ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 3,
della   legge   1° agosto   2003,  n. 207  (Sospensione  condizionata
dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni),
promosso   con   ordinanza   del  5  giugno 2006  dal  Magistrato  di
sorveglianza  di Bari sull'istanza proposta da Sator Giuseppe Benito,
iscritta  al  n. 117  del  registro ordinanze 2007 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 12,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2007.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 6 giugno 2007 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto  che,  con ordinanza del 5 giugno 2006, il Magistrato di
sorveglianza  di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27,
terzo   comma,   della   Costituzione,   questione   di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  comma 3,  della  legge  1° agosto 2003,
n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva
nel  limite  massimo di due anni), nella parte in cui non prevede che
la  sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  pena  non puo'
essere  concessa  a chi ha gia' beneficiato di una misura alternativa
alla   detenzione   revocata   per   condotta   colpevole,  ai  sensi
dell'art. 51-ter   della   legge   26 luglio   1975,   n. 354  (Norme
sull'ordinamento   penitenziario   e   sull'esecuzione  delle  misure
privative e limitative della liberta);
        che  il  rimettente  afferma  che,  mentre la concessione del
cosiddetto  "indultino"  costituisce un atto «dovuto» in presenza dei
presupposti tassativamente previsti dalla legge, la fase esecutiva e'
peculiarmente   strutturata   come  mezzo  di  recupero  sociale  del
condannato,  dal  momento che la legge prevede un autentico programma
trattamentale e demanda al tribunale ed al magistrato di sorveglianza
di  seguirne lo sviluppo e di verificarne l'osservanza da parte della
persona  beneficiata,  monitorando  in  particolare  la  condotta  di
quest'ultima  e  la  conformita' della stessa alle prescrizioni ed ai
divieti stabiliti;
        che  un  condannato,  benche'  attinto da un provvedimento di
revoca   della   misura  alternativa  alla  detenzione  per  condotta
colpevole,   potrebbe   inopinatamente   accedere  al  piu'  ampio  e
favorevole  beneficio  trattamentale  extramurario  introdotto  dalla
legge  n. 207  del  2003, perche' questa non prevede alcun divieto di
concedere la sospensione condizionata nell'ipotesi teste' indicata;
        che  l'art. 1  della  legge  n. 207  del 2003, non prevedendo
alcun    divieto    di    accesso   alla   sospensione   condizionata
dell'esecuzione  della  pena  per chi sia stato ammesso ad una misura
alternativa   alla   detenzione   revocata  per  condotta  colpevole,
legittima  la  concessione di un beneficio trattamentale extramurario
(il cosiddetto "indultino") a chi abbia gia' dato ampia dimostrazione
di   non  voler  intraprendere  e  portare  a  termine  un  programma
all'esterno,  finalizzato  al  recupero  ed al reinserimento sociale,
nonche' alla rivisitazione critica in ordine ai reati commessi;
        che, in tale evenienza, il condannato ha gia' posto in essere
una    condotta    chiaramente    ed    oggettivamente    sintomatica
dell'impraticabilita'  di  ogni trattamento extramurario, sicche' gli
dovrebbe  essere  precluso  per legge di accedere nuovamente a misure
trattamentali   all'esterno,   fra   le  quali  puo'  annoverarsi  la
sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della pena ai sensi della
legge n. 207 del 2003;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  rilevando  che, successivamente alla ordinanza di rimessione,
la  Corte  costituzionale,  con  la  sentenza  n. 255  del  2006,  ha
dichiarato   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma 1,
della  legge  n. 207  del 2003, nella parte in cui non prevede che il
giudice  di  sorveglianza  possa  negare  la sospensione condizionata
della  pena  detentiva  al condannato quando ritiene il beneficio non
adeguato  alle  finalita'  previste  dall'art. 27, terzo comma, della
Costituzione,  ed  ha chiesto che questa Corte ordini la restituzione
degli  atti  al  giudice a quo perche' valuti nuovamente la rilevanza
della sollevata questione alla luce di tale sentenza.
    Considerato  che  il  Magistrato  di  sorveglianza di Bari dubita
della  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge
1° agosto  2003,  n. 207  (Sospensione  condizionata  dell'esecuzione
della  pena detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in
cui non prevede che la sospensione condizionata dell'esecuzione della
pena  detentiva non si applica al soggetto che ha gia' beneficiato di
una  misura  alternativa  alla  detenzione  revocatagli  per condotta
colpevole,  ai  sensi  dell'art. 51-ter  della  legge 26 luglio 1975,
n. 354  (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure  privative  e  limitative della liberta), per violazione degli
artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, per l'irragionevolezza
del sistema che si viene a determinare;
        che  infatti,  in  caso  di  revoca  di  misura  ai sensi del
menzionato  art. 51-ter  della  legge n. 354 del 1975, il condannato,
benche'   attinto   da   un  provvedimento  di  revoca  della  misura
alternativa alla detenzione per condotta colpevole, potrebbe accedere
al  piu'  ampio  e  favorevole  beneficio  trattamentale extramurario
introdotto   dalla   legge   n. 207  del  2003,  la  cui  concessione
costituisce  un atto dovuto in presenza di determinati presupposti di
legge;
        che, inoltre, la norma censurata si porrebbe in contrasto con
l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto, la concessione
della  sospensione  condizionata  della  pena ad un soggetto il quale
abbia  gia'  dato  dimostrazione  di  non  voler seguire un programma
all'esterno  finalizzato  al  suo  reinserimento  sociale, sarebbe in
conflitto  con  il  principio  secondo  cui la pena deve tendere alla
rieducazione del condannato;
        che,   successivamente  alla  proposizione  della  questione,
questa   Corte,   con   sentenza   n. 255  del  2006,  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma 1,  della legge
n. 207  del  2003,  nella  parte in cui non prevede che il giudice di
sorveglianza  possa  negare  la  sospensione  condizionata della pena
detentiva   al   condannato   sulla   base  di  un  giudizio  di  non
meritevolezza del beneficio, per il contrasto dell'automatismo che si
rinviene  nella norma denunciata con i principi di proporzionalita' e
di individualizzazione della pena;
        che,  pertanto,  va  ordinata  la  restituzione degli atti al
giudice  rimettente, al fine di una nuova valutazione della rilevanza
della  questione  proposta,  alla  luce  della  predetta sopravvenuta
sentenza  di  questa  Corte n. 255 del 2006 (negli stessi termini, ex
plurimis, ordinanze n. 99 del 2007, n. 443 e n. 326 del 2006).