ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 2,
lettera  c)  della  legge  della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste
20 giugno   1996,   n. 12  (Legge  regionale  in  materia  di  lavori
pubblici),  nel  testo  modificato  dall'art. 25  della  legge  della
Regione   Valle   d'Aosta/Vallee   d'Aoste   5 agosto   2005,   n. 19
(Modificazioni  alla  legge  regionale 20 giugno 1996, n. 12 -- legge
regionale in materia di lavori pubblici -- da ultimo modificata dalla
legge  regionale  20 gennaio  2005,  n. 1),  promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4 novembre 2005,
depositato  in  cancelleria  il 14 novembre 2005 ed iscritto al n. 91
del registro ricorsi 2005.
    Visto  l'atto  di costituzione della Regione Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  7 novembre  2006  il  giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del
Consiglio  dei ministri e l'avvocato Giovanni Guzzetta per la Regione
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale dello Stato, con ricorso notificato
in  data  4 novembre  2005,  depositato il successivo 14 novembre, ha
promosso  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 della
legge della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 5 agosto 2005, n. 19
(Modificazioni  alla  legge  regionale 20 giugno 1996, n. 12 -- legge
regionale in materia di lavori pubblici -- da ultimo modificata dalla
legge  regionale  20 gennaio  2005,  n. 1), in riferimento all'art. 2
della  legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale
per  la  Valle  d'Aosta),  agli  artt. 3, 97, 117, primo comma, della
Costituzione, «in relazione ai principi del Trattato CEE sulla tutela
della  concorrenza,  sulla  libera  circolazione  e sulla liberta' di
stabilimento»  (di  cui  agli  artt. 2,  3,  4,  39  e seguenti, 81 e
seguenti del Trattato CEE) ed all'art. 120 della Costituzione.
    2.  -  Il  ricorrente  premette  che  la  disposizione  impugnata
sostituisce  l'art. 26  della  legge  regionale 20 giugno 1996, n. 12
(Legge  regionale  in  materia  di  lavori pubblici) e stabilisce una
nuova  e  completa  disciplina  per l'affidamento dei lavori pubblici
regionali   mediante   procedura   ristretta.  Tale  disposizione  e'
censurata nella parte in cui dispone che, qualora, per gli appalti di
valore  pari  o inferiore alla soglia di 1. 200.000 euro, i candidati
qualificati  siano  in  numero superiore a quello previsto dal bando,
fra  i  criteri  ai quali l'amministrazione appaltante deve attenersi
per operare la selezione di ingresso dei due terzi dei candidati alla
licitazione vi e' quello della «migliore idoneita' di localizzazione,
determinata  in  base  tanto  al  valore assoluto tanto all'incidenza
percentuale  sull'organico  del  concorrente del numero di dipendenti
iscritti  presso  la sede regionale della cassa edile ovvero, ove non
tenuti   all'obbligo   della  predetta  iscrizione,  presso  la  sede
regionale dell'INPS nell'anno antecedente quello di pubblicazione del
bando  di  gara».  Cosi'  disponendo,  secondo la difesa erariale, la
norma censurata: violerebbe il limite del rispetto della Costituzione
e  degli obblighi internazionali, che l'art. 2 dello statuto speciale
per  la Valle d'Aosta impone alla potesta' legislativa primaria della
Regione  in  materia  di  «lavori  pubblici  di interesse regionale»;
determinerebbe  un trattamento differenziato ratione loci, creando di
fatto   una   barriera  discriminatoria  a  danno  dei  soggetti  non
localizzati  nel  territorio  regionale,  in  palese contrasto con il
principio  della  parita' di trattamento di situazioni identiche e di
uniformita'  di  disciplina  e  di  trattamento  nei  confronti degli
operatori economici su tutto il territorio nazionale; contrasterebbe,
infine,  anche  con  il principio di imparzialita', efficienza e buon
andamento  della  pubblica amministrazione, non rispondendo ad alcuna
esigenza tecnica o di concorrenzialita'.
    3.   -   Nel   giudizio   si   e'  costituita  la  Regione  Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  in persona del Presidente pro-tempore della
Giunta   regionale,   chiedendo   che  la  questione  sia  dichiarata
inammissibile ovvero infondata.
    In  via  preliminare,  la  Regione  eccepisce  che  il ricorso e'
inammissibile,   in   primo   luogo,   per   erronea   individuazione
dell'oggetto, essendo indicata, nell'epigrafe del ricorso, come pure,
ripetutamente,   nel  corso  della  motivazione  dello  stesso,  come
disposizione  impugnata  l'art. 26  della  legge  regionale n. 19 del
2005,  inerente alla procedura negoziata, in luogo dell'art. 25 della
medesima  legge  regionale,  recante  invece la contestata disciplina
della  cosiddetta  procedura  ristretta. Il ricorso sarebbe, inoltre,
inammissibile sotto altri profili: per insufficienza ed incompletezza
della  motivazione,  dal  momento che, mentre nelle conclusioni dello
stesso  si  chiede  la  caducazione  dell'intero  art. 25 della legge
regionale   n. 19   del  2005,  la  motivazione  risulterebbe  invece
incentrata  esclusivamente  su censure indirizzate ad una parte assai
limitata  di  tale  disposizione  e cioe' alla lettera c) del secondo
comma  della  stessa  disposizione; infine, per difetto di attualita'
dell'interesse  a  ricorrere, limitandosi la disposizione censurata a
rinviare ad un atto successivo (deliberazione della Giunta regionale)
la  determinazione delle modalita' di attribuzione dei punteggi sulla
base dei criteri individuati dalla legge.
    Nel  merito,  la  Regione  sostiene  che il ricorso e' infondato,
considerato   che   il   censurato   criterio   della  «idoneita'  di
localizzazione», lungi dal determinare una barriera discriminatoria a
danno   dei   soggetti  non  localizzati  nel  territorio  regionale,
costituisce,   piuttosto,   criterio   funzionale   a  consentire  la
valutazione   della  capacita'  effettiva  dell'impresa  di  svolgere
l'appalto  in  loco,  ossia  di  trasferire  ivi  beni e personale se
necessario,  a  nulla  rilevando  ove  il concorrente abbia la sede e
quale sia la sua nazionalita'.
    4.   -   All'udienza   pubblica  le  parti  hanno  insistito  per
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle memorie scritte.

                       Considerato in diritto

    1. - La questione di legittimita' costituzionale, promossa in via
principale  dal  Presidente  del Consiglio dei ministri nei confronti
della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste con il ricorso indicato in
epigrafe,  ha ad oggetto l'art. 25 della legge della medesima Regione
5 agosto  2005,  n. 19  (Modificazioni alla legge regionale 20 giugno
1996,  n. 12  -  legge  regionale  in materia di lavori pubblici - da
ultimo  modificata  dalla  legge  regionale  20 gennaio  2005, n. 1),
impugnato  per  violazione  dell'art. 2  della  legge  costituzionale
26 febbraio 1948 n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e degli
artt. 3, 97, 117, primo comma, e 120 della Costituzione.
    La  disposizione  censurata  stabilisce  che, nell'affidamento di
lavori  pubblici di interesse regionale mediante procedura ristretta,
qualora, per gli appalti di valore pari o inferiore alla soglia di 1.
200.000  euro,  i  candidati  qualificati siano in numero superiore a
quello  previsto  dal bando, fra i criteri ai quali l'amministrazione
appaltante  deve  attenersi  per operare la selezione di ingresso dei
due  terzi  dei  candidati  alla  licitazione,  vi  e'  quello  della
«migliore  idoneita'  di localizzazione, determinata in base tanto al
valore  assoluto  tanto  all'incidenza  percentuale sull'organico del
concorrente   del  numero  di  dipendenti  iscritti  presso  la  sede
regionale  della cassa edile ovvero, ove non tenuti all'obbligo della
predetta  iscrizione,  presso  la  sede regionale dell'INPS nell'anno
antecedente quello di pubblicazione del bando di gara».
    Tale  norma,  secondo  il  ricorrente, sarebbe costituzionalmente
illegittima,  in  quanto  determinerebbe un trattamento differenziato
ratione  loci,  creando di fatto una barriera discriminatoria a danno
dei  soggetti non localizzati nel territorio regionale, in violazione
del  limite generale del rispetto della Costituzione e degli obblighi
internazionali   posto  dallo  statuto  speciale  in  relazione  alla
competenza legislativa regionale primaria ivi riconosciuta in materia
di  «lavori  pubblici di interesse regionale». Inoltre, violerebbe il
principio  della  parita'  di  trattamento  di situazioni identiche e
della  uniformita' di disciplina e di trattamento nei confronti degli
operatori  economici  su  tutto  il  territorio nazionale, nonche' il
principio   di  imparzialita',  efficienza  e  buon  andamento  della
pubblica amministrazione.
    2.  --  In  linea  preliminare,  occorre valutare le eccezioni di
inammissibilita'  del  ricorso  sollevate dalla Regione resistente in
relazione  alla  dedotta  erronea  individuazione  dell'oggetto delle
censure,   alla   pretesa   insufficienza   ed   incompletezza  della
motivazione  ed  al  ritenuto  difetto di attualita' dell'interesse a
ricorrere.
    Dette eccezioni non sono fondate.
    Dal  tenore letterale del ricorso si desume, infatti, chiaramente
che  la norma oggetto delle censure e' non gia' l'art. 26 della legge
regionale  n. 19  del  2005,  erroneamente  evocato nell'epigrafe del
ricorso ed inerente alla cosiddetta procedura negoziata, ma l'art. 25
della  medesima  legge regionale, nella parte in cui ha introdotto il
comma  2,  lettera  c)  nell'art. 26  della legge regionale n. 12 del
1996, che contiene la disciplina della cosiddetta procedura ristretta
per  l'affidamento  dei  lavori  pubblici  di  interesse regionale di
valore  inferiore  o pari a 1. 200.000 euro, disciplina alla quale si
riferiscono tutte le censure.
    Del  pari  emerge  dalla  motivazione  del ricorso che le censure
sollevate  nei  confronti  del predetto art. 25 della legge regionale
n. 19  del  2005 hanno ad oggetto la disposizione nella sola parte in
cui  individua il criterio della migliore localizzazione territoriale
fra  i criteri di selezione dei candidati da ammettere alla procedura
ristretta, ove siano superiori al numero indicato dal bando.
    Infondata  risulta  altresi' l'eccezione di difetto di attualita'
dell'interesse  a ricorrere. Il criterio della «migliore idoneita' di
localizzazione»,  oggetto  di contestazione, e' infatti espressamente
indicato   dalla   norma   censurata   come   uno   dei  criteri  che
l'amministrazione  appaltante  e'  tenuta ad applicare per operare la
selezione dei candidati da ammettere alla procedura ristretta.
    3.  -  Nel  merito,  la  questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 25  della  legge  regionale  n. 19  del 2005 e' fondata, in
riferimento  all'art. 2  dello statuto speciale per la Valle d'Aosta,
nonche' agli artt. 3, 97 e 120 della Costituzione.
    Questa   Corte   ha   gia'   avuto  occasione  di  affermare  che
«discriminare  le imprese sulla base di un elemento di localizzazione
territoriale»  contrasta con il principio di eguaglianza, nonche' con
il  principio  in  base  al  quale  la  regione  «non  puo'  adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle  persone  e  delle cose fra le regioni» e «non puo' limitare il
diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio
nazionale la loro professione, impiego o lavoro» (art. 120, secondo e
terzo  comma, della Costituzione) (sentenza n. 207 del 2001). Da tale
principio,  «che  vincola anche le Regioni a statuto speciale», e che
piu'  volte  e' stato ritenuto applicabile all'esercizio di attivita'
professionali  ed economiche (sentenze n. 6 del 1956, n. 13 del 1961,
n. 168  del  1987,  n. 372 del 1989, n. 362 del 1998), discende anche
«il  divieto  per  i  legislatori  regionali di frapporre barriere di
carattere   protezionistico  alla  prestazione,  nel  proprio  ambito
territoriale,  di  servizi  di  carattere imprenditoriale da parte di
soggetti   ubicati   in  qualsiasi  parte  del  territorio  nazionale
(nonche',   in   base   ai  principi  comunitari  sulla  liberta'  di
prestazione  dei  servizi,  in  qualsiasi paese dell'Unione europea)»
(sentenza n. 207 del 2001).
    Nella  specie,  la  norma  censurata  individua, fra i criteri di
selezione  dei  due  terzi  dei candidati da ammettere alla procedura
ristretta   per   l'affidamento  dei  lavori  pubblici  di  interesse
regionale,  selezione  necessaria  al fine di rispettare il numero di
candidati  indicato  nel bando, anche quello della migliore idoneita'
di   localizzazione,  determinata  sia  in  valore  assoluto  sia  in
relazione  all'organico,  cioe'  come  rapporto  tra numero totale di
dipendenti  e  numero di dipendenti iscritti presso la sede regionale
della  cassa  edile. In tal modo, dunque, la norma stabilisce proprio
una   «condizione  rivolta  a  frapporre  barriere  all'ingresso  nel
territorio regionale, in qualita' di soggetti appaltatori, di imprese
provenienti da altre aree e prive di legami stabili con il territorio
medesimo»  (sentenza  n. 207  del  2001).  Questa  condizione  non e'
infatti  fondata  su  alcuna  ragione  tecnica,  ne'  puo'  ritenersi
ragionevolmente  giustificabile  in  nome  dell'efficienza e del buon
andamento dell'amministrazione, in quanto e' «ben possibile che anche
imprese  aventi  sede  e  organizzazione stabile fuori del territorio
regionale  possiedano i requisiti tecnico-organizzativi necessari - e
richiesti  dalla  normativa  e  dai  bandi  di  gara - per assicurare
un'efficiente esecuzione degli appalti» ed a nulla rileva il richiamo
agli  eventuali maggiori costi che tali imprese dovrebbero sostenere,
poiche'  gli altri criteri di scelta del contraente individuati dalla
legge  «consentono  comunque  all'amministrazione  di  assicurarsi le
prestazioni  alle condizioni per essa piu' convenienti anche sotto il
profilo economico» (sentenza n. 207 del 2001).
    Va,    pertanto,   dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 26,  comma 2, lettera c) della legge regionale 12 del 1996,
come  modificato  dall'art. 25  della legge regionale n. 19 del 2005,
nella parte in cui introduce il criterio della «migliore idoneita' di
localizzazione»,  fra  i  criteri  di  selezione  di  due  terzi  dei
candidati  ammessi  alla  procedura  ristretta  per  l'affidamento di
lavori pubblici di importo pari o inferiore a 1. 200.000 euro.
    Restano   assorbiti   gli  ulteriori  profili  di  illegittimita'
costituzionale prospettati dal ricorrente.