IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 370/C/05 R.G. promossa da Morosini Alberto residente in Recanati selettivamente domiciliato a Macerata via Morbiducci n. 43 presso lo studio dell'avv. Marco Cardarelli che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso, ricorrente; Contro Prefettura di Macerata, amministrazione opposta. Visto gli atti del procedimento iscritto al n. 370/C/05 del ruolo generale dell'anno 2005 di questo ufficio e premesso in fatto che: con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 28 dicembre 2005 il sig. Alberto Morosini, come rappresentato e difeso proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dalla Prefettura di Macerata, con il quale veniva disposto il pagamento di sanzione per violazione dell'art. 170, secondo e sesto comma c.d.s., nonche' la confisca del veicolo tg. n. 8N3MS gia' di proprieta' del ricorrente; il ricorrente contestava quanto comminatogli rilevando l'impossibilita' del genitore ad impedire il fatto, la non applicabilita' della solidarieta' passiva prevista dall'art. 196 c.d.s., l'errata quantificazione della sanzione. In ordine alla confisca evidenziava diversi rilievi ed avanzava - in via preliminare - richiesta di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sollevando questione di legittimita' dell'art. 213 c.d.s., cosi' come convertito dal d.l. n. 115/2005 convertito con legge n. 168/2005, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170, 171 c.d.s. Con nota del 30 gennaio 2006, la Prefettura di Macerata inviava il ricorso al Comando della Polizia municipale di Recanati con la delega a rappresentare in giudizio ex art. 205 c.d.s. l'intimata amministrazione. Il Comando delegato depositava atto il 25 marzo 2006, rilevando la validita' di quanto operato. All'udienza di comparizione del 3 aprile 2006 le parti si riportavano ai propri atti, sulla eccezione preliminare il giudicante si riservava mentre, stante la presenza del ricorrente e la richiesta di essere sentito si procedeva in tal senso. Nella detta udienza la difesa del ricorrente depositava deduzioni e copia di ordinanza del G.d.p. di Napoli del 23 dicembre 2005. Osserva in diritto Dalla motivazione dell' impugnato provvedimento amministrativo e' dato rilevare che: il sig. Alberto Morosini rientrato dal servizio notturno in ospedale andava a riposarsi, sapendo che il figlio come di consueto era a scuola. Il ragazzo aderendo ad uno sciopero, rientrato in casa all'insaputa del genitore prendeva il suo motorino provocando quanto oggetto di contestazione; veniva contravvenzionato ai sensi dell'art. 170, secondo e sesto comma del codice della strada con la confisca del ciclomotore. Per chiarezza di esposizione questo giudicante ritiene che la domanda formulata dal ricorrente presenti problemi in ordine al collegamento armonico delle norme inerenti ed il dettato costituzionale. Infatti, l'art. 213 comma 2-sexies c.d.s. introdotto dal d.l. n. 115/2005 convertito dalla legge n. 168/2005, appare confliggente con l'art. 3 e 27 della Costituzione (principio di eguaglianza), sia sotto il profilo della ragionevolezza che della proporzionalita', in quanto a fronte di violazioni identiche, commina la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del mezzo solo ove la violazione commessa riguardi un ciclomotore o motociclo e non anche quando sia commesso utilizzando altro tipo di veicolo (2-sexies). E' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorita' di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonche' la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'art. 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili). Appare condivisibile il rilievo che: nel caso in cui il soggetto trasporti oggetti che sporgono lateralmente rispetto all'asse del veicolo oltre i 50 cm ovvero nel caso in cui il soggetto non tenga regolarmente allacciato il casco si proceda alla confisca del ciclomotore o motoveicolo mentre, cio' non sia previsto nel caso di conducente di un autoveicolo che non allacci le cinture di sicurezza o nel caso in cui trasporti carichi sporgenti oltre i limiti di legge. In entrambi i casi il soggetto, nel primo e' sanzionato pecuniariamente e perde la proprieta' del mezzo che viene forzatamente alienato, nel secondo l'automobilista rischia solo la sanzione pecuniaria. La ratio normativa appare produrre discrimine tra chi circola con ciclomotore o motoveicolo e chi circola in auto, sembra che il conducente di ciclomotore o motoveicolo sia cittadino di serie «b» e l'automobilista di serie «a»; in un caso e' prevista la sanzione accessoria della confisca obbligatoria e nell'altro no, con conseguente disparita' di considerazione tra chi si trova in un caso e chi nell'altro pur commettendo le sostanziali medesime infrazioni. Non vi e', talaltro, proporzione tra l'illecito e la sanzione, in un caso si e' blandi e nell'altro si e' recisi. L'ordinanza di remissione, in atti del G.d.p. di Napoli, su caso analogo, evidenzia alcuni richiami anche a pronunciamenti di codesta eminente Corte che si ritengono condivisibili ed ai quali si fa riferimento anche per quanto concerne l'incongruita' tra la sanzione pecuniaria principale fissata in misura modesta, cui corrisponde, al contrario, una sanzione accessoria notevolmente penalizzante per la liberta' del cittadino, soprattutto se usa il veicolo per motivi inderogabili di lavoro, come nel caso in esame. Appare evidente l'irragionevolezza della norma in ordine alle prescrizioni sanzionatorie come sopra motivato. Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimita' costituzionale: dell'art. 213, comma-sexies, del d.lgs. n. 285/1992 (c.d.s.), introdotto dalla legge di conversione n. 168/2005, con modificazioni al d.l. n. 115/2005, per ritenuto contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170, 171 c.d.s.