ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  in
relazione  all'art. 1,  comma 2,  ed agli artt. 4 e 5 del decreto del
Ministro  delle  attivita' produttive 8 febbraio 2006 (Definizione ai
sensi  dell'art. 1,  comma 98,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
per  le  Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e
per     l'Unioncamere,     degli     indicatori     di     equilibrio
economico-finanziario,  volti  a  fissare  criteri  e  limiti  per le
assunzioni   a  tempo  indeterminato,  per  il  triennio  2005-2007),
promosso  con  ricorso  della  Regione  Trentino-Alto  Adige Südtirol
notificato  il 10 maggio 2006, depositato in cancelleria il 16 maggio
2006, ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra enti 2006.
    Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 il giudice relatore
Luigi Mazzella;
    Udito l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto
Adige.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato il 10 maggio 2006 e depositato il
16 maggio   successivo,   la  Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige
Südtirol,  ha  proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato,  in  relazione  all'art. 1,  comma 2,  ed agli artt. 4 e 5 del
decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  8 febbraio 2006
(Definizione, ai sensi dell'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre
2004,  n. 311,  per le Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura  e  per  l'Unioncamere,  degli  indicatori  di equilibrio
economico-finanziario,  volti  a  fissare  criteri  e  limiti  per le
assunzioni  a  tempo  indeterminato,  per il triennio 2005-2007), per
violazione  degli  artt. 4, numero 8, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi costituzionali
concernenti  lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonche'
degli  artt. 2,  3  e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
(Norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale per il Trentino-Alto
Adige  concernenti  il  rapporto tra atti legislativi statali e leggi
regionali  e  provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e
coordinamento).
    Premessa   la  propria  titolarita'  della  potesta'  legislativa
primaria  in materia di ordinamento delle Camere di commercio, rileva
la  ricorrente  che  il  citato  decreto ministeriale e' volto a dare
attuazione all'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato -  legge finanziaria 2005) secondo cui «Per le Camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura e l'Unioncamere, con
decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive, d'intesa con la
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  e  con  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, sono
individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario,
volti   a  fissare  criteri  e  limiti  per  le  assunzioni  a  tempo
indeterminato,  nel  rispetto  delle  previsioni  di  cui al presente
comma».
    L'art. 2 del decreto impugnato - che, per espressa previsione del
precedente  art. 1, comma 2, si applica anche nelle Regioni a statuto
speciale  e nelle Province di Trento e di Bolzano - dispone che: «Per
ciascuno  degli  anni 2005,  2006  e 2007 le Camere di commercio che,
secondo  la  disciplina dell'art. 5, presentano un indice generale di
equilibrio  economico  finanziario  inferiore  a  41 possono assumere
personale  in ragione di una unita' per ogni tre cessate dal servizio
al  31 dicembre  dell'anno  precedente.  Le  Camere  di commercio che
[.....]   presentano  un  indice  generale  di  equilibrio  economico
finanziario  superiore  a 41 possono assumere personale in ragione di
una  unita'  ogni  cinque  cessate  cumulativamente  dal servizio nel
triennio 2004-2006» (commi 1 e 2).
    Il  successivo  art. 3 prevede i criteri per l'assegnazione delle
eventuali  quote  residue,  mentre  l'art. 4 istituisce un «gruppo di
lavoro  presso  il Ministero delle attivita' produttive», composto da
due  rappresentanti  di  quest'ultimo Ministero, da uno del Ministero
dell'economia  e  finanze,  da  uno  del  Dipartimento della funzione
pubblica  e  da  uno  dell'Unioncamere,  con  il compito di formulare
pareri  sulle  richieste di accesso all'utilizzo delle quote residue,
presentate dalle singole Camere di commercio.
    Ai  sensi dell'art. 5 dello stesso decreto ministeriale, l'indice
medio  di  equilibrio economico-strutturale per il triennio 2001-2003
risulta dal rapporto tra spese per il personale a tempo indeterminato
ed  entrate  correnti  (comma 1), mentre l'indice medio di equilibrio
dimensionale  si  ricava  dal  rapporto,  espresso  in millesimi, tra
personale a tempo indeterminato in servizio presso ciascuna Camera di
commercio  ed  il  numero  delle  imprese iscritte nel registro delle
imprese  (di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580). Il
gruppo  di  lavoro  di  cui all'art. 4 determina l'indice generale di
equilibrio  economico-finanziario  di  ciascuna  Camera di commercio,
risultante  dalla  somma dei due indici precedenti, e quindi l'indice
medio nazionale.
    Osserva  la Regione ricorrente che l'applicazione di tale decreto
ministeriale  «nelle  Regioni  a  statuto  speciale  e nelle Province
autonome  di  Trento e Bolzano», (ai sensi dell'art. 1, comma 2 cit.)
contraddice   apertamente  quanto  disposto  dal  precedente  omologo
decreto  ministeriale  27 maggio 2003 il quale, in piena coerenza con
gli  artt. 34,  comma 11 e 95, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2003), non ne aveva
previsto  l'  applicazione  nelle  Regioni  a  statuto  speciale, non
ritenendo  detta applicazione compatibile con le norme dei rispettivi
statuti.
    Secondo   la   ricorrente,   l'art. 1,   comma 2,   del   decreto
ministeriale    impugnato    e'   lesivo   delle   sue   attribuzioni
costituzionali,  in quanto include nel proprio ambito di applicazione
le  camere  di  commercio,  il  cui  ordinamento  rientra  nella  sua
competenza legislativa esclusiva (art. 4, n. 8, dello Statuto).
    Quanto  ai  successivi  artt. 4  e  5, la Regione ne denuncia due
profili  di incostituzionalita'. In primo luogo, il decreto impugnato
non  si  limita  a fissare criteri ed indici, ma istituisce un intero
sistema di gestione amministrativa delle Camere di commercio, nel cui
quadro  le stesse Camere di commercio della Regione sarebbero per una
parte  significativa  soggette al potere amministrativo del Ministero
delle  attivita'  produttive, con conseguente violazione dell'art. 16
dello   Statuto.   In   secondo   luogo,   anche   se  tali  funzioni
amministrative  fossero  legittimamente  affidate  allo  Stato,  esse
dovrebbero    comunque   svolgersi   secondo   procedure   di   leale
collaborazione  di  cui  non  vi e' nel decreto la minima traccia: il
gruppo  di  lavoro, infatti, e' composto di funzionari esclusivamente
statali,  ne' si prevede l'intesa con la Regione interessata o con la
Conferenza Stato-Regioni.
    Secondo  la  Regione  ricorrente, infine, il decreto ministeriale
8 febbraio  2006,  ove  dovesse  qualificarsi  come espressione della
funzione  di  indirizzo e di coordinamento, sarebbe illegittimo anche
per  vizio  procedurale,  poiche',  contrariamente  a quanto disposto
dall'art. 3,  comma 3,  del  d.lgs.  n. 266  del  1992,  non  risulta
preceduto dalla richiesta di parere della Regione in merito.
    2.  - Non vi e' stata costituzione in giudizio del Presidente del
Consiglio dei ministri.
    3.   -   In   prossimita'   dell'udienza   pubblica,  la  Regione
Trentino-Alto    Adige    ha    depositato    memoria,    richiamando
dettagliatamente  i suoi numerosi interventi normativi concernenti il
finanziamento delle Camere di commercio, in gran parte a carico della
Regione,  alla  quale,  proprio  per questo, spetta porre limiti alla
spesa  o demandare questo compito alle Province, nell'esercizio delle
proprie competenze statutarie.
    Cio'  spiega  anche  la  necessita' - per le autonomie speciali -
dell'accordo  con  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze allo
scopo  di  determinare  il  livello  delle  spese di ciascun anno. In
questa  direzione  si muove anche il comma 39 dell'art. 1 della legge
n. 311  del  2004  ai  sensi  del  quale:  «Per  gli  enti locali dei
rispettivi  territori provvedono alle finalita' di cui ai commi da 21
a 53 le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
di  Bolzano  ai  sensi  delle  competenze  alle stesse attribuite dai
rispettivi   statuti   di   autonomia   e  dalle  relative  norme  di
attuazione».
    In  conclusione, secondo la ricorrente, l'art. 1, comma 98, della
legge  n. 311  del  2004, attuato dal decreto ministeriale impugnato,
prevedendo  limiti  alle «assunzioni a tempo indeterminato», cioe' ad
una  specifica  voce  di spesa, comprime illegittimamente l'autonomia
regionale,  sicche'  deve  affermarsi  che «non spetta allo Stato» di
fissare,  anche in relazione alle Regioni a statuto speciale, criteri
e  limiti  per  le  assunzioni  a  tempo indeterminato da parte delle
Camere  di  commercio,  con  conseguente  annullamento degli artt. 1,
comma 2, 4 e 5 del d.m. 8 febbraio 2006.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il ricorso per conflitto di attribuzioni e' proposto dalla
Regione  Trentino-Alto  Adige  Südtirol «per la dichiarazione che non
spetta  allo  Stato  di  fissare  anche  in  relazione alle Regioni a
statuto  speciale, ed in particolare alla ricorrente Regione, criteri
e  limiti  per  le  assunzioni  a  tempo indeterminato da parte delle
Camere di commercio, e per l'annullamento degli artt. 1, comma 2, 4 e
5  del  decreto  del  Ministro per le attivita' produttive 8 febbraio
2006  (Definizione,  ai  sensi  dell'art. 1,  comma 98,  della  legge
30 dicembre  2004,  n. 311,  per  le  Camere di commercio, industria,
artigianato  ed  agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di
equilibrio  economico-finanziario,  volti  a fissare criteri e limiti
per  le assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007),
nella  parte in cui prevedono l'applicazione di specifici indicatori,
criteri,   limiti   e   modalita'   attuative   anche  nella  Regione
Trentino-Alto Adige.
    In   particolare,   la   Regione   Trentino-Alto   Adige  lamenta
l'illegittimita'  delle  impugnate  disposizioni  del  citato decreto
ministeriale, per violazione degli artt. 4, numero 8, e 16 del d.P.R.
31 agosto  1972,  n. 670  (Approvazione  del  testo unico delle leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige),  nonche' degli art. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo
1992,  n. 266  (Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale per il
Trentino-Alto  Adige  concernenti  il  rapporto  tra atti legislativi
statali  e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale
di indirizzo e coordinamento).
    2. - Il ricorso e' fondato.
    3.  -  L'ordinamento  delle  Camere  di  commercio  rientra nella
competenza  legislativa  esclusiva  della Regione ricorrente (art. 4,
n. 8   dello   Statuto),  alla  quale  e'  riconosciuta  altresi'  la
titolarita'  delle  funzioni  amministrative nelle materie rientranti
nella  sua potesta' legislativa (art. 16 dello Statuto). Le Camere di
commercio sono parte del sistema complessivo della finanza regionale,
essendo  a  carico del bilancio regionale una parte consistente delle
relative  spese  correnti, comprese quelle per il personale (sentenza
n. 477 del 2000).
    Sulla   base  di  tale  quadro  normativo  di  riferimento  vanno
esaminate  le norme oggetto del conflitto ed in particolare, l'ultimo
periodo  dell'art. 1,  comma 98,  della  legge  n. 311  del 2004, che
prevede  l'individuazione  ministeriale  di  «specifici indicatori di
equilibrio  economico-finanziario,  volti  a fissare criteri e limiti
per le assunzioni a tempo indeterminato» nelle Camere di commercio.
    Orbene,  se  il comma 569 dell'art. 1 della stessa legge, con una
formulazione  sostanzialmente  identica  all'art. 95,  comma 2, della
legge  27 dicembre  2002,  n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2003),
sottopone   l'applicabilita'  della  disposizione  «nelle  Regioni  a
statuto  speciale  e  nelle  Province autonome di Trento e di Bolzano
alla  sua  compatibilita'  con  le  norme dei rispettivi statuti», il
decreto   ministeriale   8 febbraio   2006,   emanato  in  attuazione
dell'art. 1,  comma 98, della legge n. 311 del 2004, differenziandosi
dal  precedente decreto ministeriale del 2003 (attuativo dell'art. 34
della  citata  legge n. 289 del 2002), afferma l'applicabilita' della
norma  alle  Regioni  a statuto speciale ed alle Province autonome di
Trento e Bolzano (art. 1, comma 2).
    Conseguentemente  gli artt. 4 e 5 dello stesso decreto prevedono,
rispettivamente,  l'istituzione  di  un  «gruppo di lavoro» presso il
Ministero delle attivita' produttive, volto ad esaminare le richieste
di  accesso  all'utilizzo delle quote residue ed i criteri di calcolo
per  ciascuna  Camera  di  commercio,  individuando l'indice medio di
equilibrio  economico-strutturale per il triennio 2001/2003, l'indice
economico-finanziario  di  ciascuna  Camera  di  commercio e, quindi,
l'indice medio nazionale.
    La complessiva disciplina appena descritta e la giurisprudenza di
questa  Corte  inducono a ritenere che l'art. 1, comma 2, del decreto
ministeriale   sia  lesivo  delle  prerogative  costituzionali  della
Regione  ricorrente. Le Camere di commercio, il cui ordinamento, come
gia'  sottolineato,  rientra nella competenza esclusiva regionale per
effetto  della previsione statutaria (art. 4, n. 8), devono ritenersi
sottratte all'applicabilita' delle norme statali in materia.
    La  competenza  statutaria esclusiva puo' essere limitata solo da
norme  fondamentali  di  riforma  economico-sociale, tra le quali non
puo'  certo  annoverarsi  l'art. 1,  comma 98,  ultimo periodo, della
legge  n. 311  del  2004,  che non detta norme di principio dirette a
fissare  criteri  generali  di  spesa,  ma  pone  limiti  puntuali  a
specifiche  voci  tra cui questa Corte ha, anche di recente (sentenze
n. 169 del 2007, n. 88 del 2006 e n. 390 del 2004), ricompreso quelle
per assunzioni a tempo indeterminato.
    Esclusa,  per  le ragioni esposte, l'applicabilita' nella Regione
Trentino-Alto Adige dell'art. 1, comma 98 ultimo periodo, della legge
n. 311  del 2004, viene meno la legittimita' dell'art. 1, comma 2 del
decreto   ministeriale   del   2006   che  quella  applicabilita'  ha
espressamente  dichiarato  e  conseguentemente  restano  assorbite le
censure mosse agli artt. 4 e 5 del medesimo decreto ministeriale.