IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 1881  del  R.G.A.C.  dell'anno 2004 tra La Fenice di Citi & Ragoni
S.n.c.,  rappresentata  e  difesa,  giusta mandato in atti, dall'avv.
Michela  Pieracci e domiciliata, ai fini della presente procedura, in
Arezzo,  via  Monte  Falco  37, presso e nello studio dell'avv. Conti
Fabrizio  -  opponente  -  contro  Prefettura  di  Arezzo  -  Ufficio
territoriale  del  Governo  -  opposta - oggetto: opposizione avverso
verbale  n. 180/0000014834  ex  art. 22  L.  n. 689/1981 e successive
modificazioni.
    Premesso  che,  con  verbale  n. ATX  0000073266,  redatto  il  7
novembre  2003, la Polizia stradale di Arezzo contestava alla odierna
ricorrente la violazione dell'art. 142, ottavo comma del codice della
strada,  (ovvero  il  superamento  di  12  km/h del limite massimo di
velocita'  fissato  in  loco  e  pari a km/h 130) accertata sulla AAl
Autostrada Milano-Roma, comune di Civitella in Val di Chiana, a mezzo
apparecchio   autovelox,   e   non   contestata   immediatamente  per
«l'impossibilita'  di raggiungere il veicolo.. e per non aver potuto,
dato  il  traffico  in atto e la mancanza di idonei spazi... intimare
l'arresto    del   veicolo   in   condizioni   di   sicurezza   della
circolazione.»;
        che, comportando, la violazione accertata, la decurtazione di
n. 2 punti dalla patente di guida, veniva, contestualmente al verbale
detto,  intimato  alla  societa'  proprietaria del mezzo, l'ordine di
comunicazione,  nel termine di 30 gg., dei «dati esatti della persona
che  era effettivamente alla guida del veicolo», con l'avvertenza che
«non  ottemperando  la  S.V. sara' sanzionata ai sensi dell'art. 180,
comma 8 del codice della strada»;
        che  il  2  febbraio  2004,  la  Fenice S.n.c., provvedeva ad
effettuare  il  pagamento  della  sanzione  pecuniaria,  pari  a euro
137,55,   comunicando,   contestualmente,   la   propria   «oggettiva
impossibilita'  a  fornire  il nominativo della persona fisica che il
giorno  dell'accertamento dell'infrazione, era alla guida del veicolo
della societa»;
        che,  mancata  la comunicazione dei dati della persona fisica
alla  guida  della  vettura, la Fenice veniva sanzionata ex art. 180,
ottavo comma del codice della strada, con verbale n. 180/0000014834;
        che avverso tale provvedimento la Fenice proponeva tempestivo
ricorso   lamentando,   in   via   preliminare   ed  incidentale,  la
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 126-bis, comma 2 del codice
della  strada, ed, in particolare, il contrasto con gli artt. 3, 24 e
27  della  Carta,  nella  parte  in  cui  prevede, in caso di mancata
identificazione del conducente e di omessa comunicazione dei relativi
dati  della  patente  ad opera del proprietario, l'applicazione, allo
stesso,  della  sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, ottavo comma
del  codice  della  strada.  La  disposizione, secondo la ricorrente,
violerebbe  palesemente  il diritto di difesa del cittadino: il tempo
decorso  dal  momento  dell'accertamento  a quello della notifica del
relativo  verbale,  ovvero la possibilita' che la vettura, al momento
dell'accertamento,  fosse  nella  disponibilita'  materiale  di  piu'
persone,  di  fatto,  renderebbero  impossibile la individuazione del
conducente.  Ma  la  prospettazione  di  tali  ragioni,  nel  sistema
vigente,  non  costituisce  una  valida difesa, non essendo idonea ad
evitare  la  sanzione  di  cui  all'art. 180, ottavo comma del codice
della strada.
    La   ricorrente,   inoltre,  lamenta  la  irragionevolezza  della
disposizione:   il   proprietario,   infatti,   puo'   legittimamente
dichiarare  e  comunicare  il nominativo di colui al quale la vettura
venne conseguata ma non i dati di chi fosse effettivamente alla guida
al  momento dell'accertamento. In definitiva, la disposizione pone in
capo  al  singolo  un  obbligo  di mera denuncia che nell'ordinamento
vigente sussiste solo per chi rivesta determinate pubbliche funzioni;
    Considerato che, l'impossibilita' oggettiva di individuazione del
conducente  ad  opera  del  proprietario  del mezzo, e la conseguente
impossibilita'  di  comunicazione  dei  dati di cui all'art. 126-bis,
comma  2  del  codice  della  strada, comportando l'irrogazione della
sanzione  di  cui all'art. 180, ottavo comma del codice della strada,
configurano  una  ipotesi  di  responsabilita'  oggettiva  in capo al
proprietario e conseguentemente si pongono in contrasto con lo stesso
spirito  della  L.  n. 689/1981  ed  in particolare con l'art. 3, che
vuole  irrogata  la  sanzione  amministrativa solo nei casi in cui si
rinvenga,  in capo al trasgressore, l'elemento psicologico del dolo o
della colpa;
    Considerato,  inoltre,  che  il  sistema  sanzionatorio costruito
dagli  artt. 126-bis,  secondo  comma  e 180, ottavo comma del codice
della  strada  di fatto esclude qualsivoglia possibilita' concreta di
esercizio  del  diritto  di  difesa,  derivando, l'applicazione della
onerosa  sanzione pecuniaria fissata dalla seconda delle disposizioni
dette,   tanto   dalla   mancata   comunicazione   dei  dati,  quindi
dall'inosservanza    dell'ordine    impartito    dall'Autorita'    ex
art. 126-bis,  secondo  comma  del  codice della strada, quanto dalla
comunicazione  delle ragioni della impossibilita' della comunicazione
richiesta, derivante dalla mancata individuazione del conducente;
    Ritenuto,  pertanto,  che  l'art. 126-bis,  secondo  comma, nella
parte  in  cui  richiama, sul piano sanzionatorio, l'art. 180, ottavo
comma  del  codice della strada, si ponga in contrasto con il diritto
di difesa sancito dall'art. 24 della Carta costituzionale.