IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 370/C/05  R.G.  promossa  da  Morosini  Alberto  residente  in
Recanati  selettivamente  domiciliato a Macerata via Morbiducci n. 43
presso  lo  studio  dell'avv.  Marco  Cardarelli che lo rappresenta e
difende giusta delega in calce al ricorso, ricorrente;
    Contro Prefettura di Macerata, amministrazione opposta.
    Visto gli atti del procedimento iscritto al n. 370/C/05 del ruolo
generale dell'anno 2005 di questo ufficio e premesso in fatto che:
        con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in
data  28 dicembre 2005 il sig. Alberto Morosini, come rappresentato e
difeso  proponeva  opposizione  avverso il provvedimento emesso dalla
Prefettura  di Macerata, con il quale veniva disposto il pagamento di
sanzione  per violazione dell'art. 170, secondo e sesto comma c.d.s.,
nonche'  la  confisca del veicolo tg. n. 8N3MS gia' di proprieta' del
ricorrente;
        il   ricorrente   contestava  quanto  comminatogli  rilevando
l'impossibilita'   del   genitore   ad  impedire  il  fatto,  la  non
applicabilita'  della  solidarieta'  passiva  prevista  dall'art. 196
c.d.s.,  l'errata  quantificazione  della  sanzione.  In  ordine alla
confisca evidenziava diversi rilievi ed avanzava - in via preliminare
-  richiesta  di  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale
sollevando questione di legittimita' dell'art. 213 c.d.s., cosi' come
convertito dal d.l. n. 115/2005 convertito con legge n. 168/2005, con
riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede
la  sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o
motoveicolo  nel  caso  in  cui  il  mezzo  sia  stato  adoperato per
commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169,
commi 2 e 7, 170, 171 c.d.s.
    Con  nota  del 30 gennaio 2006, la Prefettura di Macerata inviava
il  ricorso  al  Comando  della Polizia municipale di Recanati con la
delega  a  rappresentare  in  giudizio  ex art. 205 c.d.s. l'intimata
amministrazione.  Il  Comando  delegato  depositava  atto il 25 marzo
2006,  rilevando  la  validita'  di  quanto  operato.  All'udienza di
comparizione  del  3  aprile  2006  le parti si riportavano ai propri
atti,  sulla eccezione preliminare il giudicante si riservava mentre,
stante la presenza del ricorrente e la richiesta di essere sentito si
procedeva  in tal senso. Nella detta udienza la difesa del ricorrente
depositava deduzioni e copia di ordinanza del G.d.p. di Napoli del 23
dicembre 2005.

                         Osserva in diritto

    Dalla motivazione dell' impugnato provvedimento amministrativo e'
dato rilevare che:
        il  sig.  Alberto Morosini rientrato dal servizio notturno in
ospedale  andava  a riposarsi, sapendo che il figlio come di consueto
era  a scuola. Il ragazzo aderendo ad uno sciopero, rientrato in casa
all'insaputa  del genitore prendeva il suo motorino provocando quanto
oggetto di contestazione;
        veniva  contravvenzionato  ai  sensi dell'art. 170, secondo e
sesto comma del codice della strada con la confisca del ciclomotore.
    Per  chiarezza  di  esposizione  questo giudicante ritiene che la
domanda  formulata  dal  ricorrente  presenti  problemi  in ordine al
collegamento   armonico   delle   norme   inerenti   ed   il  dettato
costituzionale.
    Infatti,  l'art. 213  comma  2-sexies  c.d.s. introdotto dal d.l.
n. 115/2005  convertito  dalla legge n. 168/2005, appare confliggente
con  l'art. 3 e 27 della Costituzione (principio di eguaglianza), sia
sotto  il profilo della ragionevolezza che della proporzionalita', in
quanto   a  fronte  di  violazioni  identiche,  commina  la  sanzione
accessoria   della  confisca  obbligatoria  del  mezzo  solo  ove  la
violazione  commessa  riguardi un ciclomotore o motociclo e non anche
quando  sia commesso utilizzando altro tipo di veicolo (2-sexies). E'
sempre  disposta  la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o
un   motoveicolo   sia  stato  adoperato  per  commettere  una  delle
violazioni  amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170
e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa
o  il  reato  sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che
sia  stato  commesso  da  un  detentore  minorenne. In queste ipotesi
l'autorita'  di  polizia  che  accerta la violazione deve disporre il
sequestro  del  veicolo,  nonche'  la sua rimozione e il trasporto in
apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'art. 214-bis, in
cui  sia  custodito  a  spese  del possessore, anche se proprietario,
secondo  quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in
quanto compatibili). Appare condivisibile il rilievo che: nel caso in
cui  il soggetto trasporti oggetti che sporgono lateralmente rispetto
all'asse del veicolo oltre i 50 cm ovvero nel caso in cui il soggetto
non  tenga  regolarmente allacciato il casco si proceda alla confisca
del  ciclomotore o motoveicolo mentre, cio' non sia previsto nel caso
di  conducente  di  un  autoveicolo  che  non  allacci  le cinture di
sicurezza  o  nel  caso  in  cui  trasporti carichi sporgenti oltre i
limiti  di  legge.  In  entrambi  i  casi  il  soggetto, nel primo e'
sanzionato  pecuniariamente e perde la proprieta' del mezzo che viene
forzatamente  alienato,  nel  secondo l'automobilista rischia solo la
sanzione pecuniaria.
    La ratio normativa appare produrre discrimine tra chi circola con
ciclomotore  o  motoveicolo  e  chi  circola  in  auto, sembra che il
conducente  di ciclomotore o motoveicolo sia cittadino di serie «b» e
l'automobilista  di  serie  «a»;  in  un caso e' prevista la sanzione
accessoria   della   confisca   obbligatoria  e  nell'altro  no,  con
conseguente  disparita' di considerazione tra chi si trova in un caso
e  chi nell'altro pur commettendo le sostanziali medesime infrazioni.
Non  vi e', talaltro, proporzione tra l'illecito e la sanzione, in un
caso  si  e'  blandi  e  nell'altro  si  e'  recisi.  L'ordinanza  di
remissione,  in atti del G.d.p. di Napoli, su caso analogo, evidenzia
alcuni  richiami anche a pronunciamenti di codesta eminente Corte che
si  ritengono  condivisibili  ed ai quali si fa riferimento anche per
quanto  concerne l'incongruita' tra la sanzione pecuniaria principale
fissata  in  misura  modesta,  cui  corrisponde,  al  contrario,  una
sanzione  accessoria  notevolmente  penalizzante  per la liberta' del
cittadino,  soprattutto  se usa il veicolo per motivi inderogabili di
lavoro, come nel caso in esame.
    Appare  evidente  l'irragionevolezza  della  norma in ordine alle
prescrizioni sanzionatorie come sopra motivato.
    Ritenuta  la  rilevanza  e la non manifesta infondatezza, solleva
questione di legittimita' costituzionale:
        dell'art. 213, comma-sexies, del d.lgs. n. 285/1992 (c.d.s.),
introdotto  dalla legge di conversione n. 168/2005, con modificazioni
al  d.l.  n. 115/2005,  per  ritenuto  contrasto con gli artt. 3 e 27
della  Costituzione  della  Repubblica  italiana,  nella parte in cui
prevede  la  sanzione  accessoria  della  confisca  obbligatoria  del
ciclomotore  o  motoveicolo  nel  caso  in  cui  il  mezzo  sia stato
adoperato  per  commettere una delle violazioni amministrative di cui
agli artt. 169, commi 2 e 7, 170, 171 c.d.s.