ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del
28 maggio 2003 (Doc. IV-quater, n. 12), relativa all'insindacabilita'
ai   sensi  dell'art. 68,  primo  comma,  della  Costituzione,  delle
affermazioni  contenute  nelle  denunce  presentate  dall'ex senatore
Rocco Loreto, rispettivamente in data 6 aprile 2000, 31 maggio 2000 e
2   giugno 2000,  alla  Procura  della  Repubblica  di  Taranto,  nei
confronti  del  dott.  Matteo  Di  Giorgio,  promosso con ricorso del
giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza notificato
il  20 aprile  2006,  depositato  in  cancelleria il 6 giugno 2006 ed
iscritto al n. 39 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005,
fase di merito;
    Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  7 marzo 2007 il giudice
relatore Gaetano Silvestri;
    Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti di
Rocco  Loreto  -  all'epoca  dei  fatti  senatore  della  Repubblica,
imputato  del  delitto  di calunnia ai danni del magistrato Matteo Di
Giorgio  -  il  giudice  per  l'udienza  preliminare del Tribunale di
Potenza, con ricorso depositato in data 4 novembre 2005, ha sollevato
conflitto  di  attribuzione  tra poteri dello Stato nei confronti del
Senato  della  Repubblica,  in  relazione alla deliberazione, assunta
dall'Assemblea in data 28 maggio 2003 (Doc. IV-quater, n. 12), con la
quale   e'   stato  dichiarato  che  i  fatti  oggetto  del  predetto
procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione.
    Considerato,   in   via  preliminare,  che  l'atto  introduttivo,
notificato  al  Senato della Repubblica il 20 aprile 2006, unitamente
all'ordinanza  n. 131  del  2006 che lo ha dichiarato ammissibile, e'
pervenuto  alla  Corte, ai fini del deposito prescritto dall'art. 26,
comma 3,  delle  norme  integrative  per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale,  il  6 giugno 2006, vale a dire oltre la scadenza del
termine  di  venti  giorni  dalla  notifica,  previsto  dal  medesimo
art. 26, comma 3;
        che,  in  conformita'  alla costante giurisprudenza di questa
Corte  (da  ultimo,  ordinanze nn. 438 e 325 del 2006, nn. 327, 326 e
308  del  2005),  tale  deposito deve considerarsi tardivo, attesa la
perentorieta' del relativo termine;
        che,   pertanto,   il   giudizio   deve   essere   dichiarato
improcedibile.