ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 64 della legge
della    Regione   Siciliana 16 aprile   2003,   n. 4   (Disposizioni
programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), promosso con ordinanza
del  31 gennaio  2006  dal  Tribunale  amministrativo regionale della
Sicilia,  sezione  staccata  di  Catania,  sul ricorso proposto dalla
Provincia  regionale  di  Ragusa  contro l'Assessorato del bilancio e
delle finanze, l'Assessorato della famiglia delle politiche sociali e
delle  autonomie  locali,  il  Dirigente  generale  del  dipartimento
regionale  della  famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie
locali  della  Regione  Siciliana,  iscritta  al  n. 230 del registro
ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 29, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.
    Visti gli atti di costituzione delle Province regionali di Ragusa
e  di  Catania e della Regione Siciliana nonche' l'atto di intervento
delle  Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina,
Palermo, Siracusa e Trapani;
    Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 il giudice relatore
Franco Gallo;
    Uditi  gli avvocati Francesco Mineo per la Provincia regionale di
Catania,  Guido  Corso  per le Province regionali di Ragusa, Catania,
Agrigento,  Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani
e Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana.
    Ritenuto  che  nel  corso di un giudizio proposto dalla Provincia
regionale  di  Ragusa  per l'annullamento del decreto datato 19 marzo
2004,  emesso  dall'Assessore  per  il  bilancio  e  le finanze della
Regione  Siciliana ed avente ad oggetto «Variazioni al bilancio della
Regione    per    l'esercizio   finanziario   2004»,   il   Tribunale
amministrativo  regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione,
questione   di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 64  (rectius:
art. 64,  commi 2  e 4) della legge della Regione Siciliana 16 aprile
2003,   n. 4   (Disposizioni   programmatiche   e   finanziarie   per
l'anno 2003);
        che  il rimettente ricostruisce il quadro normativo nel quale
si  inserisce  l'impugnato  decreto,  riferendo che: a) l'art. 60 del
decreto    legislativo    15 dicembre   1997,   n. 446   (Istituzione
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione
di  una  addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina  dei  tributi locali), sotto la rubrica «Attribuzione alle
province  e  ai  comuni del gettito di imposte erariali», dispone, al
comma 1,  che  i  proventi dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore  sono  destinati  direttamente alle province sedi dei Pubblici
Registri   Automobilistici   nei   quali   sono  iscritti  i  veicoli
assicurati,  e,  al  comma 4,  che  le  Regioni  a  statuto  speciale
provvedano all'attuazione del comma 1, «in conformita' dei rispettivi
statuti»;  b)  il  decreto  ministeriale 14 dicembre 1998, n. 457, in
esecuzione  della  citata disposizione, prevede che il concessionario
della riscossione di cui al d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, accrediti,
con  le  modalita'  indicate  nel  capo III  del  decreto legislativo
9 luglio  1997,  n. 237,  le somme riscosse direttamente ai tesorieri
delle  province  destinatarie del gettito; c) la Regione Siciliana ha
attuato  i  menzionati commi 1 e 4 dell'art. 60 del d.lgs. n. 446 del
1997  mediante  l'art. 10  della  legge regionale 26 marzo 2002, n. 2
(Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), il quale
stabilisce  che  il  gettito  della  predetta  imposta spettante alla
Regione   Siciliana   viene  direttamente  percepito  dalle  Province
regionali,   che   i   trasferimenti  a  dette  Province  -  previsti
dall'art. 76  della  medesima legge - sono ridotti di un importo pari
al  gettito  riscosso  per  l'indicata imposta sulle assicurazioni e,
infine,  che  resta di competenza della Regione Siciliana l'ammontare
della  medesima  imposta versato dalle societa' di assicurazione fino
alla   data   di   entrata  in  vigore  della  legge  (comma  3);  d)
successivamente,  il censurato art. 64 della legge regionale n. 4 del
2003,   al   comma 2,   ha   stabilito   che  «Per  l'esercizio  2003
l'assegnazione  a  favore  delle  province,  per lo svolgimento delle
funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e
a  titolo  di  sostegno  allo  sviluppo,  e'  determinata  in 144.634
migliaia   di   euro,   al   netto  del  gettito  dell'imposta  sulle
assicurazioni   contro  la  responsabilita'  civile  derivante  dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore alle stesse attribuito ai sensi
dell'articolo 10  della  legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, stimato
definitivamente  in 60.000 migliaia di euro, ed e' destinata, per una
quota pari almeno al 5 per cento, con l'obbligo di incremento annuale
della  stessa  di almeno lo 0,50 per cento o nella maggior misura che
sara'  deliberata  dalla conferenza Regione-autonomie locali, a spesa
di investimento»; e) il comma 4 dello stesso articolo ha poi previsto
che  «Per  l'esercizio  2004  l'assegnazione annuale alle province e'
ridotta  in  base  ad  una stima, pari a 60.000 migliaia di euro, del
gettito  dell'anno 2003.  Sulla  base dei dati finali dell'anno 2003,
comunicati  ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale
26 marzo  2002,  n. 2,  e'  determinata la riduzione definitiva della
medesima  assegnazione.  L'Assessore  regionale  per il bilancio e le
finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio»;
        che la Provincia regionale di Ragusa, aggiunge il rimettente,
ha  impugnato  il  decreto  con  il  quale  - in attuazione di quanto
disposto  dal  censurato art. 64, comma 4, della legge regionale n. 4
del  2003  -  l'Assessore  per il bilancio e le finanze della Regione
Siciliana, dopo aver preso atto che il gettito della suddetta imposta
sulle  assicurazioni e' stato pari a euro 101.744.460,58, ha disposto
una  variazione  del  bilancio  regionale per l'esercizio finanziario
2004,  operando  una  detrazione dalla somma indicata nel capitolo di
bilancio  n. 183304  (U.P.B.  3.2.1.3.2.  -  Fondo per garantire alle
province  lo  svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in
base  alla  vigente  legislazione  a titolo di sostegno allo sviluppo
delle   attivita'   delle   autonomie   locali)   di  ulteriori  euro
41.744.460,58    (rispetto    a   quella   di   euro   60.000.000,00,
precedentemente  disposta)  ed  incrementando del medesimo importo il
capitolo 215701 (Assessorato regionale del bilancio e delle finanze -
U.P.B. 4.2.1.5.2. - Fondi di riserva);
        che,  il  rimettente  riferisce  che,  secondo  la ricorrente
Provincia   regionale   di  Ragusa,  l'impugnato  decreto  violerebbe
l'art. 10 della legge regionale n. 2 del 2002, perche' in base a tale
disposizione  le  somme riscosse nel territorio regionale a titolo di
imposta   sulle   assicurazioni   contro  la  responsabilita'  civile
derivante  dalla  circolazione  dei veicoli a motore avrebbero dovuto
essere  attribuite  alle province regionali, essendo venuto meno, dal
momento  dell'entrata  in  vigore  di detta legge (27 marzo 2002), il
titolo  per la ritenzione del relativo gettito da parte della Regione
Siciliana;
        che  il  giudice  a  quo, dopo aver obiettato alla tesi della
ricorrente  che  l'impugnato decreto assessoriale trova fondamento di
legittimita'  proprio  nell'art. 64  della  legge  regionale n. 4 del
2003,  modificativo  del  sistema  delineato dall'art. 10 della legge
regionale  n. 2 del 2002, ha ritenuto non manifestamente infondata la
questione   di  legittimita'  costituzionale  di  detto  art. 64,  in
riferimento agli artt. 118 e 119 Cost.;
        che   il  giudice  a  quo  ha  motivato  la  propria  censura
affermando  che  il  principio introdotto dalla legge statale con gli
artt. 60  e  61  del  d.lgs.  n. 446  del  1997 - secondo il quale il
gettito  della  suddetta  imposta sulle assicurazioni va direttamente
attribuito  alle  Province, con conseguente venir meno di ogni titolo
delle Regioni a percepire detto gettito, anche nel caso in cui questo
dovesse  essere poi trasferito in tutto o in parte agli enti locali -
«risponde  all'esigenza,  tutelata  dal legislatore ordinario di dare
attuazione  al principio costituzionale contenuto nell'art. 119 della
Costituzione,  di  assicurare  l'autonomia  degli  enti locali, anche
mediante  l'attribuzione ad essi di risorse finanziarie costituite da
prelievi tributari, effettuati nel territorio di detti Enti»;
        che si e' costituita nel giudizio di fronte a questa Corte la
Provincia   regionale  di  Catania,  gia'  intervenuta  nel  giudizio
principale  a  sostegno  dell'impugnazione  proposta  dalla Provincia
regionale   di   Ragusa,  chiedendo  l'accoglimento  della  sollevata
questione;
        che,  in  aggiunta alle argomentazioni svolte dal rimettente,
la   Provincia   regionale   di   Catania  deduce  l'illogicita'  del
procedimento  delineato  dalla disposizione censurata e la violazione
del principio di eguaglianza, per la disparita' di trattamento tra le
Province   soggette   all'applicazione  della  legge  nazionale  (che
attingono  direttamente dai concessionari i gettiti tributari di loro
spettanza)  e  le  Province  della Regione Siciliana, le quali invece
debbono  attendere  l'intervento della medesima Regione per conoscere
l'effettivo   gettito   del   cespite   tributario   e  le  effettive
disponibilita'  dei trasferimenti regionali, essendo questi calibrati
in relazione al gettito definitivo dell'imposta;
        che   e'   intervenuta  in  giudizio  la  Regione  Siciliana,
eccependo  innanzitutto  la  inammissibilita'  della  questione per i
seguenti  tre  distinti profili: a) difetterebbe la motivazione sulla
non    manifesta    infondatezza,   risultando   soltanto   affermata
apoditticamente  la lesione dei principi costituzionali e non essendo
enunciati  con  precisione  i  termini  della questione; b) l'oggetto
della  questione  sarebbe  individuato  in  modo generico, perche' il
rimettente  ha  censurato l'intero art. 64 della legge regionale n. 4
del 2003 e non il solo comma 4, secondo e terzo periodo, dello stesso
articolo;  c)  viene  denunciata  la  violazione dell'art. 119 Cost.,
senza  che  risulti  motivata,  ai  sensi  dell'art. 10  della  legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3,  l'applicabilita'  di  detto
parametro alla Regione Siciliana;
        che,  nel  merito,  la Regione Siciliana rileva che l'art. 36
dello  statuto di autonomia e le relative norme di attuazione (d.P.R.
n. 1074  del  1965)  le  attribuiscono  tutte  le  entrate tributarie
erariali  riscosse  nell'ambito  del  suo  territorio,  salvo  quelle
specificamente eccettuate;
        che,  comunque, per la Regione, la disposizione censurata, in
considerazione  della  peculiare  autonomia finanziaria della Regione
Siciliana, attua coerentemente i principi costituzionali che regolano
il  complesso  sistema  finanziario che lega lo Stato, essa Regione e
gli enti locali;
        che  hanno  spiegato  intervento,  con  unico  atto, anche le
Province   regionali  di  Agrigento,  Caltanissetta,  Enna,  Messina,
Palermo,  Siracusa  e  Trapani,  nonche'  la  Provincia  regionale di
Ragusa, parte nel giudizio principale;
        che  le  Province intervenienti deducono l'ammissibilita' del
loro  intervento - in quanto portatrici di un interesse istituzionale
riconosciuto  dall'ordinamento  in relazione alla sollevata questione
di  legittimita'  costituzionale o comunque titolari di una posizione
giuridica  suscettibile  di  essere immediatamente e irreparabilmente
pregiudicata  da  una  pronuncia  di  accoglimento  o  di rigetto - e
chiedono, nel merito, l'accoglimento della questione;
        che  la  difesa  delle  intervenienti  rileva  che il decreto
impugnato   nel   giudizio  principale  ha  decurtato  l'assegnazione
ordinaria  alle  Province  in misura superiore a quella stabilita dal
legislatore statale con l'art. 61 del d.lgs. n. 446 del 1997;
        che  le  medesime intervenienti precisano, sul punto, che: a)
rispetto  all'assegnazione  ordinaria il sottraendo non e' costituito
dal  gettito  dell'imposta  nell'esercizio  precedente all'entrata in
vigore  della  legge  (esercizio  2002),  ma dal gettito dell'imposta
nello  stesso  esercizio  nel  corso  del  quale  la  legge  e' stata
approvata  (2003); b) analoga regola, ai sensi del censurato art. 64,
comma 4,  della  legge regionale n. 4 del 2003, vale per l'anno 2004,
essendo previsto che l'assegnazione annuale e' ridotta sulla base dei
dati   finali  dell'anno 2003;  c)  per  gli  anni 2005  e  2006,  il
legislatore  regionale  ha  poi  determinato l'assegnazione ordinaria
«detraendo  allo  stanziamento  previsto  nel  bilancio regionale per
l'anno 2001  un  importo  corrispondente  alle somme complessivamente
introitate dalle stesse province nell'anno 2003» (art. 64, comma 5);
        che la difesa delle intervenienti ricorda che, secondo quanto
affermato  dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 1999,
l'imposta   sulle  assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore e' un tributo
erariale,  disciplinato  da  una  legge  dello Stato, in relazione al
quale  le  Regioni  a  statuto  speciale possono vantare una semplice
competenza di attuazione;
        che  la  stessa  difesa aggiunge che: a) la situazione non ha
subito  alcun  mutamento  a  seguito della modificazione del Titolo V
della   Parte   II   della   Costituzione   introdotta   dalla  legge
costituzionale n. 3 del 2001, perche' il nuovo art. 119 Cost. prevede
che  non  possono  essere  considerati  tributi  propri delle Regioni
quelli  istituiti  e  disciplinati  con  legge  dello Stato, quale la
suddetta  imposta  sulle assicurazioni, ancorche' il gettito relativo
sia  in tutto o in parte destinato agli enti autonomi; b) tale regime
vale  anche  per  la  Regione  Siciliana,  la  quale  ha  in  passato
beneficiato dell'indicata imposta non perche' questa fosse «propria»,
ma  solo  in  forza dell'art. 36 dello statuto speciale, come attuato
dal  d.P.R.  n. 1074  del  1965;  c)  la  disciplina di detto tributo
rientra,  quindi,  nella  competenza  esclusiva dello Stato, ai sensi
dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera e),  Cost.,  residuando alla
Regione  Siciliana  la limitata potesta' di attuazione prevista dalla
legge statale istitutiva del tributo;
        che,  in  base  a  tale quadro costituzionale di riferimento,
risulta  evidente,  ad avviso delle Province regionali, l'alterazione
apportata  dalla  norma  censurata  all'assetto  stabilito dal d.lgs.
n. 446  del  1997,  perche', mentre la norma statale trasferisce alle
Province  delle  Regioni a statuto ordinario il gettito dell'imposta,
riducendo  il fondo ordinario spettante alle medesime Province di uno
stesso  importo,  con  riferimento  al  gettito riscosso nel 1999, il
legislatore   siciliano,  discostandosi  da  tale  principio:  a)  ha
indicato come base di calcolo per la determinazione dell'assegnazione
ordinaria  non  il gettito dell'imposta riscossa nell'anno precedente
il  trasferimento  (esercizio  2002),  ma  quello  del  2003;  b)  ha
stabilito   un   tetto   all'assegnazione   ordinaria  mutuato  dallo
stanziamento  previsto nel bilancio regionale 2001 (per gli anni 2005
e  2006);  c)  ha  individuato  un gettito «stimato» di 60 milioni di
euro,  con  la  conseguenza  che  l'eccedenza  del  gettito effettivo
finisce  con  il  venire compensata da una riduzione di eguale misura
dell'assegnazione ordinaria;
        che,  sempre  ad avviso delle intervenienti, la dichiarazione
di  illegittimita'  costituzionale dell'art. 64, comma 4, della legge
regionale  n. 4 del 2003 dovrebbe essere estesa all'art. 23, comma 2,
della  legge  regionale  29 dicembre  2003,  n. 21,  che  applica  il
criterio censurato anche all'esercizio finanziario 2006;
        che,   in  prossimita'  dell'udienza  pubblica,  le  Province
regionali  hanno  depositato  memoria  ribadendo  le conclusioni gia'
formulate.
    Considerato  che  il  rimettente  censura l'art. 64, commi 2 e 4,
della    legge   della   Regione   Siciliana 16 aprile   2003,   n. 4
(Disposizioni  programmatiche  e  finanziarie per l'anno 2003), nella
parte  in  cui,  dopo aver «definitivamente» stimato, per l'esercizio
2003,  in  60.000  migliaia  di  euro  il  gettito dell'imposta sulle
assicurazioni   contro  la  responsabilita'  civile  derivante  dalla
circolazione  dei veicoli a motore attribuito alle Province regionali
ai  sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002,
n. 2,   dispone   che:   a)  per  l'esercizio  2004,  la  complessiva
assegnazione  annuale  a  favore  delle  Province  regionali,  per lo
svolgimento  delle  funzioni  amministrative  conferite  in base alla
vigente  legislazione  e  a  titolo  di  sostegno  allo sviluppo, «e'
ridotta  in  base  ad  una stima, pari a 60.000 migliaia di euro, del
gettito    dell'anno 2003»;   b)   sulla   base   dei   dati   finali
dell'anno 2003,  comunicati  ai  sensi  dell'art. 10,  comma 2, della
legge  regionale  26 marzo  2002,  n. 2,  e' determinata la riduzione
definitiva  della medesima assegnazione; c) l'Assessore regionale per
il  bilancio  e  le  finanze  provvede alle conseguenti variazioni di
bilancio;
        che, ad avviso del rimettente, la norma viola gli artt. 118 e
119 della Costituzione, come «attuati» dall'art. 60, commi 1 e 4, del
d.lgs.  n. 446  del  1997, in forza del quale il gettito dell'imposta
sulle  assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore riscossa nella Regione Siciliana e'
direttamente  attribuito alle Province, con conseguente venir meno di
ogni  pregressa  competenza  regionale  a percepire detto tributo, al
fine  «di  assicurare  l'autonomia  degli enti locali, anche mediante
l'attribuzione  ad essi di risorse finanziarie costituite da prelievi
tributari, effettuati nel territorio di detti enti»;
        che,  preliminarmente,  deve  essere  dichiarato  ammissibile
l'intervento  in  giudizio  delle  Province  regionali  di Agrigento,
Caltanissetta,  Enna,  Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, le quali
non  sono  parti  nel  giudizio  a  quo,  introdotto  dalla Provincia
regionale di Ragusa;
        che,  infatti,  secondo  la  giurisprudenza  di  questa Corte
(sentenza n. 411 del 2006, ordinanze 6 giugno 2006, 4 aprile 2006, 21
giugno 2005  e  n. 251 del 2002), «al principio generale - secondo il
quale  possono partecipare al giudizio di legittimita' costituzionale
(oltre  il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge
regionale,  il  Presidente della Giunta) solo le parti del giudizio a
quo  -  puo'  derogarsi soltanto a favore dei soggetti titolari di un
interesse    qualificato,   immediatamente   inerente   al   rapporto
sostanziale dedotto in giudizio»;
        che  la deroga di cui sopra e' possibile solo nel caso in cui
l'incidenza  sulla  situazione sostanziale vantata dall'interveniente
derivi  non  gia',  come  per  tutte  le altre situazioni sostanziali
governate  dalla  legge  oggetto  del giudizio, dalla pronuncia della
Corte  sulla  legittimita'  costituzionale della legge stessa, bensi'
«dall'immediato  effetto  che  la  pronuncia  della Corte produce sul
rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo»;
        che,  nel  caso  di  specie,  una  eventuale dichiarazione di
illegittimita'  costituzionale  della  norma censurata avrebbe, nella
prospettazione del rimettente, la conseguenza di far venire meno, con
effetto  diretto  su  tutte le intervenienti, il fondamento normativo
dell'atto  amministrativo  impugnato nel giudizio a quo, con il quale
l'Assessore  per  il bilancio e le finanze della Regione Siciliana ha
disposto   una   variazione  del  bilancio  regionale,  operando  una
detrazione,  da  quanto  assegnato  alle Province «per lo svolgimento
delle   funzioni   amministrative  conferite  in  base  alla  vigente
legislazione  e  a  titolo  di  sostegno  allo sviluppo», del gettito
dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la responsabilita' civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore, spettante alle
Province medesime;
        che,  sempre  in  via preliminare, devono essere esaminate le
eccezioni di inammissibilita' della questione sollevate dalla Regione
Siciliana;
        che,  in particolare, la Regione eccepisce: a) la genericita'
dell'individuazione   dell'oggetto  della  questione,  in  quanto  il
rimettente  censura  l'intero  art. 64 della legge regionale n. 4 del
2003  e  non  il  solo  comma 4,  secondo  e  terzo periodo, di detto
articolo;  b)  il difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione
sulla  non  manifesta  infondatezza;  c)  il  difetto  di motivazione
sull'applicabilita'  alla  Regione  Siciliana - ai sensi dell'art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - degli articoli 118
e  119  Cost.,  evocati  quali  parametri,  in  luogo  dello  statuto
speciale;
        che,  contrariamente  a  quanto  eccepito  dalla  Regione, le
censure  del  rimettente  hanno  un  oggetto specifico, perche', come
risulta dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione, sono riferite
ai  soli commi 2 e 4 dell'art. 64 della legge della Regione Siciliana
n. 4 del 2003, i quali disciplinano le assegnazioni di somme a favore
delle   Province   e  le  detrazioni,  da  tali  somme,  del  gettito
dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
        che, inoltre, la motivazione sulla non manifesta infondatezza
della  questione,  seppure  sintetica,  e'  sufficiente,  perche'  il
rimettente  deduce  che la norma censurata, riducendo l'entita' delle
somme  da  destinare  alle Province, viola l'autonomia finanziaria di
queste  ultime,  garantita  dagli  evocati parametri costituzionali e
dall'art. 60,  commi 1  e  4,  del  d.lgs.  n. 446 del 1997, il quale
avrebbe,  a  suo  dire,  la funzione «di assicurare l'autonomia degli
enti  locali,  anche  mediante  l'attribuzione  ad  essi  di  risorse
finanziarie   costituite   da   prelievi  tributari,  effettuati  nel
territorio di detti enti»;
        che e', invece, fondata l'eccezione di difetto di motivazione
in  ordine  all'applicabilita'  alla  Regione  Siciliana  -  ai sensi
dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - degli
articoli 118  e  119  Cost.,  evocati quali parametri, in luogo dello
statuto speciale;
        che,  infatti,  nella  Regione  Siciliana  la  materia  della
compartecipazione  al  gettito dei tributi erariali, cui afferisce la
norma  censurata,  e'  disciplinata, in attuazione dell'art. 36 dello
statuto  speciale,  dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, il quale
prevede  che  spettano  in  via  generale  alla  Regione  «le entrate
tributarie  erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette
o indirette, comunque denominate»;
        che  il  rimettente  avrebbe  dovuto,  pertanto,  valutare la
questione   con   riferimento   ai  parametri  statutari  e  non  con
riferimento  agli  artt. 118 e 119 Cost. o avrebbe dovuto quanto meno
indicare   le   ragioni   per   le  quali  tali  ultime  disposizioni
garantirebbero  una  maggiore  autonomia  della  Regione e sarebbero,
percio',   applicabili  in  luogo  di  quelle  statutarie,  ai  sensi
dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;
        che  il  rimettente  si  e'  invece  limitato a evocare quali
parametri gli artt. 118 e 119 Cost., omettendo ogni motivazione circa
la loro applicabilita' alla Regione Siciliana;
        che  a  tale omissione consegue la manifesta inammissibilita'
della  sollevata questione; e cio' a prescindere dalla considerazione
che  questa  Corte  ha  comunque  affermato  che l'art. 60 del d.lgs.
n. 446  del 1997 - invocato dal rimettente quale norma interposta che
giustificherebbe  la  diretta  imputazione  alle Province del gettito
dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la responsabilita' civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore  -  va invece
interpretato  nel  senso  che  nella Regione Siciliana l'attribuzione
alle  Province  regionali del gettito della suddetta imposta riscosso
nel  suo  territorio  deve avvenire nel rispetto delle norme di rango
costituzionale  dello statuto speciale e di quelle del d.lgs. n. 1074
del  1965  che  lo  attuano  (sentenze  n. 306  del 2004, punto 2 del
Considerato   in  diritto,  n. 138  del  1999,  punti  17  e  18  del
Considerato in diritto).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.