ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2,
della  legge  5  dicembre  2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e
alla   legge  26  luglio  1975,  n. 354,  in  materia  di  attenuanti
generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze
di  reato  per  i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso con
ordinanza  del  30  gennaio  2006  dal  Tribunale di Salerno, sezione
distaccata  di  Eboli,  nel  procedimento penale a carico di C. M. ed
altri,  iscritta  al  n. 311 del registro ordinanze 2006 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale,
dell'anno 2006.
    Udito  nella  Camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Salerno,  sezione distaccata di
Eboli, ha sollevato, con l'ordinanza di cui in epigrafe, questione di
legittimita'  costituzionale  - in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e
111  della  Costituzione  -  della  legge  5  dicembre  2005,  n. 251
(Modifiche  al  codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia   di  attenuanti  generiche,  di  recidiva,  di  giudizio  di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione), e, in particolare, dell'art. 10, comma 2, della stessa
legge;
        che  il  rimettente premette che nel giudizio devoluto al suo
esame  -  del  quale,  peraltro,  non  precisa  ne'  la natura ne' il
contenuto   -   e'   stata   ipotizzata,   su   eccezione  di  parte,
l'illegittimita' costituzionale della legge suddetta, «in quanto essa
e'  diretta  unicamente  nei confronti di imputati i cui procedimenti
non risultano gia' incardinati»;
        che   il  giudice  a  quo,  per  contro,  reputa  impossibile
«concepire  una  normativa in contrasto con i principi costituzionali
che  pongono  in  primo  piano  la  persona  umana  e  i suoi diritti
fondamentali», se non «in situazioni di eccezionalita', ovvero quando
occorre  far  luogo  a  una  cosiddetta "legislazione di emergenza"»,
evenienza non ipotizzabile, pero', nel caso di specie.
    Considerato  che  il  Tribunale di Salerno, sezione distaccata di
Eboli, ha sollevato, con l'ordinanza di cui in epigrafe, questione di
legittimita'  costituzionale  - in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e
111  della  Costituzione  -  della  legge  5  dicembre  2005,  n. 251
(Modifiche  al  codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia   di  attenuanti  generiche,  di  recidiva,  di  giudizio  di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione)  e  in  particolare dell'art. 10, comma 2, della stessa
legge;
        che  nella  specie  -  a  prescindere  dal rilievo che questa
Corte,  con  la  sopravvenuta sentenza n. 393 del 2006, ha dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  10, comma 3, della legge
n. 251  del  2005,  limitatamente  alle  parole  «dei  processi  gia'
pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura
del  dibattimento,  nonche»  -  il  giudice  a  quo  omette  tanto di
descrivere  la  fattispecie  sottoposta  al  suo  vaglio,  quanto  di
motivare  sulla  rilevanza  e  sulla non manifesta infondatezza della
questione sollevata;
        che  a  siffatte  omissioni  consegue,  secondo  la  costante
giurisprudenza  di  questa Corte, la manifesta inammissibilita' della
questione  stessa  (si  vedano,  ex  plurimis,  le ordinanze n. 439 e
n. 339 del 2006).
    Visti  gli  artt.  26,  secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma  2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.