ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel    giudizio   di   legittimita'   costituzionale   dell'art. 201,
comma 1-bis,  lettera e),  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992,
n. 285  (Nuovo  codice  della  strada), comma introdotto dall'art. 4,
comma 1,  del  decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151  (Modifiche ed
integrazioni  al codice della strada), convertito, con modificazioni,
nella  legge  1° agosto  2003,  n. 214,  promosso  con  ordinanza del
20 marzo  2006  dal  Giudice  di  pace  di  San Pietro Vernotico, nel
procedimento   civile   vertente   tra   Roberto  Conte  e  l'Ufficio
Territoriale del Governo di Brindisi, iscritta al n. 587 del registro
ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 18 aprile 2007 il giudice
relatore Alfonso Quaranta.
    Ritenuto  che  il  Giudice  di  pace di San Pietro Vernotico, con
ordinanza  del  20 marzo 2006, ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale  - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione
-  dell'art. 201,  comma 1-bis,  lettera e),  del decreto legislativo
30 aprile  1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto
dall'art. 4,   comma 1,  del  decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151
(Modifiche  ed  integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;
        che  il  rimettente  premette  di essere chiamato a giudicare
dell'opposizione  proposta  avverso ordinanza ingiunzione, emessa dal
Prefetto   della   Provincia   di  Brindisi  in  forza  dell'avvenuta
contestazione  dell'infrazione stradale di cui all'art. 142, comma 8,
del  medesimo  codice  della  strada,  infrazione  accertata «a mezzo
dell'apparecchiatura elettronica Velomatic mod. 512»;
        che  il  giudice  a  quo  -  nell'evidenziare  che il ricorso
devoluto  al  suo  esame  «e'  motivato  dalla  omessa  contestazione
immediata  dell'infrazione», cio' che precluderebbe «all'opponente di
svolgere  le  sue  difese ed accertare direttamente quanto contestato
nell'immediatezza  del fatto» (come disposto, invece, dagli artt. 200
e  201  del  codice  della  strada)  - reputa di dover condividere il
dubbio  di costituzionalita', prospettato dall'opponente nel giudizio
principale,  relativo  al predetto art. 201, comma 1-bis, lettera e),
del codice della strada;
        che, osserva il rimettente, se gli artt. 200 e 201 del codice
della   strada  enunciano,  in  via  generale,  «il  principio  della
contestazione  immediata  dell'infrazione», la disposizione censurata
consente,  viceversa,  di  derogarvi,  allorche' l'accertamento della
violazione  avvenga  «per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento
direttamente  gestiti  dagli  organi di Polizia stradale e nella loro
disponibilita»,   apparecchi   che   consentono   «la  determinazione
dell'illecito  in  tempo  successivo  poiche'  il veicolo oggetto del
rilievo   e'   a  distanza  dal  posto  di  accertamento  o  comunque
nell'impossibilita'  di  essere  fermato  in  tempo  utile o nei modi
regolamentari»;
        che,  in  tal  modo,  l'amministrazione sarebbe legittimata a
«precostituirsi un'ipotesi di deroga al principio della contestazione
immediata  attraverso  la  scelta di uno strumento» che, «per come e'
fatto e per come funziona», esclude «il principio della contestazione
immediata»;
        che,  conseguentemente,  l'art. 201, comma 1-bis, lettera e),
del   codice   della   strada  violerebbe  gli  artt. 3  e  24  della
Costituzione,  «perche'  lesivo  del  diritto  di difesa da parte del
cittadino-utente  per  disparita'  di  trattamento»,  e,  inoltre, in
quanto  «impedisce  il  diritto  di agire immediatamente» e dunque di
esercitare il «diritto di difesa»;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione sollevata;
        che  la  dedotta  violazione del diritto alla difesa, secondo
l'Avvocatura generale dello Stato, non sussiste, in quanto l'art. 200
del   codice  della  strada  prevede  l'obbligo  della  contestazione
immediata  non  in termini assoluti, stabilendo che si proceda in tal
senso solo «quando sia possibile»;
        che  le  ipotesi  contemplate  dalla  disposizione  impugnata
integrano,  appunto,  «situazioni operative» le quali, «per la natura
della  violazione,  per  le  circostanze  di  luogo  e  di tempo, non
consentono  la  contestazione  immediata  se  non  a prezzo di rischi
elevatissimi  per la sicurezza del personale accertatore, degli altri
utenti e dello stesso contravventore»;
        che,  d'altra  parte,  per  tratti  stradali  diversi  «dalle
autostrade e dalle strade extraurbane principali», la possibilita' di
omettere  la  contestazione  immediata  dell'infrazione  stradale non
risulta  rimessa all'arbitrio dell'amministrazione, dipendendo da una
«ponderata  valutazione  del Prefetto», il quale «accerta l'esistenza
di obiettive circostanze che legittimano l'impiego di apparecchiature
a distanza»;
        che  su  tali  basi, pertanto, la difesa erariale ha concluso
affinche'  la Corte costituzionale - in conformita' con il precedente
costituito  dall'ordinanza  n. 307 del 2006 - dichiari l'infondatezza
della questione sollevata.
    Considerato  che  il  Giudice  di pace di San Pietro Vernotico ha
sollevato  questione  di legittimita' costituzionale - in riferimento
agli  artt. 3  e  24 della Costituzione - dell'art. 201, comma 1-bis,
lettera e),  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice  della  strada),  comma  introdotto  dall'art. 4, comma 1, del
decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice  della  strada),  convertito,  con  modificazioni, nella legge
1° agosto 2003, n. 214;
        che  questa  Corte  -  con  ordinanza  n. 307  del  2006 - ha
dichiarato   la   manifesta  infondatezza  di  analoga  questione  di
costituzionalita',  sollevata  in  riferimento  ai medesimi parametri
evocati dall'odierno rimettente;
        che la citata pronuncia, oltre a ribadire in termini generali
che  «l'omissione  della  contestazione  immediata  di  un'infrazione
punita  con  una  misura  amministrativa  non  integra di per se' una
violazione   del   diritto   di  difesa»  (principio  gia'  affermato
nell'ordinanza  n. 150  del 2006 e nella sentenza n. 27 del 2005), ha
pure  precisato  che,  in  occasione  della  redazione del verbale di
contestazione  di  illecito amministrativo, «la mancata presentazione
di osservazioni, scritti difensivi e documenti non condiziona affatto
la possibilita' di tutela giurisdizionale, potendo questa intervenire
dopo   un   atto  dell'amministrazione  lesivo  della  posizione  del
responsabile (autore e obbligato solidale), che e' normalmente l'atto
(ordinanza    ingiunzione)   che   contiene   la   determinazione   e
l'irrogazione  della  sanzione» (cosi' la citata ordinanza n. 307 del
2006, che richiama l'ordinanza n. 160 del 2002);
        che  quanto, poi, alla pretesa disparita' di trattamento «del
cittadino-utente»,  che  il rimettente sembrerebbe ricollegare ad una
(arbitraria)   facolta'   per  l'amministrazione  di  «precostituirsi
un'ipotesi  di  deroga  al  principio della contestazione immediata»,
facendo  ricorso alle apparecchiature di rilevamento a distanza della
velocita'  dei  veicoli,  e'  sufficiente  ribadire come «l'uso delle
apparecchiature   suddette   non  sia  affatto  rimesso  all'arbitrio
dell'amministrazione,  essendo  predeterminati sia i casi che le sedi
stradali  interessati  dall'utilizzazione  degli strumenti de quibus,
secondo   quanto   stabilito   dall'art. 4   del   decreto-legge   20
giugno 2002,  n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza
nella  circolazione  stradale),  convertito  con  modificazioni dalla
legge 1° agosto 2002, n. 168» (ordinanza n. 307 del 2006);
        che,  pertanto, la questione sollevata dal Giudice di pace di
San Pietro Vernotico e' manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.