ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge
della  Regione  Toscana 14 dicembre  2005,  n. 67, recante «Modifiche
della   legge  regionale  24 febbraio  2005,  n. 40  (Disciplina  del
servizio     sanitario    regionale).    Interpretazione    autentica
dell'articolo 59  della  l.r.  n. 40/2005»,  promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 20 febbraio 2006,
depositato  in  cancelleria  il 28 febbraio 2006 ed iscritto al n. 27
del registro ricorsi 2006,
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20 febbraio  2007  il giudice
relatore Alfonso Quaranta;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione
Toscana;
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  20 febbraio  2006 e
depositato  il  successivo giorno 28, il Presidente del Consiglio dei
ministri  ha  promosso  - in relazione agli artt. 117, commi secondo,
lettera l),  e  terzo,  3  e  97  della  Costituzione  - questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 6  della  legge della Regione
Toscana 14 dicembre   2005,  n. 67,  recante  «Modifiche  alla  legge
regionale  24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario
regionale).  Interpretazione  autentica  dell'articolo 59  della l.r.
n. 40/2005»;
        che   l'impugnato   articolo,  evidenzia  il  ricorrente,  ha
«dettato  una  interpretazione  autentica»  dell'art. 59 della citata
legge  della  Regione  Toscana  n. 40  del  2005 «non in linea con il
vigente   assetto   costituzionale»,   stabilendo   che   esso   vada
interpretato   «nel  senso  che  gli  incarichi  di  direzione  delle
strutture  organizzative  sanitarie  conferiti  ai dirigenti sanitari
"presuppongono  il  rapporto  di  lavoro  esclusivo" e che gli stessi
incarichi   conferiti   al   personale  universitario  (professori  o
ricercatori) "presuppongono l'esercizio della attivita' assistenziale
esclusiva  per  tutta la durata dell'incarico indipendentemente dalla
data del loro conferimento"»;
        che  la  norma censurata - al pari del predetto art. 59 della
legge  regionale della Toscana n. 40 del 2005 (articolo che la difesa
erariale  rammenta essere stato anch'esso «oggetto di impugnativa») -
si pone in contrasto con il principio desumibile dall'art. 2-septies,
comma 1,  del  decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti
per  fronteggiare  situazioni  di  pericolo  per la salute pubblica),
inserito  dalla relativa legge di conversione 26 maggio 2004, n. 138,
disposizione,   quest'ultima,  con  cui  il  legislatore  statale  ha
parzialmente  modificato il testo del comma 4 dell'art. 15-quater del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,  n. 502  (Riordino  della
disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre  1992,  n. 421),  il  quale,  pertanto,  nella sua attuale
formulazione, «statuisce, per un verso, che i soggetti sopra indicati
possano  optare  per il rapporto di lavoro non esclusivo e, per altro
verso,  che  «la non esclusivita' del rapporto di lavoro non preclude
la direzione di strutture semplici o complesse»»;
        che  secondo  il  ricorrente, la censurata norma regionale di
interpretazione   autentica,  secondo  il  ricorrente,  si  porrebbe,
innanzitutto,  in  contrasto  con il terzo comma dell'art. 117 Cost.,
«disattendendo il principio fondamentale dettato in materia di tutela
della salute della non preclusione degli incarichi a chi abbia optato
per  il  rapporto  non esclusivo», principio conseguente alla scelta,
compiuta  dal  decreto-legge  n. 81  del  2004, di superare il regime
«della  irreversibilita'  che  caratterizzava  il  rapporto di lavoro
esclusivo  dei  dirigenti  sanitari»,  nella  configurazione  data al
sistema  dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la
razionalizzazione   del   Servizio   sanitario   nazionale,  a  norma
dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419);
        che, inoltre, l'impugnato art. 6 - giacche' «interviene nella
disciplina  del rapporto di lavoro del dirigente sanitario, incidendo
sulla   materia  «ordinamento  civile»  riservata  alla  legislazione
esclusiva  dello  Stato»  -  violerebbe  l'art. 117,  secondo  comma,
lettera l), Cost., ponendosi, infine, in contrasto anche con l'art. 3
della Carta fondamentale, «sia sotto il profilo della ragionevolezza,
sia sotto quello della disparita' di trattamento»;
        che,  difatti,  e'  irragionevole  differenziare «i dirigenti
sanitari  in  regime  di  esclusivita'  con il Servizio sanitario dai
dirigenti  che, invece, hanno optato per tale rapporto», in quanto la
non  esclusivita'  non  incide «sulla disponibilita' che il dirigente
sanitario  deve  comunque  garantire  e  sullo svolgimento dei propri
compiti istituzionali»;
        che  -  secondo  il  ricorrente  -  la  norma censurata, poi,
realizzerebbe   una   ingiustificata   «disparita'   di   trattamento
nell'ambito  del  personale  universitario  fondata  su  di  un fatto
accidentale   quale  il  rapporto  esistente  o  inesistente  con  la
Regione»;
        che, con memoria depositata il 9 marzo 2006, si e' costituita
in giudizio la Regione Toscana, deducendo l'infondatezza del ricorso,
atteso  che la norma regionale censurata «non interviene sul rapporto
di    lavoro    dei    dirigenti    sanitari,    ma    esclusivamente
sull'organizzazione  del  servizio  sanitario regionale, nel rispetto
dei principi vigenti in materia di tutela della salute»;
        che  la  Regione  ha,  quindi,  concluso  -  «con  riserva di
deduzioni  e deposito di documenti» - affinche' la questione proposta
«sia dichiarata inammissibile ed infondata»;
        che, con atto depositato il 3 ottobre 2006, il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  -  sul  presupposto  che  questa Corte, con
sentenza  n. 181 del 2006, ha dichiarato l'infondatezza delle censure
da  esso  ricorrente  proposte  avverso  l'art. 59  della legge della
Regione  Toscana 24 febbraio  2005,  n. 40,  cioe'  a  dire  la norma
oggetto  di  interpretazione  autentica  da  parte della disposizione
censurata  nel  presente  giudizio  -  ha dichiarato di rinunciare al
ricorso;
        che  a  tale  rinuncia  ha fatto seguito l'accettazione della
Regione  Toscana,  manifestata  all'udienza  pubblica del 20 febbraio
2007.
    Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 25 delle norme integrative
per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita
dall'accettazione   della   controparte,  comporta  l'estinzione  del
processo.