IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza fuori udienza n. 317/2006 R.G. Cron. n. 173. A scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 30 gennaio 2007, a norma dell'art. 23 legge n. 87/1957 emette la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 317/2006 R.G. promossa, con ricorso depositato in cancelleria il 21 novembre 2006, da Laudadio Lucio contro Prefetto di Chieti. Svolgimento del processo Con ricorso davanti al Giudice di pace di Francavilla al Mare, Laudadio Lucio, quale proprietario del ciclomotore Aprilia-Scarabeo targato A3CKS, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 313442218 elevatogli e notificatogli dai Carabinieri della stazione di Francavilla al Mare in data 14 novembre 2006, per violazione degli artt. 171, comma 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, commessa in pari data, con lo stesso mezzo, dal figlio minorenne Laudadio Lorenzo e contestata alla moglie Di Falco Giovanna. Vi allegava copia del verbale di contestazione e quello di sequestro amministrativo del ciclomotore. Deduceva, in particolare che: la prevista confisca del ciclomotore e' irragionevole, spropositata e causa di disparita' di trattamento tra conducenti di auto e mezzi a due ruote; la confisca obbligatoria introdotta con la legge n. 168/2005 e' in palese contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, perche' esiste un'incogruita' tra la sanzione pecuniaria, modesta, prevista nei casi indicati dagli articoli del codice della strada e la sanzione accessoria della confisca del mezzo; tale sanzione viola il principio di responsabilita' personale, punendo pesantemente il proprietario anche quando questo non sia conducente del motociclo. Pertanto, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 203 (precisato in 213) codice della strada, cosi' come modificato dal decreto-legge n. 115/2005 convertito dalla legge n. 168/2005, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s., o per commettere un reato. Con decreto emesso il 24 novembre 2006, questo giudice di pace, quale assegnatario della causa, fissava udienza al 30 gennaio 2007 per la comparizione delle parti davanti a se', ordinando al sig. Prefetto di Chieti di depositare in cancelleria la documentazione di rito nei termini previsti, mentre con ordinanza in pari data accoglieva l'istanza di sospensione del procedimento amministrativo e del relativo verbale di contestazione. Con provvedimento n. 27551/06/Area III in data 21 dicembre 2006, la Prefettura di Chieti delegava la stazione Carabinieri di Francavilla al Mare a costituirsi in nome e per conto del Ministero dell'interno ed a rappresentare l'Amministrazione nel presente giudizio. Alla prima udienza del 30 gennaio 2007, compariva il sig. Laudadio Lucio che si riportava al ricorso, chiedendone l'accoglimento. Per l'Amministrazione resistente era presente il Maresciallo Solimini Antonio Mauro, che si riportava alle deduzioni depositate in cancelleria il 25 gennaio 2007 e precisava che in data 14 dicembre 2006, la stazione Carabinieri di Francavilla aveva provveduto a dissequestrare, con la conseguente restituzione al ricorrente, il ciclomotore Aprilia-Scarabeo targato A3CKS, che era stato affidato in custodia alla ditta «Di Iulio e Figli», come da verbale che produceva. Questo giudice, dato atto della comunicazione di delega della Prefettura e delle deduzioni formulate dalla Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare con lettera depositata in cancelleria il 25 gennaio 2007, informava le parti che i commi 168 e 169 dell'art. 2 decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, inseriti nella legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, avevano modificato gli artt. 171, comma 3, e 213, comma 2-sexies, c.d.s., legge pubblicata sul supplemento ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2006, n. 277. Il sig. Laudadio Lucio insisteva sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213 c.d.s. e non dell'art. 203 come erroneamente indicato, non potendo beneficiare delle sanzioni piu' favorevoli introdotte dalla legge di modifica. Controparte nulla osservava su tale questione, evidenziando la irretroattivita' della norma modificata. E cosi' questo giudice, dato atto di tali deduzioni e vista la sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 213 c.d.s., cosi' come precisato dall'opponente, a norma dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, sospendeva il giudizio e riservava la presente ordinanza sulla questione preliminare. Motivi della decisione Questo giudice di pace ritiene che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sollevata nei termini precisati e che la stessa questione non sia manifestamente infondata per i seguenti motivi, che rileva anche d'ufficio. Alla data della commessa infrazione di cui all'art. 171, commi 1 e 2, c.d.s., il comma 2-sexies dell'art. 213 dello stesso codice prevedeva, come sanzione accessoria a quella amministrativa pecuniaria e cautelare del sequestro, la confisca amministrativa obbligatoria del ciclomotore o del motoveicolo adoperato dal trasgressore. Tale sanzione «accessoria» appare evidentemente irragionevole ed esageratamente sproporzionata rispetto a quella pecuniaria principale, modesta, da Euro 68,25 ad Euro 275,10 ed alle altre previste dal codice della strada per violazione di norme comportamentali piu' gravi, e determina, con l'espropriazione, gravi ed illegittime conseguenze economiche nei confronti del proprietario del ciclomotore, sig. Laudadio Lucio, che, ignaro ed estraneo alla commessa infrazione, come padre ha solo consentito al figlio minore abilitato di farne uso. A prescindere dal bene protetto dalla norma, che nel caso riguarda l'integrita' fisica del conducente e non la sicurezza della circolazione stradale, il sequestro amministrativo del ciclomotore operato, prodromico alla confisca, comporta anche un trattamento di evidente disparita' tra ciclomotoristi e automobilisti a fronte di violazioni di norme poste a salvaguardia della stessa integrita', nonche' ingiusta incidenza economica preliminare derivante dal pagamento delle spese per l'obbligatorio affidamento del mezzo alla custodia di ditta convenzionata, nel primo periodo. Il provvedimento draconiano della confisca che colpisce inevitabilmente ed esclusivamente il proprietario del bene, non puo' operare nei confronti del ricorrente, sig. Laudadio Lucio, non avendo questi avuto alcuna personale e diretta responsabilita' nella commissione dell'infrazione presupposta, ove si consideri che l'omessa sorveglianza, al momento del fatto, sul minore Laudadio Lorenzo, trasgressore della norma violata, e' stata contestata alla sola madre, sig.ra Di Falco Giovanna. Si ravvisa che tale sanzione tenda solo a colpire, immotivatamente, il patrimonio del proprietario del ciclomotore e non certamente ad eliminare la causa del ripetersi del rischio, essendovi la possibilita' di continuare a circolare con altro motoveicolo, mentre di maggiore e piu' concreta efficacia risulta la misura cautelare del fermo amministrativo, cosi' come avviene frequentemente nel caso di sospensione provvisoria di validita' della patente di guida. Del resto, lo stesso legislatore ne ha dato prova, modificando la norma in tal senso. In ordine all'illecito amministrativo contestato ed alle conseguenti misure adottate ed adottande, si ritiene, cosi' come sopra evidenziato, che siano stati violati i principi di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione, di eguaglianza dei cittadini, di personalita' della sanzione amministrativa e di diritto della proprieta' privata, garantiti dai parametri costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 27 e 42 Cost. Sull'argomento che ha tanto scosso l'opinione pubblica alimentando molte preoccupazioni e perplessita' di interpretazione, recentemente il legislatore ha avuto un doveroso e legittimo ripensamento e ha limitato la confisca ai casi in cui il ciclomotore o il motociclo «sia stato adoperato per commettere un reato», cosi' come previsto dal comma 169 dell'art. 2 decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, inserito nella relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, in relazione al comma 168 della stessa legge, pubblicata sul supplemento ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2006, n. 277. In mancanza di una specifica disposizione attuativa, la norma, che cosi' come modificata, avrebbe potuto risolvere la sollevata questione di legittimita' costituzionale, non puo' applicarsi al presente caso sub iudice, stante il principio dell'irretroattivita' della legge piu' favorevole nel campo dell'illecito amministrativo. Dovendosi applicare la disciplina vigente al momento dell'infrazione in virtu' dell'art. 1 (principio di legalita) legge 24 novembre 1981, n. 689, e sussistendo al riguardo consolidata giurisprudenza del giudice delle leggi (ordinanza n. 140 dell'11-24 aprile 2002) e di legittimita', si impone ancora la necessita' di uno scrutinio di legittimita' costituzionale sulla norma violata e sulle sue gravi conseguenze. Per piu' casi analoghi, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 453 del 13-28 dicembre 2006, ha restituito gli atti ai giudici rimettenti alla luce della duplice sopravvenienza normativa, al fine di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni sollevate. In conclusione, per le argomentazioni suesposte, questo giudice di pace ritiene utile e necessario dover sottoporre al giudizio della Corte costituzionale, per le valutazioni di competenza, la questione di costituzionalita' dell'art. 213 c.d.s., cosi' come sollevata dalla parte ricorrente.