ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 8,
lettera a),  del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni
urgenti  in  materia  di  legalizzazione  del  lavoro  irregolare  di
extracomunitari),   convertito,   con   modificazioni,   dalla  legge
9 ottobre  2002,  n. 222,  promosso dal Tribunale di Pisa sul ricorso
proposto  da  L.  A.  contro la Prefettura di Pisa, con ordinanza del
23 ottobre  2003,  iscritta  al  n. 219 del registro ordinanze 2006 e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  - 1ª serie
speciale - n. 28 dell'anno 2006.
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 24 gennaio 2007 il giudice
relatore Francesco Amirante.
    Ritenuto  che,  nel corso di un giudizio promosso da un cittadino
extracomunitario   avverso   il  decreto  prefettizio  di  espulsione
coattiva  dal  territorio  nazionale  emesso  in  seguito  al rigetto
dell'istanza  di  legalizzazione  presentata dal datore di lavoro, il
Tribunale  di  Pisa,  con  ordinanza del 23 ottobre 2003 (pervenuta a
questa   Corte  il  10 giugno 2006),  ha  sollevato,  in  riferimento
all'art. 3    della    Costituzione,    questione   di   legittimita'
costituzionale   dell'art. 1,   comma 8,   lettera a),   della  legge
9 ottobre  2002,  n. 222  (recte: del decreto-legge 9 settembre 2002,
n. 195,  recante  «Disposizioni  urgenti in materia di legalizzazione
del   lavoro   irregolare   di   extracomunitari»,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9 ottobre 2002, n. 222), nella parte in
cui  esclude  dalla  legalizzazione del lavoro irregolare i cittadini
extracomunitari nei cui confronti non possa essere disposta la revoca
di   un   precedente  provvedimento  di  espulsione,  in  quanto  per
l'esecuzione  di  tale  atto e' stato previsto l'accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica;
        che,  nella  specie,  il  ricorrente  era stato in precedenza
espulso con accompagnamento alla frontiera per essere entrato ed aver
soggiornato  clandestinamente  nel  territorio  nazionale  senza aver
spontaneamente  adempiuto all'intimazione contenuta nel provvedimento
di espulsione;
        che  il  giudice  remittente,  dopo  aver  precisato di dover
incidentalmente    vagliare    (ai    fini    della   sua   eventuale
disapplicazione)   la   legittimita'  del  provvedimento  di  rigetto
dell'istanza  di  legalizzazione in argomento, che rappresenta l'atto
presupposto rispetto a quello oggetto dell'impugnazione, osserva come
entrambi  i  suddetti  provvedimenti  costituiscano mera applicazione
della disposizione censurata;
        che,  nel merito, il Giudice a quo sottolinea che la norma in
esame  si  pone  in  contrasto  con  il  principio di uguaglianza, in
quanto,  del  tutto irragionevolmente, esclude dalla regolarizzazione
coloro  i  quali, senza essere pericolosi per la sicurezza pubblica e
senza aver riportato condanne penali, si trovano nella condizione del
ricorrente e non, invece, quanti, pur essendo stati destinatari di un
provvedimento  espulsivo  per  i  medesimi  motivi,  non  sono  stati
accompagnati   coattivamente  alla  frontiera  per  mere  circostanze
casuali;
        che,  quanto alla rilevanza, il Tribunale di Pisa osserva che
l'esito  del  ricorso pendente dipende dall'accoglimento o meno della
presente questione.
    Considerato  che  il  Tribunale  di  Pisa  dubita, in riferimento
all'art. 3  Cost.,  della  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,
comma 8,  lettera a),  del  decreto-legge  9 settembre  2002,  n. 195
(Disposizioni   urgenti  in  materia  di  legalizzazione  del  lavoro
irregolare  di extracomunitari), convertito, con modificazioni, dalla
legge  9 ottobre  2002,  n. 222,  nella  parte  in  cui esclude dalla
legalizzazione  del lavoro irregolare i cittadini extracomunitari nei
cui  confronti  non  possa essere disposta la revoca di un precedente
provvedimento  di espulsione, in quanto per l'esecuzione di tale atto
e'  stato  previsto  l'accompagnamento  alla  frontiera a mezzo della
forza pubblica;
        che  questa  Corte,  investita  della medesima questione oggi
proposta  dal  Giudice  remittente,  l'ha  dichiarata non fondata con
sentenza n. 206 del 2006;
        che  nella  richiamata pronuncia - dopo aver evidenziato come
la  disposizione  censurata  si  riferisca  alla  legalizzazione  dei
rapporti di lavoro intrattenuti da cittadini extracomunitari in epoca
antecedente  l'entrata  in vigore della legge 30 luglio 2002, n. 189,
la  quale  ha  sensibilmente modificato la disciplina dell'espulsione
amministrativa - si e' affermato che, in riferimento a tale pregresso
quadro   normativo,  l'espulsione  amministrativa  veniva  di  regola
eseguita con intimazione all'interessato ad abbandonare il territorio
dello  Stato  e  non tramite accompagnamento coattivo alla frontiera,
sicche'  questa  seconda  modalita'  di  esecuzione, correlata non «a
lievi  irregolarita'  amministrative ma alla situazione di coloro che
avessero  gia' dimostrato la pervicace volonta' di rimanere in Italia
in  una  posizione di irregolarita», non irragionevolmente implica il
divieto di sanatoria della relativa posizione di lavoro;
        che  il  Tribunale  di  Pisa  non sottopone alla Corte alcuna
argomentazione diversa ed ulteriore rispetto a quelle gia' scrutinate
nella menzionata decisione;
        che  la  presente questione, pertanto, deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.