ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 60, ultimo
comma,  della  legge  24 novembre  1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale),  promosso  con ordinanza del 27 aprile 2006 dal Tribunale di
Reggio  Emilia  nel procedimento penale a carico di M.A., iscritta al
n. 434  del  registro  ordinanze  2006  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 6 giugno 2007 il Giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
    Ritenuto  che,  con ordinanza del 27 aprile 2006, il Tribunale di
Reggio   Emilia,   in  composizione  monocratica,  ha  sollevato,  in
riferimento   all'articolo 3   della   Costituzione,   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo 60,  ultimo  comma, della
legge  24 novembre  1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella
parte  in  cui  esclude  l'applicabilita'  delle sanzioni sostitutive
delle  pene  detentive  brevi  per  i  reati  previsti dalle leggi in
materia  di  armi  da sparo, munizioni ed esplosivi, anche quando sia
ravvisabile  la  circostanza attenuante del fatto di lieve entita' di
cui  all'articolo 5  della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni
per il controllo delle armi);
        che il rimettente, investito del procedimento penale a carico
di  persona  imputata del reato di detenzione illegale di armi di cui
agli  articoli 2  e 7 della legge n. 895 del 1967, ritenendo di poter
riconoscere   la   diminuente   del   fatto   di   lieve  entita'  e,
conseguentemente,  comminare  una  pena  detentiva  contenuta entro i
limiti  fissati  in  via generale dall'art. 53 della legge n. 689 del
1981  per la sostituzione, si duole della preclusione derivante dalla
norma denunciata;
        che,  a  suo  avviso, la sottrazione al regime delle sanzioni
sostitutive  dei  reati  previsti  dalle  leggi in materia di armi da
sparo,  munizioni  ed  esplosivi,  si  pone in contrasto con l'art. 3
della  Costituzione,  in quanto un divieto stabilito ratione materiae
«appare   del   tutto  irrazionale»  alla  stregua  della  successiva
produzione   normativa,   soprattutto   a   seguito  della  legge  12
giugno 2003,  n. 134  (Modifiche  al  codice  di  procedura penale in
materia  di applicazione della pena su richiesta delle parti), che ha
ampliato   l'ambito   di   operativita'   delle  sanzioni  anzidette,
introducendo  il  cosiddetto «patteggiamento allargato» ed innalzando
da  tre  a  sei  mesi  l'entita'  della  condanna  a  pena  detentiva
suscettibile di sostituzione con la pena pecuniaria;
        che,    inoltre,    la    preclusione    determinerebbe   una
ingiustificata  disparita' di trattamento tra imputati di fattispecie
criminose  di  pari gravita', impedendo l'applicazione delle sanzioni
sostitutive per la detenzione illegale di armi, pur in presenza di un
fatto  di  lieve  entita',  e  consentendola, invece, per il reato di
lesioni personali aggravato dall'uso di un arma;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  di  dichiarare  la  questione inammissibile ovvero
infondata.
    Considerato   che  il  Tribunale  di  Reggio  Emilia  dubita,  in
riferimento   all'art. 3   della   Costituzione,  della  legittimita'
costituzionale    dell'articolo 60,   ultimo   comma,   della   legge
24 novembre  1981,  n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte
in  cui esclude, pur nell'ipotesi in cui sia integrata la circostanza
attenuante  di  cui all'articolo 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895
(Disposizioni  per  il  controllo  delle  armi), l'applicazione delle
sanzioni  sostitutive  per i reati previsti dalle leggi in materia di
armi  da  sparo,  munizioni ed esplosivi, quando per i detti reati la
pena detentiva non e' alternativa alla pena pecuniaria;
        che  il rimettente ha omesso di considerare che l'articolo 60
della  legge  n. 689  del  1981  e'  stato  abrogato dall'articolo 4,
comma 1, lettera c), della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al
codice  di  procedura penale in materia di applicazione della pena su
richiesta delle parti), e che, in base all'articolo 5, comma 3, della
medesima  legge,  le  disposizioni del citato articolo 4 si applicano
anche ai procedimenti in corso;
        che,  in  difetto  di  ogni  argomentazione  in  ordine  alla
perdurante   applicabilita'   della  norma  abrogata  ai  fini  della
definizione   del  giudizio  principale,  la  questione  deve  essere
dichiarata manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.