ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  articoli 205,
secondo  comma,  e  222, primo comma, del codice penale, promosso con
ordinanza del 29 giugno 2005 dal giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale  di  Torino  nel  procedimento  penale  a  carico  di P.C.,
iscritta  al  n. 572  del  registro ordinanze 2005 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 49,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2005.
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 24 gennaio 2007 il giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  pronunciata  il  29 giugno 2005 e
pervenuta a questa Corte il 26 novembre 2005, il giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi con rito
abbreviato  sulla responsabilita' penale di imputato affetto al tempo
di  commissione  del fatto da accertata incapacita' di intendere e di
volere,  ha  sollevato  in  via incidentale questione di legittimita'
costituzionale degli artt. 205, secondo comma, numero 2) e 222, primo
comma, del codice penale, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della
Costituzione;
        che  il  giudice  a  quo,  premesso che l'imputato in caso di
vizio  totale di mente va prosciolto ai sensi dell'art. 88 cod. pen.,
osserva  che la persistenza della pericolosita' sociale dello stesso,
accertata  tramite  perizia  psichiatrica, comporta l'applicazione di
idonea misura di sicurezza;
        che,  prosegue il remittente, nel giudizio a quo il perito ha
concluso  per il carattere «esageratamente contenitivo» dell'ospedale
psichiatrico  giudiziario  (art. 222 cod. pen.), ritenendo «ottimale»
«l'inserimento in una comunita' terapeutica psichiatrica»;
        che  il  remittente  si  dichiara consapevole che la sentenza
n. 253  del  2003  di  questa  Corte  ha  dichiarato incostituzionale
l'art. 222  cod.  pen.,  consentendo al giudice di disporre, in luogo
del  ricovero  in  ospedale  psichiatrico  giudiziario, una misura di
sicurezza  idonea  a  contemperare  le esigenze di cura con quelle di
controllo della pericolosita' sociale dell'infermo di mente;
        che,  tuttavia,  nel  caso oggetto di giudizio non vi sarebbe
alcuna  misura  di sicurezza atta a tale scopo, posto che la liberta'
vigilata  non  risulterebbe «sufficientemente contenitiva», mentre il
solo    inserimento    nella   comunita'   psichiatrica   apparirebbe
soddisfacente;
        che   il   giudice   a  quo,  riproducendo  integralmente  le
argomentazioni  svolte  sul  punto dalla Corte di assise di Torino in
qualita'  di  remittente di identica questione decisa da questa Corte
con  l'ordinanza  n. 254 del 2005, ritiene che tale assetto normativo
confligga  con  gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, poiche' priva
l'infermo   di  mente  del  trattamento  terapeutico  piu'  adeguato,
obbligando  all'interruzione  delle cure in corso di somministrazione
presso  una  comunita' psichiatrica e all'allontanamento del soggetto
dal  luogo  ove  vivono  i  famigliari,  con  cui  questi  ha  legami
affettivi,  utili  alla  terapia  stessa, benche' la possibilita' del
ricovero  in  adeguata  struttura terapeutica sia prevista nella fase
anteriore al proscioglimento;
        che,   secondo   il  remittente,  le  disposizioni  impugnate
sarebbero  percio'  incostituzionali, nella parte in cui impongono il
provvedimento  di  ricovero  in ospedale psichiatrico giudiziario del
soggetto  socialmente pericoloso, prosciolto per infermita' psichica,
anche  nei  casi in cui tale pericolosita' risulti fronteggiabile con
l'inserimento in una comunita' terapeutica psichiatrica.
    Considerato che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
di  Torino  dubita della legittimita' costituzionale degli artt. 205,
secondo  comma,  numero  2) e 222, primo comma, del codice penale per
contrasto  con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in
cui  impongono  al  giudice  di  disporre nei confronti dell'imputato
socialmente  pericoloso  prosciolto per totale infermita' di mente la
misura   di   sicurezza   del   ricovero   in  ospedale  psichiatrico
giudiziario,   privilegiando   le   esigenze   di   controllo   della
pericolosita' rispetto a quelle di cura e di riabilitazione anche nel
caso  in cui la pericolosita' potrebbe esser fronteggiata mediante il
ricovero  in  una adeguata struttura terapeutica psichiatrica di tipo
contenitivo;
        che, in particolare, il giudice a quo stima, sulla base della
perizia  psichiatrica  disposta  a  tal  scopo,  che  la misura della
liberta'  vigilata,  applicabile per effetto della sentenza di questa
Corte  n. 253 del 2003, sarebbe inidonea a contenere la pericolosita'
sociale  dell'imputato,  e  che  unica soluzione adeguata a tal fine,
capace   nel   contempo   di   non  ledere  il  diritto  alla  salute
dell'imputato   medesimo,  sarebbe  l'inserimento  in  una  comunita'
psichiatrica «prevista dall'ordinamento socio-sanitario»;
        che   questa   Corte,  chiamata  a  pronunciarsi  su  analoga
questione,   ne  ha  dichiarato  la  manifesta  inammissibilita'  con
l'ordinanza n. 254 del 2005;
        che,  come si e' in tale occasione evidenziato, «in sostanza,
il  giudice  a  quo chiede alla Corte di creare e di disciplinare una
nuova  misura  di  sicurezza  destinata  a  soggetti  prosciolti  per
infermita'   psichica   e  socialmente  pericolosi,  individuata  nel
ricovero   in   una   struttura   terapeutica  psichiatrica  di  tipo
contenitivo,  non  riconducibile  ad alcuna delle misure di sicurezza
previste dal Capo I del Titolo VIII del Libro I del codice penale»;
        che, come ulteriormente evidenziato nella predetta ordinanza,
«questa  Corte  deve  ribadire  quanto  ha  gia'  avuto  occasione di
affermare  in  relazione  ad  altre  questioni  volte  ad ampliare la
tipologia   delle   misure   di  sicurezza  applicabili  all'imputato
prosciolto  per  infermita' psichica, e cioe' che esulano dalla sfera
dei  propri  poteri  interventi  di  carattere  normativo,  in quanto
comportano   scelte   discrezionali  che  rientrano  nella  esclusiva
competenza  del  legislatore  «(si  veda  ordinanza  n. 88  del 2001;
nonche'  la  sentenza  n. 228 del 1999 e le ordinanze n. 396 e n. 333
del 1994, n. 24 del 1985)»;
        che,  inoltre,  il  rimettente,  pur  richiamando la sentenza
n. 253  del  2003, con la quale questa Corte ha consentito al giudice
di   disporre,   in  luogo  del  ricovero  in  ospedale  psichiatrico
giudiziario, una diversa misura di sicurezza idonea a contemperare le
esigenze di cura con quelle di controllo della pericolosita' sociale,
non   da'   conto   della   piu'  recente  giurisprudenza,  anche  di
legittimita',  secondo  cui  la  liberta'  vigilata,  accompagnata da
opportune prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati,
puo' essere eseguita anche in una struttura psichiatrica protetta;
        che    la   questione   deve   pertanto   essere   dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.