ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 937 codice
della  navigazione  promosso  con  ordinanza  del  10 maggio 2006 dal
Tribunale  di  Roma  nel  procedimento  civile  vertente tra Fabrizio
Fabbri  e  Alitalia  s.p.a. iscritta al n. 302 del registro ordinanze
2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª
serie speciale, dell'anno 2006;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 gennaio 2007 il giudice
relatore Luigi Mazzella;
    Ritenuto   che,  con  ordinanza  emessa  il  10 maggio  2006,  il
Tribunale   di   Roma   ha   sollevato   questione   di  legittimita'
costituzionale,   in   riferimento   all'art. 3  della  Costituzione,
dell'art. 937  del  regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione
del  testo  definitivo  del codice della navigazione), nella parte in
cui   tale   norma  consente  il  decorso  del  termine  biennale  di
prescrizione  dei  diritti  derivanti  dal  contratto  di  lavoro del
personale  di  volo  dal  giorno dello sbarco nel luogo di assunzione
successivamente alla cessazione o risoluzione del rapporto di lavoro,
anche laddove quest'ultimo sia assistito dalla cosiddetta «stabilita'
reale»  ex  art. 18  della legge 20 maggio 1970, n. 300, (Norme sulla
tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei  lavoratori, della liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento);
        che,  come  riferisce  il  rimettente, l'Alitalia Linee Aeree
Italiane S.p.A., nel costituirsi in giudizio contro un dipendente che
l'aveva  convenuta per ottenere il riconoscimento di varie differenze
retributive maturate nel corso degli anni, aveva eccepito la parziale
estinzione  per  prescrizione  dei  crediti  azionati, denunciando al
contempo  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 937  del codice
della  navigazione,  il  quale  prevede  che  i diritti derivanti dal
contratto  di  lavoro al personale di volo si prescrivono col decorso
del  termine  di  due  anni  dal  giorno  dello  sbarco  nel luogo di
assunzione,  successivamente  alla  cessazione o alla risoluzione del
rapporto;
        che,  osserva  il  giudice  a  quo,  a  differenza  di quanto
previsto per gli altri crediti di lavoro per effetto degli interventi
di questa Corte (sentenze n. 63 del 1966 e n. 174 del 1972), la norma
censurata  non  consente il decorso della prescrizione in costanza di
rapporto,  finanche  quando  questo  sia  assistito  dalla cosiddetta
«stabilita'  reale»  di  cui  all'art. 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300  e  successive  modifiche;  norma ormai applicabile anche alle
imprese  di  navigazione  aerea, per effetto della sentenza n. 41 del
1991 di questa Corte;
        che  secondo  il  rimettente,  nel nuovo quadro normativo, la
disposizione  impugnata  sarebbe priva di ragionevole giustificazione
e,  quindi,  lesiva  del  principio  costituzionale  di  uguaglianza,
rispetto ai dipendenti delle imprese diverse da quelle di navigazione
aerea,  per  i  quali  il  termine prescrizionale decorre in corso di
rapporto;
        che  e'  intervenuto  nel  giudizio  di  costituzionalita' il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, eccependo l'inammissibilita'
delle  questioni  per difetto di motivazione sulla rilevanza, nonche'
l'infondatezza delle stesse;
    Considerato  che  questa  Corte, con sentenza n. 354 del 2006, ha
gia'  avuto  modo di chiarire, in relazione a identica questione, che
in  caso  di rapporto di lavoro con il personale di volo assistito da
tutela  reale, la decorrenza della prescrizione dei crediti a partire
dalla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  e non in costanza dello
stesso non comporta violazione del principio di ragionevolezza ne' di
quello  di  eguaglianza,  poiche' la ratio della norma non affonda le
sue   radici   nella   tutela  del  lavoratore  contro  il  metus  di
licenziamento, ma in alcune caratteristiche tipiche del contratto con
il  personale  di  volo,  connesse al momento genetico del rapporto e
alle   modalita'   di   erogazione   della   prestazione  lavorativa;
caratteristiche  che  unicamente giustificano le differenze di regime
rispetto al lavoro comune;
        che,  in  particolare,  con  la  disposizione  censurata,  il
legislatore  del  1942  ha  inteso  dare rilievo ad una situazione di
particolare  difficolta'  di  esercizio  del  diritto, dipendente dal
frequente   allontanamento   del   lavoratore  aeronautico  dal  foro
competente,   in  cio'  non  discostandosi  dal  principio  contenuto
nell'art. 2935 cod. civ;
        che    la   questione   deve   pertanto   essere   dichiarata
manifestamente  infondata,  non  risultando profili diversi o aspetti
ulteriori   rispetto   a   quelli  gia'  valutati  con  la  pronuncia
richiamata;
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.