ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 19 della
legge  della  Provincia  autonoma  di Bolzano 18 novembre 2005, n. 10
(Modifiche  di  leggi  provinciali  nei  settori lavoro, urbanistica,
assistenza,   sanita',   mobilita',   foreste   e   demanio  e  altre
disposizioni),  promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri  notificato il 19 gennaio 2006, depositato in cancelleria il
successivo 28 gennaio ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 2006.
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  5 dicembre  2006  il  giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Udito  l'avvocato  dello  Stato Paolo Cosentino per il Presidente
del  Consiglio  dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e
Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con ricorso notificato il 19 gennaio 2006 e depositato nella
cancelleria   della  Corte  costituzionale  il  28 gennaio  2006,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  questione di
legittimita'  costituzionale degli articoli 17 e 19 della legge della
Provincia  autonoma  di Bolzano 18 novembre 2005, n. 10 (Modifiche di
leggi   provinciali  nei  settori  lavoro,  urbanistica,  assistenza,
sanita',   mobilita',   foreste  e  demanio  e  altre  disposizioni),
assumendone  il  contrasto  con  gli articoli 117, terzo comma, della
Costituzione,  e  9,  primo comma, numero 10), dello statuto speciale
per  il  Trentino-Alto Adige, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670,  nonche'  con  i  principi  fondamentali  della  legislazione
statale.
    Ad  avviso  del  ricorrente,  le  norme  impugnate eccedono dalla
competenza  concorrente  attribuita  alla  Provincia  in  materia  di
sanita'  dall'art. 9, primo comma, numero 10), dello statuto speciale
e,  per  altro  verso,  dalla  competenza  concorrente  in materia di
professioni,  prevista  per le Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo
comma,  della  Costituzione,  ed  estesa, ai sensi dell'art. 10 della
legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, quale forma di autonomia
piu'   ampia,  alla  Provincia  autonoma,  in  assenza  di  specifica
attribuzione statutaria.
    In  particolare,  il denunciato art. 17, nel novellare il comma 7
dell'art. 12-bis  della  legge  provinciale  5 marzo  2001,  n. 7,  e
successive modifiche, fisserebbe requisiti di accesso alle qualifiche
di  direttore  tecnico-assistenziale  e  di dirigente infermieristico
(frequenza  di  un corso organizzato dalla stessa Provincia ovvero da
un  istituto  pubblico o privato riconosciuto in Italia o all'estero;
possesso,   per  l'incarico  di  dirigente  infermieristico,  di  una
comprovata esperienza professionale di almeno sei anni nella medesima
funzione,  nonche'  di  un'esperienza  professionale di coordinamento
almeno  biennale  per  l'incarico di direttore tecnico-assistenziale)
diversi  ed  ulteriori  rispetto  a  quelli  predeterminati a livello
nazionale.
    Esso   si   porrebbe   pertanto   in  contrasto  con  i  principi
fondamentali ricavabili dalla normativa statale vigente nella materia
sopra  indicata,  di  cui  all'art. 15-septies del d.lgs. 30 dicembre
1992,  n. 502, e agli artt. 5 e 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251.
La  suddetta  normativa di principio prevede infatti che ai ruoli del
Servizio sanitario nazionale possano accedere i candidati in possesso
di predefiniti requisiti di esperienza e qualificazione professionale
ovvero di una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica    desumibile    dalla    formazione    universitaria   e
post-universitaria.   Ne   deriverebbe,   ad  avviso  dell'Avvocatura
erariale,  che  la  disposizione impugnata sarebbe costituzionalmente
illegittima, perche' attribuirebbe, in maniera arbitraria, il diritto
al  conferimento degli incarichi dirigenziali in questione a soggetti
privi dei requisiti stabiliti dalla normativa statale.
    Costituzionalmente  illegittimo  sarebbe altresi' l'art. 19 della
legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2005.
    La  norma  denunciata,  nell'aggiungere  l'art. 73-ter alla legge
provinciale  5 marzo  2001, n. 7, istituisce il profilo professionale
sanitario  del  massaggiatore/massofisioterapista,  rimettendo ad una
determinazione  della Giunta provinciale la definizione dei contenuti
e   della   durata   della   relativa   formazione   e   riconoscendo
l'equipollenza  tra il titolo di massaggiatore/massofisioterapista ed
altri titoli acquisiti in Italia o all'estero.
    Secondo  il  ricorrente,  tale  disposizione eccederebbe i limiti
della  competenza  attribuita,  per  estensione, dall'art. 117, terzo
comma,  della  Costituzione  alla  Provincia  autonoma  nella materia
concorrente  delle  professioni,  ed in particolare delle professioni
sanitarie.
    Il  ricorrente  richiama  la  giurisprudenza di questa Corte - in
particolare,  le  sentenze  n. 353 del 2003, n. 319, n. 355, n. 405 e
n. 424  del  2005  -  che  ha affermato la riserva in capo allo Stato
dell'individuazione delle figure professionali e dei relativi profili
ed  ordinamenti  didattici.  Tale principio, osserva l'Avvocatura, si
applicherebbe  anche  alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome,  la'  dove  le  stesse,  come  e'  il  caso della Provincia
autonoma  di  Bolzano,  non  abbiano  riconosciute  dallo  statuto di
autonomia  competenze  legislative  piu' ampie di quelle previste dal
novellato art. 117 della Costituzione.
    In  assenza  della  previa  individuazione, da parte dello Stato,
della  figura  professionale  di massaggiatore/ massofisioterapista e
della   definizione   dei  contenuti  e  dei  requisiti  culturali  e
tecnico-professionali  afferenti  la qualifica, sarebbe precluso alla
Provincia ogni potere in ordine all'organizzazione ed alla tenuta dei
corsi  di  formazione  professionale, previsti dal comma 2 del citato
art. 73-ter,    introdotto   dall'impugnato   art. 19   della   legge
provinciale. Ne' varrebbe considerare che la materia della formazione
professionale  e'  di  competenza  esclusiva della Provincia ai sensi
dell'art. 8,  primo  comma,  numero  29),  dello statuto speciale, in
quanto  tale attivita' formativa sarebbe finalizzata all'acquisizione
di        una        qualifica,        quella        appunto       di
massaggiatore/massofisioterapista,  non  prevista  dallo  Stato.  Del
resto,  il  successivo  comma 3  del medesimo art. 73-ter fa espresso
riferimento  al  rilascio  di  diplomi  o  attestati  di qualifica di
massaggiatore/massofisioterapista  (e  non gia' di semplici attestati
di  frequenza)  rilevanti «ai fini dell'esercizio professionale nelle
strutture   sanitarie   e  limitatamente  all'ambito  del  territorio
provinciale».
    In  particolare - rileva l'Avvocatura - la disposizione contenuta
nel  comma 3  dell'art. 73-ter, nel riconoscere l'equipollenza tra il
titolo  di  massaggiatore/massofisioterapista  ed  i  titoli analoghi
acquisiti  dal  1°  gennaio 1996 in Italia o all'estero, conferirebbe
alla  Provincia  una  prerogativa  che invece l'ordinamento giuridico
attribuisce  in  via  esclusiva allo Stato, da un lato prevedendo che
l'istituzione   di   nuovi   titoli   professionali   e   l'eventuale
equipollenza  degli  stessi  avvenga  in  modo  uniforme  su tutto il
territorio  nazionale  e,  dall'altro, attribuendo al Ministero della
salute la competenza circa il riconoscimento dei titoli di formazione
professionale  sanitaria  acquisiti  nella Comunita' europea (art. 11
del  d.lgs.  27 gennaio  1992,  n. 115, e art. 13 del d.lgs. 2 maggio
1994,  n. 319).  Inoltre  la  disposizione denunciata, nel sancire la
validita'  dei  titoli  acquisiti  al  termine  dei corsi provinciali
iniziati  a  partire  dal  1°  gennaio  1996 in Italia, violerebbe il
principio  fondamentale  dettato in materia dall'art. 6, comma 3, del
d.lgs. n. 502 del 1992, il quale, nel prevedere che la formazione del
personale  sanitario  infermieristico, tecnico e della riabilitazione
avvenga  esclusivamente  con  corsi  di  livello  universitario e con
tirocinio pratico da svolgersi in sede ospedaliera, determinerebbe la
soppressione   dei   corsi   di   formazione  destinati  alle  figure
professionali non ancora individuate dal Ministero della salute.
    2.  -  Nel  giudizio  dinanzi  a questa Corte si e' costituita la
Provincia   autonoma   di  Bolzano,  chiedendo  che  il  ricorso  del
Presidente del Consiglio dei ministri sia respinto, con dichiarazione
di inammissibilita' o di non fondatezza delle questioni.
    In  ordine alla questione avente ad oggetto l'art. 17 della legge
provinciale  n. 10  del 2005, la resistente ricorda che, in base allo
statuto  speciale,  la  Provincia  autonoma ha competenza legislativa
esclusiva  in  materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del
personale  ad  essi  addetto»  (art. 8,  primo  comma, numero 1) e di
«addestramento  e  formazione  professionale»  (art. 8,  primo comma,
numero  29),  ed  ha competenza legislativa concorrente in materia di
«igiene   e   sanita',   ivi   compresa   l'assistenza  sanitaria  ed
ospedaliera»  (art. 9,  primo  comma,  numero 10). Inoltre la Regione
Trentino-Alto  Adige ha competenza primaria in materia di ordinamento
degli  enti sanitari ed ospedalieri, competenza che la Regione stessa
ha  delegato, per il rispettivo ambito territoriale, alle Province di
Trento  e  di  Bolzano.  Sempre  in  base  allo statuto (art. 16), la
Provincia  autonoma di Bolzano e' titolare anche delle corrispondenti
competenze amministrative.
    Le suddette competenze - osserva la resistente - sono nella piena
disponibilita'    della    Provincia   autonoma   anche   in   virtu'
dell'intervenuta   emanazione  delle  relative  norme  di  attuazione
statutaria,  onde gia' da molti anni la Provincia ha potuto istituire
ed  organicamente  disciplinare i relativi servizi, ed in particolare
un  efficiente  Servizio  sanitario  provinciale.  Tra  tali norme di
attuazione,  nella memoria di costituzione si ricordano: gli artt. 1,
2,   5   e  6  del  d.P.R.  1° novembre  1973,  n. 689,  in  tema  di
addestramento  e formazione professionale; gli artt. 2 e 5 del d.P.R.
28 marzo 1975, n. 474 (e successive modificazioni), e gli artt. 5 e 6
del  d.P.R.  26 gennaio 1980, n. 197, in materia di igiene e sanita';
infine, l'art. 4, comma 1, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.
    La  resistente fa presente che alla Provincia autonoma di Bolzano
spetta  disciplinare  e  organizzare  in  via autonoma i corsi per il
personale sanitario. Tale principio e' stato affermato dalla sentenza
n. 316  del  1993, con la quale e' stato dichiarato che la competenza
della  Provincia  abbraccia  anche  la  formazione  professionale dei
medici (nel caso di specie dichiarando che spetta ad essa, e non allo
Stato,  disciplinare  per  la  Provincia  autonoma di Bolzano i corsi
biennali   di   formazione   specifica   in   medicina  generale),  e
successivamente  ribadito dalla sentenza n. 406 del 1991. La sentenza
n. 352  del  1998,  in  particolare,  ha  affermato che non spetta al
Ministro della sanita' disciplinare con proprio regolamento gli esami
di  idoneita'  del  personale  sanitario  direttivo organizzati nella
Provincia   autonoma   di   Bolzano,   essendo   cio'  di  competenza
provinciale.
    La  norma  impugnata  concerne  corsi  ed esami nella materia del
personale     direttivo    sanitario    (nella    specie    direttore
tecnico-assistenziale  e  dirigente  infermieristico).  La  Provincia
autonoma  di  Bolzano - si sostiene - e' competente ad organizzare in
tale  materia corsi di formazione anche con esame finale. Pertanto la
resistente  afferma  di  non  comprendere  in  che  cosa  consista il
contrasto  con  la legislazione statale, la quale prevede appunto che
tali  incarichi  debbano  essere  ricoperti da persone di particolare
specializzazione  professionale.  Il  fatto  di organizzare corsi per
preparare  il  personale  alle attivita' dirigenziali rientrerebbe da
sempre nelle competenze provinciali.
    Non  varrebbe, quindi, fare riferimento alla legge costituzionale
n. 3 del 2001, la quale, tutt'al contrario, all'art. 10, precisa che,
sino  all'adeguamento  dei  rispettivi statuti, le disposizioni della
legge  costituzionale si applicano alle Regioni a statuto speciale ed
alle  Province  autonome  di Trento e di Bolzano solo per le parti in
cui  prevedono  forme  di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia'
attribuite.
    Quanto  alla  censura  avente  ad  oggetto  l'art. 19 della legge
provinciale  n. 10  del  2005,  per  la resistente non rileverebbe il
dictum  della  sentenza  n. 353  del  2003,  in  quanto tale sentenza
riguarda  una  legge  di una Regione a statuto ordinario e non di una
Provincia  ad  autonomia  differenziata.  Alla  Provincia autonoma di
Bolzano  - si sostiene - non si applica l'art. 6, comma 3, del d.lgs.
n. 502  del  1992,  perche'  qui  si  versa  in materia di competenza
provinciale  e  quindi,  ai  sensi  dell'art. 19  dello stesso d.lgs.
n. 502  del 1992, la Provincia autonoma di Bolzano non deve osservare
i  principi  in  esso contenuti. L'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502
del  1992 prevede, infatti, una serie di regolamenti ministeriali per
disciplinare  la  formazione  del  personale  sanitario,  i quali non
sarebbero  ammissibili  di  fronte  alle  competenze  provinciali  in
materia (sentenze n. 352 del 1998 e n. 204 del 1991).
    Ne'  varrebbe  sostenere  che  alla Provincia autonoma di Bolzano
sarebbe  precluso  istituire  dei  corsi per conseguire il diploma di
massaggiatore/massofisioterapista  per  il solo fatto che tale figura
professionale  non  e'  prevista dallo Stato. Alla Provincia autonoma
non  potrebbe  essere  negata  la  competenza  a  legiferare  in tale
materia.   Lo  Stato  potrebbe  semmai  affermare  che  la  normativa
provinciale  e'  in  contrasto con i principi fondamentali desumibili
dalla propria legislazione; ma non potrebbe riservare a se stesso una
parte  della  materia  come  appunto  l'istituzione  di  nuove figure
professionali.  In  tale materia, nulla e' lasciato alla legislazione
esclusiva  dello  Stato:  quindi  alla  Provincia autonoma di Bolzano
spetta  la  competenza  di  legiferare  in  ogni ambito della materia
«professioni»,  anche  in  quella  dell'istituzione  di  nuove figure
professionali, non essendo tale materia riservata allo Stato ai sensi
dell'art. 117,  secondo  comma, della Costituzione. In altri termini,
l'art. 19   della   legge  impugnata  non  potrebbe  essere  ritenuto
costituzionalmente  illegittimo  per  il  solo fatto che lo Stato non
avrebbe previsto alcun albo per i massaggiatori/massofisioterapisti.
    In  secondo  luogo, i principi fondamentali non potrebbero essere
desunti  dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, che non si
applica  alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano in forza dell'art. 19
dello stesso decreto legislativo. In materia di principi fondamentali
vige  la  riserva  di  legge: pertanto non sarebbe lecito desumere la
violazione  di  principi  fondamentali  qualora  la  legge  rinvii  a
regolamenti,  come fa l'art. 3-octies del d.lgs. n. 502 del 1992, che
affida   a  regolamenti  ministeriali  l'individuazione  dei  profili
professionali   dell'area   sociosanitaria   a  elevata  integrazione
sanitaria, in quanto in materia di competenza concorrente lo Stato e'
sprovvisto di potesta' regolamentare.
    Ne'  varrebbe  sostenere  che  l'individuazione  della figura del
massaggiatore/massofisioterapista  sarebbe  di  competenza  esclusiva
dello Stato, essendo pacifico che tale attivita' viene esercitata sia
in  Italia  che  all'estero e che esistono dappertutto, sia in Italia
che   all'estero,   corsi  di  estetica  e  corsi  di  formazione  di
massaggiatori/  massofisioterapisti,  tanto  piu'  che  la  Provincia
autonoma   ha   competenza   primaria   in   materia   di  formazione
professionale e che, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 197 del 1980,
spetta  alla  Provincia il potere non solo di organizzare i corsi, ma
anche  di  rilasciare attestati di frequenza e titoli abilitativi, in
particolare  per le professioni sanitarie. Alla competenza in materia
si  ricollegherebbe  pure  la  competenza circa il riconoscimento dei
titoli   di   formazione   professionale  sanitaria  acquisiti  nella
Comunita'   europea,   attribuita   alla  Provincia  specificatamente
dall'art. 6 del d.P.R. n. 197 del 1980.
    3.  -  In  prossimita'  dell'udienza,  la  Provincia  autonoma di
Bolzano ha depositato una memoria illustrativa.
    In  ordine alla questione avente ad oggetto l'art. 17 della legge
provinciale    n. 10   del   2005,   la   resistente   osserva   che,
successivamente   alla  proposizione  del  ricorso,  la  disposizione
impugnata e' stata interamente sostituita dall'art. 9, comma 1, della
legge  della  Provincia  autonoma di Bolzano 2 ottobre 2006, n. 9. Lo
ius  superveniens  ha  modificato  interamente  la materia: pertanto,
dovrebbe essere dichiarata cessata la materia del contendere.
    In   subordine,  nella  memoria  si  ribadiscono  le  ragioni  di
infondatezza  gia'  enunciate nell'atto di costituzione. La Provincia
autonoma  ritiene  di  essere  autorizzata ad organizzare un corso in
tecniche   organizzative  e  manageriali  in  ambito  sanitario,  con
superamento  di  un  esame  finale che da' diritto a partecipare alla
selezione   del   dirigente  tecnico-assistenziale  e  del  dirigente
infermieristico,  e  ad  ammettere  alla  selezione  coloro che hanno
frequentato  un  corso con superamento di esame finale organizzato da
un istituto pubblico e privato riconosciuto in Italia o all'estero.
    In   particolare   si  fa  presente  che  la  disciplina  di  cui
all'art. 5,  terzo  comma,  del  d.P.R.  n. 689  del  1973,  aggiunto
dall'art. 3  del  d.lgs.  16 marzo  1992,  n. 267, avrebbe fornito un
solido  fondamento  alla  legge  provinciale  26 ottobre 1993, n. 18,
istitutiva  della Scuola superiore di sanita'. Detta Scuola, deputata
alla  formazione  infermieristica,  ostetrica, sanitaria tecnica e di
riabilitazione,   e'   abilitata,   in   base   all'art. 11-ter   del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, a rilasciare diplomi equiparati
ai diplomi universitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della
legge  19 novembre  1990,  n. 341, ai fini dell'iscrizione negli albi
professionali.
    Osserva  la  Provincia  autonoma  che  comunque  il  ricorso  non
chiarisce  in che cosa consisterebbe il contrasto con la legislazione
statale. La doglianza relativa all'asserita violazione di principi in
tema  di  requisiti  di  esperienza  e  qualificazione  professionale
sarebbe  del  tutto  generica, sia perche' avanzata in riferimento ad
articoli  di legge e di decreto legislativo molto estesi e complessi,
senza alcuna specificazione di principi, desumibili da tali articoli;
sia perche' nel ricorso non vi sarebbe traccia alcuna di una doverosa
considerazione  della  normativa  di  attuazione statutaria, la quale
disciplina  ampiamente  la  materia  dell'organizzazione  sanitaria e
della  formazione  sanitaria  nella  Provincia  di  Bolzano.  Di  qui
l'inammissibilita',  in questa parte, del ricorso, in quanto generico
ed immotivato.
    Anche  con riferimento alla questione avente ad oggetto l'art. 19
della legge provinciale n. 10 del 2005, la Provincia ribadisce quanto
affermato nell'atto di costituzione, sostenendo che - alla luce delle
previsioni  contenute  nella  normativa di attuazione statutaria - ad
essa spetta il potere di istituire il profilo professionale sanitario
del massaggiatore/massofisioterapista, di disciplinarne la formazione
e  di  riconoscere  equipollenti  i diplomi o attestati di qualifiche
professionali  analoghe a quelle di massaggiatore/massofisioterapista
acquisite in Italia o all'estero.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Le  questioni di legittimita' costituzionale sollevate dal
Presidente del Consiglio dei ministri investono l'art. 17 e l'art. 19
della  legge  della  Provincia  autonoma di Bolzano 18 novembre 2005,
n. 10   (Modifiche   di   leggi   provinciali   nei  settori  lavoro,
urbanistica,  assistenza,  sanita',  mobilita',  foreste  e demanio e
altre disposizioni).
    1.1.  -  L'art. 17  -  nel sostituire il comma 7 dell'art. 12-bis
della  legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante il riordinamento
del   Servizio  sanitario  provinciale  -  concerne  il  conferimento
dell'incarico  di  direttore  tecnico-assistenziale  e  di  dirigente
infermieristico.  Alla  relativa  selezione  sono ammessi «coloro che
sono  in  possesso  dei  requisiti previsti dalla vigente normativa e
coloro  che  hanno  frequentato un corso, organizzato dalla Provincia
autonoma  di Bolzano o da un istituto pubblico o privato riconosciuto
in  Italia o all'estero, in tecniche organizzative e manageriali, con
superamento   di  un  esame  finale.  Alla  prima  selezione  per  il
conferimento dell'incarico di dirigente infermieristico sono altresi'
ammessi  coloro  che  possono  dimostrare  una  comprovata esperienza
professionale  di  almeno  sei  anni  nella  medesima  funzione.  Per
l'accesso   alla  selezione  per  il  conferimento  dell'incarico  di
direttore  tecnico-assistenziale  e'  richiesta inoltre un'esperienza
professionale di coordinamento almeno biennale».
    Il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri  ritiene  questa
disposizione  eccedente  dalla competenza concorrente attribuita alla
Provincia in materia di sanita' dall'art. 9, primo comma, numero 10),
dello statuto speciale, giacche' fisserebbe requisiti di accesso alle
qualifiche   di   direttore   tecnico-assistenziale  e  di  dirigente
infermieristico  (frequenza  di  un  corso  organizzato  dalla stessa
Provincia  ovvero  da  un istituto pubblico o privato riconosciuto in
Italia   o   all'estero;   possesso,   per  l'incarico  di  dirigente
infermieristico, di una comprovata esperienza professionale di almeno
sei   anni   nella   medesima   funzione,  nonche'  di  un'esperienza
professionale  di  coordinamento  almeno  biennale  per l'incarico di
direttore  tecnico-assistenziale)  diversi  ed  ulteriori  rispetto a
quelli predeterminati a livello nazionale. Pertanto, essa si porrebbe
in    contrasto    con    i    principi    fondamentali    ricavabili
dall'art. 15-septies  del  d.lgs.  30 dicembre  1992, n. 502, e dagli
artt. 5  e  6  della  legge  10 agosto 2000, n. 251, in base ai quali
l'accesso  a tali incarichi sarebbe riservato a candidati in possesso
di predefiniti requisiti di esperienza e qualificazione professionale
ovvero di una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica    desumibile    dalla    formazione    universitaria   e
post-universitaria.
    1.2.  -  L'impugnato  art.  19  della legge provinciale n. 10 del
2005,  nell'inserire  l'art.  73-ter  della legge provinciale 5 marzo
2001,   n. 7,  istituisce  il  profilo  professionale  sanitario  del
massaggiatore/massofisioterapista, rimette ad una deliberazione della
Giunta  provinciale,  da  pubblicarsi  nel Bollettino Ufficiale della
Regione,  la disciplina dei contenuti e della durata della formazione
di   tale  figura  e,  ai  fini  dell'esercizio  professionale  nelle
strutture   sanitarie   e  limitatamente  all'ambito  del  territorio
provinciale,  considera  equipollenti  a quelli ottenuti in base alla
nuova  disciplina  «i diplomi o attestati di qualifiche professionali
analoghe  a quelle di massaggiatore/massofisioterapista», acquisite a
partire dal 1° gennaio 1996 in Italia o all'estero.
    Ad  avviso del ricorrente, la disposizione denunciata eccederebbe
dalla  competenza concorrente in materia di professioni, prevista per
le  Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
ed   estesa,   ai   sensi  dell'art. 10  della  legge  costituzionale
18 ottobre  2001,  n. 3,  quale  forma  di autonomia piu' ampia, alla
Provincia autonoma, in assenza di specifica attribuzione statutaria.
    2.   -  Successivamente  alla  proposizione  della  questione  di
legittimita'  costituzionale,  l'art. 9,  comma 1,  della legge della
Provincia  autonoma  di  Bolzano 2 ottobre  2006, n. 9 (Modifiche del
riordinamento  del  Servizio  sanitario  provinciale),  ha sostituito
l'art. 12-bis  della  legge provinciale n. 7 del 2001, il cui comma 7
era  stato  a sua volta sostituito dall'impugnato art. 17 della legge
provinciale n. 10 del 2005.
    Il  nuovo art. 12-bis della legge provinciale n. 7 del 2001, come
risultante  a  seguito  della legge provinciale n. 9 del 2006, mentre
per  il  direttore tecnico-assistenziale detta una disciplina diversa
rispetto a quella oggetto di impugnativa (richiedendo, al comma 1, il
possesso  della  laurea  magistrale  delle  professioni  sanitarie  e
un'esperienza  professionale  di  almeno  cinque  anni),  prevede, al
comma 6,  che  «L'incarico  di  dirigente tecnico-assistenziale viene
conferito  in  base a una pubblica selezione, alla quale sono ammessi
sia  coloro  che  sono  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla
rispettiva  normativa  sia  coloro  che  hanno  frequentato un corso,
organizzato  dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano o da un istituto
pubblico  o  privato riconosciuto in Italia o all'estero, in tecniche
organizzative  e  manageriali in ambito sanitario, con superamento di
un esame finale».
    Limitatamente alla figura del dirigente tecnico-assistenziale (il
quale,  avendo la funzione di organizzazione e gestione del personale
infermieristico,    nonche'    del    personale    tecnico-sanitario,
riabilitativo, della prevenzione e del personale ausiliario e tecnico
addetto  all'assistenza,  assume  le  stesse  funzioni  in precedenza
devolute   al   dirigente  infermieristico),  la  nuova  disposizione
sostituisce  il denunciato art. 17, riproducendone tuttavia il testo,
salvo  lievi  variazioni  formali  e  l'esclusione di ogni disciplina
della prima selezione per il conferimento dell'incarico.
    Si impone, pertanto, in forza del principio di effettivita' della
tutela  delle  parti  nei  giudizi in via di azione, il trasferimento
della   questione   alla  norma  che,  sebbene  portata  da  un  atto
legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel
suo  immutato contenuto precettivo (sentenze n. 533 del 2002 e n. 286
del 2004).
    Nei limiti suindicati, non puo' pertanto accogliersi la richiesta
della  Provincia autonoma di declaratoria di cessazione della materia
del contendere.
    2.1.  -  Una volta chiarito che lo scrutinio di questa Corte deve
avere  ad  oggetto  l'art. 12-bis,  comma 6,  della legge provinciale
5 marzo  2001, n. 7 - nel testo risultante dalla sostituzione operata
dall'art. 9, comma 1, della legge provinciale 2 ottobre 2006, n. 9 -,
occorre  esaminare  l'eccezione  di inammissibilita', sollevata dalla
resistente, in ragione della ritenuta genericita' ed indeterminatezza
delle  norme  interposte e dell'omessa considerazione della normativa
di attuazione statutaria.
    L'eccezione e' infondata.
    Il ricorrente, infatti, non si limita ad evocare, quale parametro
interposto,  gli artt. 15-septies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
e  5  e  6  della  legge  10 agosto  2000,  n. 251,  ma  svolge anche
argomentazioni  a  sostegno della doglianza ed individua il principio
fondamentale  dettato  da  tali  disposizioni,  del  quale lamenta la
violazione:  principio  consistente  nella  necessita'  di  riservare
l'accesso   alla  qualifica  di  dirigente  nei  ruoli  del  Servizio
sanitario  a  candidati  in  possesso  di  predefiniti  requisiti  di
esperienza  e  di  specializzazione  professionale,  desumibili dalla
formazione universitaria e post-universitaria.
    Inoltre,  il  ricorso introduttivo prospetta l'incompetenza della
Provincia  autonoma  in  riferimento  all'art. 9, primo comma, numero
10), dello statuto speciale: e tanto basta perche' la questione abbia
ingresso.
    2.2.  -  La  risoluzione  della  questione come sopra individuata
presuppone  che,  in via preliminare, si identifichi la materia nella
quale la norma impugnata si colloca.
    Tale  materia  deve  essere  individuata nella «sanita», ai sensi
dell'art. 9,  primo  comma, numero 10), dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
    Rileva,   infatti,   la   stretta   inerenza  che  la  disciplina
dell'accesso  alla  dirigenza  professionale  del  Servizio sanitario
provinciale  presenta  con  le  condizioni  per  la  fruizione  delle
prestazioni rese agli utenti, essendo queste ultime dipendenti, sotto
molteplici  aspetti, dalla professionalita' e dall'impegno di tutti i
sanitari  addetti  ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono
una posizione apicale (si veda la sentenza n. 181 del 2006).
    Deve  pertanto  escludersi che vengano in considerazione i titoli
di  legittimazione legislativa indicati dalla resistente, concernenti
l'«ordinamento  degli  enti  sanitari  ed ospedalieri» (art. 4, primo
comma,   numero   7,   dello   statuto,   in  rapporto  all'art. 16),
l'«ordinamento  degli  uffici  provinciali  e  del  personale ad essi
addetto»  (art. 8,  primo  comma,  numero  1)  e  l'«addestramento  e
formazione professionale» (art. 8, primo comma, numero 29).
    2.3. - La dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione
ostetrica e' disciplinata dalla legge statale 10 agosto 2000, n. 251.
In  particolare,  l'art. 6  di quest'ultima legge - il quale reca una
norma  che enuncia un principio fondamentale della materia - prevede,
a  regime, che alla dirigenza infermieristica si accede con requisiti
analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio
sanitario  nazionale  di  cui all'art. 26 del d.lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29  (ora  art. 26  del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), ossia con il
possesso  del  relativo diploma di laurea e di un'esperienza maturata
in   anni   di   servizio   effettivo  corrispondente  alla  medesima
professionalita'  prestato  in enti del Servizio sanitario o in altre
pubbliche amministrazioni.
    La norma provinciale viola l'indicato principio fondamentale.
    Essa  infatti  consente  l'accesso alla pubblica selezione per il
conferimento dell'incarico di dirigente tecnico-assistenziale anche a
coloro   che,   privi   di  laurea  e  del  requisito  di  esperienza
professionale,   hanno   frequentato   un  corso,  organizzato  dalla
Provincia  autonoma  di  Bolzano  o da un istituto pubblico o privato
riconosciuto  in  Italia  o  all'estero,  in tecniche organizzative e
manageriali in ambito sanitario, superando il relativo esame finale.
    Ne'   la   deroga   a  quel  principio  puo'  trovare  fondamento
giustificativo   nella   previsione   -  contenuta  nel  terzo  comma
dell'art. 5  del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente
addestramento  e  formazione professionale), aggiunto dall'art. 3 del
d.lgs.  16 marzo  1992,  n. 267  -  che  attribuisce alle Province la
competenza  ad  attivare  e  gestire  corsi  di  studio  orientati al
conseguimento   della   formazione   richiesta   da  specifiche  aree
professionali,  e  a  rilasciare, al termine di tali corsi, attestati
(equiparati, per effetto dell'art. 11-ter del decreto-legge 21 aprile
1995,  n. 120,  convertito,  con modificazioni, nella legge 21 giugno
1995,  n. 236,  ai  diplomi  di  cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
della  legge 19 novembre 1990, n. 341) che abilitano all'esercizio di
un'attivita'  professionale in corrispondenza alle norme comunitarie.
Difatti,  la speciale competenza della Provincia autonoma ad attivare
corsi  e  di rilasciare diplomi con effetto equipollente vale ai fini
dell'iscrizione  negli  albi  professionali (e non per l'accesso alla
dirigenza  nel  Servizio  sanitario  provinciale)  e  limitatamente a
quelle  attivita'  professionali  per  il cui esercizio l'ordinamento
richiede  il  diploma  universitario  (non quando la legge - come nel
caso del dirigente infermieristico - richiede il diploma di laurea).
    Il  comma 6 dell'art. 12-bis della legge della Provincia autonoma
di  Bolzano 5 marzo  2001, n. 7, deve, pertanto, in parte qua, essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo.
    3.  -  La  questione relativa all'art. 19 della legge provinciale
n. 10 del 2005 e' fondata.
    Detto   articolo,  che  ha  inserito  l'art. 73-ter  della  legge
provinciale  n. 7  del  2001,  istituisce  il  profilo  professionale
sanitario  del  massaggiatore/massofisioterapista,  rimettendo ad una
deliberazione  della Giunta provinciale la disciplina dei contenuti e
della  durata  della  formazione  di  tale  figura  e  stabilendo  le
equipollenze   ai  fini  dell'esercizio  di  tale  professione  nelle
strutture   sanitarie   e  limitatamente  all'ambito  del  territorio
provinciale.
    La norma denunciata disciplina una specifica figura professionale
sanitaria,   regolandone   le   modalita'   di   accesso   attraverso
l'istituzione  e  l'organizzazione di appositi corsi o l'equipollenza
di diplomi o attestati rilasciati per figure professionali analoghe e
cosi' incidendo sul relativo ordinamento didattico.
    L'impianto  generale,  il contenuto e lo scopo del citato art. 19
inducono  a  ritenere che il suo oggetto debba essere ricondotto, non
alla  materia  dell'  «addestramento  e  formazione  professionale» -
devoluta   alla   competenza  legislativa  primaria  della  Provincia
autonoma ai sensi dell'art. 8, primo comma, numero 29), dello statuto
speciale  -, ma a quella delle «professioni», ed in particolare delle
professioni sanitarie.
    L'art. 117,  terzo  comma, della Costituzione, include la materia
delle  professioni  tra  quelle  oggetto  di  competenza  legislativa
concorrente.  La  stessa  norma,  prevedendo  forme di autonomia piu'
ampie  rispetto  a quelle gia' attribuite dalla normativa statutaria,
si applica anche alle Province autonome.
    Questa  Corte  ha  piu'  volte affermato che, nella materia delle
«professioni»,   debbono   ritenersi   riservate   allo   Stato   sia
l'individuazione  delle  figure professionali, con i relativi profili
ed  ordinamenti  didattici (sentenze n. 40 del 2006, n. 424, n. 355 e
n. 319  del  2005),  sia  la  disciplina  dei  titoli  necessari  per
l'esercizio   delle  professioni  (sentenza  n. 153  del  2006),  sia
l'istituzione di nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 355
del 2005).
    La  norma  impugnata  -  che tale limite non ha rispettato - deve
percio' essere dichiarata costituzionalmente illegittima.