ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 54 e
55,  della  legge  23 dicembre  2005,  n. 266  (Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria  2006),  promosso  con  ricorso  della  Regione Campania,
notificato  il 27 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 3 marzo
2006 ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2006;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2007 il giudice relatore
Sabino Cassese;
    Uditi gli avvocati Vincenzo Cocozza per la Regione Campania e gli
avvocati  dello  Stato  Franco  Favara  e  Antonio  Tallarida  per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  La  Regione  Campania  ha proposto ricorso avverso diverse
disposizioni  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria  2006),  tra cui l'art. 1, commi 54 e 55. La questione e'
stata  sollevata  in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della
Costituzione.
    Il  comma 54  prevede  che,  «Per esigenze di coordinamento della
finanza  pubblica»,  sono  ridotti  «nella  misura  del  10 per cento
rispetto  all'ammontare  risultante alla data del 30 settembre 2005 i
seguenti  emolumenti:  a)  le  indennita'  di  funzione  spettanti ai
sindaci,   ai  presidenti  delle  province  e  delle  regioni,  delle
comunita'  montane,  ai  presidenti  dei  consigli  circoscrizionali,
comunali,   provinciali  e  regionali,  ai  componenti  degli  organi
esecutivi  e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;
b)  le  indennita'  e  i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri
circoscrizionali,  comunali, provinciali, regionali e delle comunita'
montane;   c)  le  utilita'  comunque  denominate  spettanti  per  la
partecipazione   ad  organi  collegiali  dei  soggetti  di  cui  alle
lettere a) e b) in ragione della carica rivestita».
    Il  comma 55 stabilisce che «A decorrere dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  e  per  un  periodo  di tre anni, gli
emolumenti  di  cui  al  comma 53  non  possono  superare gli importi
risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del
medesimo comma 53».
    La  Regione  lamenta  la  lesione  sia  della  propria  autonomia
finanziaria, sia di quella degli organi politici regionali e ritiene,
alla  luce  della  giurisprudenza  costituzionale,  inammissibile una
previsione  normativa  statale  recante  limiti  all'entita'  di  una
singola  voce  di  spesa, cio' in quanto essa si risolverebbe «in una
indebita  invasione,  da  parte  della legge statale, dell'area [...]
riservata  alle autonomie regionali e agli enti locali, alle quali la
legge  statale  puo'  prescrivere  criteri  [...]  ed  obiettivi  (ad
esempio,  contenimento  della  spesa  pubblica),  ma  non imporre nel
dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli
obiettivi (sent. n. 390 del 2004)».
    Secondo la Regione, la specificita' della limitazione costituisce
violazione   dell'autonomia   finanziaria   che   viene  ad  incidere
addirittura   sull'autonomia   degli   organi   politici   regionali,
«ponendosi come strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello
Stato nell'esercizio delle funzioni degli stessi».
    2.  -  Nel  giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile o
infondato.
    Premette  la difesa erariale che con i commi 52 e 53 della stessa
legge  n. 266  del  2005  sono  state  ridotte  le indennita' mensili
spettanti  ai parlamentari nazionali, europei ed ai sottosegretari di
Stato  e che riduzioni simili sono state disposte - dai commi 56 fino
a  62  -  per  le  indennita'  o altre utilita', comunque denominate,
corrisposte  per  incarichi  di  consulenza,  nonche'  per i compensi
corrisposti   ai   componenti   degli  organi  di  autogoverno  della
magistratura, ai componenti del Consiglio di giustizia amministrativa
della  Regione  Siciliana  e  ai  componenti  del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.
    Secondo  l'Avvocatura  generale,  la censura riferita al comma 55
sarebbe inammissibile, atteso che esso disciplina l'entrata in vigore
e  il  periodo di efficacia della riduzione del trattamento economico
dei  sottosegretari  di  Stato,  disposta nel comma 53, non impugnato
dalla Regione Campania.
    Sarebbe  inammissibile  anche  la  censura  relativa al comma 54,
nella  parte  concernente  le riduzioni delle indennita' degli organi
comunali  e  provinciali,  non  costituendo, queste, «voci di spesa a
carico del bilancio regionale».
    Comunque,  nel merito, la questione di costituzionalita' relativa
al comma 54 sarebbe infondata, perche' la disposizione e' qualificata
come  norma  «di coordinamento della finanza pubblica» e ha alla base
imperiose  esigenze di «risparmio». Inoltre, la Regione beneficerebbe
di  tali  disposizioni,  mentre  sarebbero  legittimate  a  dolersene
soltanto le persone fisiche colpite dalla riduzione delle indennita'.
    3. - In prossimita' della data fissata per l'udienza pubblica, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria nella
quale,  oltre a richiamare le difese gia' svolte, ha segnalato che le
misure di contenimento del «costo della politica» sono state ribadite
dall'art. 1,  commi 721,  722  e  723  della  legge 27 dicembre 2006,
n. 296  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2007), nei quali si
prescrive che il contenimento della spesa pubblica deve garantire «un
miglioramento  dei  saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10
per   cento   rispetto   ai   saldi   dell'anno   precedente»  (ossia
dell'anno 2006).
    4.  - Anche la Regione Campania ha depositato una memoria volta a
riaffermare   che   l'intervento   normativo  censurato  e'  invasivo
dell'autonomia finanziaria regionale.

                       Considerato in diritto

    1.  - La Regione Campania censura, insieme ad altre disposizioni,
i  commi 54  e  55,  dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  -  Legge  finanziaria 2006). Oggetto della questione di
legittimita'  e'  se  le  predette  norme  statali,  nel  ridurre  le
indennita'  corrisposte  ai  titolari  di  organi politici regionali,
abbiano  posto un limite all'entita' di una singola voce di spesa del
bilancio  regionale,  in  violazione  degli artt. 114, 117, 118 e 119
della Costituzione. In particolare, la Regione lamenta la lesione sia
della  propria  autonomia  finanziaria,  sia  di  quella degli organi
politici   regionali   e  ritiene,  alla  luce  della  giurisprudenza
costituzionale,  illegittima una previsione normativa statale recante
limiti  all'entita' di una singola voce di spesa (sentenza n. 390 del
2004).
    2.  -  L'  impugnazione  delle citate disposizioni viene trattata
separatamente  rispetto  ad  altre  questioni  promosse dalla Regione
Campania  con  il  medesimo  ricorso, che formano oggetto di distinte
pronunce.
    3.  -  La  questione relativa al comma 55 dell'art. 1 della legge
n. 266 del 2005 e' inammissibile.
    Come  rilevato  dall'Avvocatura generale dello Stato, il predetto
comma  disciplina l'entrata in vigore e il periodo di efficacia della
riduzione  del  trattamento  economico  dei  sottosegretari di Stato,
disposta  dal correlato comma 53; ma quest'ultima disposizione non e'
stata impugnata dalla Regione ricorrente.
    4.  -  Parimenti  inammissibile  e'  l'impugnazione  del comma 54
dell'art. 1  della legge n. 266 del 2005, in riferimento alla pretesa
violazione  degli  artt. 114  e  118  Cost.,  mancando  del  tutto la
motivazione in ordine a tali parametri.
    5.  -  Invece,  e'  fondata  la  questione  relativa  allo stesso
comma 54, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost.
    5.1.  -  Come emerge dal ricorso, la Regione chiede una pronuncia
caducatoria  della norma che riduce le indennita' corrisposte ai soli
titolari  degli  organi  politici regionali, non assumendo rilievo la
circostanza  che  nella  successiva  memoria  essa accenni al proprio
ruolo di «ente esponenziale» «degli enti locali».
    La  legge  10 febbraio  1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento
degli  organi  regionali)  demanda  la  fissazione  delle  indennita'
spettanti  ai  titolari  delle  cariche  politiche della Regione alle
leggi regionali e ai rispettivi statuti.
    Nel  caso  in esame, l'art. 20, numero 21), della legge 22 maggio
1971,  n. 348  (Approvazione,  ai sensi dell'art. 123, comma secondo,
della  Costituzione,  dello  Statuto della Regione Campania), dispone
che  spetta  al  Consiglio  regionale  determinare  le indennita' dei
consiglieri,  dei  componenti della giunta e degli altri organi della
Regione.  In  attuazione  dello  statuto, la legge regionale 4 luglio
1991,  n. 10  (Integrazione e modifica della legge regionale 5 agosto
1972,  n. 5 concernente: determinazione delle indennita' spettanti ai
consiglieri  regionali  della  Campania, ai componenti della giunta e
degli  uffici  consiliari  in  relazione alle funzioni esercitate, in
attuazione  dell'art. 20, n. 21, dello statuto regionale e successive
modificazioni),  determina  l'ammontare delle indennita' spettanti ai
titolari delle cariche politiche regionali.
    Invece,  la  disciplina  delle  indennita'  spettanti agli organi
politici  degli  enti  locali  e' contenuta nel Capo IV (Status degli
amministratori  locali),  del  decreto  legislativo  18 agosto  2000,
n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),
che  pone  limiti  alla fissazione delle indennita' di funzione e dei
gettoni  di presenza e ne demanda la determinazione ad un decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali (art. 82 commi 1, 2 e 8).
    5.2.  -  Il  censurato  comma 54,  nel fissare la riduzione delle
indennita'  corrisposte  ai  titolari degli organi politici regionali
«nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla
data  del  30 settembre 2005», pone un precetto specifico e puntuale,
comprimendo    l'autonomia   finanziaria   regionale   ed   eccedendo
dall'ambito  dei  poteri  statali  in  materia di coordinamento della
finanza pubblica (sentenza n. 417 del 2005).
    La  legge  statale  puo'  prescrivere  criteri  e  obiettivi  (ad
esempio,  il  contenimento  della  spesa  pubblica), non imporre alle
Regioni   minutamente   gli  strumenti  concreti  da  utilizzare  per
raggiungere   quegli  obiettivi.  Cio'  si  risolve  «in  un'indebita
invasione  dell'area  riservata  dall'art. 119  Cost.  alle autonomie
regionali»  (si  vedano,  tra  le molte, le sentenze n. 88 del 2006 e
n. 449 del 2005).
    Ne    discende   l'illegittimita'   costituzionale   dell'art. 1,
comma 54,  della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui prevede la
riduzione  percentuale delle indennita' corrisposte ai titolari degli
organi politici regionali.