ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art.2-novies del
decreto legge del 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  16 aprile  1974,  n. 114 (Norme per il miglioramento di
alcuni  trattamenti  previdenziali e assistenziali) - come modificato
dall'art. 2,  comma 3,  del  decreto-legge  1° ottobre  1982, n. 694,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881
(Proroga   della   fiscalizzazione   degli   oneri  sociali  fino  al
30 novembre  1982  e misure di contenimento del disavanzo del settore
previdenziale)  -  e  dell'art. 2  del  decreto legislativo 30 aprile
1997,   n. 184   (Attuazione   della  delega  conferita  dall'art. 1,
comma 39,   della   legge   8 agosto  1995,  n. 335,  in  materia  di
ricongiunzione,  di  riscatto  e  di  prosecuzione volontaria ai fini
pensionistici),  promosso  con  ordinanza  del  3 novembre  2005  dal
Tribunale  di  Padova,  nel  procedimento civile vertente tra Sartori
Oreste  e  l'INPS,  iscritta  al  n. 71 del registro ordinanze 2006 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie
speciale, dell'anno 2006;
    Udito  nella  Camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il giudice
relatore Sabino Cassese.

                          Ritenuto in fatto

    Con ordinanza n. 71 del 3 novembre 2005 il Tribunale di Padova ha
sollevato      questione      di      legittimita'     costituzionale
dell'articolo 2-novies   del   decreto-legge   2 marzo  1974,  n. 30,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 16 aprile 1974, n. 114
(Norme  per  il  miglioramento  di alcuni trattamenti previdenziali e
assistenziali)  -  come  modificato  dall'art. 2,  terzo  comma,  del
decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29 novembre 1982, n. 881 (Proroga della fiscalizzazione
degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure di contenimento
del  disavanzo  del  settore  previdenziale)  - e dell'articolo 2 del
decreto  legislativo  30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega
conferita  dall'articolo 1,  comma 39,  della  legge  8 agosto  1995,
n. 335,  in  materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione
volontaria  ai  fini pensionistici), nella parte in cui non prevedono
la  facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli
studi  presso  l'Accademia  di  belle  arti per gli iscritti al Fondo
pensioni   lavoratori  dipendenti,  quando  il  corso  di  studi  sia
propedeutico  e funzionale allo svolgimento dell'attivita' lavorativa
da   parte   dell'interessato,   per  contrasto  con  l'art. 3  della
Costituzione.
    Sottolinea  il  tribunale remittente che la domanda ha ad oggetto
il  riconoscimento  del  diritto  del  ricorrente,  iscritto al Fondo
pensioni  lavoratori dipendenti, di ottenere il riscatto del corso di
studi   per   il   conseguimento   di   uno  dei  diplomi  rilasciati
dall'Accademia    di    belle    arti,    strumentale   all'esercizio
dell'attivita' lavorativa di restauratore.
    Richiama,  in  proposito,  le pronunce della Corte costituzionale
con   cui   e'  stata  dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 13,   primo   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29 dicembre  1973,  n. 1092 (Approvazione del testo unico
delle  norme  sul  trattamento  di quiescenza dei dipendenti civili e
militari  dello  Stato)  e  dell'art. 2  del  d.lgs. n. 184 del 1997,
«nella  parte  in cui non consentivano il riscatto del trattamento di
quiescenza   dei   dipendenti   civili   e   militari   dello   Stato
corrispondenti   alla  durata  legale  del  corso  di  studi  per  il
conseguimento  di  uno  dei diplomi dell'Accademia di belle arti, nei
casi   in  cui  il  possesso  dei  diplomi  fosse  richiesto  per  lo
svolgimento  di  determinate  funzioni»  (sentenze  n. 52  del 2000 e
n. 535 del 1990).
    Il  Tribunale  di  Padova  richiama, altresi', le ragioni poste a
fondamento delle decisioni della Corte volte, da un lato, a garantire
la  preparazione professionale dei dipendenti, al fine di incentivare
il personale idoneo per formazione e cultura alla realizzazione delle
finalita'  di buon andamento della pubblica amministrazione stabilite
dall'art. 97  Cost.  e,  dall'altro,  a  valorizzare  la finalita' di
promozione    dello   studio   e   dell'accrescimento   del   livello
professionale,   donde   la  progressiva  estensione  dell'ambito  di
applicazione  dell'art. 2-novies  del  decreto-legge  n. 30 del 1974,
convertito  dalla  legge  n. 114  del 1974 (sentenze n. 208 del 1995,
n. 275 del 1993 e n. 27 del 1992).
    Ad  avviso  del  tribunale  remittente, le disposizioni impugnate
violano  l'art. 3  Cost.  poiche'  disciplinano  in  maniera  diversa
situazioni professionali analoghe.
    Sotto  il  profilo  della rilevanza, infine, il tribunale osserva
che l'accoglimento della questione di costituzionalita' comporterebbe
l'accoglimento della domanda proposta nel giudizio principale.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Tribunale  di Padova dubita, in riferimento all'art. 3
della     Costituzione,     della     legittimita'     costituzionale
dell'articolo 2-novies   del   decreto-legge   2 marzo  1974,  n. 30,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 16 aprile 1974, n. 114
(Norme  per  il  miglioramento  di alcuni trattamenti previdenziali e
assistenziali)  -  come  modificato  dall'art. 2,  terzo  comma,  del
decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29 novembre 1982, n. 881 (Proroga della fiscalizzazione
degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure di contenimento
del  disavanzo  del  settore  previdenziale)  - e dell'articolo 2 del
decreto  legislativo  30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega
conferita  dall'articolo 1,  comma 39,  della  legge  8 agosto  1995,
n. 335,  in  materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione
volontaria  ai  fini pensionistici), nella parte in cui non prevedono
la  facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli
studi  presso  l'Accademia  di  belle  arti per gli iscritti al Fondo
pensioni   lavoratori  dipendenti,  quando  il  corso  di  studi  sia
propedeutico  e funzionale allo svolgimento dell'attivita' lavorativa
da parte dell'interessato.
    2. - La questione non e' fondata.
    Le  norme denunciate riconoscono il diritto di riscatto del corso
legale  di  laurea  a  tutti  i  lavoratori privati iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo per
i  lavoratori  autonomi.  Inoltre,  prevedono  la riscattabilita' dei
titoli   universitari  (diploma  universitario,  diploma  di  laurea,
diploma  di  specializzazione  e  dottorato  di  ricerca) individuati
dall'articolo 1  della  legge 19 dicembre 1990, n. 341 (Riforma degli
ordinamenti  didattici  universitari).  In  base  a  tali  norme,  la
sussistenza  del  menzionato  diritto  del lavoratore privato dipende
unicamente  dalla  circostanza  che  la  legge consideri il titolo di
studio  come  riscattabile  presso  l'INPS. Inoltre, per i dipendenti
privati  il  titolo  di  studio non e' necessario per l'immissione in
servizio o la progressione in carriera (sentenza n. 112 del 1996).
    2.1.  -  Diversa  la  posizione  dei  dipendenti  delle pubbliche
amministrazioni.  Per  questi, gli articoli 7 della legge 15 febbraio
1958,  n. 46  (Nuove norme sulle pensioni ordinarie dello Stato) e 13
del  decreto  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione   del  Testo  Unico  delle  norme  sul  trattamento  di
quiescenza  dei dipendenti civili e militari dello Stato), prevedono,
come  «condizione  necessaria» per il riscatto, la strumentalita' dei
titoli  riscattabili  rispetto  all'immissione  in  servizio  o  alla
progressione  in  carriera. Tale strumentalita', come ha riconosciuto
la   Corte,   e'   preordinata   a   garantire  che  la  preparazione
professionale   riceva  «ogni  migliore  considerazione  ai  fini  di
quiescenza»  (sentenza  n. 52  del 2000), sia allo scopo di immettere
nelle carriere direttive personale idoneo per preparazione e cultura,
in  armonia  con  il  principio  di  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, sia al fine di
evitare la penalizzazione dei lavoratori che abbiano dovuto ritardare
l'accesso  alla  carriera  onde  acquisire  il  titolo necessario per
essere  ammessi  all'impiego  (sentenze  n. 112 del 1996 e n. 128 del
1981).
    Alla   luce   di   questi   principi,   la  Corte  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dello stesso art. 2-novies, oggetto
della  presente  censura,  e  di  altre norme che non consentivano la
riscattabilita'  del  periodo corrispondente alla durata dei corsi di
studio per il conseguimento di diplomi riguardanti numerose categorie
professionali,   anche   rispetto   a   uno  dei  diplomi  rilasciati
dall'Accademia  di  belle  arti (sentenze n. 52 del 2000 e n. 535 del
1990).  E'  stato  cosi'  esteso  l'istituto  del riscatto ai diplomi
post-secondari, alla duplice condizione che i corsi di studio abbiano
natura universitaria, pur se di durata inferiore a quella di un corso
di   laurea,  e  che  gli  stessi  siano  richiesti  quale  requisito
necessario per l'immissione o per la progressione in carriera.
    3.  - Il nesso di strumentalita' tra titolo di studio e attivita'
lavorativa  e'  essenziale  al  lavoro  pubblico  per il quale rileva
l'art. 97  Cost., mentre e' estraneo al lavoro privato. Non sussiste,
dunque,    quella    omogeneita'   di   situazioni   che   renderebbe
ingiustificata  la  diversa  regolamentazione adottata in ordine alle
condizioni  che  legittimano  il  diritto  di  riscatto  nel  settore
pubblico rispetto a quello privato (sentenze n. 113 del 2001 e n. 112
del 1996).