ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso dal giudice di pace di Montebelluna con ordinanza del 20 febbraio 2006, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2006; Udito nella Camera di consiglio del 20 giugno 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri: Ritenuto che il giudice di pace di Montebelluna, con ordinanza del 20 febbraio 2006, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui nonprevede, a pena di nullita', che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l'avviso per l'imputato della possibilita' di determinare l'estinzione del reato, secondo le disposizioni dell'art. 35 dello stesso d.lgs. n. 274 del 2000, mediante condotte riparatorie antecedenti all'udienza di comparizione; che il rimettente, dopo aver sommariamente rilevato che per diversi aspetti il procedimento penale innanzi al giudice di pace sarebbe «piu' sfavorevole» di quello ordinario, osserva che la norma censurata non prevede, riguardo alle condotte riparatorie suscettibili di determinare l'estinzione del reato, l'avviso che sarebbe invece prescritto, per la citazione a giudizio innanzi al tribunale, dall'art. 552, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale; che, sempre a parere del rimettente, l'omessa previsione dell'avviso implica una violazione dei parametri costituzionali sopra elencati. Considerato che l'ordinanza di rimessione manca di qualunque descrizione della concreta fattispecie sottoposta a giudizio (ex multis, ordinanze n. 148 e 45 del 2007), ed inoltre difetta di adeguata motivazione sia con riguardo alla rilevanza della questione nel procedimento a quo (da ultimo, ordinanza n. 136 del 2007), sia in relazione alle ragioni del contrasto tra la disciplina censurata ed i parametri costituzionali invocati (ex multis, ordinanza n. 122 del 2007); che, pertanto, la questione sollevata e' manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.