ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 171, commi 2 e
3,  e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1,
lettera  c),  numero  2,  del  decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la funzionalita' di
settori  della  pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla
relativa  legge  di  conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada),
promossi  con ordinanze del 17 gennaio, del 20 (nn. 2 ordinanze), del
24  e  dell'8 febbraio  e  del 30 gennaio 2006 dal Giudice di pace di
Scicli  rispettivamente  iscritte ai numeri da 187 a 191 e n. 314 del
registro  ordinanze  2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica numeri 26 e 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 7 febbraio 2007 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
    Ritenuto  che  il Giudice di pace di Scicli, con sei ordinanze di
contenuto   sostanzialmente   identico,  ha  sollevato  questione  di
legittimita'  costituzionale  -  in  riferimento, nel complesso, agli
artt. 3,  23,  24, 27, 42 e 111 della Costituzione - degli artt. 171,
commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis,
comma 1,  lettera  c),  numero  2,  del decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita'
di  settori  della  pubblica  amministrazione»,  nel testo risultante
dalla  relativa  legge  di  conversione 17 agosto  2005, n. 168), del
decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della
strada);
        che  il  giudice  a quo, peraltro, si limita solo a dare atto
della  «violazione  del  precetto costituzionale dell'eguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge, ex art. 3 della Costituzione» (cosi',
tutte  le  ordinanze  di  rimessione),  e di quella «del diritto alla
proprieta' privata, tutelato dall'art. 42» (r.o. numeri 188, 189, 191
e  314  del  2006)  e  dall'art. 23 della medesima Carta fondamentale
(r.o.  n. 190  del  2006),  nonche'  «degli  artt, 24, 27 e 111 della
Costituzione»  (r.o.  n. 188  del 2006), nulla precisando, invece, in
ordine alle singole fattispecie sottoposte al suo vaglio;
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto in tutti
i  giudizi  (salvo  in  quello  di  cui all'ordinanza r.o. n. 188 del
2006),   eccependo,  in  via  preliminare,  l'inammissibilita'  della
questione  «in  quanto priva di ogni motivazione sulla rilevanza e la
non  manifesta  infondatezza»,  nonche' svolgendo, nel merito, talune
considerazioni  tese  ad  evidenziare la non contrarieta' delle norme
impugnate rispetto agli evocati parametri costituzionali.
    Considerato  il  Giudice di pace di Scicli, con sei ordinanze, ha
sollevato  questione di legittimita' costituzionale - in riferimento,
nel  complesso, agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione
-  degli  artt. 171,  commi 2  e  3,  e  213,  comma 2-sexies  (comma
introdotto  dall'art. 5-bis,  comma 1,  lettera  c),  numero  2,  del
decreto-legge  30  giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti
per   assicurare   la   funzionalita'   di   settori  della  pubblica
amministrazione»,  nel  testo  risultante  dalla  relativa  legge  di
conversione 17 agosto   2005,   n. 168),   del   decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
        che in ragione della connessione esistente tra i vari giudizi
se ne impone la riunione ai fini di un'unica pronuncia;
        che  il  rimettente  ha omesso completamente di descrivere la
fattispecie  oggetto di ciascuno dei giudizi a quibus, giacche' si e'
limitato  ad  enunciare un preteso contrasto fra le norme censurate e
gli   evocati   parametri   costituzionali,   senza   fornire  alcuna
motivazione in proposito;
        che  le  descritte  omissioni,  giacche'  «si risolvono nella
radicale  carenza  di  motivazione  sulla  rilevanza  e non manifesta
infondatezza»,  comportano,  secondo  la  costante  giurisprudenza di
questa   Corte,   «la  manifesta  inammissibilita'  della  questione»
sollevata    (cosi',    con    riferimento   ad   un   incidente   di
costituzionalita'  pressoche'  identico  a  quello  presente,  sempre
sollevato dal Giudice di pace di Scicli, l'ordinanza n. 376 del 2006;
ma si vedano anche, ex plurimis, le ordinanze n. 459, n. 439 e n. 339
del 2006).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.