IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza fuori udienza n. 317/2006
R.G. Cron. n. 173.
    A  scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 30 gennaio
2007,  a  norma  dell'art. 23  legge  n. 87/1957  emette  la seguente
ordinanza  nella  causa civile iscritta al n. 317/2006 R.G. promossa,
con  ricorso  depositato  in  cancelleria  il  21  novembre  2006, da
Laudadio Lucio contro Prefetto di Chieti.

                      Svolgimento del processo

    Con  ricorso  davanti  al Giudice di pace di Francavilla al Mare,
Laudadio  Lucio,  quale proprietario del ciclomotore Aprilia-Scarabeo
targato   A3CKS,   proponeva   opposizione   avverso  il  verbale  di
contestazione n. 313442218 elevatogli e notificatogli dai Carabinieri
della  stazione  di Francavilla al Mare in data 14 novembre 2006, per
violazione  degli  artt. 171,  comma  1  e  2, e 213, comma 2-sexies,
commessa  in  pari  data,  con  lo stesso mezzo, dal figlio minorenne
Laudadio  Lorenzo  e  contestata  alla  moglie  Di Falco Giovanna. Vi
allegava  copia  del  verbale  di contestazione e quello di sequestro
amministrativo del ciclomotore.
    Deduceva, in particolare che:
        la   prevista  confisca  del  ciclomotore  e'  irragionevole,
spropositata  e  causa di disparita' di trattamento tra conducenti di
auto e mezzi a due ruote;
        la  confisca obbligatoria introdotta con la legge n. 168/2005
e'  in  palese  contrasto  con  gli  artt. 3 e 27 della Costituzione,
perche'  esiste  un'incogruita'  tra la sanzione pecuniaria, modesta,
prevista  nei  casi indicati dagli articoli del codice della strada e
la sanzione accessoria della confisca del mezzo;
        tale   sanzione   viola   il   principio  di  responsabilita'
personale,  punendo  pesantemente il proprietario anche quando questo
non sia conducente del motociclo.
    Pertanto,  sollevava  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 203  (precisato  in  213)  codice  della strada, cosi' come
modificato  dal  decreto-legge  n. 115/2005  convertito  dalla  legge
n. 168/2005,  con  riferimento  all'art. 3  della Costituzione, nella
parte   in   cui   prevede  la  sanzione  accessoria  della  confisca
obbligatoria  del  ciclomotore o motoveicolo nel caso in cui il mezzo
sia   stato   adoperato   per   commettere   una   delle   violazioni
amministrative  di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s.,
o per commettere un reato.
    Con  decreto  emesso il 24 novembre 2006, questo giudice di pace,
quale  assegnatario  della  causa, fissava udienza al 30 gennaio 2007
per   la  comparizione  delle  parti  davanti  a  se',  ordinando  al
sig. Prefetto   di   Chieti   di   depositare   in   cancelleria   la
documentazione  di rito nei termini previsti, mentre con ordinanza in
pari  data  accoglieva  l'istanza  di  sospensione  del  procedimento
amministrativo e del relativo verbale di contestazione.
    Con  provvedimento n. 27551/06/Area III in data 21 dicembre 2006,
la   Prefettura   di  Chieti  delegava  la  stazione  Carabinieri  di
Francavilla  al  Mare a costituirsi in nome e per conto del Ministero
dell'interno   ed  a  rappresentare  l'Amministrazione  nel  presente
giudizio.
    Alla   prima   udienza   del   30   gennaio  2007,  compariva  il
sig. Laudadio   Lucio   che  si  riportava  al  ricorso,  chiedendone
l'accoglimento.  Per  l'Amministrazione  resistente  era  presente il
Maresciallo  Solimini  Antonio Mauro, che si riportava alle deduzioni
depositate  in cancelleria il 25 gennaio 2007 e precisava che in data
14  dicembre  2006,  la  stazione  Carabinieri  di  Francavilla aveva
provveduto  a  dissequestrare,  con  la  conseguente  restituzione al
ricorrente,  il  ciclomotore  Aprilia-Scarabeo targato A3CKS, che era
stato  affidato  in  custodia  alla ditta «Di Iulio e Figli», come da
verbale che produceva.
    Questo  giudice,  dato  atto  della comunicazione di delega della
Prefettura  e delle deduzioni formulate dalla Stazione Carabinieri di
Francavilla  al  Mare  con  lettera  depositata  in cancelleria il 25
gennaio  2007,  informava  le parti che i commi 168 e 169 dell'art. 2
decreto-legge  3  ottobre  2006,  n. 262,  inseriti  nella  legge  di
conversione   24   novembre  2006,  n. 286,  avevano  modificato  gli
artt. 171,  comma  3, e 213, comma 2-sexies, c.d.s., legge pubblicata
sul  supplemento  ordinario  n. 223  alla  Gazzetta  Ufficiale del 28
novembre 2006, n. 277.
    Il  sig. Laudadio Lucio insisteva sulla questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 213   c.d.s.   e  non  dell'art. 203  come
erroneamente  indicato,  non  potendo beneficiare delle sanzioni piu'
favorevoli  introdotte  dalla  legge  di  modifica. Controparte nulla
osservava  su  tale questione, evidenziando la irretroattivita' della
norma modificata.
    E  cosi'  questo  giudice, dato atto di tali deduzioni e vista la
sollevata  questione di costituzionalita' dell'art. 213 c.d.s., cosi'
come  precisato  dall'opponente,  a norma dell'art. 23 legge 11 marzo
1953, n. 87, sospendeva il giudizio e riservava la presente ordinanza
sulla questione preliminare.

                       Motivi della decisione

    Questo giudice di pace ritiene che il presente giudizio non possa
essere  definito  indipendentemente dalla risoluzione della questione
sollevata  nei  termini  precisati  e che la stessa questione non sia
manifestamente  infondata  per  i  seguenti  motivi, che rileva anche
d'ufficio.
    Alla  data della commessa infrazione di cui all'art. 171, commi 1
e  2,  c.d.s.,  il  comma  2-sexies dell'art. 213 dello stesso codice
prevedeva,   come   sanzione   accessoria   a  quella  amministrativa
pecuniaria  e  cautelare  del  sequestro,  la confisca amministrativa
obbligatoria   del   ciclomotore  o  del  motoveicolo  adoperato  dal
trasgressore.
    Tale  sanzione «accessoria» appare evidentemente irragionevole ed
esageratamente    sproporzionata   rispetto   a   quella   pecuniaria
principale,  modesta,  da  Euro  68,25  ad  Euro 275,10 ed alle altre
previste   dal   codice   della   strada   per  violazione  di  norme
comportamentali  piu' gravi, e determina, con l'espropriazione, gravi
ed  illegittime conseguenze economiche nei confronti del proprietario
del  ciclomotore,  sig.  Laudadio Lucio, che, ignaro ed estraneo alla
commessa  infrazione,  come padre ha solo consentito al figlio minore
abilitato  di farne uso. A prescindere dal bene protetto dalla norma,
che  nel  caso  riguarda  l'integrita' fisica del conducente e non la
sicurezza  della  circolazione  stradale, il sequestro amministrativo
del  ciclomotore operato, prodromico alla confisca, comporta anche un
trattamento di evidente disparita' tra ciclomotoristi e automobilisti
a  fronte  di  violazioni  di norme poste a salvaguardia della stessa
integrita',   nonche'   ingiusta   incidenza   economica  preliminare
derivante  dal  pagamento  delle spese per l'obbligatorio affidamento
del mezzo alla custodia di ditta convenzionata, nel primo periodo.
    Il   provvedimento   draconiano   della   confisca  che  colpisce
inevitabilmente  ed esclusivamente il proprietario del bene, non puo'
operare nei confronti del ricorrente, sig. Laudadio Lucio, non avendo
questi   avuto  alcuna  personale  e  diretta  responsabilita'  nella
commissione   dell'infrazione   presupposta,  ove  si  consideri  che
l'omessa  sorveglianza,  al  momento  del  fatto, sul minore Laudadio
Lorenzo,  trasgressore  della norma violata, e' stata contestata alla
sola madre, sig.ra Di Falco Giovanna.
    Si   ravvisa   che   tale   sanzione   tenda   solo   a  colpire,
immotivatamente, il patrimonio del proprietario del ciclomotore e non
certamente ad eliminare la causa del ripetersi del rischio, essendovi
la  possibilita'  di  continuare  a  circolare con altro motoveicolo,
mentre  di  maggiore  e  piu'  concreta  efficacia  risulta la misura
cautelare del fermo amministrativo, cosi' come avviene frequentemente
nel  caso  di  sospensione  provvisoria di validita' della patente di
guida. Del resto, lo stesso legislatore ne ha dato prova, modificando
la norma in tal senso.
    In   ordine   all'illecito   amministrativo  contestato  ed  alle
conseguenti  misure  adottate  ed  adottande,  si ritiene, cosi' come
sopra   evidenziato,   che   siano   stati   violati  i  principi  di
ragionevolezza  e proporzionalita' della sanzione, di eguaglianza dei
cittadini, di personalita' della sanzione amministrativa e di diritto
della  proprieta'  privata, garantiti dai parametri costituzionali di
cui agli artt. 2, 3, 27 e 42 Cost.
    Sull'argomento   che   ha   tanto   scosso   l'opinione  pubblica
alimentando  molte  preoccupazioni e perplessita' di interpretazione,
recentemente   il  legislatore  ha  avuto  un  doveroso  e  legittimo
ripensamento  e ha limitato la confisca ai casi in cui il ciclomotore
o  il  motociclo «sia stato adoperato per commettere un reato», cosi'
come previsto dal comma 169 dell'art. 2 decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262,  inserito  nella  relativa  legge  di conversione 24 novembre
2006,   n. 286,  in  relazione  al  comma  168  della  stessa  legge,
pubblicata  sul  supplemento ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale
del 28 novembre 2006, n. 277.
    In  mancanza  di  una specifica disposizione attuativa, la norma,
che  cosi'  come  modificata,  avrebbe  potuto risolvere la sollevata
questione  di  legittimita'  costituzionale,  non  puo' applicarsi al
presente  caso  sub iudice, stante il principio dell'irretroattivita'
della  legge  piu' favorevole nel campo dell'illecito amministrativo.
Dovendosi  applicare la disciplina vigente al momento dell'infrazione
in virtu' dell'art. 1 (principio di legalita) legge 24 novembre 1981,
n. 689,  e  sussistendo  al  riguardo  consolidata giurisprudenza del
giudice  delle  leggi  (ordinanza n. 140 dell'11-24 aprile 2002) e di
legittimita',  si  impone  ancora  la  necessita' di uno scrutinio di
legittimita'  costituzionale  sulla  norma  violata e sulle sue gravi
conseguenze.  Per  piu'  casi  analoghi, la Corte costituzionale, con
ordinanza  n. 453  del 13-28 dicembre 2006, ha restituito gli atti ai
giudici  rimettenti alla luce della duplice sopravvenienza normativa,
al  fine  di  una  nuova  valutazione della rilevanza delle questioni
sollevate.
    In  conclusione,  per le argomentazioni suesposte, questo giudice
di pace ritiene utile e necessario dover sottoporre al giudizio della
Corte  costituzionale, per le valutazioni di competenza, la questione
di costituzionalita' dell'art. 213 c.d.s., cosi' come sollevata dalla
parte ricorrente.