IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 1881 del R.G.A.C. dell'anno 2004 tra La Fenice di Citi & Ragoni S.n.c., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Michela Pieracci e domiciliata, ai fini della presente procedura, in Arezzo, via Monte Falco 37, presso e nello studio dell'avv. Conti Fabrizio - opponente - contro Prefettura di Arezzo - Ufficio territoriale del Governo - opposta - oggetto: opposizione avverso verbale n. 180/0000014834 ex art. 22 L. n. 689/1981 e successive modificazioni. Premesso che, con verbale n. ATX 0000073266, redatto il 7 novembre 2003, la Polizia stradale di Arezzo contestava alla odierna ricorrente la violazione dell'art. 142, ottavo comma del codice della strada, (ovvero il superamento di 12 km/h del limite massimo di velocita' fissato in loco e pari a km/h 130) accertata sulla AAl Autostrada Milano-Roma, comune di Civitella in Val di Chiana, a mezzo apparecchio autovelox, e non contestata immediatamente per «l'impossibilita' di raggiungere il veicolo.. e per non aver potuto, dato il traffico in atto e la mancanza di idonei spazi... intimare l'arresto del veicolo in condizioni di sicurezza della circolazione.»; che, comportando, la violazione accertata, la decurtazione di n. 2 punti dalla patente di guida, veniva, contestualmente al verbale detto, intimato alla societa' proprietaria del mezzo, l'ordine di comunicazione, nel termine di 30 gg., dei «dati esatti della persona che era effettivamente alla guida del veicolo», con l'avvertenza che «non ottemperando la S.V. sara' sanzionata ai sensi dell'art. 180, comma 8 del codice della strada»; che il 2 febbraio 2004, la Fenice S.n.c., provvedeva ad effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria, pari a euro 137,55, comunicando, contestualmente, la propria «oggettiva impossibilita' a fornire il nominativo della persona fisica che il giorno dell'accertamento dell'infrazione, era alla guida del veicolo della societa»; che, mancata la comunicazione dei dati della persona fisica alla guida della vettura, la Fenice veniva sanzionata ex art. 180, ottavo comma del codice della strada, con verbale n. 180/0000014834; che avverso tale provvedimento la Fenice proponeva tempestivo ricorso lamentando, in via preliminare ed incidentale, la illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 del codice della strada, ed, in particolare, il contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 della Carta, nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente e di omessa comunicazione dei relativi dati della patente ad opera del proprietario, l'applicazione, allo stesso, della sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, ottavo comma del codice della strada. La disposizione, secondo la ricorrente, violerebbe palesemente il diritto di difesa del cittadino: il tempo decorso dal momento dell'accertamento a quello della notifica del relativo verbale, ovvero la possibilita' che la vettura, al momento dell'accertamento, fosse nella disponibilita' materiale di piu' persone, di fatto, renderebbero impossibile la individuazione del conducente. Ma la prospettazione di tali ragioni, nel sistema vigente, non costituisce una valida difesa, non essendo idonea ad evitare la sanzione di cui all'art. 180, ottavo comma del codice della strada. La ricorrente, inoltre, lamenta la irragionevolezza della disposizione: il proprietario, infatti, puo' legittimamente dichiarare e comunicare il nominativo di colui al quale la vettura venne conseguata ma non i dati di chi fosse effettivamente alla guida al momento dell'accertamento. In definitiva, la disposizione pone in capo al singolo un obbligo di mera denuncia che nell'ordinamento vigente sussiste solo per chi rivesta determinate pubbliche funzioni; Considerato che, l'impossibilita' oggettiva di individuazione del conducente ad opera del proprietario del mezzo, e la conseguente impossibilita' di comunicazione dei dati di cui all'art. 126-bis, comma 2 del codice della strada, comportando l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 180, ottavo comma del codice della strada, configurano una ipotesi di responsabilita' oggettiva in capo al proprietario e conseguentemente si pongono in contrasto con lo stesso spirito della L. n. 689/1981 ed in particolare con l'art. 3, che vuole irrogata la sanzione amministrativa solo nei casi in cui si rinvenga, in capo al trasgressore, l'elemento psicologico del dolo o della colpa; Considerato, inoltre, che il sistema sanzionatorio costruito dagli artt. 126-bis, secondo comma e 180, ottavo comma del codice della strada di fatto esclude qualsivoglia possibilita' concreta di esercizio del diritto di difesa, derivando, l'applicazione della onerosa sanzione pecuniaria fissata dalla seconda delle disposizioni dette, tanto dalla mancata comunicazione dei dati, quindi dall'inosservanza dell'ordine impartito dall'Autorita' ex art. 126-bis, secondo comma del codice della strada, quanto dalla comunicazione delle ragioni della impossibilita' della comunicazione richiesta, derivante dalla mancata individuazione del conducente; Ritenuto, pertanto, che l'art. 126-bis, secondo comma, nella parte in cui richiama, sul piano sanzionatorio, l'art. 180, ottavo comma del codice della strada, si ponga in contrasto con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Carta costituzionale.