ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
sorto  a  seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del
18 gennaio 2006 (doc. IV-ter, n. 14), relativa alla insindacabilita',
ai  sensi  dell'articolo 68,  primo  comma, della Costituzione, delle
opinioni  espresse  dal  senatore Raffaele Jannuzzi nei confronti del
dott.  Gian  Carlo  Caselli  e del dott. Guido Lo Forte, promosso con
ricorso  del  giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di  Milano, notificato il 12 febbraio 2007, depositato in cancelleria
il  15 marzo  2007  ed  iscritto  al n. 18 del registro conflitti tra
poteri dello Stato 2006, fase di merito.
    Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;
    Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2007 il giudice relatore
Ugo De Siervo.
    Ritenuto  che  il  giudice  per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Milano, nel corso dell'udienza preliminare nei confronti
del  senatore  Raffaele  Jannuzzi,  imputato  del  reato  di cui agli
artt. 595  del  codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(Disposizioni   sulla   stampa),  con  ordinanza  9 luglio  2006,  ha
sollevato  conflitto  di  attribuzione nei confronti del Senato della
Repubblica,  in  relazione  alla  delibera  del 18 gennaio 2006 (Doc.
IV-ter,  n. 14),  con  la  quale l'Assemblea, accogliendo la proposta
della  Giunta  delle  elezioni  e  delle  immunita'  parlamentari, ha
dichiarato  l'insindacabilita'  delle  dichiarazioni  rilasciate  dal
senatore, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che  il  G.I.P.  riferisce  di  procedere  nei  confronti del
parlamentare  per  il reato di diffamazione a mezzo stampa «per aver,
nella sua qualita' di autore dell'articolo sotto descritto, offeso la
reputazione  di  Gian  Carlo  Caselli  e  di  Guido  Lo  Forte con la
pubblicazione  sul  quotidiano  «Il  Giornale»  del  7 novembre  2004
dell'articolo  intitolato  «Mafia,  13  anni  di  scontri  tra  PM  e
Carabinieri»  riportando  in narrativa fatti non veritieri e comunque
offensivi  per  la  loro  formulazione  e per il contesto in cui sono
stati   inseriti.   Delitto   aggravato  dall'attribuzione  di  fatti
determinati», dei quali viene dato conto nel corpo dell'ordinanza;
        che,  nel  corso del procedimento, e' intervenuta la delibera
del  Senato  contro  cui  reagisce  il  G.I.P.  milanese, chiedendone
l'annullamento,  dal  momento  che  le  dichiarazioni incriminate non
sarebbero  espressive  di  attivita' parlamentare e dunque, alla luce
della  giurisprudenza  costituzionale,  non  sarebbero  coperte dalla
prerogativa dell'insindacabilita';
        che,  in  particolare  secondo  il ricorrente, il riferimento
operato  dalla Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari a
due  atti  di  iniziativa del sen. Jannuzzi - un disegno di legge per
l'istituzione  di  una  Commissione  bicamerale  di  inchiesta  sulla
gestione dei collaboratori di giustizia (d.d.l. n. 2292 depositato il
25 giugno 2003)   ed  una  proposta  di  inchiesta  parlamentare  sul
medesimo tema (documento XXII - n. 25 del 19 febbraio 2004) - sarebbe
inconferente   mancando   il   presupposto,   richiesto  dalla  Corte
costituzionale,  della  contestualita'  cronologica tra le iniziative
parlamentari  e  le  dichiarazioni  incriminate:  le  prime, infatti,
risalirebbero  al  piu'  tardi  al febbraio 2004, le seconde, invece,
sarebbero state manifestate nel novembre 2004;
        che  inoltre, ad avviso del giudice, mancherebbe il «nesso di
riferibilita'  in  astratto» delle dichiarazioni rese dal senatore ai
lavori parlamentari, «non essendo... possibile discernere le opinioni
dello Jannuzzi riconducibili alla libera manifestazione del pensiero,
da quelle che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare»;
        che,  pertanto,  il  G.I.P.  milanese  ritiene illegittima la
delibera   del  Senato  del  18 gennaio  2006  e  chiede  alla  Corte
costituzionale  di  dichiarare  che  «non  spettava  al  Senato della
Repubblica  la  valutazione  della  condotta addebitabile al senatore
Jannuzzi  Raffaele, in quanto estranea alla previsione dell'art. 68»,
primo  comma  Cost.  e,  conseguentemente,  di  annullare la suddetta
delibera;
        che   il   conflitto  e'  stato  dichiarato  ammissibile  con
ordinanza  n. 17 del 2007, depositata il 26 gennaio 2007 e notificata
al   Senato   della  Repubblica,  a  cura  del  ricorrente,  in  data
12 febbraio 2007;
        che  il  Tribunale ha provveduto al prescritto deposito degli
atti  presso  la  cancelleria  di  questa Corte, a mezzo del servizio
postale;
        che  con atto depositato il 28 febbraio 2007 si e' costituito
in  giudizio il Senato della Repubblica, chiedendo che il ricorso per
conflitto  sia  dichiarato  inammissibile,  improcedibile  e comunque
infondato;
        che,  nel  merito,  la  difesa del Senato sostiene che, nella
specie,  deve  ravvisarsi  l'esistenza  del  nesso  funzionale tra le
dichiarazioni  rese  dal  sen.  Jannuzzi,  oggetto  del  procedimento
penale,   e   l'attivita'   parlamentare   dal  medesimo  svolta,  in
particolare attraverso i due atti parlamentari prima citati;
        che   in  una  successiva  memoria,  il  Senato  ha  eccepito
l'improcedibilita'  del  ricorso,  dal  momento  che esso, unitamente
all'ordinanza  con  cui  questa  Corte  ha  dichiarato ammissibile il
conflitto,   sarebbe  stato  depositato  oltre  il  termine  previsto
dall'art. 26,  comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
        che l'eccepita tardivita' del deposito sussisterebbe anche ai
sensi  dell'art. 30 delle citate norme integrative, secondo il quale,
in  caso  di  deposito del ricorso di cui all'art. 26, comma 3, delle
stesse  norme integrative effettuato a mezzo del servizio postale, si
deve fare riferimento alla data di spedizione del ricorso;
        che,  nel  caso  di  specie, tale spedizione sarebbe avvenuta
dopo  che  era  oramai decorso il termine di venti giorni dall'ultima
notifica.
    Considerato  che l'atto introduttivo del conflitto, notificato al
Senato il 12 febbraio 2007 unitamente all'ordinanza che ha dichiarato
ammissibile  tale  conflitto, e' stato depositato con plico spedito a
mezzo  del  servizio  postale il 13 marzo (data risultante dal timbro
postale  apposto  sulla  busta  contenente  gli  atti suddetti) ed e'
pervenuto alla cancelleria di questa Corte il 15 marzo successivo;
        che,  ai sensi dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative
per  i  giudizi  davanti alla Corte costituzionale, il termine per il
deposito degli atti notificati e' di 20 giorni dall'ultima notifica e
che,  ai  sensi  dell'art. 30  delle  norme  integrative,  qualora il
deposito   avvenga   a   mezzo   del   servizio   postale,   ai  fini
dell'osservanza di tale termine vale la data di spedizione postale;
        che,  nel caso di specie, la spedizione degli atti notificati
e' avvenuta oltre il termine di cui all'art. 26, comma 3, citato;
        che,    in    conformita'    alla   costante   giurisprudenza
costituzionale,  tale  deposito deve ritenersi tardivo, essendo detto
termine  perentorio  (si vedano in tal senso, da ultimo, le ordinanze
n. 134 e n. 115 del 2007; n. 438 e n. 408 del 2006);
        che,   pertanto,   il   giudizio   deve   essere   dichiarato
improcedibile.