IL TRIBUNALE
Sezione distaccata di Ventimiglia
Letti gli atti del procedimento ed esaminati i documenti tutti
prodotti;
Visto che con atto introduttivo notificato in data 18 luglio
2001, il signor Italo Incollingo, premettendo di essere proprietario
di immobile sito in Seborga, piazza San Martino 1, angolo via Zecca,
concesso in locazione al Governo del Principato di Seborga nelle
persone dei suoi Ministri, lamentava la mancata corresponsione di
numerosi canoni di locazione e conveniva in giudizio lo stesso
conduttore chiedendo la convalida dell'intimato sfratto per
morosita';
Vista la regolare costituzione del convenuto con la quale, lo
stesso, contestava nel merito ed in toto le pretese attorlle, e, non
prima di aver sollevato eccezione pregiudiziale per difetto di
giurisdizione dello Stato italiano nel procedimento, previa
occorrenda rimessione degli atti alla Corte costituzionale attesa la
illegittimita' degli art. 1, 5, 6 del codice di procedura civile in
relazione all'art. 10, primo comma, della Costituzione, nella parte
in cui essi non prevedono che possa sussistere giurisdizione
esclusiva di uno Stato non riconosciuto sovrano dallo Stato italiano,
ma considerato tale da altre comunita' e/o Stati stranieri
riconosciuti dall'Italia, chiedeva che il giudice pronunciasse la
propria incompetenza giurisdizionale.
M o t i v i
Premesso il dato giuridico noto, per il quale, il riconoscimento
della sovranita' di uno Stato puo' essere «implicito», cioe' avvenire
de facto, mediante un atto facoltativo e politico, senza necessita'
di ravvisare alcun obbligo giuridico ne' alcuna necessita' di
procedere ad una determinazione precisa, pubblica e politica, ma
mediante un'atteggiamento di attesa o di riflessione connotantesi per
un aspetto d'intenzione preciso o implicito, deducibile dall'inizio
delle attivita' di diritto internazionale da parte dell'universalita'
degli interlocutori, aventi come controparte il nuovo soggetto
tacitamente riconosciuto come sovrano; o avvenire esplicitamente,
cioe' de iure mediante l'instaurazione o la registrazione di una
situazione effettiva, comunque esistente indipendentemente dal
riconoscimento da parte degli stati di diritto;
Considerato che tale ultima teoria, c.d. dichiarativa, ritiene
che la personalita' internazionale di uno Stato sia determinata solo
dai criteri oggetti di diritto internazionale e una volta soddisfatti
questi, uno Stato, ancorche' non riconosciuto, abbia diritti e
funzioni internazionali che puo' far valere di fronte alla comunita'
internazionale; rilevato che tale posizione, risulta suffragata dalla
parte piu' accreditata della dottrina che ritiene che, in tal modo e
soddisfatti i requisiti essenziali della sovranita' (territorio,
popolazione e sovranita' o governo su territorio e popolazione), uno
Stato, anche non riconosciuto, possa prendere posto nel diritto
internazionale con o senza il riconoscimento (cfr. Menon, «Alcuni
aspetti della legge di riconoscimento»; Duursma, «Autoderminazione
Stato e relazioni internazionali di microstati»; Grant,«Il
riconoscimento degli Stati ...».
Rilevato che l'acquisto della soggettivita' internazionale da
parte degli Stati e' legato alla reale manifestazione delle tre
caratteristiche (popolazione, territorio e sovranita) in capo ad una
organizzazione, essendo l'ordinamento internazionale atipico, cioe'
non contemplandosi un'istituzione normativa e giudiziale ma
lasciandosi tutto alla libera iniziativa degli Stati ed agli accordi
che questi pongono in essere tra loro e non potendosi in alcun modo
delineare una procedura tipizzata di acquisto della soggettivita'
internazionale.
Piu' in particolare, la questione assumerebbe un carattere
soprattutto politico in quanto, di per se', il riconoscimento di uno
Stato da parte di un altro Stato o a parte di istituzioni
internazionali non ha che una funzione dichiarativa, e certo non ha
funzione costitutiva (Stando a tale opinione, paradossalmente, non
sarebbe essenziale che vi fosse riconoscimento da parte degli altri
soggetti affiche' l'istituzione diventi soggetto di diritto
internazionale).
Ritenuto che non si possa omettere dall'osservare che il ruolo
legale del riconoscimento venga normalmente circoscritto anche al
fine di promuovere e rendere sempre piu' determinante il ruolo di
protezione internazionale esercitato dalla Comunita' delle Nazioni,
in armonia con il progetto mondiale che concerne e difende i diritti
dell'uomo;
Considerato che le conseguenze della natura «provvisoria» del
riconoscimento de facto rispetto a quello de iure sono evidenziate
dalla legge internazionale, per la quale il riconoscimento di
un'annessione o di un'usurpazione de facto non e' sufficiente a
distruggere i diritti fondamentali della sovranita' de iure che
permane vigente (cfr. Greig, Diritto internazionale).
Ritenuto che nell'attuale fattispecie ed in tale ottica il
Principato di Seborga parrebbe integrare pienamente gli elementi di
uno Stato, nonche' possederne i requisiti essenziali e cosi'
rispondere ai criteri propri ed utili per ottenere il riconoscimento
della propria sovranita': assume le manifestazioni fisiche e sociali
di tipo primario come una persona giuridica internazionale
proteggendo il proprio territorio, che ha ben delimitato, e le sue
appartenenze; esercita le proprie funzioni e il proprio governo.
Quanto all'elemento del territorio, in particolare, emerge dagli
atti di causa il dato storico non irrilevante e non contestato tra le
parti, per il quale il territorio di Seborga non e' mai stato
formalmente annesso all'Italia: risulta pacifico tra le parti e
confermato dai riferimenti storici riportati e tra loro non
contrastanti ma univoci, che nel 1729 Vittorio Amedeo II di Savoia
abbia stipulato l'atto di acquisto del territorio in oggetto ma che,
in vero, tale rogito non fu mai registrato. Tale atto e' dunque
giuridicamente nullo ed tale conclusione e', effettivamente,
unanimemente condivisa. La circostanza della mai avvenuta annessione
di Seborga all'Italia risulta confermata dalle successive vicende
storiche, sulle quali, ancora, in causa, non sorge contestazione: mai
il territorio di Seborga fu annesso alla Repubblica di Genova (e cio'
emergerebbe dal trattato di Aquisgrana), mai il Principato di Seborga
risulterebbe essere stato citato nel Congresso di Vienna. Parte
resistente produce altresi' documenti che riferiscono il dato storico
per il quale nel 1939 lo stesso Mussolini scrisse: «Il Principato di
Seborga non appartiene all'Italia».
In tali susseguirsi di dati storici, tutti unanimi, conformi,
convergenti, non contestati, sebbene riportati e mai suffragati dalla
produzione degli atti orginali che li porrebbero (ma, d'altro canto,
potrebbe qui ben trattarsi diabolica probatio attesa la vetusta' e la
natura degli stessi) emerge la prova certa del fatto che fino al 1946
Seborga fosse riconosciuta come indipendente dallo Stato Pontificio
mediante la concessione del diritto di godere del c.d. Nullius
diocesis e cio' risulta provato pienamente dalle copie degli orginali
degli atti ottenuti dagli archivi della Diocesi di Ventimiglia,
contenute nei documenti prodotti da parte convenuta.
Ritenuto che Seborga potrebbe considerarsi «Stato» in quanto alla
nozione di popolazione comunemente intesa quale organizzazione di
esseri che vivono insieme in comunita'; ha formato un proprio governo
(Principe, Consiglio della Corona, Consiglio dei Priori, Cavalieri
della Corona e Parlamento) ed espleta mansioni istituzionali mediante
organi esecutivi (Segretariato generale per le questioni interne;
Segretariato generale per le relazioni con l'estero; Segretariato
generale per la giustizia, Segretariato generale per il controllo
dell'immigrazione, societario, finanziario ed immobiliare).
Visto che dalla documentazione prodotta in atti risulta altresi'
che Seborga abbia organizzato un proprio sistema giuridico,
pubblicando un codice che contiene gli statuti generali, le leggi e
le regole principali o decreti;
Visto che il Principato di Seborga emette propria valuta,
coniando monete ed accettando come valuta straniera il denaro
circolante ed avente valore legale ed emette altresi' francobolli
propri;
Rilevato il dato fattuale che maggiormente suffraga e connota del
carattere di rilevanza la sollevata eccezione di illegittimita'
costituzionale degli artt. 1, 5, 6 del codice di procedura civile e
degli artt. 3 e 5 della legge 21 maggio 1995 n. 218, in relazione
agli artt. 10 e 11 della Costituzione italiana, nella parte in cui
essi non prevedono che possa sussistere giurisdizione esclusiva di
uno Stato non riconosciuto sovrano dallo Stato italiano, ma
considerato tale da altre comunita' e/o Stati stranieri riconosciuti
dall'italia, nella circostanza per la quale, effettivamente, il
Pricipato di Seborga, ha visto riconosciuta la propria sovranita' ed
indipendenza di Stato autonomo da altri Stati che l'Italia riconosce
come sovrani: numerosi sono i Consolati che il Principato di Seborga
ha stabilito all'estero, numerosi i consoli in questi accreditati e
che ivi stabilmente permangono nell'esercizio delle loro funzioni
diplomatiche;
Visto l'art. 10, comma 1, Costituzione italiana che dispone che:
«L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute»;
Visto l'art. 11, comma 1, della Costituzione italiana nella parte
in cui dispone che: «L'Italia (...) consente, in condizioni di
parita' con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita'
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra
le Nazioni».
Visto l'art. 3 della legge 31 maggio 1995 n. 218 che definisce
l'ambito della giurisdizione italiana, nella parte in cui prevede
che: «( ... )La giurisdizione sussite inoltre in base ai criteri
stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione
concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a
Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno
1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia,
anche allorche' il convenuto non sia domiciliato nel territorio di
uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese
nel campo di applicazione della Convenzione»;
Visto l'art. 5 della legge 31 maggio 1995 n. 218 relativa alle
azioni reali relative ai immobili siti all'estero, che prevede che:
«La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali
aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero».
Ritenuta rilevante la questione di legittimita' costituzionale
degli artt. 1, 5 e 6 del codice di procedura civile e degli artt. 3 e
5 della legge 31 maggio 1995 n. 218 in relazione agli artt. 10 e 11
della Costituzione italiana nella parte in cui essi non prevedono che
possa sussistere giurisdizione esclusiva di uno Stato non
riconosciuto sovrano dallo Stato italiano, ma considerato tale da
altre comunita' e/o Stati stranieri riconosciuti dall'italia.