione.
    2.  - In relazione alle censure concernenti l'art. 14 della legge
della  Regione  Puglia  n. 12  del  2005,  questa  Corte  prende atto
dell'intervenuta   rinuncia   parziale   al   ricorso  ad  opera  del
ricorrente,  alla  quale  ha fatto seguito la formale accettazione da
parte  della  Regione  Puglia,  con  la  conseguenza  che,  ai  sensi
dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale,  deve  essere dichiarata l'estinzione del giudizio in
parte qua.
    3.  -  Le  questioni  sollevate  dal Presidente del Consiglio dei
ministri  avverso  l'intero titolo II della legge regionale impugnata
sono inammissibili.
    La  censura  prospettata  genericamente  in relazione all'art. 81
Cost.  appare  assertiva  e  priva  di  qualunque,  sia  pur  minima,
argomentazione  a  sostegno.  Essa, pertanto, in conformita' a quanto
piu'  volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, non supera
la  soglia  dell'ammissibilita'  (cfr., da ultimo, sentenze n. 51 del
2006 e n. 360 del 2005).
    Quanto  alla  censura  sollevata in relazione all'art. 117, terzo
comma, Cost., l'inammissibilita' si rivela sotto piu' profili.
    Innanzitutto,  l'Avvocatura  evoca  quale  parametro  interposto,
asseritamente leso dalla disposizione regionale, l'art. 16 del d.lgs.
n. 76  del 2000 e lamenta la violazione del principio fondamentale da
esso dettato.
    Tuttavia,  il  ricorrente  omette  di  specificare quale sia tale
principio,  mentre  una  precisazione  in  proposito  deve  ritenersi
necessaria  secondo  quanto  gia'  affermato  da  questa  Corte nella
sentenza  n. 73  del  2004.  Specificazione  che  appare  ancor  piu'
essenziale  dal  momento  che  la disposizione in oggetto presenta un
contenuto eterogeneo. Inoltre, il ricorrente omette di individuare le
ragioni  per cui l'intero Titolo II della legge regionale si porrebbe
in contrasto con l'art. 16 citato, nonche' di svolgere argomentazioni
a sostegno della doglianza.
    Anche  tale  censura,  dunque,  risulta  sostanzialmente oscura e
generica, e pertanto deve essere dichiarata inammissibile.
    4.  -  Quanto  alle  censure  concernenti  l'art. 12  della legge
regionale   impugnata,  deve  essere  accolta,  in  via  preliminare,
l'eccezione  di  inammissibilita'  formulata  dalla Regione Puglia in
relazione  alle  disposizioni  diverse  dai  commi 1 e 5. Il ricorso,
infatti,  contiene  specifiche  argomentazioni  solo in riferimento a
quanto  disposto  nei suddetti commi e, d'altronde, anche la proposta
di impugnazione contenuta nella relazione del Ministro per gli affari
regionali  ed  allegata  alla  delibera  del  Consiglio  dei ministri
riferisce  le  doglianze  del  ricorrente  sull'art. 12  della  legge
regionale in esame ai soli commi 1 e 5.
    Nel  ricorso  viene contestata la violazione dell'art. 117, terzo
comma,  Cost.,  sotto  il  profilo  dell'asserito  contrasto  con  il
principio fondamentale in materia di istruzione e ricerca scientifica
posto  dall'art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999, nonche' dell'art. 33 e
dell'art. 120 Cost.
    Quest'ultima   censura  e'  inammissibile,  in  quanto  priva  di
qualunque  motivazione.  In  ogni caso il riferimento al parametro in
questione   e'   inconferente   rispetto  al  contenuto  delle  norme
impugnate;  ne'  il  richiamo dell'art. 120, secondo comma, Cost., al
principio  di leale collaborazione, potrebbe in alcun modo consentire
di  superare  il  fatto che la disciplina legislativa sottoposta allo
scrutinio  di questa Corte nel caso di specie non ha relazione con la
disciplina del potere sostitutivo straordinario del Governo contenuta
nella richiamata disposizione costituzionale.
    Le rimanenti censure non sono fondate.
    L'art. 12,   comma 1,   della  legge  regionale  n. 12  del  2005
autorizza    il    direttore    generale   dell'Azienda   ospedaliera
universitaria  «Policlinico»  di  Bari  ad  incrementare la dotazione
organica  fino ad un massimo del 12%. Analoga previsione e' contenuta
nel   comma 5   con   riguardo  al  direttore  generale  dell'Azienda
ospedaliera  universitaria  di Foggia, autorizzato ad incrementare la
dotazione organica del 4%.
    Nelle  more  del  giudizio  e'  intervenuta  la  legge  regionale
22 novembre 2005, n. 14, recante «Modificazioni agli articoli 12 e 14
della  legge  regionale  12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2005)», la quale ha
introdotto, nel predetto art. 12, i commi 2-bis, 2-ter e 9-bis, ed ha
sostituito il secondo periodo del comma 9.
    In   particolare,  per  quanto  qui  rileva,  il  comma 2-bis  ha
autorizzato     anche     il    direttore    generale    dell'Azienda
ospedaliero-universitaria  di  Foggia  a  procedere  alla copertura a
tempo   indeterminato  dei  posti  risultanti  dall'incremento  della
dotazione  organica  previsto  dal  comma 5, come gia' disponeva, del
resto,   il   comma 3   per   il   direttore   generale  dell'Azienda
ospedaliero-universitaria di Bari.
    Tali modifiche, tuttavia, non incidono in alcun modo, neppure dal
punto  di  vista sostanziale, sulle disposizioni oggetto di specifica
impugnazione  (ossia  i  commi 1  e 5), con la conseguenza che non si
pone   alcun  problema  di  valutazione  della  rilevanza  dello  ius
superveniens ai fini della decisione del ricorso.
    La  legge regionale n. 12 del 2005 e' solo l'ultima, in ordine di
tempo, di una serie di leggi con cui la Regione Puglia ha autorizzato
le  Aziende  ospedaliero-universitarie  a procedere all'aumento della
dotazione  organica  con  previsioni del tutto analoghe a quelle oggi
oggetto  di  censura  (si  vedano, in tal senso, l'art. 8 della legge
regionale  n. 19 del 2003, e l'art 33, comma 5) della legge regionale
n. 1  del  2005,  e  che  non  risultano essere state impugnate dallo
Stato.
    Il ricorrente sostiene che le disposizioni censurate violerebbero
il  principio fondamentale espresso dall'art. 5 del d.lgs. n. 517 del
1999,  recante  la  disciplina  dei  rapporti  fra Servizio sanitario
nazionale  ed  Universita',  dal  momento che non richiederebbero, ai
fini  della  decisione  in  ordine  all'aumento  dell'organico  delle
Aziende   ospedaliere   universitarie,   l'intesa   con   il  rettore
dell'Universita'.
    Tale  censura,  tuttavia,  evidenzia  un'erronea  interpretazione
della disposizione evocata a parametro interposto.
    Il  richiamato  art. 5  del  d.lgs.  n. 517 del 1999, infatti, al
comma 1,  dispone che «i professori e i ricercatori universitari, che
svolgono  attivita' assistenziale presso le aziende e le strutture di
cui  all'articolo 2  sono individuati con apposito atto del direttore
generale  dell'azienda  di  riferimento  d'intesa  con il rettore, in
conformita'  ai  criteri  stabiliti  nel  protocollo  d'intesa tra la
regione   e   l'universita'  relativi  anche  al  collegamento  della
programmazione   della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  con  la
programmazione   aziendale.   Con   lo   stesso  atto,  e'  stabilita
l'afferenza  dei  singoli  professori  e  ricercatori universitari ai
dipartimenti  di  cui  all'articolo 3, assicurando la coerenza fra il
settore    scientifico-disciplinare    di    inquadramento    e    la
specializzazione    disciplinare    posseduta   e   l'attivita'   del
dipartimento».
    Dal   tenore  letterale  della  disposizione  si  desume  che  la
necessita'  del  raggiungimento di un'intesa tra direttore generale e
rettore  -  da  adottarsi  secondo  i criteri definiti dai protocolli
d'intesa  tra  Regione  ed  Universita' - si riferisce alla specifica
individuazione dei professori e ricercatori universitari che dovranno
essere  destinati  a  svolgere  attivita'  assistenziale  all'interno
dell'azienda  ospedaliera e non gia' alla definizione della dotazione
organica  dell'azienda  stessa  (che semmai puo' essere vincolata dai
protocolli  di intesa fra Regione ed Universita' previsti dall'art. 1
del  d.lgs.  n. 517  del  1999  ai  commi 1  e  2). In altri termini,
l'intesa  e'  richiesta  solo con riguardo all'atto che concretamente
individua il personale universitario che dovra' essere assegnato alla
struttura   sanitaria   e   per  il  quale  si  rende  necessaria  la
partecipazione dell'Universita'.
    In  conclusione, l'art. 12 non viola ne' l'art. 117, terzo comma,
dal  momento  che  non contrasta con il principio evocato nel ricorso
introduttivo del presente giudizio, ne', tanto meno, l'art. 33 Cost.,
poiche'   non  e'  in  grado,  di  per  se',  di  determinare  alcuna
compressione dell'autonomia universitaria.