ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 648 del codice
di  procedura  civile,  promosso con ordinanza del 20 luglio 2006 dal
giudice  di  pace di Belluno nel procedimento civile vertente tra Bar
Montegrappa  di  Combes  Sylvie e G. Buzzatti s.a.s. di G. Buzzatti &
C., iscritta al n. 562 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 50,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2006;
    Visto  l'atto  Camera  di  consiglio del 4 luglio 2007 il giudice
relatore Luigi Mazzella.

                          Ritenuto in fatto

    1.   -  Nel  corso  di  un  processo  di  opposizione  a  decreto
ingiuntivo,  il  giudice  di  pace  di  Belluno,  con  ordinanza  del
20 luglio  2006,  ha sollevato, per contrasto con gli articoli 3 e 24
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 648  del  codice  di  procedura  civile, nella parte in cui
prevede  la  non  impugnabilita', e quindi la non revocabilita' e non
modificabilita', dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo nel corso dell'opposizione di cui all'art. 645
cod. proc. civ.
    2.  - Il giudice a quo riferisce che, a seguito della concessione
della  provvisoria  esecutivita'  del  decreto ingiuntivo ex art. 648
dello  stesso  codice, l'opponente ha manifestato dei dubbi in ordine
alla costituzionalita' di questa norma, in riferimento agli artt. 3 e
24  della  Carta  fondamentale,  nella  parte  in  cui,  in combinato
disposto con l'art. 649 cod. proc. civ. prevede la non impugnabilita'
e  quindi  la  non revocabilita' e non modificabilita' dell'ordinanza
che  concede la provvisoria esecuzione (o sospende quella concessa ai
sensi  dell'art. 642  cod.  proc.  civ.),  a  differenza di quanto e'
previsto  dagli  articoli 186-bis  e  186-ter  del codice di rito con
riguardo alle ordinanze per il pagamento di somme non contestate ed a
quelle  ingiuntive  e,  da ultimo, dall'art. 624, comma secondo, cod.
pro.  civ.  il quale - a seguito della sostituzione di tale articolo,
operata dall'art. 2, comma 3, lettera e), numero 42 del decreto-legge
14 marzo  2005,  n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di
azione   per   lo   sviluppo   economico,  sociale  e  territoriale),
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e
delle   successive   modifiche   apportate   dall'art. 18,   comma 1,
lettere a)  e b)  della  legge 24 febbraio 2006, n. 52 (Riforma delle
esecuzioni   immobiliari)   -   prevede   espressamente   che  contro
l'ordinanza   che   decide  l'istanza  di  sospensione  del  processo
esecutivo    e'    ammesso    il   reclamo   cautelare   disciplinato
dall'art. 669-terdecies, cod. pro. civ.
    Il   giudice   rimettente  osserva  in  proposito  che  -  se  e'
condivisibile   la   giurisprudenza   costituzionale  la  quale,  pur
riconoscendo  che  il  provvedimento reso ex art. 648, comma secondo,
cod.  proc.  civ.  dovrebbe  essere subordinato alla ricorrenza degli
stessi  presupposti  necessari  per  la concessione dei provvedimenti
cautelari  (sentenza  n. 137  del  1984), ne ha tuttavia sottolineato
l'eterogeneita'  rispetto  all'ordinanza di cui all'art. 186-ter cod.
proc.  civ.  in  ragione  della natura anticipatoria di quest'ultima,
funzionale  ad  esigenze  deflattive del processo (sentenza n. 65 del
1996)  -  si  impone  invece  una diversa conclusione all'esito della
comparazione  di  quella  norma con il testo novellato dell'art. 624,
comma  secondo,  dello  stesso  codice di rito, il quale ha previsto,
appunto,  la  reclamabilita'  dei provvedimenti sulla sospensione del
processo  esecutivo  resi  nei  giudizi di opposizione all'esecuzione
(nonche',  ritiene  il  rimettente,  di  opposizione a precetto) e di
opposizione di terzo all'esecuzione.
    Il  giudice rimettente conclude, dunque, nel senso che si sarebbe
venuta  a  creare una ingiustificata disparita' di trattamento tra le
parti  del  processo di opposizione a decreto ingiuntivo e quelle del
processo  di opposizione all'esecuzione, pur essendosi, in entrambi i
casi,   in  presenza  di  un  titolo  che,  nell'ipotesi  di  mancata
sospensione, puo' essere azionato in sede esecutiva.
    3.   -  E'  intervenuto  nel  giudizio,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei
ministri il quale ritiene infondata la questione di costituzionalita'
a  causa  delle rilevanti differenze, di natura e funzione, esistenti
tra  la  norma denunciata ed il tertium comparationis individuato nel
novellato art. 624 cod. proc. civ.
    In  particolare,  ad  avviso  dell'Avvocatura  generale, nel caso
dell'art. 648  si  sarebbe  in  presenza di un titolo, gia' formatosi
nella  fase  inaudita  altera  parte  del procedimento monitorio, che
impone  all'opponente di predisporre difese «ontologicamente complete
ed  esaustive»  ai  fini  della  valutazione  prognostica del giudice
fondata sull'attendibilita' degli argomenti di contestazione.
    Diversamente  il  provvedimento di cui all'art. 624, collocandosi
al  di  fuori  del  processo di cognizione, avrebbe una piu' spiccata
natura      cautelare,      che      giustifica      l'applicabilita'
dell'art. 669-terdecies,  ragion  per cui ogni questione fatta valere
in  sede  di  opposizione  all'esecuzione  non  puo'  che  riguardare
(quantomeno per i titoli di formazione giudiziale) fatti verificatisi
successivamente  alla  formazione del titolo esecutivo e, quindi, per
la prima volta oggetto di esame da parte del giudice dell'esecuzione.
    Inoltre,  anche  sul piano degli effetti il provvedimento reso ai
sensi  del  nuovo  art. 624 si caratterizza per essere potenzialmente
destinato  a  chiudere la procedura esecutiva, dovendo il giudice che
ha  disposto  la  sospensione dichiarare, con ordinanza, l'estinzione
del  pignoramento  quando  glielo  chieda  l'opponente in alternativa
all'instaurazione  del  giudizio di merito sull'opposizione: cio' che
giustifica  la  doppia  valutazione del giudice monocratico, in primo
luogo, e del collegio in sede di reclamo.
    In  conclusione,  ad  avviso  dell'Avvocatura  generale, la norma
denunciata  non  viola ne' l'art. 3 ne' l'art. 24 della Costituzione,
tenuto  conto  che  la  discrezionalita' del legislatore e' stata non
irragionevolmente   esercitata  col  prevedere  che  l'ordinanza  che
concede  la  provvisoria  esecuzione  del decreto ingiuntivo opposto,
priva  di  natura decisoria e percio' destinata ad essere riassorbita
dalla   sentenza   di   merito,   venga  emessa  nel  reale  e  pieno
contraddittorio  delle  parti  come  strumento  per  la soddisfazione
dell'interesse  del  creditore  ritenuto prevalente rispetto a quello
del debitore.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  giudice di pace di Belluno dubita, in riferimento agli
artt. 3  e  24  della Costituzione, della legittimita' costituzionale
dell'art. 648  del  codice  di  procedura  civile, nella parte in cui
prevede  la  non  impugnabilita', e quindi la non revocabilita' e non
modificabilita', dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione
del  decreto  ingiuntivo  opposto,  cosi'  creando  una situazione di
ingiustificata  disparita' di trattamento delle parti del processo di
opposizione  a decreto ingiuntivo rispetto alle parti del processo di
opposizione  all'esecuzione,  nel  quale,  alla stregua del novellato
art. 624  cod.  proc. civ., e' ammesso il reclamo avverso l'ordinanza
di sospensione del processo esecutivo.
    2.  - Va premesso che la questione di legittimita' costituzionale
e'  rilevante  nel  giudizio  a  quo  -  pendente  davanti al giudice
dell'opposizione a decreto ingiuntivo - in quanto la previsione della
non    impugnabilita'   dell'ordinanza   concessiva   dell'esecuzione
provvisoria comporta, ex art. 177, terzo comma, numero 2), cod. proc.
civ.,  (l'immodificabilita) e l'irrevocabilita' dell'ordinanza stessa
da parte del giudice a quo.
    3. - La questione non e' fondata.
    3.1. - Il giudice rimettente - nel prendere atto che questa Corte
ha  escluso  che la disciplina del provvedimento monitorio emanabile,
ex  art. 186-ter  cod. proc. civ., nel corso di un ordinario giudizio
di  cognizione  costituisca  un idoneo tertium comparationis la' dove
prevede  la  revocabilita'  e  modificabilita'  di tale provvedimento
(sent.  n. 65  del  1996)  -  solleva  la  questione  di legittimita'
costituzionale  individuando, quale termine di confronto, l'art. 624,
secondo  comma,  cod.  proc.  civ., - a seguito della sostituzione di
tale  articolo,  operata  dall'art. 2, comma 3, lettera e), numero 42
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni
dalla  legge  14 maggio  2005,  n. 80  e  delle  successive modifiche
apportate   dall'art. 18,   comma 1,  lettere a)  e  b)  della  legge
24 febbraio 2006, n. 52 (Riforma delle esecuzioni immobiliari).
    Ad  avviso  del  rimettente, l'espressa previsione, nel novellato
testo   dell'art. 624   cod.   proc.  civ.,  di  un  reclamo  avverso
l'ordinanza  che  provvede  sull'istanza  di sospensione del processo
esecutivo  -  reclamo  previsto  (art. 669-terdecies) nell'ambito del
procedimento  cautelare  uniforme  (art. 669-bis  e  segg. cod. proc.
civ.)  -  renderebbe  irragionevolmente  discriminatoria la posizione
delle  parti dell'opposizione a decreto ingiuntivo, impossibilitate a
reagire avverso l'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del
decreto  opposto, rispetto alla posizione delle parti del giudizio di
opposizione  all'esecuzione,  alle  quali  e' concesso, viceversa, il
reclamo   cautelare   contro   la  predetta  ordinanza  che  provvede
sull'istanza di sospensione.
    E'  evidente che l'indicazione del nuovo tertium comparationis fa
si'  che l'oggetto del confronto non si incentri piu' sulla struttura
monitoria  (comune  al procedimento ex art. 186-ter cod. proc. civ.),
bensi' sulla natura (lato sensu) cautelare comune a due provvedimenti
incidenti  sul  corso, rispettivamente, del giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e del processo esecutivo.
    3.2.  -  Preliminarmente  va  ribadito  - non essendo, sotto tale
profilo,  rilevante  il  nuovo  tertium  comparationis - che la norma
censurata  (art. 648  cod.proc.civ.)  mira  manifestamente ad indurre
«l'opponente  -  in  sintonia,  peraltro,  con la peculiare diligenza
impostagli  dall'art. 647  cod.  proc.  civ.  -  ad  una  particolare
esaustivita'   dell'atto   di  opposizione,  e  pertanto  su  di  lui
tendenzialmente trasferendo, quando l'apprezzamento delle sue ragioni
non  sia  immediatamente  delibabile ma richieda la trattazione della
causa,  l'onere  della  durata  del processo di cognizione attraverso
l'anticipazione  del  momento  dell'efficacia  rispetto  a quello del
pieno accertamento» (ordinanza n. 428 del 2002).
    Tale  funzione  della  norma  esclude  - ha ritenuto questa Corte
(sentenza  n. 65  del  1996)  -  che  possa  ritenersi manifestamente
irragionevole  una  disciplina  che  «stabilizza», fino all'esito del
giudizio   di   opposizione,   il   provvedimento   concessivo  della
provvisoria  esecuzione  ed  esclude  altresi' che i presupposti lato
sensu  cautelari  di esso comportino necessariamente l'applicabilita'
delle  regole del procedimento cautelare uniforme (e, in particolare,
degli artt. 669-decies e 669-terdecies, cod. proc. civ.).
    Se  e'  vero, infatti, che questa Corte - come ricorda il giudice
rimettente  -  ha  riconosciuto  che  il  giudice  dell'opposizione a
decreto  ingiuntivo  deve valutare gli stessi presupposti (fumus boni
iuris  e  periculum  in mora) propri delle misure cautelari (sentenza
n. 137   del  1984),  e'  anche  vero  che  tale  riconoscimento  era
finalizzato esclusivamente ad escludere che la provvisoria esecuzione
dovesse  necessariamente  essere  concessa  (come  prevedeva il comma
secondo  dell'art. 648  )  quando, avendo offerto il creditore idonea
cauzione,  venisse  meno il periculum in mora. Con la sentenza n. 137
del  1984  la  Corte  ha  escluso  che  l'offerta di cauzione potesse
precludere  «al  giudice  quelle valutazioni del fumus boni iuris del
creditore che il comma primo dell'art. 648 gli impone di effettuare»,
ed  ha  precisato che «in un processo la cui fase preliminare si basa
sulle prove scritte specificate nell'art. 634 l'idoneita' delle prove
offerte dall'opponente ad ostacolare oppur no la pronta soluzione e a
precludere  oppur  no la concessione della provvisoria esecuzione non
possono  non essere apprezzate in connessione con le prove scritte in
concreto poste a base della domanda di decreto ingiuntivo».
    In  sintesi,  la  sentenza n. 137 del 1984 - sottolineando che il
giudice  dell'opposizione a decreto ingiuntivo e' chiamato a valutare
il  fumus  boni  iuris del creditore tenendo conto, da un lato, delle
prove  da lui prodotte nella fase monitoria e, dall'altro lato, delle
prove   ovvero  delle  deduzioni  offerte  dall'opponente,  e  quindi
comparando   «l'intensita'   probatoria»   degli   elementi   addotti
dall'opponente  con  quelli  offerti dall'opposto - non contrasta, ma
presuppone  la  peculiare  funzione  dell'ordinanza  ex art. 648 cod.
proc.  civ.  quale  successivamente, con la sentenza n. 65 del 1996 e
con l'ordinanza n. 428 del 2002, e' stata delineata e precisata.
    3.3.  -  Il  prevalere  di  tale  funzione sulla natura latamente
cautelare  dell'ordinanza ex art. 648 cod. proc. civ. esclude che, in
senso  opposto,  possa  ritenersi  decisiva la (asseritamente comune)
natura  del  tertium  comparationis costituito dall'art. 624, secondo
comma,  cod. proc. civ., disciplinato - a giudizio sia del rimettente
che  del  Presidente  del Consiglio dei ministri - secondo i principi
propri del procedimento cautelare uniforme.
    In     proposito,    deve    rilevarsi    che    l'applicabilita'
dell'art. 669-terdecies  cod.  proc.  civ. all'ordinanza che provvede
sull'istanza  di sospensione del processo esecutivo e' stata disposta
in  un  contesto  nel  quale  tale ordinanza e' sempre stata ritenuta
impugnabile,  e  cio'  anche quando i provvedimenti cautelari - prima
della  Novella  del  1990  -  non  lo erano in alcun modo; sicche' la
sostituzione  dell'opposizione  agli  atti  esecutivi  (art. 617 cod.
proc.  civ.)  con  il reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies appare
dovuta,   in   primo   (se  non  esclusivo)  luogo,  all'esigenza  di
individuare un rimedio piu' agile ed efficace di quello, macchinoso e
poco   garantista,  preesistente.  Piu'  agile,  perche'  assai  piu'
sollecito  di quello offerto dall'ordinario giudizio di cognizione ex
art. 617  cod.  proc.  civ.  (che  poteva,  poi, sfociare anche in un
giudizio,  ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., davanti alla
Corte  di  cassazione);  piu' efficace (e garantista), perche' deciso
nell'immediatezza  da  un  collegio  del quale non puo' fare parte il
magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
    4.  -  In  conclusione,  la comune natura latamente cautelare dei
provvedimenti  posti  a  confronto  dall'ordinanza  di rimessione non
impone affatto, ne' in base all'art. 3 ne' in base all'art. 24 Cost.,
una  comune  disciplina quanto ai rimedi utilizzabili contro ciascuno
di essi.