ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2,
del  decreto  legislativo  28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza  penale  del  giudice  di pace, a norma dell'art. 14 della
legge  24 novembre  1999,  n. 468),  promosso  dal giudice di pace di
Montebelluna  con  ordinanza del 20 febbraio 2006, iscritta al n. 317
del  registro  ordinanze  2006  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 20 giugno 2007 il giudice
relatore Gaetano Silvestri:
    Ritenuto  che  il  giudice di pace di Montebelluna, con ordinanza
del 20 febbraio 2006, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24,
secondo  comma, e 111, terzo comma, della Costituzione - questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 20,  comma 2,  del  decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre  1999,  n. 468), nella parte in cui nonprevede, a pena di
nullita', che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba
contenere  l'avviso  per l'imputato della possibilita' di determinare
l'estinzione  del  reato,  secondo le disposizioni dell'art. 35 dello
stesso   d.lgs.   n. 274  del  2000,  mediante  condotte  riparatorie
antecedenti all'udienza di comparizione;
        che  il  rimettente, dopo aver sommariamente rilevato che per
diversi  aspetti  il  procedimento  penale innanzi al giudice di pace
sarebbe  «piu' sfavorevole» di quello ordinario, osserva che la norma
censurata   non   prevede,   riguardo   alle   condotte   riparatorie
suscettibili  di  determinare  l'estinzione  del  reato, l'avviso che
sarebbe  invece  prescritto,  per  la citazione a giudizio innanzi al
tribunale,   dall'art. 552,   comma 1,   lettera f),  del  codice  di
procedura penale;
        che,  sempre  a  parere  del  rimettente, l'omessa previsione
dell'avviso implica una violazione dei parametri costituzionali sopra
elencati.
    Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione  manca di qualunque
descrizione  della  concreta  fattispecie  sottoposta  a giudizio (ex
multis,  ordinanze  n. 148  e  45  del  2007),  ed inoltre difetta di
adeguata  motivazione sia con riguardo alla rilevanza della questione
nel procedimento a quo (da ultimo, ordinanza n. 136 del 2007), sia in
relazione alle ragioni del contrasto tra la disciplina censurata ed i
parametri  costituzionali  invocati  (ex multis, ordinanza n. 122 del
2007);
        che,  pertanto,  la  questione  sollevata  e'  manifestamente
inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.