ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 2  e 3,
commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 21 aprile 2006, n. 14
(Legge   finanziaria  per  l'anno 2006),  promosso  con  ricorso  del
Presidente  del  Consiglio dei ministri notificato il 14 giugno 2006,
depositato  in cancelleria il 20 giugno 2006 ed iscritto al n. 77 del
registro ricorsi 2006.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 4 luglio 2007 il giudice
relatore Franco Gallo.
    Ritenuto   che,  con  ricorso  notificato  il  14  giugno 2006  e
depositato  il  20 giugno successivo, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  ha  promosso  - in riferimento agli artt. 117, secondo comma,
lettera e),  e  119  della  Costituzione  - questioni di legittimita'
costituzionale:  a)  dell'art. 2  della  legge della Regione Piemonte
21 aprile   2006,  n. 14  (Legge  finanziaria  per  l'anno 2006),  in
relazione  agli  articoli 2,  3,  4,  16 e 24 del decreto legislativo
15 dicembre  1997,  n. 446  (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni, delle aliquote e
delle   detrazioni   dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della disciplina dei
tributi   locali);   b)  dell'art. 3,  comma 1,  della  stessa  legge
regionale  n. 14  del 2006, in relazione all'art. 17, comma 16, della
legge  27 dicembre  1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza  pubblica),  al  decreto  interministeriale  27 dicembre 1997
(Tariffe  delle  tasse  automobilistiche)  e  all'art. 24 del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504 (Riordino della finanza degli
enti  territoriali,  a  norma  dell'articolo 4 della legge 23 ottobre
1992,   n. 421);   c)  dell'art. 3,  comma 2,  della  medesima  legge
regionale,  in  relazione alla legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure
in materia fiscale), «in particolare art. 63»;
        che  il ricorrente, dopo una sintetica disamina del contenuto
delle  norme  denunciate, rileva che esse illegittimamente dispongono
agevolazioni o mutano i presupposti di imposta in relazione a tributi
statali, quali l'IRAP e le tasse automobilistiche;
        che,  in  particolare, quanto al censurato art. 2 della legge
n. 14 del 2006, il ricorrente lamenta che il legislatore regionale ha
configurato  una temporanea esenzione dall'IRAP per le «aziende della
filiera  avicola»,  in  tal  modo introducendo una deroga rispetto al
regime sostanziale di detta imposta quale contenuto nel citato d.lgs.
n. 446  del  1997,  ed  in  particolare  nell'art. 3, che individua i
soggetti  passivi  del tributo con riferimento al precedente art. 2 e
non prevede l'esonero dal pagamento dell'imposta per le aziende della
filiera avicola;
        che,  disponendo  tale  esenzione,  il  legislatore regionale
avrebbe   esorbitato  dal  limitato  spazio  di  autonomia  normativa
regionale,  delineato  dagli artt. 16 e 24 del medesimo d.lgs. n. 446
del   1997,  violando  cosi'  la  competenza  legislativa  esclusiva,
attribuita in materia allo Stato dagli evocati parametri;
        che,  quanto  al censurato art. 3, comma 1, della legge n. 14
del  2006,  il  ricorrente  lamenta  che  il legislatore regionale ha
operato una modifica sostanziale del criterio di imposizione previsto
dalla  legge  statale in materia di tasse automobilistiche, in quanto
ha  previsto  un'articolata modulazione dell'ammontare del tributo in
funzione  unicamente  del numero dei kilowatt del veicolo, eliminando
il  riferimento  alla  diversa  tipologia  dei veicoli quale indicata
dalla disciplina statale;
        che,  cosi'  facendo,  il  legislatore  regionale  si sarebbe
sostanzialmente  discostato  da quanto previsto a livello statale dal
d.lgs.  n. 504  del  1992  ed  avrebbe,  percio', violato l'art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost.;
        che  secondo  la difesa erariale, infatti, «se e' vero che ex
art. 24,  comma 1  del  d.lgs.  n. 504  del  1992  [...] sussiste una
limitata  potesta' normativa della regione in materia, e' altrettanto
vero  ed  incontestabile che essa puo' spaziare solo nei limiti della
forbice  di  variazione  (dal 90 al 110 per cento) della misura degli
importi  della  tassa vigenti nell'anno precedente, ma non si estende
certamente   alla   non   consentita  sostituzione  del  criterio  di
tassazione  previsto  dal  legislatore  statale con altro criterio al
medesimo non conforme»;
        che,  quanto  al censurato art. 3, comma 2, della legge n. 14
del  2006,  il  ricorrente  lamenta  che il legislatore regionale, in
violazione  degli  evocati  parametri,  ha disposto l'esenzione dalla
tassa   automobilistica   regionale  per  le  «motociclette  ed  auto
storiche,   iscritte  ai  rispettivi  albi»,  senza  peraltro  alcuna
specificazione  di  quali  «albi»  si  tratti,  e  soprattutto  senza
richiedere   che   la   relativa   iscrizione   sia   operata  previa
individuazione  dei  relativi  requisiti  soggettivi ed oggettivi con
determinazione    dell'Automobilclub   storico   italiano   o   della
Federazione motociclistica italiana;
        che  per  contro  -  evidenzia  la difesa erariale - la norma
statale che prevede agevolazioni in materia di tasse automobilistiche
(art. 63  della legge n. 342 del 2000) ha riguardo solo ai veicoli di
particolare  interesse storico e non di mero interesse storico (oltre
che a quelli di particolare interesse collezionistico, ignorati dalla
norma regionale) e postula che la loro individuazione, in ragione dei
requisiti  soggettivi  e oggettivi previsti dalla legge, sia operata,
con  propria  determinazione,  dall'Automobilclub storico italiano e,
per i motoveicoli, anche dalla Federazione motociclistica italiana;
        che  la  Regione  Piemonte  non si e' costituita nel presente
giudizio;
        che,  il 27 febbraio 2007, l'Avvocatura generale dello Stato,
nell'interesse   del   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ha
depositato  una  memoria  nella  quale ha dichiarato di rinunciare al
ricorso,  in  quanto  le  disposizioni  censurate sono state abrogate
dall'art. 13,  comma 2, della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35
(Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e
modifiche  della  legge  regionale  21 aprile  2006,  n. 14  -  legge
finanziaria per l'anno 2006).
    Considerato  che,  in  mancanza di costituzione in giudizio della
parte   resistente,   la  rinuncia  al  ricorso  comporta,  ai  sensi
dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale,  l'estinzione  del  processo  (ex plurimis, ordinanze
n. 11, n. 99, n. 163 e n. 418 del 2006).