ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 11, 11-bis e
12  della  legge  11 marzo  1926,  n. 416  (Nuove  disposizioni sulle
procedure  da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite,
lesioni  ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni
militari  e  da altre amministrazioni dello Stato), degli artt. 2, 3,
4,  5  e  6  della  legge  22 dicembre  1980,  n. 913  (Norme  per la
composizione  del collegio medico-legale del Ministero della difesa),
e  dell'art. 1,  comma 3,  del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453
(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti),   convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
14 gennaio  1994,  n. 19,  per  la  parte  in  cui richiama l'art. 2,
secondo  comma,  della  legge  8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in
Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della
Corte  dei  conti),  promosso  con ordinanza del 1° agosto 2006 dalla
Corte  dei  conti  - sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana
sull'istanza proposta da Candela Antonino nei confronti del Ministero
della  difesa,  iscritta  al  n. 682  del  registro  ordinanze 2006 e
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie
speciale, dell'anno 2007.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito nella Camera di consiglio 9 maggio 2007 il giudice relatore
Paolo Maddalena.
    Ritenuto  che, con ordinanza in data 1° agosto 2006, la Corte dei
conti,   sezione   giurisdizionale   per  la  Regione  Siciliana,  ha
sollevato,   in  riferimento  agli  artt. 3,  97,  108  e  111  della
Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale  degli
artt. 11,  11-bis  e  12  della  legge  11 marzo  1926, n. 416 (Nuove
disposizioni   sulle   procedure   da   seguirsi  negli  accertamenti
medico-legali  delle  ferite,  lesioni  ed  infermita'  dei personali
dipendenti  dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni
dello  Stato),  degli  artt. 2,  3,  4, 5 e 6 della legge 22 dicembre
1980,  n. 913  (Norme  per la composizione del collegio medico-legale
del   Ministero   della   difesa),   e   dell'art. 1,   comma 3,  del
decreto-legge  15 novembre  1993,  n. 453 (Disposizioni in materia di
giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti), convertito in
legge,  con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, per la
parte  in cui richiama l'art. 2, secondo comma, della legge 8 ottobre
1984,  n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale
e delle sezioni riunite della Corte dei conti);
        che  le  norme censurate prevedono l'istituzione del collegio
medico-legale  della  Difesa  quale  organo  di  consulenza  in  sede
giurisdizionale  nei  giudizi  pensionistici  che si svolgono innanzi
alla  Corte  dei  conti; contemplano, inoltre, la possibilita' per le
sezioni  giurisdizionali  della  Corte  dei  conti di richiedere agli
ospedali  militari  o  civili,  aventi  sede  della Regione, i pareri
medico-legali  o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari
accertamenti in ordine alle infermita' denunciate dai ricorrenti;
        che la questione e' sorta nell'ambito di un giudizio promosso
nei  confronti  del Ministero della difesa da un ex militare di leva,
collocato  in  congedo  per  riforma,  il  quale, sostenendo di avere
contratto  per  causa  di  servizio  una  infermita',  aveva adito il
giudice  a  quo  per  ottenere  la  pensione  privilegiata ordinaria,
impugnando il provvedimento negativo del Ministero della difesa;
        che,  in  via  istruttoria,  il  ricorrente aveva chiesto che
sulla  vicenda oggetto del giudizio venisse acquisito il parere della
commissione  medico-legale del Ministero della difesa presso la Corte
dei conti;
        che  il giudice rimettente, dandosi preliminarmente carico di
verificare   la  costituzionalita'  delle  norme  che  regolano  tale
strumento  istruttorio tipico del processo pensionistico innanzi alla
Corte  dei  conti,  osserva  che la Corte costituzionale, occupandosi
della   questione,   con   riferimento   al   diverso  profilo  della
esclusivita'  di  tale mezzo di ricerca della prova rispetto a quello
piu'  generale  della  consulenza  tecnica d'ufficio disciplinato dal
codice  di  rito, ha affermato che le norme sul processo dinanzi alla
Corte dei conti consentono di disporre l'insieme dei mezzi istruttori
offerti  dalle  leggi  di  procedura  civile,  inclusa  la consulenza
tecnica d'ufficio;
        che, ricostruito il quadro normativo in materia, il giudice a
quo   rileva   che  il  legislatore  non  avrebbe  apprestato  nessun
meccanismo  di  tutela  della  posizione  di indipendenza e terzieta'
degli  ufficiali  chiamati a comporre la commissione medico-legale, i
quali mantengono inalterato il loro rapporto di dipendenza gerarchica
e  piena  appartenenza  alla  rispettiva  Forza  armata  dalla  quale
provengono  (Aeronautica  -  Esercito  - Marina): tale posizione, nel
caso  in  cui  la  controparte in giudizio sia, come nella specie, lo
stesso  Ministero  della  difesa,  farebbe  sorgere  seri dubbi sulla
imparzialita',  indipendenza  e terzieta' di coloro che sono chiamati
ad  esprimere  un parere destinato, nella quasi totalita' dei casi, a
determinare  l'esito  del giudizio nei confronti dell'amministrazione
dalla quale essi dipendono;
        che,  ad  avviso del rimettente, sebbene sia sempre possibile
privilegiare  altri  mezzi  istruttori,  quali  la consulenza tecnica
d'ufficio,  che offrono maggiori garanzie di terzieta' e di effettivo
contraddittorio  tra  le  parti,  la circostanza che lo strumento del
parere della commissione medico-legale sia espressamente previsto dal
legislatore  -  peraltro senza alcun costo per il ricorrente e per il
sistema  giustizia - imporrebbe che ad esso si possa (e si debba, la'
dove il ricorrente espressamente lo richieda) fare ricorso;
        che, secondo la Corte dei conti, i principi di indipendenza e
di  autonomia  della  funzione  giurisdizionale  e  di buon andamento
dell'amministrazione della giustizia riguardano non solo la posizione
del  giudice  ma,  in  genere, di chiunque sia chiamato ad operare in
posizione  di  terzieta',  come il consulente tecnico d'ufficio: essi
dovrebbero  valere,  onde  preservare  l'indipendenza  della funzione
giurisdizionale  quale  strumentale  presidio del diritto di agire in
giudizio,  anche  per  i  componenti  della commissione medico-legale
istituita presso la Corte dei conti;
        che  la  Corte  dei  conti  rimettente  ricorda  che la Corte
costituzionale,  con  la  sentenza  n. 353  del  2002,  ha dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  della  norma  che  disciplinava  la
composizione  dei  tribunali regionali delle acque pubbliche, perche'
ai   funzionari  del  Genio  civile,  designati  dal  Presidente  del
Consiglio  superiore  dei lavori pubblici, che vi facevano parte come
componenti  aggregati,  non  erano  assicurate  le dovute garanzie di
indipendenza:  quei  funzionari,  infatti,  continuavano  a  rimanere
incardinati  nella amministrazione di appartenenza, e quindi soggetti
a  tutti  i  condizionamenti dovuti alla loro posizione di dipendenza
dall'amministrazione  stessa,  che  ne  gestiva lo stato giuridico ed
economico;
        che il sistema, pertanto, cosi' come attualmente configurato,
in  contrasto  con  gli  artt. 108  e  111  della  Costituzione,  non
precostituirebbe   alcuno   strumento   di   tutela   e  garanzia  di
indipendenza  e  terzieta'  per  i  militari membri della commissione
medico-legale;  inoltre,  la scelta di non apprestare idonee garanzie
di   status   agli  ufficiali  chiamati  a  comporre  la  commissione
apparirebbe  in contrasto anche con il principio di ragionevolezza di
cui  all'art. 3  della  Costituzione  e con quello di cui all'art. 97
della  Costituzione,  sotto  il  profilo  della  buona  funzionalita'
dell'amministrazione della giustizia;
        che, circa la rilevanza della questione, il giudice ne motiva
la  sussistenza,  rilevando  che,  ove  il  dubbio  venisse respinto,
potrebbe  profilarsi  la possibilita' di fare ricorso al parere della
commissione,    mentre    questa    evenienza   resterebbe   preclusa
dall'accoglimento della questione di costituzionalita', almeno sino a
quando  il legislatore non avra' provveduto a modificare i criteri di
composizione della commissione e a stabilire garanzie di indipendenza
per coloro che ne fanno parte;
        che  nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti e' intervenuto
il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la non
fondatezza della questione;
        che  - ricorda l'Avvocatura - la tutela dell'indipendenza dei
giudici,  sancita  dall'art. 108  della Costituzione, non si estende,
secondo   la   giurisprudenza   costituzionale,  agli  ausiliari  del
magistrato,  applicandosi  invece  solo  a  quegli estranei che siano
chiamati a partecipare alla funzione giurisdizionale, come ad esempio
ai  componenti  laici  delle  corti  d'assise,  dei  tribunali  per i
minorenni e delle sezioni specializzate;
        che  la  ratio  di questo orientamento sarebbe da individuare
nel  ruolo  dei  consulenti o ausiliari del giudice, non abilitati ad
emettere   provvedimenti   di   carattere  decisorio  ma  chiamati  a
pronunciare  pareri  di  natura  tecnica  che  - se reputati carenti,
insufficienti   o   contestabili   anche   sotto   il  profilo  della
imparzialita'  della valutazione tecnica espressa - sono suscettibili
di rinnovazione;
        che,  del resto, mentre il giudice e' precostituito per legge
-  e  cio' impone l'adozione di particolari cautele per assicurare la
sua  terzieta'  ed  imparzialita' - l'ausiliario sarebbe sostituibile
dal giudicante e il suo parere non sarebbe mai vincolante, potendo il
giudice  disattendere,  se  necessario,  le conclusioni contenute nel
parere reso;
        che, inoltre, il ricorso al parere del collegio medico-legale
non   sarebbe  obbligatorio  o  esclusivo,  ben  potendo  il  giudice
contabile  privilegiare  altri strumenti, quali la consulenza tecnica
d'ufficio,  tanto  in relazione al complesso delle questioni da porre
all'organo  di  consulenza,  quanto  rispetto  al  quadro processuale
riferito al giudizio in corso;
        che   non   meno   significativa,   per  fugare  i  dubbi  di
condizionamento  degli  ufficiali  medici  facenti parte del collegio
medico-legale, sarebbe proprio la struttura collegiale dell'organo di
cui   trattasi,  ove  si  consideri  che  la  volonta'  degli  organi
collegiali  e',  tecnicamente  e  sostanzialmente,  non la mera somma
delle  volonta'  espresse  dai  singoli  membri,  ma la sintesi delle
stesse   impersonalmente   imputabile  all'entita-organo;  il  quale,
essendo   completamente   svincolato   da   rapporti   di  dipendenza
gerarchica, non potrebbe subire alcuna pressione;
        che,   ad   avviso  dell'Avvocatura,  non  sussisterebbero  i
paventati dubbi di imparzialita', indipendenza, terzieta' e serenita'
del  giudizio  per il fatto che i singoli ufficiali medici componenti
il   collegio   mantengono   inalterato  il  rapporto  di  dipendenza
gerarchica  e  piena appartenenza alla rispettiva Forza armata: sotto
questo  profilo,  infatti,  la  legge  n. 913 del 1980, relativa alla
composizione  del  collegio medico-legale del Ministero della difesa,
prevede  tra  i membri effettivi e aggiunti non solo ufficiali medici
in  servizio  permanente, ma anche medici appartenenti alla categorie
del   congedo   (quindi   non   legati   da  rapporto  d'impiego  con
l'Amministrazione),  oltre  che  medici  estranei all'Amministrazione
della difesa fino ad un terzo dell'organico.
    Considerato   che   il  dubbio  di  legittimita'  costituzionale,
sollevato  dalla  Corte  dei  conti,  sezione  giurisdizionale per la
Regione  Siciliana,  investe  gli  artt. 11,  11-bis e 12 della legge
11 marzo 1926, n. 416 (Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi
negli  accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita'
dei  personali  dipendenti  dalle amministrazioni militari e da altre
amministrazioni  dello  Stato),  gli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge
22 dicembre  1980,  n. 913  (Norme  per  la composizione del collegio
medico-legale  del  Ministero della difesa), e l'art. 1, comma 3, del
decreto-legge  15 novembre  1993,  n. 453 (Disposizioni in materia di
giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti), convertito in
legge,  con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, per la
parte  in cui richiama l'art. 2, secondo comma, della legge 8 ottobre
1984,  n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale
e delle sezioni riunite della Corte dei conti);
        che,   ad   avviso  del  giudice  rimettente,  tali  norme  -
nell'istituire  il  collegio  medico-legale della Difesa, composto da
ufficiali  medici che mantengono inalterato il rapporto di dipendenza
gerarchica  e  piena appartenenza alla rispettiva Forza armata, quale
organo   di   consulenza   in   sede   giurisdizionale   nei  giudizi
pensionistici  che  si  svolgono  innanzi alla Corte dei conti, e nel
prevedere  la possibilita' per le sezioni giurisdizionali della Corte
dei  conti di richiedere agli ospedali militari o civili, aventi sede
della  Regione,  i  pareri  medico-legali  o  l'esecuzione  di visite
dirette  ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermita'
denunciate  dai  ricorrenti  -  si  porrebbero  in  contrasto con gli
artt. 108  e  111 della Costituzione, giacche', nei giudizi in cui e'
parte il Ministero della difesa, non offrirebbero alcuno strumento di
tutela  della  indipendenza  e  terzieta'  dei  militari  membri  del
collegio  medico-legale, e tale mancata previsione di idonee garanzie
di  status violerebbe altresi' il principio di ragionevolezza, di cui
all'art. 3    della    Costituzione,   e   la   buona   funzionalita'
dell'amministrazione  della  giustizia,  in  contrasto  con l'art. 97
della Costituzione;
        che la questione e' manifestamente inammissibile;
        che,   difatti,   a   seguito   della  sentenza  della  Corte
costituzionale  n. 270  del  1988  - con la quale e' stata dichiarata
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 3,  numero 3), del d.lgs.
6 maggio   1948,   n. 655,   nella   parte   in   cui  non  prevedeva
l'attribuzione  alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti in
Palermo  della  competenza  a  conoscere  dei  ricorsi  in materia di
pensioni  statali (civili, militari e di guerra) relative a cittadini
residenti  nella  Regione  Siciliana  - il Ministro della difesa, con
decreto  in  data  10 luglio  1989,  ha  istituito  presso l'ospedale
militare  di Palermo una commissione medico-legale «avente il compito
di  mettere in grado la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti
per  la  Regione  Siciliana  di  poter disporre [...] di un organo di
consulenza medico-legale» (art. 1);
        che in tale decreto ministeriale e' stabilita la composizione
della commissione, formata - secondo quando dispone l'art. 2 - da tre
ufficiali  superiori medici, in qualita' di membri titolari, e da tre
ufficiali  inferiori medici, in qualita' di membri aggiunti (art. 2);
ed  e'  altresi'  previsto che la commissione «cessera' di funzionare
all'atto  della  costituzione  della  sezione  speciale  del collegio
medico-legale  del  Ministero della difesa distaccata permanentemente
in  Palermo,  presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti
per la Regione Siciliana» (art. 5);
        che  nel  giudizio  a  quo  il mezzo di indagine del quale si
discute  ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermita'
denunciate  dal  ricorrente  e', appunto, il parere della commissione
medico-legale istituita presso la sezione giurisdizionale della Corte
dei conti, non quello del collegio medico-legale, di talche' non sono
destinate  a  trovare  applicazione  le  disposizioni degli impugnati
artt. 11,  11-bis  e  12 della legge n. 416 del 1926 e 2, 3, 4, 5 e 6
della  legge  n. 913  del  1980, che tale ultimo organo istituiscono,
prevedendone  una sezione speciale distaccata in permanenza presso la
Corte dei conti, con una composizione originariamente affidata a soli
ufficiali  medici e che oggi vede anche la presenza, fino ad un terzo
dell'organico, di medici civili convenzionati;
        che   neppure   e'  direttamente  pertinente  ai  fini  della
soluzione  del  dubbio  di  costituzionalita'  l'art. 1, comma 3, del
decreto-legge  n. 453  del  1993, il quale estende a tutte le Sezioni
regionali  della  Corte dei conti, comprese quelle gia' istituite, la
disposizione  -  contenuta  nell'art. 2 della legge n. 658 del 1984 -
che   da'   la   possibilita'   al  giudice  contabile,  nei  giudizi
pensionistici,  di richiedere agli ospedali civili o militari, aventi
sede nella Regione, pareri medico-legali;
        che,  difatti,  detta  norma  non  disciplina la composizione
della commissione medico-legale, la quale e' prevista da un atto - il
citato  decreto  ministeriale  10 luglio  1989  - che non rientra tra
quelli  oggetto del sindacato di legittimita' costituzionale ad opera
di questa Corte;
        che,  d'altra  parte, il giudice rimettente neppure considera
che proprio l'art. 2 della legge n. 658 del 1984, nel consentire alla
Corte  dei  conti,  nei  giudizi pensionistici, di ricorrere, ai fini
della richiesta di pareri e di accertamenti in ordine alle infermita'
denunciate,  indifferentemente  agli  ospedali  militari  o  a quelli
civili, offre al giudice che non voglia utilizzare lo strumento della
consulenza  tecnica d'ufficio la possibilita' di rivolgersi, nei casi
in  cui  il  giudizio  si  svolge  nei  confronti del Ministero della
difesa, anziche' agli ospedali militari, a quelli civili, in tal modo
fugandosi  i dubbi derivanti dai rischi di condizionamento sui medici
militari, in ragione del mantenimento del loro rapporto di dipendenza
gerarchica con il detto ministero.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.