ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547,
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2006),  promosso  con  ordinanza  del  27 marzo 2006 dal Tribunale di
Torino  nel  procedimento  a  carico  di P.C.A. ed altro, iscritta al
n. 350  del  registro  ordinanze  2006  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 24 gennaio 2007 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
    Ritenuto  che,  nel corso di un procedimento penale, il Tribunale
di  Torino,  sezione  distaccata  di Susa, con ordinanza del 27 marzo
2006,   ha   sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3  e  25  della
Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 547,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2006),  il  quale  prevede  che per le violazioni di cui
all'art. 110,  comma 9,  del  regio  decreto  18  giugno 1931, n. 773
(Approvazione  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza),
commesse  in  data  antecedente  all'entrata  in  vigore della citata
legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni
stesse;
        che  il  rimettente  premette  che l'art. 1, comma 543, della
legge  n. 266  del  2005 ha trasformato in illecito amministrativo le
fattispecie  gia'  configurate come reato dall'art. 110, comma 9, del
r.d.  n. 773  del  1931, ivi compresa quella contestata agli imputati
nel giudizio a quo;
        che,  tuttavia,  ai sensi dell'art. 1, comma 547, della legge
n. 266  del  2005,  le  violazioni poste in essere anteriormente alla
data  di entrata in vigore della stessa legge rimangono soggette alla
disciplina previgente;
        che il giudice a quo deduce il contrasto di tale disposizione
transitoria  con  gli  artt. 3 e 25 della Costituzione, assumendo che
«il  permanere  della  rilevanza penale [...] delle condotte commesse
anteriormente  al 1° gennaio 2006 costituisce elemento di evidente ed
inammissibile  discordanza  con  il  diverso  trattamento riservato a
coloro  che  abbiano commesso il fatto dopo l'entrata in vigore della
legge»;
        che,  ad  avviso  del  rimettente,  venuto  meno il disvalore
penale   e   la  riprovazione  sociale  per  le  violazioni  indicate
dall'art. 110  del  r.d.  n. 773 del 1931, non sussistono ragionevoli
motivi che giustifichino l'ultrattivita' della norma incriminatrice;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   chiedendo   di  dichiarare  la  questione  inammissibile  o,
comunque, manifestamente infondata.
    Considerato  che  il  Tribunale  di Torino, sezione distaccata di
Susa,  dubita,  in  riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione,
della legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), in forza
del  quale, per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del regio
decreto  18  giugno 1931,  n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi   di   pubblica   sicurezza),   commesse  in  data  antecedente
all'entrata   in   vigore   della   citata  legge,  si  applicano  le
disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse;
        che, successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 110,
comma 9,  del  r.d.  n. 773 del 1931 - norma oggetto della disciplina
transitoria  censurata  -  e' stato sostituito dall'art. 1, comma 86,
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2007);
        che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo per
un  nuovo  esame  della rilevanza della questione alla luce dello ius
superveniens.